1998 IRAP n. 16 98 Pag. ENTI PUBBLICI

18/04/1998 n. 16/98 – Pag. 1843 Finanza & Fisco IRAP ENTI PUBBLICI SOMMARIO Pag. Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 97 E del 9 aprile 19...

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Amministrazioni pubbliche: i criteri di determinazione della base imponibile IRAP Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 97 E del 9 aprile 1998

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1. Premessa

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2. Ambito soggettivo

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3. Determinazione della base imponibile

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3.1 Sistema di determinazione c.d. “retributivo” 3.2 Retribuzioni del personale dipendente 3.3 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 3.4 Collaborazioni coordinate e continuative 3.5 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

4. Soggetti pubblici che svolgono anche attività commerciali 4.1 Regime dell’opzione 4.2 Scritture contabili dei oggetti indicati nel paragrafo

5. Modalità e termini di versamento dell’acconto dell’Irap 5.1 Modalità di versamenti

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6. Termini di versamento

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6.1. Applicazione delle aliquote

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7. Versamento del saldo e conguaglio

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8. Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

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Amministrazioni pubbliche: applicabile l’IRAP anche sui compensi di lavoro autonomo occasionale Ministero delle Finanze - Circolare (CIR) n. 97 E del 9 aprile 1998

OGGETTO: IRAP - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - regioni dell’ammontare delle retribuzioni riferibile Imposta regionale sulle attività produttive dovu- a ciascuna di esse. ta dalle Amministrazioni pubbliche

2. Ambito soggettivo 1. Premessa Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in “Finanza & Fisco” n. 6/98, pag. 639), istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, introduce modifiche strutturali del sistema tributario vigente, realizzando un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni e agli enti locali, funzionale alla trasformazione in senso federale dello Stato. Il predetto decreto legislativo ha inoltre disposto l’abolizione dell’Ilor, dell’Iciap, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita IVA nonché dei contributi per il Servizio sanitario nazionale e di altri contributi. Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale nel territorio delle regioni di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La ripartizione della base imponibile, nei casi in cui il contribuente operi in più regioni, deve essere effettuata in relazione alla distribuzione tra le diverse

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88. In particolare, si tratta: • degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR); • degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle provincie e delle regioni (art. 88, comma 1, del TUIR). Relativamente ai consorzi tra enti locali si osserva che rientrano tra i soggetti di cui all’art. 88, comma 1, del TUIR esclusivamente i consorzi costituiti per la gestione dei servizi pub-

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blici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione), mentre ne sono esclusi quelli aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale). Rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta, tra gli altri, anche le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica nonché gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Si precisa che tra i soggetti pubblici cui si applica l’IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato art. 88, comma 1, del TUIR quali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Si intendono per tali tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pubbliche sopra evidenziate rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP in quanto inquadrabili tra gli enti pubblici non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del citato TUIR. Inoltre, sono da ricomprendere nell’ambito del medesimo art. 87, comma 1, lett. c), anche i soggetti che svolgono le attività indicate all’art. 88, comma 2, del TUIR. Non rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta di cui trattasi gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità, in quanto l’art. 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 pone come condizione per l’applicazione del tributo l’esercizio di attività produttive nel «territorio delle regioni». Occorre evidenziare, altresì, che, per la particolarità del tributo alcuni soggetti passivi pubblici sono anche beneficiari di quote di gettito del tributo stesso in particolare, le regioni sono al tempo stesso soggetti attivi e passivi del nuovo tributo.

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3. Determinazione della base imponibile Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata in modo analogo a quella prevista per gli enti privati non commerciali di cui all’art. 10, commi 1 e 2, del citato provvedimento. La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art. 10, commi 1 e 2, si applica anche ai soggetti indicati nel precedente paragrafo, pur se non espressamente menzionati nello stesso art. 10, comma 3. 3.1 Sistema di determinazione c.d. “retributivo” Per i soggetti passivi dell’IRAP indicati nel precedente paragrafo 2 la base imponibile dell’imposta è costituita dall’ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. In particolare, per tali soggetti pubblici la base imponibile dell’IRAP è determinata, per effetto del rinvio al comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997, contenuto nel comma 3 dello stesso art. 10, in un importo pari all’ammontare: • delle retribuzioni a personale dipendente; • dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del TUIR; • dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR; • dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett. l), del TUIR. 3.2 Retribuzioni del personale dipendente Tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione della base imponibile, l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, come precedentemente rilevato, assume le retribuzioni al personale dipendente. A tale proposito, occorre rilevare che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, commi 19 e 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti delega al Governo ad emanare uno o più de-

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creti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi, è stato emanato il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (in “Finanza & Fisco” n. 47/97, pag. 5498), riguardante «Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro» con il quale, peraltro, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Pertanto, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 47/97, pag. 5437) esplicativa delle disposizioni recate dal citato D.Lgs. n. 314 del 1997. L’ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’art. 12 del DPR 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. In merito ai singoli elementi che compongono la retribuzione imponibile previdenziale si rinvia alla circolare INPS — Direzione Centrale Contributi — n. 263 del 24 dicembre 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 47/97, pag. 5487). Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, lett. b), del decreto legislativo in commento, nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro nonché le eventuali spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro. 3.3 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Le tipologie dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che rientrano nella base imponibile dell’IRAP sono quelle indicate nell’art. 47 del TUIR.

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Al riguardo, si ricorda che l’art. 2 del citato D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ha modificato il suddetto art. 47 del TUIR, includendo nel suo ambito alcune tipologie reddituali già qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da disposizioni specifiche non contenute nel predetto Testo unico. Si rinvia, per chiarimenti in ordine alla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, alle istruzioni contenute nella citata circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997. Per quanto concerne invece la determinazione della base imponibile ai fini dell’IRAP si tiene conto delle somme e dei valori corrisposti, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente in materia di deduzione dei contributi e delle spese di cui all’art. 11, comma 1 (lett. b), del decreto legislativo in commento. 3.4 Collaborazioni coordinate e continuative Come precedentemente evidenziato, rientrano nella base imponibile dell’IRAP i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. In detta disposizione sono annoverati i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Relativamente agli «altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa», si ricorda che, ai sensi del secondo periodo della stessa lett. a) dell’art. 49, comma 2, del TUIR, si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, del medesimo art. 49, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Al riguardo, si ricorda che i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative le quali

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comportano lo svolgimento di attività rientranti nell’oggetto proprio della professione (per esempio, compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti) costituiscono reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR. Per converso, il compenso erogato, ad esempio, ad un avvocato o ad un soggetto dipendente da un ente pubblico per l’esercizio dell’ufficio di sindaco o di revisore di un ente va considerato compenso derivante da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR. Analogamente, si considerano derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al richiamato art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, i compensi conseguiti per attività di amministratore svolte da professionisti quali dottori commercialisti e ragionieri, in quanto si tratta di attività che, anche se svolte nell’ambito dell’attività professionale, non rientrano nell’oggetto proprio dell’attività di dottore commercialista o ragioniere. Infatti, l’attività di amministratore può essere svolta anche da altri professionisti, quali, ad esempio, medici, architetti, farmacisti, ingegneri, ecc., in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere esclusivamente alle conoscenze professionali proprie dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Ai fini della determinazione della base imponibile, i compensi delle collaborazioni in esame si assumono con riferimento al momento in cui sono erogate. 3.5 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente Ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. l) del TUIR, sono annoverati tra i redditi diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Al riguardo si precisa che non rientrano nella base imponibile dell’IRAP i redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Ai fini della determinazione della base imponibile i redditi in questione si assumono con riferi-

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mento al momento di erogazione.

4. Soggetti pubblici che svolgono anche attività commerciali L’art. 10, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, se svolgono anche attività commerciali, possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2 dello stesso decreto. 4.1 Regime dell’opzione Il DPR 10 novembre 1997, n. 442 (in “Finanza & Fisco” n. 2/98, pag. 186) (in G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997) disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai «comportamenti concludenti del contribuente». Dette regole trovano applicazione anche ai fini dell’opzione per la determinazione della base imponibile dell’IRAP riguardante le attività commerciali svolte dagli enti pubblici. Al riguardo, si osserva che il comportamento concludente correlato all’applicazione della determinazione della base imponibile dell’IRAP relativa alle attività commerciali svolte dall’ente pubblico si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell’IRAP. Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime opti per la determinazione della base imponibile dell’IRAP secondo le regole delle società commerciali, si avranno due basi imponibili con l’applicazione di diverse aliquote, come si dirà meglio nel prosieguo. A tale proposito si applica l’art. 10 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 in commento, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell’art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizio-

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ni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per le altre attività “non commerciali” si precisa che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. in esame, la base imponibile relativa alle attività non commerciali è determinata secondo le regole del comma 1 dell’art. 10, ed è costituita dall’ammontare delle retribuzioni (redditi di lavoro dipendente, assimilati ai redditi di lavoro dipendente) e dei compensi (di collaborazioni coordinate e continuative e di attività di lavoro autonomo occasionale) ridotta dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell’importo a queste imputabili in base al predetto rapporto. Pertanto, per i soggetti sopra indicati, per i quali non è possibile l’individuazione specifica della loro prestazione nell’ambito dell’attività commerciale o di quella non commerciale, occorrerà procedere all’effettuazione di detto rapporto. In mancanza di una specifica previsione normativa, si ritiene che l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate. Pertanto, nel caso, ad esempio di un comune che svolge anche varie attività commerciali (aziende municipalizzate non ancora trasformate in aziende speciali, asili nido, mense scolastiche, ecc.), l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali può riguardare anche una sola di tali attività. Nel caso di esercizio di detta opzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo in commento, il soggetto interessato, per il primo periodo d’imposta, è tenuto ad effettuare il versamento dell’acconto, relativamente all’attività commerciale, in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabilite per le imposte sui redditi. Il predetto acconto è commisurato al 120 per cento dell’imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo d’imposta precedente ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto provvedimento legislativo come risultante da apposito prospetto da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dal 1° gennaio 1998; i soggetti non tenuti

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alla presentazione di essa (ad esempio Comuni e Regioni) devono presentare l’apposita dichiarazione nel mese di giugno del corrente anno, allegandolo al frontespizio del Modello 760-bis nel quale andrà barrata la casella IRAP della Sezione “tipo di dichiarazione”. Si precisa che alle società per azioni, alle aziende speciali e agli altri soggetti indicati nell’art. 66, comma 14, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano le disposizioni tributarie dell’ente territoriale di appartenenza ai sensi di quest’ultima norma. Pertanto, ai fini dell’IRAP, ai predetti soggetti si applicano le disposizioni previste per i soggetti inquadrabili nell’art. 88, comma 1 del TUIR, ivi compresa la facoltà prevista dall’art. 10, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997 di optare per la determinazione della base imponibile secondo i criteri stabiliti per le società commerciali. 4.2 Scritture contabili dei oggetti indicati nel paragrafo 2 Nel caso in cui i soggetti in esame optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società commerciali, gli obblighi contabili previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 446 del 1997 si intendono assolti se sono tenute le scritture contabili ai fini dell’IVA. Ciò in quanto, ai fini delle imposte sui redditi, tali soggetti non sono tenuti ad alcun adempimento contabile.

5. Modalità e termini di versamento dell’acconto dell’IRAP 5.1 Modalità di versamento L’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede che, in deroga alle disposizioni dei comma 2, che rinviano alle modalità e termini ordinari di versamento secondo le regole delle imposte sui redditi (acconto e saldo), con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-regioni sono stabilite le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell’imposta dovuta dagli organi e amministrazioni

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dello Stato e dagli altri enti pubblici indicati nell’art. 3, comma 1, lett. e), del citato D.Lgs. n. 446. Al riguardo, con decreto 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, Serie Generale n. 71, è stato stabilito all’art. 1 che il versamento dell’acconto dell’IRAP da parte dei predetti soggetti è effettuato in favore delle regioni e provincie autonome previa istituzione ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. n. 446 del 1997, presso la Tesoreria Centrale dello Stato di specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome. Per il versamento dell’acconto dell’IRAP gli anzidetti soggetti devono seguire le seguenti modalità: — Amministrazioni centrali dello Stato. Dette amministrazioni effettuano il versamento dell’IRAP con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti esistenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato come sopra indicato;

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— Enti pubblici, elencati nella Tabella A della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali. Tali soggetti effettuano il versamento dell’IRAP con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi. Si precisa, tra l’altro, che tra gli enti pubblici elencati nella tabella A della citata legge n. 720 del 1984 e successive modificazioni, sono ricompresi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. — Enti pubblici diversi da quelli precedentemente indicati. Detti soggetti effettuano il versamento dell’IRAP mediante bollettino di conto corrente postale. Si ricorda che i versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, possono essere eseguiti con unico indicando nella specifica “periodo di riferimento” il mese di marzo 1998. Si precisa, inoltre, che le società di capitali costituite ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 17, comma 58, della legge 5 maggio 1997, n. 127, sono ricomprese tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 6, del decreto interministeriale del 24 marzo 1998.

— Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano nonché enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge n. 720 del 1984. 6. Termini di versamento

Tali soggetti effettuano il versamento dell’IRAP I predetti soggetti passivi dell’IRAP provvedocon operazioni di giroconto dai propri conti ordinano a versare il relativo acconto dell’IRAP entro il ri presso la Tesoreria Centrale ai conti correnti istigiorno 15 del mese successivo a quello dell’erogatuiti come sopra detto; zione delle retribuzioni e dei compensi nelle misu— Amministrazioni periferiche dello Stato, an- re e nei limiti di cui all’art. 16 comma 2, del D.Lgs. che a ordinamento autonomo, titolari, di contabili- n. 446 del 1997 applicando: tà speciali, o di ordini di accreditamento; ordinatori — l’aliquota del 9,6 per cento fino a 40 milioni secondari di spese statali nonché amministrazioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, sull’ammondegli organi costituzionali. tare delle retribuzioni annue di lavoro dipendente; — l’aliquota del 6,6 per cento fino a 40 milioni Detti soggetti effettuano i versamenti dell’IRAP con emissione di titolo di spesa estinguibile median- e del 4,6 per cento fino a 150 milioni, sull’ammonte accreditamento alle pertinenti contabilità specia- tare dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipenli di girofondi o negli appositi conti correnti postali dente di cui all’art. 47 del TUIR, dei compensi per aperti ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 446 del 1997, collaborazione coordinata e continuativa di cui alutilizzando apposito bollettino conforme a quello l’art. 49, comma 2, lett. a), nonché di quelli per attiallegato al decreto 24 marzo 1998; vità di lavoro autonomo non esercitate abitualmen-

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strati, a condizione, tuttavia, che dal metodo utilizzato sulle retribuzioni corrisposte in ciascun mese, fino a concorrenza del primo scaglione (cioè 40 milioni), non risulti applicata un’aliquota inferiore a quella relativa a tale scaglione. Il procedimento sopra illustrato, con l’applicazione delle aliquote previste per gli specifici rapporti, dovrà essere adottato anche con riferimento alle 6.1. Applicazione delle aliquote somme e ai valori afferenti ai rapporti indicati nelDa quanto innanzi detto l’applicazione dell’im- l’art. 10, comma 1, erogati con cadenza mensile. posta per i soggetti indicati nel par. 6 in esame va effettuata ragguagliando a mese gli ammontari an- 7. Versamento del saldo e conguaglio nui delle somme costituenti le basi imponibili. Pertanto, qualora un ente pubblico impieghi un L’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale dipendente cui corrisponde, ad esempio una retri- 24 marzo 1998 stabilisce che i soggetti in esame buzione di lire 35 milioni annue, ai fini della liqui- versano il saldo dell’IRAP tenendo conto degli acdazione mensile dell’IRAP occorrerà dividere per conti già pagati mensilmente entro il termine di pre12 l’ammontare stesso e sul risultato, pari a lire sentazione della dichiarazione di cui all’art. 19 del 2.916.666 (cioè 1/12 di 35 milioni), si applicherà D.Lgs. n. 446 del 1997. Le eccedenze derivanti dall’aliquota del 9,6 per cento. le operazioni di conguaglio possono essere fatte vaQualora invece il predetto ente corrisponda a tale lere sui successivi versamenti sia in acconto che a dipendente una retribuzione annua di lire 95 milioni, saldo eseguiti ai fini dell’IRAP. la stessa, ai fini della liquidazione mensile dell’IRAP, Il successivo comma 2 del citato art. 3 prevede dovrà essere divisa in due scaglioni: il primo di lire che per l’anno 1998 gli eventuali conguagli deri40 milioni e il secondo di lire 45 milioni. vanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi Il ragguaglio mensile del primo scaglione de- sanitari dovuti per l’anno 1997 possono essere comterminerà un ammontare di lire 3.333.333 (1/12 di pensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai 40 milioni) cui si applicherà l’aliquota del 9,6 per fini dell’IRAP; la compensazione eseguita dovrà cento, mentre il ragguaglio mensile del secondo sca- essere evidenziata in sede di dichiarazione annuale. glione comporterà la determinazione di un ammonAi sensi del comma 3 dell’art. 3 in esame, per tare di lire 3.750.000 (1/12 di 45 milioni) cui si ap- l’anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente plicherà l’aliquota del 3,8 per cento. eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni al Infine, qualora detto ente pubblico corrisponda Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo al dipendente una retribuzione annua di lire 180 di acconto ai fini dell’IRAP. milioni, anche in questo caso si dovrà dividere l’anzidetta retribuzione in due scaglioni: il primo 8. Soggetti con periodo d’imposta non di 40 milioni per il quale si procederà come sopra coincidente con l’anno solare evidenziato; il secondo di lire 110 milioni, il cui ragguaglio mensile è pari a lire 9.166.666 (1/12 di A norma dell’art. 37 del decreto legislativo in lire 110 milioni), su cui si applicherà l’aliquota del esame, nei confronti dei soggetti “pubblici” il cui pe3,8 per cento. riodo d’imposta non coincide con l’anno solare, l’apSi ricorda che sulla quota eccedente i 150 mi- plicazione dell’IRAP e l’abolizione dei contributi e lioni non è dovuta alcuna imposta regionale sulle dei tributi indicati nell’art. 36, comma 1, lettere a), attività produttive. b) ed e) del predetto decreto legislativo hanno efResta inteso che l’ente interessato potrà esegui- fetto dal primo periodo d’imposta che ha inizio sucre liquidazioni mensili dell’IRAP utilizzando me- cessivamente alla data del 1° gennaio 1998. todi di calcolo diversi rispetto a quelli sopra illuIl comma 2 del citato art. 37 dispone altresì che, te di cui all’art. 81, comma 1, lett. l), del medesimo TUIR. Si ricorda che il versamento mensile dell’IRAP da parte dei soggetti in esame relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 va eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile dello stesso anno.

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per i soggetti il cui periodo d’imposta è in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed è iniziato dopo il 30 settembre 1997, l’applicazione dell’IRAP e l’abolizione dei contributi e tributi sopra indicati hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo. Pertanto, con riferimento a questi ultimi soggetti, si ritiene che l’IRAP relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 dovrà essere versata unitamente a quella relativa ai mesi di gennaio,

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febbraio e marzo 1998, entro il giorno 15 del mese di aprile 1998. Per quanto riguarda i contributi (CSSN) versati, ancorché non dovuti, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 gli stessi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 24 marzo 1998 possono essere portati in diminuzione dai versamenti mensili IRAP a decorrere dal versamento del mese di aprile 1998.

Contributi INAIL e similari: ininfluenti ai fini del calcolo IRAP per gli enti che non svolgono attività commerciali Ministero delle Finanze - (COM) del 14 aprile 1998

Con riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa nei giorni successivi alla diramazione della circolare n. 97/E, relativa all’applicazione dell’Irap per gli enti pubblici, si precisa quanto di seguito esposto. Relativamente alle perplessità circa l’applicazione del criterio di cassa ovvero di competenza per la corretta determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote d’imposta previste dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (in “Finanza & Fisco” n. 6/98, pag. 639), e successive integrazioni e correzioni, si precisa che nella detta circolare è stato fatto riferimento al criterio di cassa anche relativamente alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti laddove, al punto 3.2, viene specificato che la base imponibile è costituita dalle retribuzioni erogate (termine questo che nell’ordinamento tributario è stato sempre utilizzato per intendere il criterio di “cassa”), nonché al paragrafo 6, dove si chiarisce che gli enti pubblici soggetti passivi dell’Irap devono versare il relativo acconto “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure e nei limiti di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. del 1997...”. Si conferma, pertanto, il criterio di cassa. In ordine alla deduzione dalla base imponibile dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, si precisa che nella citata circolare n.

97/E l’esplicito richiamo ivi contenuto all’applicabilità per la determinazione della base imponibile del disposto della lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non può che intendersi riferito ai casi in cui l’ente pubblico svolga sia attività commerciali sia attività non commerciali e opti per la determinazione della base imponibile relativa all’attività commerciale con il metodo analitico di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto in questione. In questi casi lo scomputo dei detti contributi non potrà che avvenire in misura proporzionale ai compensi afferenti le attività istituzionali e commerciali, qualora il personale sia utilizzato promiscuamente per entrambe le anzidette attività. Circa la nozione di attività commerciale si conferma che si deve far riferimento alle norme del Tuir e, quindi, in particolare, all’articolo 51 dello stesso, tenuto conto dell’esplicito conforme richiamo contenuto nel disposto del comma 5 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si precisa, infine, che qualora siano stati eseguiti versamenti in difformità dei criteri enunciati nella citata circolare n. 97/E e nel presente comunicato stampa, gli enti interessati potranno procedere ai conguagli, conformemente agli anzidetti criteri, in sede di versamento del saldo dell’imposta stessa.

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