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Guido Cianciulli

Computo, Contabilità, Costi della Sicurezza, Cronoprogramma e Calcolo dell’Incidenza della Manodopera dopo il regolamento di Attuazione della Legge Quadro sui LL.PP.

ACCA

Guido Cianciulli

Computo, Contabilità, Costi della Sicurezza, Cronoprogramma e Calcolo dell’Incidenza della Manodopera dopo il regolamento di Attuazione della Legge Quadro sui LL.PP

ACCA

Seconda edizione marzo 2003

ACCA software S.p.A. Via Michelangelo Cianciulli 83048 MONTELLA (AV) - Italy Tel. (+39) 0827/69504 - Fax (+39) 0827/ 601235 E-mail: [email protected] - Internet: www.acca.it Tutti i diritti sono riservati.

COPYRIGHT Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza l’autorizzazione scritta di ACCA software S.p.A. e dell’Autore Guido Cianciulli. ACCA software e l’Autore non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti eventualmente causati dall’uso delle informazioni contenute in questa pubblicazione. II

ai miei figli Edoardo e Rosaria

Un particolare ringraziamento a mio fratello, ing. Antonio Cianciulli, per il prezioso supporto umano e professionale. III

L’Autore Guido Cianciulli è l’amministratore unico di ACCA software. Nei primi anni della sua attività professionale è direttamente impegnato nella progettazione e realizzazione di opere civili ricoprendo, frequentemente, anche il ruolo di direttore dei lavori e di cantiere. Contemporaneamente, matura esperienze nel settore informatico, sviluppando una prima versione di PriMus per Apple II. A questa ne seguiranno altre in ambiente DOS, durante il cui sviluppo sorgono e si consolidano molteplici contatti con numerosi professionisti, direttamente impegnati sul campo sull’intero territorio nazionale, e con personalità dedite all’estensione della normativa sui Lavori Pubblici, diventando, così, egli stesso un esperto della materia. Alla fine degli anni ottanta, ormai esperto programmatore in ambiente Windows anche grazie ad alcuni soggiorni negli USA, arriva finalmente PriMus sotto Windows: nasce il primo programma italiano di contabilità e computo metrico in ambiente Windows, segnalato anche da numerosi premi e riconoscimenti assegnati da testate specializzate. Dall’inizio degli anni novanta progetta e sviluppa numerosi programmi per l’ingegneria civile in ambiente Windows (CanTus, TerMus, DocMus, PriMus-C, CerTus, ecc.), che hanno riscosso e tuttora riscuotono ampi consensi presso gli operatori, facendo di ACCA una società leader del settore.

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Introduzione

Introduzione Dopo oltre 100 anni ci troviamo di fronte ad un nuovo coerente corpus normativo nel settore dei lavori pubblici e questo apre, evidentemente, ampi spazi per commenti, apprezzamenti, critiche e chiarimenti per moltissimi aspetti di dettaglio. L’osservazione da fare immediatamente è che il nuovo impianto normativo ha assunto una sua definitività ed è attualmente in vigore. È, quindi, evidente che la tensione degli operatori si sposta dalle questioni di principio a quelle operative, come sottolinea l’attenzione espressa dalla stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici attraverso strumenti (determinazioni e schemi di bando) che questo testo prende specificamente in analisi. È in questo contesto culturale e professionale che si inserisce la presente pubblicazione. Questo libro, come si evince dallo stesso titolo, è solo in parte volto ad illustrare i principi generali della nuova normativa, in quanto l’obbiettivo è quello di dare indicazioni pragmatiche su alcune modalità operative. Il testo ha, quindi, la struttura di un manuale pratico, di facile consultazione, composto da sei capitoli, ognuno dei quali affronta uno specifico argomento. Il primo tema trattato riguarda i criteri con cui strutturare il computo metrico secondo le nuove indicazioni normative al fine di compilare correttamente capitolato e bandi di gara. Uno specifico capitolo è stato affrontato, anche per dare indicazioni sulla redazione del cronoprogramma dei lavori. Un documento che secondo l’articolo 35 del D.P.R. 554/99 deve far parte del progetto esecutivo e secondo l’articolo 110 dello stesso D.P.R. è parte integrante del contratto. Segue la trattazione del calcolo dell’incidenza percentuale della qualità di manodopera con specifico riferimento alla determinazione n. 37/2000 dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici. Il libro indica le modalità di calcolo e di redazione del documento che riporta l’incidenza percentuale della manodopera, documento obbligatorio nel progetto esecutivo secondo l’articolo 35 del D.P.R. 554/99. Di grande importanza tutte le indicazioni che l’apposito capitolo riporta per le gare esperite con offerta a prezzi unitari, con tutto ciò che specificamente consegue per la compilazione dell’apposita lista da redigere per l’offerta. 1

Introduzione

L’argomento, forse, più saliente del testo è contenuto nell’ultimo capitolo dedicato alla contabilità ed ai costi della sicurezza. La trattazione è una preziosa sintesi delle modalità espresse dal D.P.R. 554/99 alla luce della determinazione n. 37/2000 e dei bandi di gara pubblicati sul supplemento ordinario n. 143 alla G.U. n. 206 del 4/9/2000. Troveremo indicazioni su come contabilizzare l’Opera pubblica in rapporto alle varie tipologie di appalto possibili (lavoro a corpo, a misura o misti) o di offerta esperita (prezzi unitari o unico ribasso), con riferimenti specifici ai costi della sicurezza che la legge impone di non assoggettare al ribasso d’asta alla stregua degli importi di avanzamento dei lavori. In allegato ai capitoli del libro troviamo importanti documenti che chiariscono e supportano quanto descritto nei capitoli stessi. In particolare sarà possibile ritrovare: l’allegato A del D.P.R. 34/2000, con l’elenco delle categorie di opere generali e specializzate e le indicazioni sulla relativa qualificazione obbligatoria; la nota illustrativa dei Bandi di Gara predisposti dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e lo schema del bando di gara per pubblico incanto (sul supplemento ordinario n. 143 alla G.U. n. 206 del 4/9/2000); la circolare della Cassa del Mezzogiorno n.C/175 del 1982; la determinazione n.37/2000 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici. Il testo può essere considerato un supporto di fondamentale importanza per chi opera nel settore dei lavori pubblici, perché affronta problematiche di dettaglio che il tecnico si trova ad affrontare nel suo lavoro quotidianamente. Calcolare l’importo di un SAL o strutturare un computo metrico rispettando pienamente le indicazioni normative e quelle dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, determinare la percentuale d’incidenza della manodopera o redigere il cronoprogramma dei lavori sono aspetti di capitale importanza per chi deve realizzare un progetto o una contabilità lavori. Questo testo fornisce indicazioni realmente preziose, su questi specifici argomenti. Del resto, dopo circa un anno dalla fortunatissima pubblicazione del libro “Lavori a corpo e a misura - Computo Metrico e Contabilità Lavori dopo la Merloni Ter”, edito da ACCA nel 1999, che ha evidenziato le linee generali individuate dalla nuova normativa per il computo e la contabilità, è stata un’esigenza naturale quella di entrare nel dettaglio operativo di tali principi.

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Capitolo I

Capitolo I

Le innovazioni apportate dal nuovo corpus normativo sui lavori pubblici

Dopo oltre 100 anni ci troviamo di fronte ad un nuovo coerente corpus normativo costituito dalla Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), dal Regolamento di Attuazione della Legge (D.P.R. 554/99), dal Regolamento di Qualificazione delle imprese (D.P.R. 34/2000), dal Capitolato Generale d’Appalto (D.M.145/2000) e dalle specificazioni per la redazione del Programma Triennale (D.M. 21/6/2000). Uno dei punti di forza del nuovo impianto normativo è senza dubbio costituito dalla sua omogeneità e dalla coerenza che si ritrova nelle indicazioni delle diverse norme. Il nuovo corpus normativo porta innovazione in tutto il settore edile e dei lavori pubblici instaurando principi e modalità per molti aspetti rivoluzionari.

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Le innovazioni apportate dal nuovo corpus normativo sui lavori pubblici

I.1 I principi fondamentali della nuova normativa Tra i principi fondamentali, contenuti nel nuovo impianto normativo, è sicuramente da annoverare il criterio della programmazione: la Stazione Appaltante è chiamata ad individuare esigenze e bisogni sulla cui base individuare le opere strumentali atte a dare adeguate risposte a tali esigenze. La Stazione Appaltante, quindi, è tenuta a stilare un Programma Triennale di interventi, da cui estrapola un Elenco Annuale di opere da realizzare. Solo opere già individuate come rispondenti a reali bisogni possono essere realizzate e passare nell’Elenco Annuale. Ulteriore elemento che depone a favore della programmazione è sicuramente il fatto che nell’Elenco Annuale possono essere inserite solo opere finanziate. I principi normativi tendono a sviluppare criteri di programmazione degli interventi ed anche dei finanziamenti delle opere pubbliche. Altro criterio fondamentale, espresso dal nuovo corpus normativo, è che i progetti non possono essere appaltati se non sono esecutivi, dove per esecutivo bisogna intendere il progetto che può essere realizzato dall’esecutore senza l’intervento di un altro tecnico. Questo principio, che in fondo in linea del tutto teorica è stato sempre presente nel bagaglio culturale dei tecnici, va di fatto a sovvertire una modalità operativa che era oramai invalsa nel nostro paese e che rimandava, in molti casi, il progetto delle strutture e degli impianti al compito dell’appaltatore, in fase di esecuzione dell’Opera. Prova di questa mentalità è il fatto che nello schema tipo del Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal Ministero dei LL.PP. e frutto del lavoro di un’apposita Commissione Interministeriale (approvato dall’assemblea Generale dei LL.PP. il 14/12/90) veniva esplicitamente individuato tra gli oneri e gli obblighi dell’appaltatore: “la redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in murature, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale… La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione Appaltante”. Con queste premesse è evidente che il progetto dell’Opera in appalto poteva avere un grado di approssimazione molto ele-

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Capitolo I

vato, con tutto ciò che questo può comportare per l’individuazione dei costi o per la qualità, se non per l’effettiva realizzazione dell’Opera appaltata. Le fasi di progettazione, il corrispettivo a corpo come tipologia di appalto dei lavori, le modalità di computazione, di redazione dei bandi di gara, di offerta, di assegnazione, la redazione del cronoprogramma dei lavori o la determinazione della percentuale della manodopera individuano procedure volte a rendere sempre più rigorosa la fase progettuale. Analogo scopo, in fase esecutiva, hanno l’individuazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e le nuove modalità di contabilizzazione.

I.1.1 Un progetto sempre più esecutivo Nasce la necessità che il progetto esecutivo (quando si tratta di lavori che riguardano le Opere complesse) sia scomposto ad albero, con l’individuazione delle principali categorie di lavorazioni dell’Opera, in modo tale che si possa costruire il cronoprogramma di realizzazione dell’Opera stessa. Tale scomposizione può essere utile anche a definire l’organizzazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori che prevede il supporto al direttore dei lavori di una serie di direttori operativi, cioè di tecnici specializzati per la direzione di parti dell’Opera. L’individuazione delle categorie di lavorazioni aiuta a definire le competenze dei vari direttori operativi. La scomposizione dell’Opera in fase di progettazione sarà sicuramente utile alla redazione del bando di gara dove è necessario indicare la categoria prevalente e tutte le opere specializzate di cui si compone il progetto. Per ognuna di queste categorie (art. 35 Regolamento di Attuazione) deve essere individuata l’incidenza percentuale della quantità di manodopera. Come si vede, le novità imposte dal nuovo impianto normativo sono importanti sia nella fase di progettazione che di realizzazione dell’Opera. Per rendere operative tali innovazioni, la legge introduce una serie di procedure specifiche, di cui si è fatto cenno in questo breve capitolo introduttivo, che saranno trattate in specifici capitoli del presente testo.

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Le innovazioni apportate dal nuovo corpus normativo sui lavori pubblici

I.2 Il Responsabile del procedimento Altro fattore di assoluta novità dell’attuale corpus normativo è che, per assicurare la rigorosità del risultato, la Legge non si blocca in tanti schemi, ma individua una figura professionale che possa raccordare le norme alla situazione reale, per creare un progetto realizzabile secondo lo spirito ed i principi della normativa: nasce il Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento ha il compito di adeguare le norme del Regolamento di Attuazione alla situazione reale, anche con la determinazione degli effettivi livelli di progettazione necessari alla definizione del progetto (Regolamento di Attuazione art.15 comma 2). Inoltre, il Responsabile del Procedimento è deputato a supervisionare e coordinare le fasi del procedimento, cioè ha la responsabilità che le singole fasi del procedimento siano eseguite nei tempi e dalle persone adeguate.

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Capitolo II

Capitolo II

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

La Legge Quadro sui Lavori Pubblici (n.109/94 con successive integrazioni e modifiche) di seguito identificata anche come “Merloni Ter” ed il relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99) impongono sostanziali modifiche alle procedure di progettazione e di contabilizzazione dell’Opera Pubblica, rispetto a quanto richiesto da precedenti normative e dalle prassi consolidate. Nuovi criteri di progettazione, contratti di appalto a corpo con relativa contabilità, modalità di aggiudicazione delle gare, gestione delle varianti in corso d’opera, “prezzo chiuso” per l’appalto, sono gli aspetti che impongono, di fatto, una definizione approfondita della fase progettuale che non permetta con semplicità modifiche della natura dell’Opera, degli obiettivi da perseguire, dei costi e dei tempi di realizzazione. Certamente il legislatore ha creduto di individuare proprio nelle modalità previste per l’appalto e la contabilizzazione dell’Opera pubblica le condizioni che più di altre impongono al progettista e all’appaltatore uno studio approfondito della fase progettuale.

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I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

II.1 Le tipologie d’appalto La prima fondamentale indicazione da considerare è data dall’articolo 19 della Merloni Ter; tale articolo indica i Sistemi di Realizzazione dei Lavori Pubblici. Sostanzialmente le tipologie di lavorazione “a misura”, “a corpo” e “in economia”, rimangono quelle individuate per la realizzazione dell’Opera Pubblica fin dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248. Il legislatore, però, almeno sino alle modifiche introdotte con la Legge 2 agosto 2002 n.166, al fine di perseguire gli intenti di cui si è parlato, sovverte sostanzialmente la priorità nella modalità di stipulare i contratti, favorendo la stipula del contratto “a corpo”. La Legge 2 agosto 2002 n.166, con la modifica al comma 5 dell’articolo 19 della 109/94, riapre la possibilità del contratto a misura in un ampio numero di appalti. È ora possibile facoltativamente stipulare a misura i contratti per la sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni, nonché quelli relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici già contemplati anche nella precedente lettura della Legge 109/94. Se diverse tipologie di lavoro sono soggette a contratti d’appalto e contabilizzazioni diverse, anche la modalità di presentazione dell’offerta per l’aggiudicazione degli appalti, secondo l’articolo 21 della Merloni Ter, varia in relazione al tipo di contratto stipulato. Salvo i casi di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria in cui risulti prevalente la componente tecnologica o per i quali le soluzioni progettuali presentino particolare rilevanza tecnica, per i quali è possibile effettuare l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa [L. 166 2.8.2002, art.7 lett. n) punto 2)], l’articolo 21 della Merloni Ter sancisce come criterio per l’aggiudicazione dell’appalto quello del prezzo più basso. L’articolo 21 non fissa solo questo determinante principio di aggiudicazione per il pubblico incanto o la licitazione privata, ma anche le modalità di effettuare la gara (massimo ribasso ovvero offerta a prezzi unitari) in rapporto alla tipologia di contratto da stipulare (a corpo, a misura, a corpo e a misura). Schematizziamo nella tabella seguente le condizioni in cui si devono adottare i diversi tipi di contratto e, quindi, di offerta. 8

Tipo di Contratto

Quando si Stipula

Come si Appalta

Lavori a Corpo

- Possono essere stipulati per qualsiasi genere di lavoro. - Sono obbligatori per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione qualora riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% sul valore dell’opera o lavori di importo inferiore a 200.000 euro o lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro e non abbiano come oggetto, lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché opere in sotterraneo e di consolidamento terreni.

- Possono essere appaltati mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta; - Possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.

Lavori a Misura

- Possono essere stipulati per la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro. - Possono essere stipulati per lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. - Possono essere stipulati per opere in sotterraneo e di consolidamento terreno.

- Possono essere appaltati mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; - Possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.

Lavori a Corpo e a Misura

Capitolo II

- Non possono essere stipulati per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione qualora riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% sul valore dell’opera o lavori di importo inferiore a 200.000 euro o lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro e non abbiano come oggetto, lavori di - Possono essere appaltati manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché esclusivamente mediante opere in sotterraneo e di consolidamento terreni. offerta a prezzi unitari. - Possono essere stipulati per qualsiasi tipologia di lavoro diversa da quella di cui al punto precedente. In ogni caso la parte liquidabile a misura deve riguardare le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.

In pratica, riassumendo le condizioni dell’articolo 19 e dell’articolo 21 della Merloni Ter, e fatto salvo la possibilità di stipulare a misura i contratti per i lavori di importo inferiore a 500.000 €, al momento l’indirizzo del legislatore sembra orientato ancora verso contratti di appalto (relativi alle opere che ricadono sotto le indicazioni della Nuova Legge Quadro sui Lavori Pubblici) stipulati quasi esclusivamente a corpo. Il Legislatore, quindi, ha voluto palesemente scegliere una modalità di contratto e di contabilizzazione che esalti la definizione della fase progettuale a discapito di variazioni, anche di costo, che si possano avere in fase di realizzazione. Il contratto misto (a corpo e a misura) è utile quando in fase di progetto si 9

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

riscontrano particolari categorie di lavoro che non possono essere descritte (come definizione delle lavorazioni da eseguire) e/o quantizzate in maniera esecutiva.

II.1.1

Lavori a corpo e a misura

Quando parliamo genericamente di lavori a corpo e lavori a misura indichiamo con una dizione impropria tipologie di contratto che differiscono per una diversa determinazione del corrispettivo. Nell’appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile, riferita globalmente all’Opera nel suo complesso. Nell’appalto a misura il corrispettivo può consistere nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera (da cui l’importo di questo tipo di appalto risulta variabile). Mentre nel contratto a corpo o a forfait restano accollati all’appaltatore il rischio delle quantità e, quando il progetto sia dello stesso appaltatore, anche quello della qualità delle lavorazioni, nel contratto a misura il rischio delle quantità e quello della qualità delle lavorazioni restano accollati al committente. Diremo subito che insito nella natura dell’appalto a corpo è la definizione qualitativa e quantitativa dell’Opera da appaltare, cui è assegnato in fase di progetto, di offerta e di contratto, un prezzo definito ed invariabile. In pratica con l’appalto a corpo si fa riferimento a raggruppamenti omogenei di lavori, definiti nelle quantità, nella qualità e nel prezzo. Di seguito indicheremo con il termine Lavorazione la fornitura elementare di prestazione lavorativa, di materiali o di prodotto, individuata da un prezzo espresso per unità di misura di Lavorazione fornita. Nella descrizione di Lavorazione non c’è riferimento alla fornitura totale, cioè alla quantità complessiva di misura da realizzare. Un raggruppamento di Lavorazioni omogenee, ad ognuna delle quali sia stata assegnata una quantità, che individua una parte definita dell’Opera (da un punto di vista logico, tecnologico e funzionale) si dirà Categoria di Lavoro. Indicheremo con il termine Corpo d’Opera una Categoria di Lavoro da appaltare a corpo. La somma degli importi di ogni Lavorazione omogenea della Categoria di Lavoro costituisce l’importo complessivo ed invariabile del Corpo d’Opera da porre alla base del contratto d’appalto a corpo. Tale importo coincide con il prezzo unitario del Corpo d’Opera. 10

Capitolo II

Nell’appalto a corpo il corrispettivo non è più calcolato in base alla quantità di lavorazione realizzata, per cui l’importo complessivo trova esatta definizione solo alla fine dei lavori, ma i prezzi unitari sono direttamente riferiti all’intera Opera o a sue parti (Corpi d’Opera). I Corpi d’Opera devono essere determinabili a priori in maniera pressoché certa e dettagliata da elaborati di progetto che siano realmente esecutivi. È chiaro che possono esistere Categorie di Lavoro composte da Lavorazioni da appaltare a misura. Anche la loro individuazione è importante soprattutto in fase progettuale, per compilare correttamente il capitolato speciale d’appalto, far conoscere immediatamente alla Stazione Appaltante e all’Impresa i costi delle diverse parti dell’Opera o per la corretta redazione e compilazione della Lista delle provviste in caso di offerta a prezzi unitari. A differenza dei Corpi d’Opera, le Categorie di Lavoro con Lavorazioni appaltate a misura non sono determinanti nella contabilizzazione dell’Opera.

II.2 La struttura del computo metrico Il progetto esecutivo, e quindi il computo metrico di tale progetto, (quando si tratta di lavori che riguardano Opere complesse) deve essere scomposto ad albero, con l’individuazione delle Categorie di Lavoro e dei Corpi d’Opera che compongono l’Opera. La scomposizione dell’Opera in fase di progettazione può essere utile alla redazione del bando di gara, dove è necessario indicare la categoria prevalente e tutte le opere specializzate di cui si compone il progetto, ma anche alla contabilità e alla direzione dei lavori. L’opportunità migliore è quella di effettuare una scomposizione del computo metrico in diversi livelli di Categorie di Lavoro (almeno due). Considerata una macrosuddivisione tra lavori da appaltare a corpo e lavori da appaltare a misura, ciascuna tipologia di appalto dovrà contenere: • un primo livello coincidente con le categorie (generali o specializzate) di cui si compone l’intervento (Allegato A del D.P.R. 34/2000 che si ritrova come Allegato A del presente testo) e che dovranno essere riportate, come vedremo, nel bando di gara; • un secondo livello coincide con la suddivisione in Categorie di Lavoro o Corpi d’Opera (in relazione alla tipologia di appalto a cui la categoria è assegnata) che il progettista riterrà di individuare ai fini di una corretta contabilizzazione e direzione tecnica dei lavori. 11

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

II.2.1

Bando di gara e computo metrico

L’analisi dell’articolo 34 della Merloni Ter, dell’articolo 30 del nuovo Regolamento di Qualificazione delle imprese D.P.R. 34 del 25 gennaio 2000, degli articoli 72, 73 e 74 del nuovo Regolamento di Attuazione e della Circolare n.182/400/93 del 1 marzo 2000 porta alla definizione dei contenuti dei bandi di gara e alle condizioni di partecipazione da parte delle imprese. Utile può essere anche la consultazione dei bandi di gara predisposti, a vantaggio delle Stazioni Appaltanti, dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Allegati B e C del presente testo). Nel bando di gara deve essere indicato l’importo complessivo dell’Opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente (quella di importo maggiore) nonché le parti costituenti l’Opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. Devono essere indicate anche le forniture con posa in opera qualora siano riconducibili ad una delle categorie specializzate di cui al D.P.R. 34/2000 e rispettino le norme di cui al comma 12, articolo 18 della Legge 55/90 e comma 5, articolo 141 comma 5 del D.P.R. 554/99. Le parti da indicare nel bando sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’Opera o lavoro e comunque quelle di importo superiore a 150.000 Euro. Potrebbe essere utile riportare nel bando quelle parti che individuano lavorazioni per cui si ritiene di voler dare all’impresa la possibilità di subappaltare, anche se d’importo inferiore a 150.000 Euro e inferiore al 10% dell’importo complessivo. Tale indicazione non è obbligatoria, ma è opportuna poiché, in caso contrario queste lavorazioni andrebbero ad incidere sulla quota del 30% dell’importo di contratto che l’aggiudicatario può appaltare con la possibilità che sorgano difficoltà, nel caso che tali lavorazioni superino la suddetta percentuale e l’aggiudicatario non sia in possesso di questa specifica qualificazione. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categorie prevalenti possono eseguire direttamente, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, esclusivamente le lavorazioni indicate nella seguente tabella, 12

Capitolo II

OS 1 OS 6 OS 7 OS 8 OS 12 OS 22 OS 26 OS 32 OS 34

Tabella delle lavorazioni eseguibili con la sola qualificazione della categoria prevalente Lavori in terra Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Finiture di opere generali di natura edile Finiture di opere generali di natura tecnica Barriere e protezioni stradali Demolizione di opere Pavimentazioni e sovrastrutture speciali Strutture in legno Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Questo è quanto si desume dalla tabella C della nota illustrativa dei bandi di gara predisposti dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Allegato B del presente testo). L’individuazione di tali categorie è desumibile, del resto, dal combinato disposto dall’articolo 72 del D.P.R. 554/99 e dalle premesse dell’Allegato A del D.P.R. 34/2000 (Allegato A del presente testo). Proviamo, quindi, a rivedere le indicazioni date dal suddetto articolo 72 e dal D.P.R 34/2000 e a combinarle fra loro. L’articolo 72 del D.P.R. 554/99 dice che non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali: a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; 13

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; j) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; k) l’armamento ferroviario; l) gli impianti per la trazione elettrica; m) gli impianti di trattamento rifiuti; n) gli impianti di potabilizzazione. La tabella E della nota illustrativa dei bandi di gara redatti dall’Autorità per la Vigilanza per i Lavori Pubblici (Allegato B del presente testo) fa coincidere le categorie espresse in maniera descrittiva dall’articolo 72 del D.P.R. 554/99 con le categorie di opere generali e specializzate individuate dal D.P.R. 34/2000. Le categorie espresse dall’articolo 72 e precedentemente riportate in maniera descrittiva coincidono, dunque, con le seguenti categorie di opere generali e specializzate: OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione OS 11 Apparecchiature strutturali speciali OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS 20 Rilevamenti topografici OS 21 Opere strutturali speciali OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione OS 27 Impianti per la trazione elettrica OS 28 Impianti termici e di condizionamento OS 29 Armamento ferroviario OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Proprio per queste lavorazioni la Legge 166/2002 introduce una significativa novità. Qualora nell’appalto rientrino tali lavorazioni, oltre ai lavori prevalenti, esse non possono essere affidate in subappalto qualora una o più di esse superi il valore del 15% dell’importo totale dei lavori.

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Capitolo II

Si tratta di una modifica che restringe fortemente la possibilità di subappaltare queste categorie di lavoro. Con la precedente normativa, infatti, il subappalto non era possibile solo se tutte le categorie di questa tipologia, presenti nel bando, fossero contemporaneamente superiori al 15% dell’importo totale dei lavori, caso che si presentava in situazioni molto più rare. Ancora la modifica del comma 7 dell’articolo 13 impone che, qualora e nei casi in cui per queste speciali categorie è consentito il subappalto, esso non può essere suddiviso in più contratti. Queste categorie sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti devono essere eseguite dall’impresa affidataria (preventivamente qualificata), o da un’Associazione Temporanea d’Imprese (A.T.I.). Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Se inoltre si tiene conto di quanto disposto dalle premesse all’Allegato A del D.P.R. 34/2000 (Allegato A del presente testo) secondo cui “le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella “corrispondenza nuove e vecchie categorie” è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni” si desume che le uniche lavorazioni che l’impresa affidataria può eseguire, senza avere le relative adeguate qualificazioni sono quelle riportate nella “Tabella delle lavorazioni eseguibili con la sola qualificazione della categoria prevalente” precedentemente riportata. Altra modifica apportata dalla 166/2002 al comma 3 dell’articolo 13 della 109/94, impone che i lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione, sempre che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti della qualificazione necessaria per legge. Si è tentato di sintetizzare quanto sopra descritto con l’aiuto della tabella riportata di seguito, dove si riassumono i possibili contenuti dei bandi e le corrispondenti conseguenze sul subappalto, sui requisiti delle imprese che partecipano alla gara e sulle possibilità di esecuzione delle lavorazioni. La consultazione della tabella può essere eseguita controllando quali lavorazioni sono contenute nel bando per poi entrare dalla prima colonna a sinistra e ritrovare, sulla riga corrispondente alla lavorazione individuata, le informazioni su requisiti del concorrente o sulle condizioni di subappalto ed esecuzione. 15

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

La particolarità è che requisiti e condizioni di eventuali altre lavorazioni, diverse dalla categoria prevalente, vanno sommate a quelle della categoria prevalente che sarà sempre, sicuramente presente nel bando. Per esempio, se, oltre alla categoria prevalente, è presente nel bando una lavorazione con qualificazione obbligatoria secondo il D.P.R. 34/2000 (terza riga della tabella), come requisito del concorrente troveremo “nessun requisito” oltre naturalmente quello previsto per l’esecuzione della categoria prevalente che deve senz’altro avere per partecipare alla gara. È ancora da sottolineare che in tutti casi, espressi successivamente in tabella, il subappalto, qualora consentito, deve essere fatto ad imprese in possesso delle specifiche qualificazioni relative alle lavorazioni per cui sono chiamate ad operare. Lavorazioni Contenute nel bando

Requisiti del Concorrente

Esecuzione delle lavorazioni

Categoria prevalente. (Sempre presente nel bando di gara a Il soggetto può subappaldifferenza delle altre lavorazioni nelle suc- tare il 30% dell’importo cessive righe della tabella che possono della categoria prevalente anche non esserci)

Il soggetto deve essere qualificato per la categoria prevalente con una classifica che copra comunque l’importo dell’intero appalto

Il soggetto può eseguire tutti i lavori della categoria prevalente

Una o più lavorazioni di cui all’articolo 72 comma 4 del D.P.R. 554/99 (OG12; OS2; OS3; OS4; OS5; OS11; Il soggetto non può suOS13; OS14; OS20; OS21; OS22; OS27; bappaltare le lavorazioni OS28; OS29; OS30) di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto

Il soggetto deve essere qualificato per le specifiche lavorazioni. È possibile costituire un’A.T.I. (La presenza di queste lavorazioni nel bando condiziona preventivamente i requisiti del concorrente che partecipa alla gara)

Il soggetto che si aggiudica l’appalto deve eseguire le lavorazioni

Il soggetto deve subappaltare le lavorazioni per cui non possiede specifiNessun ulteriore requisito oltre a ca qualificazione e può, quello richiesto per l’esecuzione comunque, subappaltare della categoria prevalente. tutte le altre lavorazioni per cui possiede specifica qualificazione

Il soggetto può eseguire solo le lavorazioni per le quali è qualificato con adeguata classifica

Una o più lavorazioni per cui non è prescritta la qualificazione obbligatoria secondo il Nessun ulteriore requisito oltre a Il soggetto può subappalD.P.R. 34/2000 quello richiesto per l’esecuzione tare le lavorazioni della categoria prevalente. (OS1; OS6; OS7; OS8; OS12; OS23; OS26; OS32; OS34)

Il soggetto può eseguire le lavorazioni anche senza essere in possesso della specifica qualificazione

Una o più lavorazioni per cui è prescritta la qualificazione obbligatoria da D.P.R. 34/2000 (OG1; OG2; OG3; OG4; OG5; OG6; OG7; OG8; OG9; OG10; OG11; OG12; OG13; OS2; OS3; OS4; OS5; OS9; OS10; OS11; OS13; OS14; OS15; OS16; OS17; OS18; OS19; OS20; OS21; OS22; OS24; OS25; OS27; OS28; OS29; OS30; OS31; OS33)

Subappalto

Si capisce quale importanza abbia la definizione dei Corpi d’Opera e delle Categorie di Lavoro previste in fase di progettazione, infatti l’opportuno studio di aggregazione di Lavorazioni potrà determinare tutte le fasi suc16

Capitolo II

cessive a partire dalla formulazione del bando e attraverso la formulazione dell’offerta, l’aggiudicazione dell’appalto, la redazione del contratto, la contabilizzazione dell’Opera e la determinazione delle eventuali legittime varianti in corso d’opera. In fase di progettazione potremmo quindi indicare aggregazione di Lavorazioni omogenee da poter appaltare a corpo o a misura e da scorporare per poterle rendere subappaltabili ad imprese qualificate. Ci si rende conto che queste scelte possono decisamente influenzare la qualità dell’esecuzione dell’Opera.

II.2.2

Tipologia di lavori e computazione

Da quanto detto precedentemente, si evince che, dal momento che il bando deve riportare la suddivisione in categorie generali o specializzate di cui l’Opera è composta, il computo metrico conterrà un primo livello di suddivisione che sarà costituito proprio dalle categorie elencate nell’Allegato A del presente testo. Per esempio un’autostrada è composta sicuramente di strada, ponti, viadotti e galleria. Ora, mentre ponti, viadotti e strada fanno parte della categoria OG3, la galleria fa parte della categoria OG4, quindi nel bando deve essere sicuramente evidenziata la presenza di queste due categorie di opere generali. Si capisce immediatamente che solo se ci si trova di fronte ad Opere particolarmente grandi e complesse possiamo avere nello stesso progetto un certo numero di categorie. Infatti, queste ultime rappresentano grandi raggruppamenti di Lavorazioni che pertanto non possono essere utili ad una esatta definizione del progetto, del cronoprogramma, del calcolo dell’incidenza della manodopera, della contabilità o della direzione e conduzione dei lavori. In questi casi si rende necessario un livello maggiore di scomposizione con l’individuazione di Categorie di Lavoro e/o Corpi d’Opera che possano individuare l’Opera in maniera più dettagliata. Questa scomposizione è particolarmente importante per la parte dell’Opera da appaltare a corpo, tanto che si può asserire che la progettazione è influenzata in maniera determinante dal concetto di appalto a corpo. Nella fase di progettazione, infatti, devono essere definiti i Corpi d’Opera che caratterizzano l’appalto, il contratto e la successiva contabilità. Per la definizione dei Corpi d’Opera in fase di progetto il tecnico dovrà considerare diversi fattori, tra cui si riportano i più rilevanti: 17

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

1) Il Corpo d’Opera dovrà essere individuabile in maniera semplice,

certa ed univoca dagli elaborati di progetto esecutivo e dalla sua minuziosa definizione qualitativa, prestazionale e quantitativa nel capitolato speciale. 2) Il Corpo d’Opera deve essere scomponibile in Lavorazioni desumibili da prezzari di riferimento o da analisi, per poterne individuare univocamente il prezzo. 3) Nel definire i Corpi d’Opera si deve tener conto della tipologia di Opera che si sta progettando al fine di individuarne parti che abbiano una unità logica, tecnico-costruttiva e/o funzionale. 4) Nella definizione del Corpo d’Opera si dovrà tener conto del cronoprogramma dei lavori per individuare Categorie che possano essere contabilizzate in successione e quindi liquidate con continuità all’impresa. Oltre alla definizione dei Corpi d’Opera, che seguendo i criteri indicati sarà fatta nel computo metrico, il progettista deve indicare in apposito quadro economico del progetto, all’interno del capitolato speciale, i Corpi d’Opera individuati, ognuno con il proprio prezzo/importo e con la percentuale con cui ciascuno concorre alla definizione dell’importo dell’intera Opera da appaltare a corpo. Nel capitolato andranno riportati anche costi e percentuali delle Categorie di Lavoro. Il Corpo d’Opera è proprio, per caratteristiche e definizione, l’elemento unitario dell’appalto a corpo come suggerito dall’articolo 45, comma 6 del D.P.R. 554/99: “Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d’appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo”. Nella redazione del computo metrico si procederà, quindi, al raggruppamento delle Lavorazioni in Corpi d’Opera o in Categorie di Lavoro. Questa procedura è stata da molti tecnici sempre utilizzata per rendere l’elaborato più leggibile ed immediatamente corrispondente ai documenti grafici di progetto, ma anche per avere riferimenti più precisi ed immediati per il riscontro delle quantità durante la contabilizzazione dell’opera. 18

Capitolo II

Le Categorie di Lavoro raggruppano voci omogenee al fine di individuare una parte dell’Opera che abbia una sua identità logica, tecnologica o funzionale. Il raggruppamento di Lavorazioni omogenee, per individuare una struttura che abbia identità logica, può essere finalizzato anche a metodologie di appalto, di pagamento e quant’altro. Dal momento che la Merloni Ter individua nell’appalto misto a corpo e a misura e nella relativa contabilità una delle possibilità di conduzione dei lavori possiamo trovarci, in fase di redazione del progetto, ad individuare innanzi tutto queste due grandi strutture logiche di Categorie di Lavoro con un livello di suddivisione che è prioritario rispetto alla stessa struttura di Super Categorie (categorie di opere generali o specializzate) e Categorie o Sub Categorie (Categorie di Lavoro o Corpi d’Opera). Schema di Struttura del Computo Metrico (Fig. 2.1)

Corpo d’Opera Categorie OG

Corpo d’Opera

Lavori a Corpo Corpo d’Opera Categorie OS

Corpo d’Opera

Computo Metrico Categoria di Lavoro Categorie OG

Categoria di Lavoro

Lavori a Misura Categoria di Lavoro Categorie OS

Categoria di Lavoro

Dobbiamo evidenziare che sia l’importo delle Lavorazioni da appaltare a corpo che quelle da appaltare a misura contribuiranno alla determinazione dell’importo della categoria prevalente da riportare nel bando, quindi 19

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

dobbiamo avere l’accortezza progettuale di sommare gli importi delle categorie seppure esse appartengono a tipologie di lavoro diverse. Naturalmente i lavori esclusivamente a corpo o esclusivamente a misura non richiedono questa macro suddivisione e rappresentano un caso semplificato di quello generale. Sia i lavori da appaltare a misura che i lavori da appaltare a corpo potranno avere a loro volta Categorie di Lavoro con raggruppamenti di Lavorazioni omogenee per identità tecnologica o funzionale. Ora c’è da notare una differenza sostanziale tra le Categorie di Lavoro dei lavori a misura e quelle dei lavori a corpo. Mentre per i lavori a misura la suddivisione in Categorie di Lavoro ha solo un valore progettuale, per quanto riguarda le Categorie di Lavoro dei lavori a corpo (Corpi d’Opera) queste assumono importanza fondamentale nella redazione dei documenti contrattuali, nella formulazione dell’offerta e, quindi, nell’aggiudicazione dell’appalto, nella contabilizzazione dell’Opera e nella determinazione delle varianti in corso d’opera. I Corpi d’Opera vanno quindi individuati tenendo conto dell’influenza che hanno su tutto l’iter di realizzazione dell’Opera. Per i lavori a misura le Categorie di Lavoro hanno solo valore progettuale, infatti all’interno dell’elenco prezzi ed a base del contratto andranno le descrizioni delle singole Lavorazioni. Altra differenza tra le Categorie di Lavoro da appaltare a misura e quelle da appaltare a corpo è che le prime, potendo variare la quantità di ogni singola Lavorazione prevista in progetto, possono variare d’importo in fase di esecuzione rispetto a quanto previsto in fase progettuale. I Corpi d’Opera hanno, invece, un importo definito ed invariabile. Analizziamo in dettaglio le caratteristiche delle Categorie di Lavoro da appaltare a corpo o Corpi d’Opera, per capire quali possono essere ulteriori criteri per la loro individuazione. I Corpi d’Opera sono indispensabili: • per la compilazione del capitolato speciale, dove viene esplicitamente richiesto di riportare i loro importi e le relative aliquote rispetto all’importo totale dell’Opera da appaltare a corpo; • per la stesura del bando di gara, dove dovranno essere individuate le categorie generali e quelle specializzate, tra cui segnalare quella prevalente; 20

Capitolo II

• • • •

per la formulazione dell’offerta; per l’aggiudicazione dell’appalto; per la redazione del contratto; per la contabilizzazione dei lavori, quindi per stabilirne l’avanzamento ed i relativi pagamenti, poiché essa viene desunta dalle quote di Corpi d’Opera eseguite, calcolate sulla percentuale che ciascun Corpo d’Opera ricopre rispetto all’importo complessivo del lavoro a corpo; • per la misurazione delle opere eseguite, infatti, l’articolo 159 del Regolamento di Attuazione, al comma 3 chiarisce che “Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte”; • per le varianti in corso d’opera poiché (art. 45, comma 6, del Regolamento di Attuazione) “la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti” dei Corpi d’Opera. A tal proposito è importantissima la struttura di Lavorazioni che costituisce il Corpo d’Opera e che è desumibile dal computo; questa permette di ricostituire il Corpo d’Opera in fase di variante con aggiunte o modifiche di Lavorazioni rispetto al progetto. Dalle osservazioni fatte ne discende immediatamente una di carattere operativo e cioè che per ogni Corpo d’Opera andrà evidenziato, oltre che l’importo complessivo, (cosa che è opportuno fare anche per le Categorie di Lavoro dei lavori a misura per riportare il dato nel capitolato) la percentuale che questo rappresenta rispetto all’importo complessivo dell’intera Opera da appaltare a corpo. Il progettista non potrà fare a meno di considerare tutte le proprietà e le finalità del Corpo d’Opera quando procede alla sua individuazione nel computo metrico. Ed il computo metrico stesso, per opere che contengono anche o esclusivamente lavori a corpo, assume un valore determinante e molto maggiore di quello che ricopriva per i lavori esclusivamente a misura. Vediamo ora un esempio di quella che può essere la suddivisione in Corpi d’Opera di un edificio, secondo le considerazioni ed i principi precedentemente espressi. Per la specifica Opera in oggetto, nel definire le categorie partiremo dunque dagli scavi per la realizzazione del piano di posa delle fondazioni, per poi proseguire con le opere di fondazione, la struttura portante, le pareti, i solai e le coperture, i rivestimenti, fino ad includere 21

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

tutte le finiture e gli impianti a servizio dell’edificio. La suddivisione sarà quindi del seguente tipo: 1 - movimenti terra; 2 - strutture di fondazione; 3 - strutture in elevazione; 4 - tamponamenti e tramezzi; 5 - intonaci, pavimenti e rivestimenti; 6 - infissi, opere in ferro e diversi; 7 - sistemazioni esterne; 8 - impianto idrico-sanitario; 9 - impianti elettrici e di sollevamento; 10 - impianto di condizionamento; 11 - impianto antincendio. Il progettista potrà anche individuare una suddivisione dell’Opera più dettagliata, aumentando il numero dei Corpi d’Opera (per esempio differenziare i Corpi d’Opera degli intonaci, dei pavimenti e dei rivestimenti o suddividendo i Corpi d’Opera, ad esempio, scomponendo le strutture in elevazione in strutture verticali e strutture orizzontali). Con questo esempio si aumenta il dettaglio, ma il livello di suddivisione rimane unico, abbiamo sempre un unico livello di scomposizione in Corpi d’Opera. Con gli stessi criteri illustrati, individuiamo ora i possibili Corpi d’Opera per la realizzazione di una strada urbana. La suddivisione potrebbe essere la seguente: 1 - movimento terra; 2 - fondazione stradale; 3 - sovrastruttura stradale; 4 - rete fognaria; 5 - rete idrica; 6 - rete antincendio; 7 - impianto di illuminazione; 8 - spostamento di sottoservizi.

22

Capitolo II

Anche in questo caso i Corpi d’Opera potrebbero ulteriormente essere scomposti, in considerazione della complessità operativa. Vediamo, però, un esempio in cui al fine di aumentare il dettaglio si aumentano i livelli di scomposizione, creando un ulteriore livello di Corpi d’Opera. Per esempio il Corpo d’Opera “rete fognaria” potrebbe essere suddiviso nei seguenti Corpi d’Opera: 4 - rete fognaria 4.1 - pozzetti di raccordo; 4.2 - pozzetti d’ispezione; 4.3 - tubazioni e relativa posa; 4.4 - pezzi speciali; 4.5 - allacciamenti. Se la strada da eseguire fosse un intero tracciato extraurbano con tratti in rilevato, in trincea e su viadotto, allora la suddivisione potrebbe essere la seguente: 1 - scavo; 2 - spostamento sottoservizi; 3 - rilevato; 4 - fondazione rilevato; 5 - misto stabilizzato; 6 - strato di base in conglomerato bituminoso; 7 - strato di conglomerato - binder; 8 - strato di usura; 9 - pali; 10 - spalle viadotti; 11 - plinti; 12 - pulvini; 13 - pile; 14 - appoggi; 15 - travi in c.a.p.; 16 - giunti; 17 - raccolta acque viadotto; 18 - raccolta acque rampe; 23

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico

19 20 21 22 23 24 25 -

scossalina e pozzetti viadotti; scossalina e pozzetti rampe; muri; sistemazione a verde; illuminazione; guard-rail; cunette in cls.

Anche in questo caso il dettaglio può essere aumentato individuando altri Corpi d’Opera o creando un ulteriore livello di Corpi d’Opera, per esempio: 2 - spostamento sottoservizi 2.1 - spostamento rete Enel; 2.2 - spostamento rete Telecom; 2.3 - spostamento rete idrica. Naturalmente si tratta solo di casi specifici, riportati al fine di esemplificare i criteri generali espressi per l’individuazione dei Corpi d’Opera. Di fatto, ogni tipologia di opera avrà, a discrezione del progettista, la sua suddivisione ottimale.

II.3 Il quadro delle Categorie e dei Corpi d’Opera di progetto e l’offerta Nell’appalto a corpo, anche se il prezzo del Corpo d’Opera è calcolato tramite l’applicazione di prezzi unitari a misure di Lavorazioni, l’elemento di accordo del contratto è costituito dal ribasso percentuale offerto dall’impresa e quindi dall’importo offerto per il Corpo d’Opera o per l’intera Opera appaltata a corpo. Nel caso di offerta con ribasso unico, il ribasso sarà ritenuto valido ed applicabile a tutte le Lavorazioni o ai Corpi d’Opera che concorrono a definire l’importo dell’Opera nel suo complesso. In questo caso i prezzi di contratto coincidono con i prezzi di progetto soggetti al ribasso offerto in sede di gara dall’appaltatore. Il ribasso è l’elemento di accordo tra le parti che identifica l’importo del contratto. Nel caso di offerta a prezzi unitari per un appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, i prezzi offerti dall’appaltatore per la parte dei lavori a corpo posti a base di gara hanno effetto al solo fine dell’aggiudicazione e divengono i 24

Capitolo II

prezzi di contratto utili unicamente per eventuali varianti in corso d’opera o per l’analisi dell’offerta in caso di anomalia. Ciò che determinerà l’assegnazione della gara è comunque il ribasso offerto dall’impresa. In un certo qual modo, per l’appalto di lavori a corpo l’offerta a prezzi unitari e quella con unico ribasso si equivalgono. Nel primo caso la Stazione Appaltante avrà indicazioni utili alla valutazione dell’offerta ed è quindi una modalità di gara utile nel caso di appalti con valori che superano la soglia comunitaria per l’eventuale valutazione delle anomalie. L’offerta a prezzi unitari può essere esperita per i lavori a corpo, per i lavori a misura ed è obbligatoria per i lavori misti a misura e a corpo. I prezzi offerti per la parte dei lavori a corpo posti a base di gara, proprio in quanto hanno valore solo in caso di varianti o di analisi dell’offerta e non ai fini dell’aggiudicazione della gara, non possono variare il peso percentuale (aliquota) che, in progetto, ciascun Corpo d’Opera ha rispetto all’importo complessivo dell’Opera da appaltare a corpo. Il quadro di progetto che elenca i Corpi d’Opera costituenti il progetto, con relativi importi ed aliquote, che deve essere riportato nel capitolato speciale in fase di progettazione, non deve essere aggiornato dopo l’offerta con l’indicazione dei nuovi importi dei Corpi d’Opera, del nuovo importo del lavoro a corpo e quindi dell’aliquota aggiornata di ciascun Corpo d’Opera. Il quadro di progetto senza alcuna modifica dopo l’offerta, con la suddivisione dell’Opera in Corpi d’Opera e con l’indicazione delle aliquote percentuali riferite all’ammontare complessivo dell’intervento, è alla base della contabilizzazione per la liquidazione del corrispettivo dell’opera. Infatti, il comma 6 dell’articolo 45 del Regolamento dice che “i pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita”. Nel caso di offerta a prezzi unitari applicata a lavori da appaltare a corpo, è opportuno che la lista contenga per ciascuna Lavorazione la relativa scomposizione in Corpi d’Opera. Infatti, benché i prezzi unitari offerti per le Lavorazioni dall’appaltatore e le quantità proposte dalla Stazione Appaltante non hanno valore contrattuale, le indicazioni richieste sono utili ad una corretta valutazione di nuovi importi e nuove incidenze nel caso di varianti in corso d’opera. Nell’esempio riportato di seguito (fig.2.2) ogni Lavorazione viene scomposta riportando i riferimenti alla voce di computo e alla Categoria di Lavoro in cui compare. 25

I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico Esempio di compilazione di una lista con la Lavorazione scomposta in Categorie di Lavoro (Fig. 2.2)

Il comma 8 dell’articolo 45 del Regolamento di Attuazione chiarisce che “ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei”. Il dettaglio delle Lavorazioni, con il parziale di ogni Corpo d’Opera cui afferiscono, è desumibile dal computo metrico, che è accessibile all’appaltatore come elaborato di valutazione per la formulazione dell’offerta. È questo l’ultimo livello di scomposizione del computo metrico, cioè le singole Lavorazioni corrispondenti ai prezzi unitari prelevati dal prezzario di riferimento o alle voci analizzate dal progettista secondo le indicazione dell’articolo 34 del D.P.R. 554/99.

26

Capitolo III

Capitolo III

Il cronoprogramma dei lavori

Il nuovo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99) della Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni) apporta una significativa innovazione al Regolamento n.350 del 1895 prevedendo la redazione di un cronoprogramma da allegare al contratto di appalto in riferimento alla determinazione del “prezzo chiuso” per i contratti pluriennali previsto al comma 4 dell’articolo 26 della Legge Quadro.

III.1 Il prezzo chiuso L’attività di aggiornamento dei prezzi contrattuali, in relazione al protrarsi dei lavori nel tempo, è stata per lungo tempo permessa dai regolamenti dei lavori pubblici ed è stata senz’altro una delle più evidenti motivazioni della lievitazione degli importi delle opere pubbliche. Ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della Merloni Ter non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile, che ammette la revisione del prezzo che eccede il decimo per variazioni in aumento o in diminuzione nel costo dei materiali o della mano d’opera, verificatesi per effetto di circostanze imprevedibili. 27

Il Cronoprogramma dei Lavori

Rimane invece in vigore il secondo comma della disposizione di cui in precedenza, che prevede il diritto dell’appaltatore all’equo compenso nel caso in cui nel corso dell’opera si manifestassero difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti e che rendessero notevolmente più onerosa la prestazione. Sempre lo stesso articolo 26 della Merloni Ter enuncia criteri e modalità di applicazione di un nuovo meccanismo di adeguamento del prezzo contrattuale: “il prezzo chiuso”. Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%. La normativa fissa il sistema per tutelare le parti contro l’effetto dell’inflazione definendo un meccanismo molto più restrittivo che in passato. Per calcolare il nuovo importo dei lavori, tenendo in conto le percentuali emanate dal Ministero dei lavori pubblici, assume un ruolo fondamentale il cronoprogramma dei lavori che il D.P.R. 554/99 all’articolo 35 individua come uno dei documenti componenti il progetto esecutivo e, all’articolo 110, come documento facente parte integrante del contratto.

III.2 Il cronoprogramma dei lavori nel Regolamento di Attuazione In questo paragrafo vediamo quali caratteristiche la Legge assegna al cronoprogramma dei lavori, con riferimento agli articoli del D.P.R. 554/99 che descrivono questo documento. Come già accennato precedentemente, l’articolo 35 indica che il cronoprogramma dei lavori è un documento che deve far parte del progetto esecutivo, sancendo l’obbligatorietà, per il progettista, di definire un programma dei lavori con dettaglio di durata e costi. Il progettista è, dunque, obbligato a corredare il progetto esecutivo di un nuovo documento: il cronoprogramma dei lavori. Altro articolo del D.P.R. 554/99 che sancisce l’importanza di questo nuovo documento è l’articolo 110; con questo articolo, infatti, si stabilisce 28

Capitolo III

che il cronoprogramma è un documento che deve far parte integrante del contratto al pari del capitolato generale e speciale, degli elaborati grafici, dell’elenco prezzi e dei piani di sicurezza. È fondamentale che il cronoprogramma sia parte integrante del contratto, perché è il documento che costituisce la base per l’aggiornamento dei prezzi secondo la modalità del prezzo chiuso previsto dalla Merloni Ter per contratti pluriennali. L’articolo 42 del D.P.R. 554/99 al comma 1 recita testualmente che “il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data di consegna”. Dalla dizione appena riportata, si capisce immediatamente che il cronoprogramma dei lavori non è solo un Gantt, cioè la scomposizione e la programmazione temporale delle attività per l’esecuzione dell’opera, ma che esso ha una forte connessione con la distribuzione degli investimenti necessari per realizzare le lavorazioni programmate. L’articolo 42, in particolare, mette in rilievo che una delle informazioni fondamentali che il documento deve contenere è l’importo dei lavori previsto per ogni anno intero decorrente dalla data di consegna. Questo dato è fondamentale per la definizione del prezzo chiuso nel caso dell’applicazione dell’aumento percentuale, previsto quando nell’anno precedente la differenza tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmata superi il 2%, in quanto tale aumento va applicato all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale importo, secondo quanto definito dall’articolo 42 del D.P.R. 554/99, viene desunto in maniera convenzionale dal cronoprogramma dei lavori. Ecco spiegato il motivo per cui questo documento deve far parte integrante del contratto e del progetto esecutivo. Da quanto detto precedentemente è facile desumere che il cronoprogramma è un documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione e alla loro distribuzione nel tempo. Altre indicazioni però ci vengono dall’articolo 42 del D.P.R. 554/99. Al comma 2 si sancisce la fondamentale importanza del documento indicando che anche nel caso di appalto-concorso e di appalto di progettazio29

Il Cronoprogramma dei Lavori

ne esecutiva ed esecuzione il documento è obbligatorio e deve essere presentato dall’appaltatore unitamente all’offerta. Al comma 3 dell’articolo 42 si trova ancora un’indicazione di carattere operativo per la redazione del cronoprogramma: “Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole”. È facile desumere da questa indicazione che il cronoprogramma è il documento da cui si individua la durata contrattuale con tutto ciò che ne consegue per la determinazione delle more per ritardati pagamenti, o per gli incentivi previsti dal nuovo Capitolato Generale d’Appalto per l’anticipata consegna, per eventuali fideiussioni, ecc.. Ai fini della redazione del documento, l’indicazione sopra riportata impone al progettista di tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Questo dato è suscettibile di forti variazioni in relazione alla località dove la realizzazione dell’opera avrà luogo. La disponibilità di banche dati meteorologiche e l’analisi statistica dei dati possono portare a soluzioni molto rapide ed attendibili per qualunque località. Un metodo che può essere, comunque utilizzato, per avere un risultato immediato e forse più che indicativo, è quello di utilizzare come riferimento la circolare C/175 del 1982 (Allegato D del presente testo) emanata dalla Cassa per il Mezzogiorno per l’applicazione degli articoli 1, 9, 10 e 16 della legge 741/81 in cui è possibile risalire alle giornate lavorative in condizioni climatiche favorevoli, sfavorevoli e normali. Nella suddetta circolare si trova illustrato anche un esempio applicativo utile alla costruzione di un programma dei lavori avendo in considerazione l’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

III.2.1 Cronoprogramma e progetto Il cronoprogramma dei lavori è un documento che segue tutto l’iter della progettazione attraverso lo stesso processo di successivo affinamento per arrivare alla fase esecutiva in corrispondenza dell’esecutività di tutto il progetto. Infatti, il primo cronoprogramma dei lavori, secondo l’articolo 19 del D.P.R. 554/99, deve essere redatto ed allegato alla relazione illustrativa del progetto preliminare. 30

Capitolo III

In questo caso il documento è finalizzato ad individuare i tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo. Il Regolamento indica anche le attività a cui la Stazione Appaltante dovrà semplicemente assegnare le durate. L’indicazione dei tempi di realizzazione, al pari dell’individuazione dei bisogni e delle soluzioni esecutive, è ritenuta indispensabile per la definizione della fattibilità dell’opera e del suo eventuale finanziamento. È chiaro che il processo di affinamento prevede uno studio di dettaglio per ciascuna delle macro-attività individuate in fase di progettazione preliminare con un controllo sulla durata complessiva di ogni attività prevista nella prima fase. Infatti, all’articolo 26 del D.P.R. 554/99 troviamo che la relazione descrittiva del progetto definitivo riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare. Un processo di affinamento successivo che porta ad un aspetto quanto mai dettagliato del cronoprogramma da allegare, come documento obbligatorio, al progetto esecutivo. In questa fase, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo, il tecnico dovrà redigere un documento con tutto ciò che riguarda la fase esecutiva dell’opera, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. Il documento costituirà l’indicazione del succedersi di tali attività e dell’avanzamento continuo degli investimenti in rapporto all’esecuzione dell’opera.

III.2.2 Cronoprogramma e contratto Il cronoprogramma dei lavori è un documento che, ai sensi dell’articolo 110 del D.P.R. 554/99, deve far parte integrante del contratto. Abbiamo già visto che questo è fondamentale ai fini della determinazione del prezzo chiuso. Ma ci sono altri motivi che fanno di questo documento un elemento determinante del contratto.

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Il Cronoprogramma dei Lavori

Infatti, il cronoprogramma permette di determinare la durata dell’opera e quindi del contratto stesso con tutto ciò che questo comporta nei riguardi dell’aspetto finanziario. All’articolo 102 del D.P.R. 554/99 si dice che l’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Si vede che il cronoprogramma può essere usato anche come diagramma finanziario del lavoro, in maniera da determinare la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, ma anche il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa in concomitanza degli stati di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto, tramite emissione di appositi certificati di pagamento. In pratica, gli importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. In questo senso sarà anche possibile determinare la durata di fideiussioni necessarie a coprire eventuali anticipazioni, ma anche quella eventualmente stipulata dall’impresa in relazione alla cauzione definitiva. Se analizziamo il contenuto del comma 2 articolo 9 del D.M. 145/2000 ci accorgiamo che se si procede alla consegna dei lavori con ritardo, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma dei lavori nel periodo di ritardo. Quindi, ancora una volta il cronoprogramma sarà utile a definire aspetti finanziari del contratto. Il cronoprogramma è ancora da considerarsi un elemento fondamentale del contratto, perché fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita. Il capitolato speciale d’appalto fissa i termini di esecuzione in relazione al cronoprogramma dei lavori e le penali per eventuali ritardi nella consegna, o gli eventuali incentivi per la consegna anticipata.

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Capitolo III

L’articolo 42 del D.P.R. 554/99, al comma 4, sancisce che nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Nel caso in cui le sospensioni siano dovute a causa di forza maggiore o ordinate dal responsabile del procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessità, il termine di consegna può subire uno slittamento, tanto che l’articolo 133 del D.P.R. 554/99 prevede, in questo caso che, nel verbale di ripresa, il direttore dei lavori indichi il nuovo termine contrattuale.

III.2.3 Cronoprogramma ed esecuzione dell’opera Anche in fase di esecuzione dei lavori il cronoprogramma mantiene la sua fondamentale importanza. Per prima cosa dobbiamo segnalare che il comma 10 dell’articolo 45 del D.P.R. 554/99 indica che il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il principio sancito dall’articolo in questione è quello di garantire all’appaltatore la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. Converrà, quindi che nel capitolato speciale d’appalto, la Stazione Appaltante si riservi il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Naturalmente il programma esecutivo dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori, prima dell’inizio lavori e sarà la base per l’esecuzione delle opere. 33

Il Cronoprogramma dei Lavori

L’esigenza di far stipulare all’impresa un programma esecutivo dei lavori nasce dal fatto che l’impresa dovrà fare specifico riferimento alle sue risorse di mezzi e di operai, ma soprattutto ad eventuali tecniche e modalità di esecuzione delle lavorazioni. Naturalmente il programma di lavorazioni presentato dall’impresa non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al contratto. Le eventuali modifiche dovranno essere preventivamente accettate dalla Direzioni Lavori e dovranno, quindi, sempre individuare un vantaggio economico-qualitativo per la Stazione Appaltante o comunque non devono costituire uno svantaggio. Il principio di lasciare all’impresa un margine per definire le modalità di realizzazione, che ben si abbina alla stesura del contratto con capitolati prestazionali, è sancito anche dall’articolo 11 del D.M. 145/2000, nel quale si da facoltà all’appaltatore di proporre addirittura varianti migliorative in diminuzione le cui economie risultanti sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore. Durante l’esecuzione dell’opera, secondo l’articolo 125 del D.P.R. 554/99, è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore dei lavori e che insieme ad esso formano l’Ufficio di Direzione dei Lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi. Quindi, anche durante l’esecuzione dell’opera il cronoprogramma dei lavori ha la sua importanza. Di fatto, le indicazioni del precedente articolo del Regolamento indicano che durante la direzione dei lavori è necessario procedere alla costruzione di un cronoprogramma dei lavori che riporti progressivamente i lavori realizzati in cantiere e trascritti nel libretto e nel registro di contabilità. In questo modo i direttori operativi avranno sempre la situazione dell’avanzamento dei lavori aggiornata e potranno confrontare l’andamento con quello previsto nel cronoprogramma esecutivo. La legge dice anche che, compito dei direttori operativi è quello di proporre al direttore dei lavori i necessari interventi correttivi nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto alle previsioni. 34

Capitolo III

Questo fatto da un’indicazione indiretta sui contenuti e sulle modalità di redazione del cronoprogramma, infatti, è facile rendersi conto che la proposta di interventi correttivi per riportare la situazione rappresentata dal cronoprogramma costruito durante l’esecuzione dell’opera alla situazione previsionale riguarda l’organizzazione delle lavorazioni e l’impiego di risorse, il che ci fa intuire che queste informazioni devono essere alla base della costruzione del cronoprogramma dei lavori, sia in fase di progetto che di esecuzione. Solo l’indicazione di un diverso impiego delle risorse può costituire un intervento correttivo adeguato per una situazione di ritardo nell’esecuzione e solo la quantizzazione dell’impiego di tali risorse studiata in fase progettuale nel cronoprogramma può costituire un valido supporto per definire quantitativamente la correzione da attuare.

III.3 Il cronoprogramma dei lavori: la redazione dell’elaborato Nella forma più elementare l’elaborato consiste in una linea spezzata che indica il progressivo aumento degli importi in rapporto ai tempi di esecuzione, ovvero in una tabella di due colonne in cui si riportano tempi ed importi. La compilazione del cronoprogramma passa, comunque, attraverso la redazione di un diagramma di Gantt riportando in un “grafico a barre” i dati rilevati dal computo metrico estimativo. La caratteristica fondamentale del diagramma rispetto al semplice riepilogo del computo metrico estimativo è l’intervento della variabile tempo per la definizione della durata di ciascuna Categoria di lavorazioni e/o Corpo d’Opera in cui il computo stesso è stato strutturato. In effetti il tempo, in questo particolare diagramma, ha la funzione di graficizzare anche l’andamento economico in rapporto all’avanzamento temporale dei lavori. Riportando sulle ordinate del diagramma le Categorie di Lavorazioni e/o i Corpi d’Opera in cui si è suddiviso il computo metrico ed in ascissa la variabile tempo, scansionata in giorni o in mesi, otteniamo il diagramma di Gantt in cui ciascuna Categoria è rappresentata da una barra che ricopre la durata prevista per l’esecuzione. La particolarità di questo specifico diagramma è nel fatto che sulle barre è indicato il valore della produzione mensile o giornaliera (in relazione al 35

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tipo di scansione scelto per l’ascissa). Tale valore può essere ragionevolmente indicato come costante rispetto all’unità temporale scelta nel diagramma (mese, giorno, ecc.), anche se può essere, almeno in casi che rappresentano particolari Categorie, indicato in maniera differenziata nei vari intervalli temporali. Al di sotto dell’asse delle ascisse possiamo riassumere gli importi parziali che l’esecuzione dei lavori richiede nell’unità di tempo scelta e quindi, con un’ulteriore elaborazione, ottenere, ancora al di sotto dell’asse delle ascisse, l’importo progressivo necessario all’esecuzione delle varie Categorie di lavorazioni. Naturalmente le Categorie non saranno sempre sequenziali, ma avranno delle sovrapposizioni, ciò comporta che sarà necessario procedere alla somma degli importi di ciascuna Categoria per ottenere i parziali per unità di misura temporale e quindi l’andamento economico dell’intero lavoro. Il secondo livello di dati, che riporta l’importo progressivo dei lavori, rappresenta il vero e proprio cronoprogramma dei lavori predisposto ai fini revisionali. L’ulteriore elaborazione consiste nel riportare i dati in un diagramma costituito da una spezzata con i tempi in ascissa e gli importi progressivi in ordinata, in modo da visualizzare immediatamente l’andamento finanziario del lavoro nel tempo. Naturalmente sarà anche possibile sovrapporre questo diagramma allo stesso Gantt. Di seguito riportiamo un esempio di cronoprogramma dei lavori relativo ad un’opera di sistemazione esterna che prevede interventi sul terreno, piantumazione, realizzazione di vialetti in pietrame delimitati da muretti bassi ed un muro di recinzione dell’area in calcestruzzo rivestito e sormontato da inferriata. L’importo dell’ipotetico intervento è complessivamente di L. 1.047.000.000 ripartito nelle varie Categorie di Lavoro così come riportato nella figura 3.1. La costruzione del Gantt e del cronoprogramma è stata fatta con riferimento ad una scala temporale mensile e ad una scala monetaria in milioni, il dettaglio potrebbe essere diverso in relazione a diverse esigenze.

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Capitolo III

Esempio di cronoprogramma dei lavori (Fig.3.1)

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Sul diagramma saranno evidenziati gli importi per ogni anno intero dalla presunta data di consegna dei lavori, dato che sarà utile alla definizione del prezzo chiuso, o saranno evidenziati i tempi corrispondenti ai pagamenti da effettuare all’impresa per il raggiungimento degli importi fissati nel capitolato speciale d’appalto ed in corrispondenza dei quali emettere i certificati di pagamento. In relazione a quanto detto per il cronoprogramma in fase di esecuzione ed al controllo che deve essere eseguito dai direttori operativi, dobbiamo rilevare che la costruzione del diagramma di Gantt presuppone l’ipotesi di impiego di risorse (operai, mezzi, ecc.) al fine di definire la durata di ogni singola Categoria di lavorazioni. È, infatti, facilmente intuibile che una determinata Categoria di lavoro, di un prefissato importo, può essere eseguita in tempi più o meno brevi in relazione all’impiego, per esempio, di operai o di mezzi. Il diagramma potrebbe essere, quindi, corredato anche da altre tipologie di informazioni come le risorse operanti. Questo semplificherebbe il compito di controllo e gli interventi correttivi per aggiustare eventuali scostamenti tra i tempi previsti e quelli effettivamente impiegati in fase di esecuzione dell’opera.

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Capitolo IV

Capitolo IV

Incidenza percentuale della quantità di manodopera

Novità sostanziale apportata dal nuovo Regolamento di Attuazione è l’obbligo di redigere il quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’Opera o il lavoro come documento componente il progetto esecutivo. La redazione obbligatoria di questo documento è sancita dall’articolo 35, comma 1, lettera l del D.P.R. 554/99. Per realizzare il calcolo ed il documento richiesto dalla normativa, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n.37/2000, ha emanato le linee-guida, con uno schema metodologico, che possono sicuramente agevolare il lavoro dei tecnici impegnati nella predisposizione del nuovo allegato progettuale. In questo capitolo analizziamo il metodo proposto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Il testo della determinazione 37/2000 è riportato integralmente quale Allegato E del presente testo.

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Incidenza percentuale della quantità di manodopera

IV.1 Il metodo per calcolare l’incidenza della manodopera La determinazione n.37/2000 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici reca disposizioni in merito al calcolo degli oneri di sicurezza e dell’incidenza della manodopera e particolari informazioni sulle modalità di contabilizzazione dei costi della sicurezza durante la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, in conformità a quanto riportato nei bandi tipo predisposti dalla stessa Autorità (supplemento ordinario n.143 alla G.U. n.206 del 4-9-2000) che il lettore trova quale Allegato C del presente testo. Il metodo è espresso con molta chiarezza nella determinazione, anche con il dettaglio di un esempio numerico, per questo motivo, nell’Allegato E del presente testo, viene riportata nella sua integrità. Lo schema metodologico proposto e tutto l’iter procedurale partono da due premesse fondamentali. La prima è la necessità di determinare l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’intervento come richiesto dall’articolo 35 del nuovo Regolamento di Attuazione. La seconda è che attualmente la valutazione economica dei progetti viene effettuata utilizzando prezzari delle Regioni o adottati dai provveditorati alle opere pubbliche della Regione. Infatti, per indicazione dello stesso D.P.R. 554/99 all’articolo 34, la stima dei lavori viene eseguita applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari della Stazione Appaltante o dei listini correnti nell’area interessata. La problematica che immediatamente si è posta è stata quella di risalire alla percentuale della manodopera rispetto al prezzo complessivo di una lavorazione che molto spesso viene determinato attraverso una stima di mercato piuttosto che attraverso l’analisi del prezzo. Dal momento che il Regolamento di Attuazione all’articolo 34, comma 2, fissa la metodologia per l’esecuzione dell’analisi dei prezzi si è pensato di procedere, con una medologia inversa, a scomporre il prezzo nei vari componenti indicati dalla normativa per la sua costituzione. Il prezzo unitario delle lavorazioni risulta essere costituito dalla somma del prezzo dei materiali (M), dei noli (N), di quello della manodopera (MO) e delle spese relative alla sicurezza (S). Al prezzo così determinato viene aggiunta la percentuale delle spese generali (SG), che può variare

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Capitolo IV

dal 13 al 15 per cento a seconda delle categorie, ed infine l’utile dell’impresa (U) individuato in una percentuale del 10 per cento. Il prezzo unitario della lavorazione (P) è determinato dall’espressione: P = M + N + T + MO + S + SG + U Quindi, individuando i valori dei vari componenti quali materiali (M), noli (N), trasporti (T) e sicurezza (S), può essere ricavato a ritroso il costo della manodopera (MO) con l’espressione MO = P - (U + SG + S + M + N + T). Uno dei problemi posti e risolti dal metodo appena riassunto è il calcolo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza spettanti alla singola lavorazione. Le considerazioni fatte nella determinazione richiamano indicazioni di normative vigenti e particolarmente l’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 528/99, che, disciplinando il contenuto dei piani di sicurezza, prevede la stima dei costi presumibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano, e l’articolo 5 comma 1 lettera a) del D.M. 145/2000, che ribadisce che le spese relative alla sicurezza nei cantieri non sono a carico dell’appaltatore e non sono soggette a ribasso. Quest’ultima osservazione permette all’Autorità di non considerare all’interno delle spese generali dell’impresa per l’esecuzione della lavorazione (SG) nessuna aliquota dovuta alla sicurezza e quindi di avere il fattore costo della sicurezza (S) assolutamente indipendente da qualsiasi altro. Per il calcolo della componente (S) il metodo proposto dall’Autorità passa attraverso una lecita esemplificazione. Avendo ribadito la necessità imposta dalla normativa di determinare la stima di tutti i costi (SCS) necessari all’approntamento di procedure, apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, osserva che il rapporto tra la stima delle spese complessive della sicurezza (SCS) ed il costo di costruzione determina l’incidenza media della sicurezza (IS). Dall’incidenza media della sicurezza rispetto all’intero lavoro risale, con una esemplificazione, alla spesa della sicurezza per ogni singola lavorazione o fornitura.

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Incidenza percentuale della quantità di manodopera

IV.2 Determinazione n.37/2000 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Nell’Allegato E del presente testo viene riportato il testo integrale della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che molto chiaramente, e con l’aiuto di un esempio esplicativo, illustra lo schema metodologico per la determinazione del quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera

IV.2.1 Le tabelle di calcolo L’esempio sviluppato anche con valori numerici è composto da due tabelle che rappresentano le modalità applicative del calcolo dell’indice della sicurezza (IS) e dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera (IMO). Nella tabella 1 viene riportato un calcolo esemplificativo del metodo di calcolo per la determinazione della quantità di manodopera, nonché per i costi di sicurezza relativi ad ogni singola Categoria di lavoro. Nelle tabelle 2a, 2b, 2c si riportano i calcoli relativi alla determinazione dei costi dei noli e dei trasporti utilizzati in forma aggregata nella tabella 1.

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Capitolo V

Capitolo V

L’offerta a prezzi unitari

L’offerta a prezzi unitari è resa possibile dalla legge per appalti di lavori esclusivamente a corpo o esclusivamente a misura ed obbligatoria per appalti misti. Si tratta, in pratica, della tipologia di offerta privilegiata dal nuovo impianto normativo, con connotazioni del tutto nuove date dall’articolo 90 del D.P.R. 554/99, il quale modifica sostanzialmente la legge 2/2/1973 n.14 che regolava precedentemente questa tipologia di offerta.

V.1 La lista delle forniture Nel caso di lavori da appaltare a misura, la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto da presentare all’appaltatore, deve contenere tutte le Lavorazioni necessarie alla esecuzione del progetto. I prezzi offerti dall’appaltatore, a meno di eventuali correzioni che come vedremo possono essere apportate per discordanza tra il ribasso indicato e quello desunto dai prezzi/importi offerti per le singole Lavorazioni, costituiscono i prezzi del contratto.

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L’offerta a prezzi unitari

Anche nel caso di lavori da appaltare a corpo, la lista deve contenere l’elenco di tutte le Lavorazioni che definiscono i Corpi d’Opera (Categorie di Lavoro da appaltare a corpo), benché i prezzi offerti per ciascuna di esse non hanno valore ai fini della negoziazione dell’importo del Corpo d’Opera. Il comma 5 dell’articolo 90 del Regolamento di Attuazione specifica che: “Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo o a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire”. È evidente che la lista non è un documento che fa parte del contratto e viene proposta all’appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, esclusivamente per avere indicazioni dettagliate ai fini dell’analisi dell’offerta in caso di anomalia (circolare M.LL.PP. 7 ottobre 1996 n.4488/UL) o per calcolare incidenze ed importi nel caso di varianti in corso d’opera (articolo 45 comma 8 del D.P.R. 554/99), quindi il concorrente è tenuto a verificare le quantità rispetto a quanto descritto negli elaborati progettuali.

V.1.1 La correzione della lista per l’offerta Il concorrente può correggere la lista integrando o riducendo le quantità rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati grafici, cioè gli elaborati di progetto che fanno parte del contratto. Quindi il concorrente non è tenuto ad aggiungere nulla di più di quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato, in quanto per la parte di lavori appaltati a corpo sarà tenuto ad eseguire esattamente ciò che è dettagliato in questi elaborati con il corrispettivo dell’importo complessivo che ha ritenuto di offrire. 44

Capitolo V

La lista non deve essere corretta con l’aggiunta di quantità di Lavorazioni o con nuove Lavorazioni non presenti in progetto ed in particolare negli elaborati grafici e nel capitolato. Di contro, si possono aggiungere quantità di Lavorazioni o una nuova Lavorazione alla lista solo entro i limiti di quanto previsto in progetto ed in particolare negli elaborati grafici e nel capitolato. L’appalto con corrispettivo a corpo comporta che l’impresa è tenuta ad eseguire tutto ciò che è dettagliato negli elaborati grafici e nel capitolato speciale (o negli altri documenti di contratto) dietro corrispettivo dell’importo offerto. Ciò comporta, altresì, che se il concorrente non si avvede di una quantità errata riportata nella lista, e si aggiudica la gara, sarà comunque obbligato a realizzare quanto previsto in progetto, indipendentemente dalle indicazioni della lista (che non è un documento di contratto). Di contro, se il concorrente si avvede di una mancanza all’interno della lista e provvede alla correzione, questo può provocare l’individuazione di un ribasso meno vantaggioso rispetto ad un concorrente che non si è accorto della mancanza nella lista. Dobbiamo, comunque far notare che, se la quantità non corretta è considerevole, l’offerta avrà un ribasso anomalo e che a causa dell’evidente errore di valutazione potrebbe essere esclusa dalla gara. Quindi, onde evitare effetti indesiderati, è sempre conveniente per il concorrente procedere ad un’analisi dettagliata del progetto e all’eventuale correzione della lista in fase di presentazione dell’offerta. L’offerta va accompagnata, pena l’inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle Lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, della Merloni Ter. Questa dichiarazione di inefficacia ai fini contrattuali di quantità e voci delle Lavorazioni della lista è indispensabile per garantire che l’esecuzione dei lavori sia intesa a corpo e non divenga a misura a causa di eventuali riserve legate all’assenza della stessa.

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L’offerta a prezzi unitari

V.1.2 La struttura della lista delle forniture Le indicazioni dei prezzi e delle quantità delle Lavorazioni riportate dal concorrente nella lista sono importanti per l’analisi dell’offerta in caso di anomalia per importi di gara superiori alla soglia comunitaria o per varianti in corso d’opera. Proprio in relazione all’ultima osservazione fatta, la lista può essere strutturata in maniera da evidenziare la suddivisione della quantità di ogni Lavorazione tra i Corpi d’Opera in cui essa è contenuta. In generale la lista si ottiene sommando le quantità di tutte le Lavorazioni analoghe, indipendentemente dal Corpo d’Opera di cui fanno parte. In questo modo si ottiene una vera e propria lista in cui viene riportata ogni Lavorazione presente nell’Opera da appaltare (per esempio verrà sommato il calcestruzzo occorrente per le sistemazioni esterne, per le fondazioni e per le strutture in elevazione dando vita ad un’unica voce di lista). Per quanto detto precedentemente sarebbe opportuno dettagliare per ogni Lavorazione le quantità appartenenti a ciascun Corpo d’Opera in cui la Lavorazione stessa è presente (per esempio l’unica Lavorazione di calcestruzzo potrebbe essere dettagliata specificando le quantità per calcestruzzo per sitemazioni esterne, calcestruzzo per fondazioni e calcestruzzo per strutture in elevazione pur lasciando l’offerta del prezzo unitario solo relativamente alla quantità complessiva di calcestruzzo). Un esempio di lista strutturato in questa maniera è già stato riportato nella figura 2.2.

V.2 La gara con offerta a prezzi unitari Vediamo ora in dettaglio il procedimento da seguire nel caso di licitazione privata o pubblico incanto con richiesta di offerta a prezzi unitari. L’analisi del procedimento porta anche alla individuazione dei dati che la lista deve contenere. La Stazione Appaltante pubblica il bando di gara e mette a disposizione (pubblico incanto) o invia con la lettera d’invito (licitazione privata) la lista da completare o da correggere a cura del concorrente. La lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori è composta da sette colonne. 46

Capitolo V

Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento (per essere certi che l’offerta sia effettuata sul modulo inviato dalla Stazione Appaltante), sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. (Articolo 90 comma 2 del Regolamento di Attuazione)“Nel termine fissato con la lettera d’invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. (Articolo 90 comma 3 del Regolamento di Attuazione) “Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte”. Nel giorno e nell’ora stabiliti nel bando di gara, l’autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere. È chiaro, quindi che l’elemento di accordo delle parti come requisito del contratto è individuato, nell’articolo 90 del Regolamento di Attuazione, nel ribasso percentuale offerto dall’impresa. Ciò modifica sostanzialmente il contenuto dell’art.5 della legge 2/2/1973 n.14 il quale prevedeva che dopo la lettura delle offerte era necessario stilare una graduatoria in base alla quale procedere alla verifica dei conteggi e solo dopo tale verifica (tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari offerti) si procedeva all’aggiudicazione a favore del concorrente che offriva il prezzo complessivo più vantaggioso. 47

L’offerta a prezzi unitari

Nel caso della legge 2/2/1973 l’elemento di accordo delle parti come, requisito richiesto dal contratto, è individuato dal prezzo unitario offerto per ogni singola lavorazione, per questo ritenuto fisso ed invariabile ai fini della definizione dell’importo totale dell’offerta. L’attuale Regolamento di Attuazione al comma 7 dell’art.90 prevede, invece che: “La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”.

V.2.1 Subordine del prezzo al ribasso È evidente quindi la subordinazione del prezzo unitario offerto per ogni singola Lavorazione al ribasso offerto sull’importo complessivo dell’appalto che è l’effettivo elemento di accordo delle parti. Da un punto di vista prettamente giuridico l’indicazione del ribasso non conforme alla somma degli importi delle singole Lavorazioni corrisponde ad una proposta non conforme alla precedente e quindi ad una nuova proposta. In tal senso si procede ad uniformare le proposte del concorrente per evitare eventuali riserve. I prezzi offerti per la parte dei lavori a corpo posti a base di gara, proprio in quanto hanno valore solo in caso di varianti o di analisi dell’offerta e non ai fini dell’aggiudicazione della gara, non possono variare il peso percentuale (aliquota) dei Corpi d’Opera di progetto Il quadro di progetto che elenca i Corpi d’Opera con relativi importi ed aliquote, riportato nel capitolato speciale in fase di progettazione, non deve essere aggiornato dopo l’offerta. Di conseguenza il quadro progettuale viene utilizzato anche in fase di contabilizzazione per la liquidazione degli avanzamenti dell’opera tramite l’individuazione della percentuale realizzata di ciascun Corpo d’Opera indicata come quota parte della sua aliquota rispetto all’importo complessivo dell’Opera appaltata a corpo. 48

Capitolo VI

Capitolo VI

La contabilità lavori ed i costi della sicurezza

Abbiamo visto come l’appalto a corpo o misto (a corpo e a misura) che la nuova Legge Quadro sui lavori pubblici pone a base di quasi tutti i lavori pubblici (artt.19 e 21 della 109/94 come integrata dalla 415/98) modifica concettualmente il modo di esperire ed aggiudicare le gare, di progettare l’Opera pubblica, ma anche, come vedremo di seguito, di contabilizzarla. Il D.P.R. 554/99 individua le procedure per dar corso alle indicazioni della legge, esplicando le modalità operative da seguire nei vari ambiti influenzati dai nuovi principi. Abbiamo già visto esplicite indicazioni per l’esperimento delle gare o per la redazione della documentazione di progetto, nel caso in cui l’appalto sia a corpo o misto (a corpo e a misura). Analizziamo di seguito alcune delle indicazioni più salienti riportate dal Regolamento di Attuazione per la redazione della contabilità dell’Opera pubblica. Naturalmente si farà riferimento ad appalti di lavoro a corpo o misti, che comportano variazioni rispetto agli appalti di lavori a misura che fino ad oggi costituivano la quasi totalità dei contratti stipulati per Opere pubbliche. Oltre al D.P.R. 544/99 di seguito si fa riferimento alla determinazione n.37/2000 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che si è riportata integralmente nell’Allegato E del presente testo, e ai modelli di bandi 49

La contabilità lavori ed i costi della sicurezza

di gara stilati dalla stessa Autorità (supplemento ordinario n.143 alla G.U. n.206 del 4-9-2000), di cui uno è riportato nell’Allegato C. Questi documenti risultano preziosi per capire alcuni aspetti operativi tracciati solo in linea di principio dal D.P.R. 554/99.

VI.1 I criteri per contabilizzare i lavori a corpo Cominciamo la nostra analisi dalle indicazioni riportate nel D.P.R. 554/99 per la redazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Computo Metrico, tali indicazioni ci saranno utili per capire le modalità individuate dallo stesso Regolamento per la contabilizzazione del lavoro a corpo. All’art.45, comma 6 del D.P.R.554/99, troviamo le seguenti indicazioni: “Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d’appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento”. Nel Regolamento viene, dunque, affermato che le opere da appaltare a corpo devono essere identificate univocamente quale gruppo di lavorazioni omogenee e caratterizzate da un importo definito ed invariabile. Si parla esplicitamente, infatti, di raggruppamento di lavorazioni omogenee (le Lavorazioni) al fine di identificare per l’intero gruppo (il Corpo d’Opera) l’importo complessivo e la corrispondente aliquota percentuale rispetto all’importo globale dell’intervento da appaltare a corpo. Il comma 6 continua prescrivendo che “Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metricoestimativo”, dando, così, indirette indicazioni anche sullo studio e la redazione dell’elaborato di computo metrico; il suddetto comma termina affermando che “i pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita”. In pratica l’avanzamento di un Corpo d’Opera in fase di contabilizzazione, essendo l’importo già invariabilmente concordato, viene registrato indicando la percentuale dell’importo di progetto realizzata e quindi l’incidenza percentuale di tale realizzazione rispetto all’importo dell’intera Opera a corpo. 50

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VI.2 La modalità operativa per contabilizzare i lavori a corpo Molti documenti, proprio in relazione alle nuove modalità di contabilizzazione, devono contenere dati diversi da quelli che solitamente vengono trascritti per la contabilità di opere appaltate a misura. Il Regolamento stesso all’articolo 159 (comma 1) precisa come effettuare l’annotazione dei lavori a corpo specificando che: “I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d’appalto, che è stata eseguita”. Nel caso di appalto misto, all’interno del libretto delle misure vanno evidenziate e distinte le registrazioni pertinenti ai lavori a misura da quelle pertinenti ai lavori a corpo. Sul libretto, in occasione di ogni stato d’avanzamento, viene registrata la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni Corpo d’Opera in cui il lavoro è stato suddiviso. L’aliquota del Corpo d’Opera (incidenza percentuale del suo importo rispetto a quello dell’intera Opera appaltata a corpo) viene ripresa dal capitolato speciale d’appalto. In pratica dobbiamo indicare nel libretto la percentuale di lavorazione eseguita in confronto alla percentuale che l’importo dello specifico Corpo d’Opera rappresenta rispetto all’importo complessivo dell’Opera appaltata a corpo. Come si vede, benché gli avanzamenti dei lavori dei Corpi d’Opera sono espressi in percentuale questi sono sempre riferiti agli importi degli specifici Corpi d’Opera e dell’intera lavorazione appaltata a corpo. L’obiettivo è quello di arrivare alla determinazione dell’importo complessivo del lavoro a corpo, fissato invariabilmente, in corrispondenza del 100% dei lavori eseguiti. Le progressive quote percentuali dei Corpi d’Opera eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. È indicato espressamente dal Regolamento (art.159 comma 3) che per risalire alla quota 51

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percentuale di Corpo d’Opera eseguita il direttore può desumere indicazioni dal computo metrico. Nel registro di contabilità, che come noto determina il credito dell’appaltatore, la parte dei lavori a corpo deve essere indicata mediante valori monetari oltre che con le rispettive percentuali. Nella registrazione di un Corpo d’Opera dovranno essere riportate sia aliquote che prezzo ed importo, in maniera da avere indicazione del lavoro eseguito sia come importo (credito dell’appaltatore) che come percentuale. In questo modo per ogni registrazione e per ogni Corpo d’Opera avremo sia l’importo del lavoro eseguito che le percentuali di avanzamento della partita registrata rispetto al Corpo d’Opera e rispetto all’intero lavoro a corpo. La contabilità dei lavori assolve, infatti, da sempre a tre questioni fondamentali: l’accertamento dei lavori eseguiti, l’applicazione dei prezzi contrattuali alle lavorazioni rilevate e la liquidazione del credito dell’appaltatore.

VI.3 I costi della sicurezza È noto a tutti che le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei e mobili sono regolate dal D.Lgs. 494/96, come integrato e modificato dal D.Lgs. 528/99. L’articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 494/96 integrato dal D.Lgs. 528/99 disciplina, in particolare, il contenuto minimo dei piani di sicurezza e coordinamento ed, a tal proposito, prevede la stima dei costi presumibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano. Tali oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni, devono essere evidenziati nei bandi di gara e non possono essere assoggettati al ribasso d’asta. Le prescrizioni normative indicano chiaramente che è necessario procedere alla redazione di un vero e proprio computo metrico estimativo relativo agli interventi necessari per dare attuazione alle prescrizioni individuate dal piano di sicurezza e coordinamento. L’importo determinato da tale computo è individuato dalla determinazione n.37/2000 dell’Autorità per 52

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la vigilanza sui lavori pubblici con la dizione SCS, spese complessive della sicurezza. Il rapporto di tale importo con il costo complessivo dell’Opera da vita all’incidenza della sicurezza. Tale incidenza corrisponde, secondo la determinazione n.37/2000, alla percentuale per le spese della sicurezza che deve essere considerata nell’analisi prezzi delle singole lavorazioni inserite nell’elenco prezzi del progetto dell’Opera. Ai fini della contabilità lavori, il calcolo dell’incidenza percentuale della sicurezza, rispetto all’importo dell’intera Opera, così come indicato dalla determinazione n.37/2000, può essere utile per calcolare gli stati di avanzamento dell’Opera tenendo conto che l’importo relativo alla sicurezza non deve essere soggetto al ribasso d’asta.

VI.4 La contabilità nella determinazione n.37/2000 e nei modelli di bando dell’Autorità La determinazione n.37/2000 ed i modelli di bando di gara predisposti dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici riportano precise indicazioni sulle modalità per effettuare la contabilità dei lavori. Nel testo della determinazione si osserva che nel caso in cui abbiamo un appalto misto, con corrispettivo a corpo e a misura, e che quindi l’unica possibilità contemplata per legge è l’offerta a prezzi unitari, “la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ………. del capitolato speciale d’appalto”. Il caso di appalto con corrispettivo a corpo si riduce ad una particolarizzazione del caso precedente, anche se diventa possibile calcolare le aliquote di avanzamento sull’importo aumentato degli oneri di sicurezza, per cui “la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui 53

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all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto”. Nel caso in cui abbiamo un appalto con corrispettivo a misura devovo essere considerati e differenziati i due casi in cui la gara è stata esperita con offerta a prezzi unitari o con unico ribasso sull’elenco prezzi unitari. Nel primo caso, quello in cui l’offerta è stata esperita con offerta a prezzi unitari, “la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto”. Nel caso in cui l’offerta è stata esperita con l’unico ribasso sui prezzi dell’elenco prezzi unitari “la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula:

[SAL∗(1-IS)∗R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ………. del capitolato speciale d’appalto”.

VI.5 Tipologie di offerta e corrispondente contabilità Come si è visto nel precedente paragrafo l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, attraverso determinazioni e modelli, ha indicato precise modalità per eseguire la nuova contabilità dei lavori, con opportuni chiarimenti ad alcune indicazioni generali contemplate da norme e dal Regolamento di Attuazione.

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Lo sforzo del presente paragrafo è quello di riassumere le indicazioni normative e quelle riportate dall’Autorità nei modelli per i bandi di gara (Allegato C) e nella determinazione n.37/2000 (Allegato E), si tratta quindi di un quadro sintetico di grande valore operativo da tener ben presente durante il nostro lavoro. Prima di riassumere le modalità per la contabilizzazione richiamiamo due principi normativi fondamentali: • La Legge Quadro sui Lavori Pubblici (articolo 21 della 109/94 come successivamente integrata e modificata) fissa quale criterio per l’aggiudicazione dell’appalto quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari per i contratti da stipulare completamente a misura o completamente a corpo e mediante la predetta offerta a prezzi unitari per contratti da stipulare a corpo e a misura. • Il Comma 2 dell’articolo 31 della stessa Legge Quadro sui Lavori Pubblici sancisce che il Piano di Sicurezza è parte integrante del contratto di appalto ed i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. In relazione alle precedenti indicazioni normative si chiarisce la modalità da tenere in fase di offerta e di contabilità per ottemperare alle indicazioni normative. Al fine di dare indicazioni sintetiche sulle modalità operative si stabiliscono le seguenti convenzioni. Indichiamo con: Pg l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; Po il prezzo globale offerto (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza); r la percentuale di ribasso rispetto all’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; R il ribasso offerto; C il costo complessivo dell’Opera; SCS le spese complessive della sicurezza; IS l’incidenza media della sicurezza con IS = SCS/C; SAL l’importo dello stato di avanzamento dei lavori

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VI.5.1 Offerta con unico ribasso e contabilità: l’offerta Nel caso di offerta con unico ribasso, quindi lavori esclusivamente a corpo o esclusivamente a misura, nel bando di gara andrà indicato l’importo complessivo dell’appalto e l’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, che non è soggetto a ribasso d’asta. Per esempio se l’importo del Computo Metrico Estimativo comprensivo di tutti gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza valuta il costo dell’Opera pubblica in L.5.500.000.000 di cui 500.000.000 di sicurezza, individuati mediante stima degli oneri della sicurezza allegata al piano di sicurezza, il bando di gara dovrà chiaramente riportare l’importo complessivo dell’Opera pubblica a base d’asta (precedenti 5.500.000.000) e l’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (precedenti 500.000.000) non soggetto a ribasso d’asta. a) Nel caso di appalto con corrispettivo esclusivamente a misura e gara esperita con unico ribasso, come richiesto dall’articolo 21, lettera a) della legge 109/94 e successive modificazioni, il massimo ribasso percentuale (R) è riferito all’elenco prezzi posto a base di gara. b) Nel caso di appalti con corrispettivo esclusivamente a corpo e gara esperita con unico ribasso, il massimo ribasso percentuale (R) del prezzo offerto è riferito all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

VI.5.2 Offerta con unico ribasso e contabilità: la contabilità La contabilità dei lavori procede secondo le modalità espresse di seguito: a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote di incidenza di ciascun Corpo d’Opera riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per l’importo contrattuale che è pari all’importo globale offerto dall’appaltatore (Po) (calcolato come l’importo di progetto al netto della sicurezza ridotto del ribasso offerto) aumentato

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dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (SCS) e quindi (Po + SCS).

VI.5.2.1 La liquidazione dei costi della sicurezza nella contabilità relativa all’offerta con unico ribasso Ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori si dovrà tener conto del ribasso offerto e della liquidazione dei costi della sicurezza secondo le indicazioni di seguito espresse: a) Per i lavori esclusivamente a misura, all’importo calcolato come precedentemente descritto, viene detratto l’importo conseguente al ribasso offerto (R) calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula: [SAL*(1-IS)*R]. Supponiamo che il ribasso offerto dall’impresa è pari al 30% e che l’incidenza dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza è pari al 10%. Rispetto ad un importo di avanzamento lavori pari a L.1.000.000.000, calcolato moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate, si otterrebbe un importo da liquidare pari a L.730.000.000 dal calcolo 1.000.000.000 - [1.000.000.000*(1-0.1)*0.3]. b) Per i lavori esclusivamente a corpo, essendo l’avanzamento calcolato in percentuale sull’importo offerto (al netto del ribasso) aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, risulta già calcolata anche la percentuale di avanzamento relativa agli oneri della sicurezza che, essendo sommati integralmente all’importo offerto, non risultano soggetti ad alcun ribasso.

VI.5.3 Offerta con unico ribasso e contabilità: la variante Nel caso di variante in corso d’opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d’asta che ha determinato l’aggiudicazione della gara.

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VI.5.3.1 I costi della sicurezza e l’offerta con unico ribasso e contabilità: la variante In assenza di specifiche indicazioni normative sull’argomento sembra poter essere accettabile il criterio secondo cui il costo della sicurezza è modificato in più o in meno percentualmente all’aumento o alla diminuzione dell’importo della variante rispetto al progetto.

VI.5.4 Offerta a prezzi unitari e contabilità: l’offerta Nel caso di offerta a prezzi unitari, obbligatoria per appalti misti a corpo e a misura e facoltativa per appalti di lavori esclusivamente a corpo o esclusivamente a misura, nel bando di gara andrà indicato l’importo complessivo dell’appalto e l’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, che non è soggetto a ribasso d’asta. Per partecipare alla gara, la ditta è tenuta a compilare la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera, allegata alla lettera d’invito (licitazione privata) o da ritirare presso la Stazione Appaltante (pubblico incanto) secondo le indicazioni contenute nel bando. Tale lista contiene codici, descrizioni, unità di misura e quantità delle lavorazioni dei lavori a corpo e dei lavori a misura necessari all’esecuzione dell’Opera. Analoga lavorazione potrà comparire sia nel capitolo dei lavori a corpo che in quello dei lavori a misura, essa è identificata da identiche caratteristiche (codice, descrizione…) e quindi deve avere analogo prezzo offerto dall’impresa. In caso di discordanza fra prezzi offerti relativi a medesime lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. I prezzi offerti dalla ditta che partecipa alla gara giustificano il ribasso d’asta che determina l’aggiudicazione della gara secondo le modalità espresse dall’articolo 90 del Regolamento di Attuazione (D.P.R.554/99). Se, come nell’esempio precedente, il costo dell’Opera pubblica è di L.5.500.000.000 di cui 500.000.000 di sicurezza, il bando di gara dovrà chiaramente riportare l’importo complessivo dell’appalto (precedenti 5.500.000.000) e l’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (precedenti 500.000.000) non soggetto a ribasso d’asta. Il concorrente deve indicare nella lista il prezzo con cui intende eseguire ogni singola lavorazione ed il conseguente importo complessivo 58

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dell’offerta con cui intende eseguire i lavori (Po), determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, ed il corrispondente ribasso (r) rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (Pg) (5.000.000.000) con l’applicazione della formula r = (Pg-Po)/Pg. Naturalmente il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (5.000.000.000). La suddivisione della lista in due capitoli, lavori a corpo e lavori a misura, permette di avere i due importi parziali diversificati per le due diverse tipologie di appalto delle lavorazioni.

VI.5.4.1 I costi della sicurezza nell’offerta a prezzi unitari Il bando di gara deve riportare l’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. In assenza di specifiche indicazioni normative sull’argomento sembra poter essere accettabile il criterio secondo cui gli oneri della sicurezza possono essere suddivisi percentualmente e distinti per la parte relativa ai lavori a corpo e quella relativa ai lavori a misura. Quindi se il 70% dei lavori sarà appaltato a corpo ed il 30% a misura, corrispondentemente il 70% degli oneri della sicurezza sarà assegnato ai lavori a corpo ed il 30% ai lavori a misura.

VI.5.5 Offerta a prezzi unitari e contabilità: la contabilità Nel caso di appalto di lavori a corpo e a misura, la contabilità dei lavori procede come descritto di seguito: a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti (prezzi contrattuali) per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazioni realizzate; b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d’incidenza di ciascun Corpo d’Opera, rilevate dal Capitolato Speciale d’Appalto, per l’importo dei lavori a corpo offerto dall’appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d’Opera realizzate. 59

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Nel caso di appalto di lavori esclusivamente a misura la contabilità dei lavori procede come descritto nel caso a) dell’appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b) calcolando, però, l’avanzamento con l’applicazione delle percentuali delle aliquote dei Corpi d’Opera all’importo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (Po + SCS).

VI.5.5.1 La liquidazione dei costi della sicurezza nella contabilità relativa all’offerta a prezzi unitari Ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori viene calcolata la percentuale dell’importo degli oneri della sicurezza corrispondente all’avanzamento dei lavori, per esempio, se lo stato di avanzamento raggiunge il 10% dell’importo complessivo dell’Opera si dovrà sommare, all’importo dei lavori, il 10% degli oneri della sicurezza evidenziati nel bando e non soggetti a ribasso d’asta (precedenti 500.000.000) con la formula: [(SAL/Po)*SCS]. A questa indicazione fa eccezione il caso di appalto esclusivamente a corpo, dove, essendo l’avanzamento calcolato in percentuale sull’importo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, risulta già calcolata anche la percentuale di avanzamento relativa agli oneri della sicurezza che, essendo sommati integralmente all’importo offerto, non risultano soggetti ad alcun ribasso.

VI.5.6 Offerta a prezzi unitari e contabilità: la variante Nel caso di variante in corso d’opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi offerti dall’appaltatore nella lista in sede di gara. In questa fase di variante gli importi in più o in meno delle lavorazioni, calcolate con i prezzi offerti dall’appaltatore, sono definiti dal progettista che desume anche le eventuali nuove percentuali dei Corpi d’Opera se variati rispetto a quelli di progetto. Tali nuove percentuali saranno la base per la contabilizzazione, dopo l’approvazione della perizia di variante. La contabilità proseguirà con l’annullamento delle registrazioni relative ai lavori a corpo calcolate in base alle aliquote che i Corpi d’Opera avevano in progetto e l’individuazione delle nuove percentuali di avanzamento dei

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Corpi d’Opera che le medesime quantità realizzate determinano rispetto alla nuova aliquota individuata nel progetto di variante. Altro aspetto importante da sottolineare è che, in caso di variante, come già detto, l’importo del nuovo progetto è valutato con i prezzi offerti dall’appaltatore. Pertanto, gli importi in più o in meno desunti dai raffronti del Quadro Comparativo, sono da conteggiare solo dopo il ricalcolo degli importi dei Corpi d’Opera e delle Categorie di Lavoro di progetto con gli stessi prezzi offerti dall’appaltatore. Il ricalcolo, che va fatto solo in questo caso, ha la finalità di rendere omogenei gli elementi che si raffrontano e permette di capire se la variante è ammissibile ed eventualmente a quale tipologia appartiene, secondo quanto descritto dall’articolo 25 della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

VI.5.6.1 I costi della sicurezza e l’offerta con unico ribasso e contabilità: la variante In assenza di specifiche indicazioni normative sull’argomento sembra poter essere accettabile il criterio secondo cui il costo della sicurezza è modificato in più o in meno percentualmente all’aumento o alla diminuzione dell’importo della variante rispetto al progetto.

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Allegato A

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D.P.R. 25 GENNAIO 2000 N. 34 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GENNAIO 2000 N.34 (Suppl. Ordin. 35/L della Gazzetta Ufficiale del 29 Febbraio 2000, n. 49) Regolamento recente istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Allegato A PREMESSE

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Ai fini delle seguenti declaratorie per “opera” o per “intervento” si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.



La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

Allegato A •

La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.



La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.



Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella “corrispondenze nuove e vecchie categorie” è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE OPERE GENERALI OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

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Allegato A

OG 2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. OG 4 OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi 66

Allegato A

a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. OG 5 DIGHE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. OG 6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. OG 7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elet67

Allegato A

tromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate. OG 8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. OG 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. OG 10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 68

Allegato A

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza. OG 13 OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 69

Allegato A

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE OS 1 LAVORI IN TERRA Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. OS 2 SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico. OS 3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 5 IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione OS 6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 70

Allegato A

OS 7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili. OS 8 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili. OS 9 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime. OS 10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. OS 11 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari OS 12 BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi. OS 13 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

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Allegato A

OS 14 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 15 PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme. OS 16 IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica. OS 17 LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 18 COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. OS 19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 72

Allegato A

OS 20 RILEVAMENTI TOPOGRAFICI Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale. OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. OS 22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. OS 23 DEMOLIZIONE DI OPERE Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. OS 24 VERDE E ARREDO URBANO Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 73

Allegato A

OS 25 SCAVI ARCHEOLOGICI Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. OS 26 PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. OS 27 IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili. OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 29 ARMAMENTO FERROVIARIO Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci. OS 30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di 74

Allegato A

trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. OS 31 IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili. OS 32 STRUTTURE IN LEGNO Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. OS 33 COPERTURE SPECIALI Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. OS 34 SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

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Allegato A

SPECIALIZZATE

GENERALI

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OG 1 OG 2 OG 3 OG 4 OG 5 OG 6 OG 7 OG 8 OG 9 OG 10 OG 11 OG 12 OG 13 OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 OS 10 OS 11 OS 12 OS 13 OS 14 OS 15 OS 16 OS 17 OS 18 OS 19 OS 20 OS 21 OS 22 OS 23 OS 24 OS 25 OS 26 OS 27 OS 28 OS 29 OS 30 OS 31 OS 32 OS 33 OS 34

Edifici civili e industriali Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... Opere d’arte nel sottosuolo Dighe Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Opere marittime e lavori di dragaggio Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Impianti per la produzione di energia elettrica Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua Impianti tecnologici Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Opere di ingegneria naturalistica Lavori in terra Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Impianti elettromeccanici trasportatori Impianti pneumatici e antintrusione Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Finiture di opere generali di natura edile Finiture di opere generali di natura tecnica Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Segnaletica stradale non luminosa Apparecchiature strutturali speciali Barriere e protezioni stradali Strutture prefabbricate in cemento armato Impianti di smaltimento e recupero rifiuti Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali Impianti per centrali produzione energia elettrica Linee telefoniche ed impianti di telefonia Componenti strutturali in acciaio o metallo Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento … Rilevamenti topografici Opere strutturali speciali Impianti di potabilizzazione e depurazione Demolizione di opere Verde e arredo urbano Scavi archeologici Pavimentazioni e sovrastrutture speciali Impianti per la trazione elettrica Impianti termici e di condizionamento Armamento ferroviario Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Impianti per la mobilità sospesa Strutture in legno Coperture speciali Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

SI G 1 SI G 2 SI G 3 SI G 4 SI G 5 SI G 6 SI G 7 SI G 8 SI G 9 SI G 10 SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Categorie D.M.25/2/82 N.770

CATEGORIE NUOVE

Qualificaz. Obbligatoria Categ. D.M. 15/5/98 n.304

Tabella Corrispondenze Nuove e Vecchie Categorie

2 3A - 3B 4-6-8 15 14 10A -10C - 19E 13A -13B 10B 16A-16B -6C-16D 9D - 16F - 16G 16H - 16L G 11 5A - 5C S 22 S 1 11 S1 1 S2 S 3 5A1 - 5B S 4 5D - 5D1 - 20 S 5 5E S 6 5F1 - 5F3 S 7 5F2 - 5G S 8 5H S 9 9A - 9B - 9C -9E S 10 7 S 11 S 12 S 13 S 14 12B S 15 13C S 16 16E - 16I S 17 16M S 18 17 S 19 18 S 20 19A - 19B S 21 19C - 19D - 19F S23 12A S1 S 1 11 G 2 3B G3 8 G 10 9D G 11 5A S 9 9A- 9B -9C - 9E G 11 5C S 18 17 G1 2 G1 2 S 8 5H

Allegato B

Allegato B

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Allegato B

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Gazzetta Ufficiale 04/09/2000 n.206 - Suppl. Ord. n. 143) Tipologie unitarie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici. (Licitazione privata e pubblico incanto)

NOTA ILLUSTRATIVA 1. Premessa Le profonde innovazioni apportate al sistema di qualificazione delle imprese dalla legge n.109/94 e successive modificazioni e dal DPR 554/99 (regolamento generale di attuazione della suddetta legge 109/94) nonché dal DPR n. 34/2000 (regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione), determinano certamente per gli operatori del settore alcune difficoltà operative. Le incertezze applicative riguardano soprattutto la fase transitoria - stabilita, per gli appalti di importo pari o inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di dsp (diritti speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, fino al 31 dicembre 2001 e, per gli appalti di importo superiore a tale valore, fino al 28 febbraio 2001 - durante la quale è affidato alle stazioni appaltanti la verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel DPR 34/2000 come condizione necessaria e sufficiente per l’affidamento di lavori pubblici. Tali requisiti sono indicati nella allegata tabella A. Uno dei molteplici compiti che il legislatore ha assegnato all’Autorità, è costituito dalla “formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate” (art. 4, comma 16, lett. g) della legge 109/94 e successive modificazioni). 78

Allegato B

L’Autorità, nell’ambito di tale disposizione, ha deliberato di fornire un contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell’affidamento. I documenti predisposti riguardano le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata che sono individuate dall’articolo 20 della legge 109/94 come ordinari sistemi di affidamento. Sono stati predisposti due modelli per ciascuna delle due procedura di affidamento. La necessità di elaborare due diversi modelli è dovuta alla circostanza che gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, essendo fuori dal sistema unico di qualificazione, richiedono una diversa impostazione di parti essenziali del bando. Per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro- poiché le modalità e le procedure per la qualificazione sono analoghe sopra e sotto la soglia del controvalore in euro di 5 milioni di dsp (diritti speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, si è ritenuto sufficiente elaborare per ogni procedura un unico modello di bando di gara- che dovrà essere adattato dalle stazioni appaltanti alle diverse soglie di importo per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la valutazione delle offerte anomale. Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati da un disciplinare di gara che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta nonché alle procedure di aggiudicazione. Quelli per la licitazione privata sono corredati della lettera di invito contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso sistema di affidamento. A tutti i modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara e facsimili di dichiarazione da presentare all’atto dell’offerta. Gli schemi indicano i punti soggetti a modifica. Le opzioni in relazione al periodo transitorio introdotto dal DPR 34/2000 (inasprimento dei parametri nel 2001 nonché quelle relative alle differenti previsioni in ragione degli importi dei lavori (requisiti ed offerte anomale) sono evidenziate nei modelli in carattere corsivo e grassetto. Le variabili che devono essere definite dalle stazioni appaltanti sono, invece, vuote.

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Allegato B

Ai fini di una maggiore chiarezza dei modelli sono state, inoltre, predisposte tre tabelle: nella tabella B sono indicati i diversi contenuti dei bandi che sono ipotizzabili alla luce delle disposizioni previste nella legge 109/94 e nel DPR 554/1999, nella tabella C sono illustrate le categorie dei lavori e nella tabella D sono indicati i soggetti che possono partecipare alle gare nonché sintetizzati in tre casi tutti i possibili oggetti dei bandi. Nella tabella F sono indicate, per tutte le categorie generali e specializzate, le diverse prescrizioni (obbligo o facoltà di subappalto o di scorporo) che si applicano ad esse. I modelli proposti per appalti di importo da zero a 150.000 euro potranno essere utilizzati anche dopo la fine del regime transitorio in quanto questi appalti non sono condizionati da detto regime.

2. Principi, regole ed oggetto dei bandi di gara La predisposizione dei modelli è stata condotta tenendo conto che l’articolo 18, comma 3, della legge 55/90 e l’articolo 30 del DPR 34/2000 nonché l’art. 73, del DPR 554/99 dispongono che i bandi devono specificare l’importo totale dei lavori, la categoria prevalente e le eventuali ulteriori categorie relative a tutte le altri lavorazioni previste in progetto. Le disposizioni prevedono che la individuazione delle suddette categorie deve essere effettuata sulla base delle declaratorie contenute nell’allegato A al DPR 34/2000. Va sottolineato che per cogliere appieno il senso delle suddette declaratorie va tenuto presente che l’articolo 9, comma 3, della legge 109/94. ha disposto una bipartizione delle categorie delle opere pubbliche o dei lavori pubblici tra categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Questa suddivisione è stata attuata, per la prima volta, dal D/M 304/1998. che però, non specificava in che si differenziavano le due categorie. Tale specificazione è, oggi, contenuta nelle premesse all’allegato A del D.P.R. 34/2000 e nell’articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999. In particolare la prima alinea delle premesse dell’allegato A del D.P.R. 34/2000 stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. L’articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 suddivide le opere in quelle generali ed in quelle specializzate e stabilisce che si intendono per: • opere generali: le opere caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte; 80

Allegato B

• opere specializzate: le lavorazioni che nell’ambito del processo realiz-

zativo delle opere o dei lavori necessitano di una particolare specializzazione o professionalità. Si può, quindi, concludere, che in base alle suddette disposizioni: • le opere generali sono quelle per la cui realizzazione sono necessarie l’esecuzione di un insieme di lavorazioni alcune proprie della categorie ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate; • le opere specializzate sono quelle lavorazioni che necessitano di particolari capacità operative e professionalità e che, di norma, sono parti di opere generali. Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto presente che, in connessione alle suddette definizioni, la seconda, la terza e la quinta alinea delle premesse del suddetto allegato A del D.P.R. 34/2000 specificano che: • la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, indicate con l’acronimo OG, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni; • la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, indicate con l’acronimo OS, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processi realizzativi di un’opera o un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o professionalità; • l’esecuzione di lavorazioni riconducibili a categorie generali nonché a categorie specializzate per le quali nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie contenuta nel suddetto allegato A è prevista la qualificazione obbligatoria - qualora siano indicate nei bandi di gara, ai sensi di quanto disposto nell’articolo 73, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 e dell’articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, come parti dell’intervento da realizzare - non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, devono essere subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. In connessione alle suddette disposizioni la quarta alinea delle premesse del richiamato allegato A del D.P.R. 34/2000 - poiché le declaratorie previste dai DD.MM. 770/82 e 304/98 sono in parte diverse da quelle previste nel medesimo allegato - stabilisce che la qualificazione avviene nelle 81

Allegato B

nuove categorie generali o specializzate se le lavorazioni effettivamente realizzate dalle imprese negli anni antecedenti all’entrata in vigore del suddetto D.P.R. 34/2000 in base alle qualificazioni, ovvero alle iscrizioni all’Albo Nazionale dei Costruttori, possedute, riguardano lavorazioni previste dalle nuove declaratorie. Per effettuare tale valutazione occorre tenere conto delle indicazioni contenute nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie facente parte del suddetto allegato A. Va però considerato che la tabella, per quanto riguarda la corrispondenza fra le categorie di cui al D.M. 304/98 e al D.M. 770/82, riporta quella contenuta nel medesimo D.M. 304/98 che è da considerarsi puramente indicativa poiché, in questo decreto, la suddetta informazione aveva la sola finalità di permettere il trasferimento diretto delle iscrizioni all’A.N.C. dalle vecchie categorie alle nuove categorie. Quello che rileva per la nuova qualificazione è, invece, l’effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite. Al fine di fare in modo che le stazioni appaltanti possano predisporre i bandi di gara nel rispetto delle disposizioni prima richiamate, va esaminata ed interpretata la disposizione di cui alla seconda alinea delle premesse al suddetto allegato A che stabilisce che ciascuna categoria di opere generali individua attività non comprese nelle altre categorie generali. Tale norma potrebbe far sorgere alcuni interrogativi, in particolare con riferimento alle categorie generali OG1 e OG11, in quanto le lavorazioni di cui alla categoria OG11 fanno parte delle lavorazioni previste nella categoria OG1. Tale fatto non pone, però, alcun problema se si tiene conto che, in base alle altre disposizioni prima richiamate, ogni intervento può essere costituito da lavorazioni appartenenti ad una sola categoria di opera generale o, anche, ad un insieme di categorie di opere generali che, a loro volta, sono costituite da lavorazioni proprie e da un insieme di lavorazioni appartenenti, invece, a diverse categorie di opere specializzate. Un intervento autostradale può, infatti, prevedere la esecuzione di rilevati, viadotti e gallerie naturali. I rilevati ed i viadotti appartengono alla categoria generale OG3 e le gallerie naturali alla categoria generale OG4. A loro volta sia le OG3 e sia le OG4 possono prevedere lavorazioni appartenente ad una categoria di opere specializzate (ad esempio lavori in terra (OS1), impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9), segnaletica stradale non luminosa (OS10), apparecchiature strutturali speciali (OS11), barriere e protezioni stradali (OS12), ecc.). Si sotto82

Allegato B

linea che le disposizioni prevedono che la categoria prevalente è unica ed è quella di importo più elevato. È, infatti, proprio in conseguenza dell’esistenza di tali possibilità oggettive e del fatto di ritenere necessario che la maggior parte delle lavorazioni costituenti un’opera generale siano eseguite da imprese adeguatamente e specificatamente qualificate, che le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 55/90, all’articolo 13, comma 7, della legge 109/94, agli articoli 73, commi 2 e 3, 74, commi 1 e 2, e 95 del D.P.R. 554/1999 nonché all’articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, prevedono: a) che nel bando di gara siano indicate: • l’importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto; • la categoria generale o specializzata considerata prevalente; • tutte le parti, purché di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e comunque superiore a 150.000 Euro, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’intervento, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili; b) che le categorie di opere specializzate si suddividano in quelle a qualificazione non obbligatoria ed in quelle a qualificazione obbligatoria; c) che le lavorazioni delle categorie specializzate a qualificazione obbligatoria, qualora l’aggiudicatario sia privo di adeguata qualificazione, devono essere affidate in subappalto; d) che vi siano alcune lavorazioni appartenenti quasi tutte a categorie specializzate da considerarsi strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate, sotto il profilo ingegneristico, da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica, (individuate all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999) per le quali - qualora tutte quelle previste nel bando di gara siano, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori - vi sia un particolare divieto di subappalto. Quindi nel caso di un intervento appartenente alla categoria generale OG1 (edifici civili ed industriali) il bando di gara deve indicare, ove previste, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 (impianti tecnologici), sempre che esse siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e comunque superiore a 150.000 Euro, indipendentemente dal fatto che la declaratoria della categoria OG1 parla di impianti tecnologici. Questa indicazione è, infatti, conseguenza del fatto che 83

Allegato B

la definizione di opera generale prevede che essa sia finita in ogni sua parte e sia pronta all’uso da parte dell’utilizzatore sia, cioè, di per sé capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. Va anche rilevato che, ai sensi del suddetto articolo 18, comma 3, della legge 55/90, si ritiene sia possibile indicare nel bando di gara anche lavorazioni di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto oppure a 150.000 euro che, però, sono soltanto subappaltabili. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici da realizzarsi in opere generali occorre, però, tenere presente che l’allegato A del D.P.R. 34/2000 parla di questi impianti oltre che nella declaratoria relativa alla categoria OG11 anche nelle declaratorie relative alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30. È possibile, pertanto, nei bandi riferirsi o alla categoria OG11 o alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30. La scelta fra le due ipotesi deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente. Ove non si ricada in tale situazione gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30 ed in tal modo indicati nel bando di gara sempre che siano singolarmente di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e comunque di importo superiore a 150.000 Euro. Tali impianti, logicamente, potranno essere realizzati anche da imprese in possesso di attestazione che preveda la qualificazione nella categoria OG11. Per quanto, invece, riguarda le strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate, di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 109/94, elencate all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999 – dato che le disposizioni di cui all’articolo 73, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 e all’articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, come già rilevato, prevedono che le parti dell’intervento da realizzare siano sempre indicate nel bando di gara con riferimento alle categorie generali e/o specializzate di cui al suddetto D.P.R. 34/2000 - vi è la necessità di individuare a quale categoria corrisponda ognuna delle voci del suddetto elenco. Tale corrispondenza deve essere effettuata comparando le indicazioni dell’elenco con le declaratorie dell’allegato A al citato D.P.R. 34/2000. Sulla base di tale comparazione si può stabilire che: • le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui alle lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), dell’elenco sono rispettivamente quelle delle categorie OS2, OS4, OS5, OS30, OS21, OG12, OS11, OS13, OS29, OS27, OS14, OS22; 84

Allegato B

• le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui alla lettera b) sono quel-

le della categoria OS3 nonché della categoria OS28 in quanto nella lettera si parla anche di impianti di termoregolazione e, cioè, di impianti termici e di condizionamento che costituiscono la suddetta categoria OS28; • le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui alla lettera f) sono quelle della categoria OS20 nonché della categoria OS21 in quanto nella lettera si parla anche di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali e, cioè, di indagini geognostiche che fanno parte della suddetta categoria OS21. Va, inoltre, tenuto conto che, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 7, della legge 109/94, nel caso di cui all’articolo 72, comma 4, lettere b) ed f) la condizione che gli importi, singolarmente considerati, siano superiori al 15% dell’importo complessivo dell’intervento deve riferirsi ad ognuna delle due categorie cui si riferiscono le due lettere. Altro aspetto che è stato esaminato riguarda l’articolo 24 del D.P.R. 34/2000. Esso stabilisce come va determinato l’importo dei lavori contrattuali utilizzabile ai fini della qualificazione. In particolare è stato necessario stabilire quale criterio si debba seguire per determinare la quota parte dell’importo contrattuale che sia utilizzabile ai fini della qualificazione nel caso siano state subappaltate lavorazioni a qualificazione non obbligatoria insieme a lavorazioni a qualificazione obbligatoria e queste siano entrambe di importo superiore alle due diverse franchigie previste dal suddetto articolo (30% dell’importo complessivo dell’appalto nel caso di lavorazioni a qualificazione non obbligatoria e 40% dell’importo complessivo dell’appalto nel caso di lavorazioni a qualificazione obbligatoria). Per definire il criterio si è tenuto conto che: • se le eccedenze fossero determinate con riferimento separato agli importi calcolati in base alle due percentuali (30% e 40%) la franchigia diventerebbe pari al 70% in violazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 24; • se le eccedenze fossero determinate con riferimento in entrambi i casi (qualificazione non obbligatoria e qualificazione obbligatoria) o al 30% o al 40% si avrebbe l’effetto di produrre, nella prima ipotesi, un danno all’impresa e, nella seconda ipotesi, un favore alla stessa; È stato, pertanto, ritenuto rispondente alle norme stabilire che l’eventuale eccedenza deve essere determinata con riferimento ad una percentuale (compresa fra il 30% ed il 40%) che tenga adeguatamente conto dei due diversi importi delle opere subappaltate. 85

Allegato B

Tale percentuale, è determinabile in uno dei due seguenti modi: • sommando le due percentuali del 30% e del 40% la prima moltiplicata per il valore del rapporto fra l’importo delle lavorazioni a qualificazione non obbligatoria e l’importo totale delle lavorazioni subappaltate e la seconda moltiplicata per il valore del rapporto fra l’importo delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria e l’importo totale delle lavorazioni subappaltate; • sommando alla percentuale del 30% la quota parte del 10% ottenuta moltiplicando tale percentuale per il valore del rapporto fra l’importo delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria e l’importo totale delle lavorazioni subappaltate. Nel fac-simile allegato ai bandi si è seguita la prima ipotesi. Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5 della legge 109/94 i modi di determinazione del corrispettivo sono tre [a corpo e a misura (caso A), a corpo (caso B), a misura (caso C)]. La scelta tra i contratti con corrispettivo a corpo, con corrispettivo a corpo e a misura o con corrispettivo a misura, in relazione alla natura delle opere, è rilevante perché la legge ne fa derivare diversi effetti. Ai fini del bando di gara tale scelta determina, infatti, una diversa modalità di articolazione del criterio di aggiudicazione, descritto al punto 13. del modello del pubblico incanto ed al punto 11. del modello della licitazione privata, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge 109/94: per i contratti a corpo e a misura (caso A) l’aggiudicazione va effettuata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari; per i contratti a corpo (caso B) mediante offerta a prezzi unitari (alternativa 1) ovvero mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara (alternativa 2); per i contratti a misura mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (alternativa 1) oppure mediante offerta a prezzi unitari (alternativa 2). Tali alternative sono considerate anche al punto 5. del modello di bando per il pubblico incanto che indica la documentazione di cui i concorrenti devono tenere conto al fine della formulazione dell’offerta che, per il caso di offerta a prezzi unitari, comprende anche la lista delle categorie e lavorazioni. I tre diversi modi di determinazione del corrispettivo ed i due diversi criteri di aggiudicazione hanno effetto anche sulle modalità con cui viene effettuata la contabilità dei lavori in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri di attuazione dei piani della sicurezza che, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 109/94 e dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, non sono sog86

Allegato B

getti a ribasso. Le disposizioni prevedono, infatti, che i prezzi costituenti l’offerta a prezzi unitari siano al netto dei suddetti oneri, mentre l’offerta di ribasso sul prezzo complessivo dei lavori o sull’elenco prezzi posti a base di gara riguardano valori che comprendono i suddetti oneri di sicurezza. È, inoltre, stabilito che la contabilità: a) per gli interventi il cui corrispettivo è esclusivamente a corpo venga effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all’importo complessivo offerto che costituisce quello contrattuale; b) per gli interventi il cui corrispettivo è parte a corpo e parte a misura: • per la parte a corpo venga effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all’importo offerto che costituisce parte di quello contrattuale; • per la parte a misura venga effettuata sulla base dei prezzi offerti per le singole lavorazioni e forniture; c) per gli interventi il cui corrispettivo è esclusivamente a misura venga effettuata sulla base dei prezzi offerti (alternativa 1) per le singole lavorazioni e forniture necessarie per l’esecuzione dell’intervento oppure dell’elenco prezzi (alternativa 2) delle singole lavorazioni e forniture, posto a base di gara, al netto del ribasso offerto. Le suddette norme hanno reso necessario, prevedere nei modelli di bando di gara apposite disposizioni. È stato stabilito al punto 15. (lettera j) di quello per pubblico incanto ed al punto 12. (lettera j) di quello per licitazione privata che nel: Caso A: corrispettivo a corpo e a misura la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sia aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; Caso B: appalto con corrispettivo a corpo la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 87

Allegato B

Caso C: appalto con corrispettivo a misura (alternativa n. 1) la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sia aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; (alternativa n. 2) la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) venga detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non sia assoggettato a ribasso con la seguente formula (SAL * (1-IS)* R) (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto). Per quanto riguarda il problema prospettato circa l’ammissibilità di una dimostrazione del possesso del requisito della cifra d’affari con riferimento anche ad un solo anno va rilevato che esso ha due profili completamente differenti: uno riguarda l’esibizione della documentazione, l’altro le verifiche della stazione appaltante. Sotto il primo profilo non si può prescindere dalla disposizione riguardante il costo del lavoro e l’ammortamento che richiedono necessariamente l’esibizione dei bilanci per un quinquennio che debbono, pertanto, essere esibiti. Sotto il secondo profilo, invece, non è da escludere che la stazione appaltante, di fronte a risultanze di bilanci che evidenziano come già in uno solo dei cinque anni si raggiunga l’importo della cifra d’affari, possa omettere la verifica degli altri bilanci anche se occorre tenere conto che queste verifiche devono essere effettuate ai fini del costo del personale e dell’ammortamento. In base a queste considerazioni la possibilità di documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo anno deve essere limitata agli appalti di importo pari o inferiore 150.000 euro. Per quanto riguarda la richiesta di prevedere la possibilità di autodichiarare il rispetto della legge 68/99 e di individuare un periodo di validità della relativa certificazione non si ritiene che possa essere accolta in quanto la disposizione dell’articolo 17 della legge 68/99 deve essere considerata norma speciale che deroga al principio generale in materia di autocertificazione. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro con circolare n.41 del 26/6/2000. 88

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Per quanto riguarda le cause di esclusione dalle gare si è tenuto conto che la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della disposizione contenuta nell’articolo 75 del testo originario del D.P.R. 554/1999 ha fatto permanere in vita l’efficacia dell’articolo 17 del D.P.R.34/2000 e, pertanto, è a questa disposizione che fino a nuove norme va fatto riferimento. Si deve comunque considerare che la disposizione regolamentare non era altro che trascrizione normativa di principi giurisprudenziali pacifici. È stato, inoltre, previsto nei modelli che nel momento in cui si conclude il procedimento relativo a nuove norme regolamentari che riproducano più o meno il detto articolo 75, è a queste norme che occorrerà fare riferimento nei bandi. Ciò soltanto dal giorno della loro entrata in vigore e non dalla data di mera approvazione.

3. Appalti di importo superiore a 150.000 euro 3.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) Per la redazione dei modelli di bando si è fatto riferimento agli allegati “L” e “M” del DPR 554/99, che recepiscono indicazioni della direttiva 97/52/CEE. I modelli proposti sono stati elaborati in modo da essere concisi – come richiesto dalla normativa comunitaria - ma sufficientemente chiari e contenenti tutte le informazioni essenziali per mettere i concorrenti in condizione di formulare l’offerta o la richiesta di invito. Per quanto riguarda la licitazione privata, la procedura di aggiudicazione è articolata, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge 109/94, in una prima fase di verifica dei requisiti di qualificazione ed una seconda fase di presentazione e valutazione delle offerte. Tale modalità procedimentale si esplica nella pubblicazione di un bando di gara sulla base del quale il concorrente che ritenga di avere i requisiti può presentare domanda; la stazione appaltante deve invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. A differenza del pubblico incanto, si operano, sostanzialmente, due ammissioni: pre-ammissione e ammissione all’apertura delle buste, mentre nel pubblico incanto esiste solo la seconda. Si è ritenuto - per tener conto della semplificazione apportate all’ordinamento dal DPR 403/98 e per non imporre ai concorrenti adempimenti che sono ripetitivi di anticipare alla fase della prequalificazione la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali, speciali e al divieto di partecipazione per le imprese in situazioni di controllo. In tal 89

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modo si realizza uno snellimento della fase istruttoria da parte della stazione appaltante, eliminando subito i concorrenti privi di requisiti. Nei modelli di bando è stata, pertanto, previsto: • l’importo complessivo dell’intervento (punto 3.3.); • la relativa categoria prevalente e la relativa classifica individuata secondo l’allegato A del DPR 34/2000 (punto 3.3.); • le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate con qualificazione obbligatoria, diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi o categorie, se di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro (da inserire nella tabella prevista al punto 3.5.). Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità alla gara queste sono state indicate al punto 11. del bando per pubblico incanto ed al punto 10. del bando per licitazione privata, tenendo conto che, per il regime transitorio, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono quelli previsti dagli articoli 31 e 32 del DPR 34/2000, in ragione delle diverse soglie di importo. È sempre prevista la possibilità di partecipare alla gara qualora in possesso dell’attestazione SOA. Il punto 10. del modello di bando per pubblico incanto ed il punto 5. del modello di bando per licitazione privata individuano i soggetti ammessi alla gara. È stata inoltre precisata, per il caso di associazione temporanea di impresa o consorzi (articolo 95 del DPR 554/1999) la misura dei requisiti che devono possedere l’impresa mandataria e le mandanti

3.2. Documenti complementari al bando di gara 3.2.1 Disciplinare di gara La prima parte del disciplinare indica dettagliatamente la documentazione amministrativa richiesta e la modalità di presentazione dell’offerta economica. La documentazione amministrativa riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dalla legge per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica. In questa fase sono stati eliminati gli oneri documentali non strettamente necessari, semplificando la gara e favorendo così la più ampia concorrenzialità. Pertanto è prevista l’autodichiarazione per le cause di esclusione e 90

Allegato B

per i requisiti speciali e, come sancito dall’articolo 6 del DPR 403/98, sono stati predisposti fac-simili della modulistica necessaria. Tutte le dichiarazioni (esclusa quella relativa al subappalto in quanto dipendente dalle scelte del concorrente) sono state ordinate in un modello unico che facilita certamente l’accesso alla gara e l’esame istruttorio della documentazione da parte della stazione appaltante. È comunque stato precisato che la domanda, le dichiarazioni e la documentazione devono contenere quanto prescritto nel disciplinare stesso o nella lettera di invito. Si evidenzia che la dichiarazione relativa alle opere da subappaltare è necessaria, a pena di esclusione, qualora il concorrente non sia qualificato per le lavorazioni, previste al punto 3.5 del bando di gara, appartenenti a categorie di opere generali o di opere specializzate a qualificazione obbligatoria. Le modalità di formulazione dell’offerta economica sono diverse in relazione alla diversa determinazione del criterio di aggiudicazione nei tre casi ipotizzati nel bando ( “A”, “B” e “C”). In particolare, nel caso di offerta a prezzi unitari il concorrente dovrà presentare la lista delle lavorazioni e delle forniture redatta in conformità a quanto previsto dall’articolo 90 del DPR 554/99. La seconda parte del disciplinare, a garanzia della trasparenza della procedura e della “par condicio” dei concorrenti, stabilisce dettagliatamente il procedimento di aggiudicazione e la documentazione da presentare nel caso di verifica a campione ex articolo 10, comma 1- quater della legge 109/94. Si prevede che il soggetto che presiede la gara il giorno fissato per l’apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nel plico “A”, verifichi il possesso dei requisiti, nonché l’assenza di offerte da parte di imprese che sono tra loro in situazioni di controllo ovvero da parte di consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Successivamente si procede al sorteggio di una percentuale, stabilita nel disciplinare, del numero dei concorrenti ammessi ai quali è richiesta la trasmissione della documentazione indicata nel disciplinare stesso. Il disciplinare prevede la presentazione di documentazione integrativa rispetto a quella prevista dal DPR 34/2000, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Ciò perché sia i dati dei bilanci, sia quelli delle dichiarazioni fiscali non sono sempre sufficienti a dimostrare completamente i requisiti della cifra d’affari in lavori, del personale dipendente e degli ammortamenti. Si è ritenuto opportuno, pertanto, integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà esplicitanti la cifra d’affari, il personale 91

Allegato B

dipendente e gli ammortamenti. Tali dichiarazioni devono essere “asseverate” dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o da un consulente del lavoro iscritto al corrispondente Albo. La documentazione è modulata per ciascun tipo di società. Sono allegati al disciplinare i fac-simile di dichiarazione. Si segnala che l’elenco dei lavori eseguiti è integrato da quello dei lavori diretti dal direttore tecnico, come previsto dall’articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000 e ciò al fine di permettere la partecipazione alle gare anche di concorrenti che non abbiano realizzato direttamente lavori appartenenti alla categoria generale o specializzata prevista dal bando. Si forniscono, inoltre, alcune precisazioni per chiarire a quale voci del bilancio o delle dichiarazioni dei redditi ci si deve riferire per individuare la cifra d’affari , l’ammortamento ed il costo del personale; a tale scopo sono fornite le tabelle F, G e H che, si sottolinea, non sono parte dei modelli di bando. È poi ammessa la possibilità per il concorrente di adempiere all’obbligo probatorio avvalendosi dell’articolo 7 del DPR 403/1998, nel caso in cui abbia già presentato la documentazione alla medesima stazione appaltante o ai suoi uffici (per il concetto di uffici si veda l’atto di regolazione n. 15/2000 dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici). Per esigenze di economia del procedimento è poi previsto che la stazione appaltante possa procedere, contemporaneamente alla verifica a campione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, anche alla verifica dei requisiti di ordine generale, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 403/98; gli effetti della verifica sono diversi e, in questo caso, qualora vi sia discordanza tra il dichiarato e l’accertato, la sanzione consiste soltanto nell’esclusione dalla gara, oltre alle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni false. È infine disciplinato il procedimento di valutazione delle offerte anomale in relazione all’importo dell’appalto, secondo le modalità previste nell’atto di regolazione n.15/2000 dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici.

3.2.2. Lettera di invito La lettera di invito specifica sia i documenti sia le dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta sia il procedimento di aggiudicazione. Alla lettera di invito, per il caso di offerta prezzi unitari, è altresì allegata la lista delle lavorazioni e forniture. L’offerta economica è presentata con le stesse modalità previste nel disciplinare di gara per il pubblico incanto. Il procedimento di aggiudicazione prevede la verifica della correttezza for92

Allegato B

male delle offerte e della documentazione ed il sorteggio ex art. 10, comma 1- quater della legge 109/94. La documentazione da trasmettere e le relative modalità e condizioni sono le medesime indicate nel disciplinare di gara del pubblico incanto.

4. Appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro 4.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) Gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro sono fuori dal sistema unico di qualificazione e sono disciplinati dall’articolo 28 del DPR 34/2000 secondo un regime semplificato che prevede requisiti ridotti per le imprese. Ciò comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che non occorre indicare la categoria delle lavorazioni. Tuttavia, l’articolo 8, comma 1, della legge 109/94 impone comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. Pertanto, nel modello di bando (punto 3.3.) è specificata la natura dei lavori intesa come appartenenza ad una tipologia individuata per grandi insiemi di lavori; tale tipologia è elencata, a titolo di esempio, tra parentesi. Tale previsione si riflette anche sulle condizioni minime di partecipazione alla gara, ove è richiesto espressamente che i lavori eseguiti nel quinquennio anteriore al bando di gara (articolo 28, comma 1, lettera a) devono riferirsi al lavori della stessa natura prevista al punto 3.3 del bando stesso. Tali requisiti devono essere valutati, quindi, non solo con riferimento all’importo dell’appalto da affidare ma anche alla natura dell’intervento. Ciò comporta, al fine dell’eventuale subappalto, che il limite del 30% previsto dall’articolo 34 della legge 109/94 si deve riferire all’importo del contratto da stipulare. Alla luce di queste considerazioni, non è quindi prevista l’indicazione delle lavorazioni subappaltabili o scorporabili ai fini della qualificazione, fatta eccezione per le lavorazioni richiedenti una specifica qualificazione resa indispensabile da norme speciali (legge 46/90). Tale indicazione non è obbligatoria, ma è opportuna poiché, in caso contrario queste lavorazioni andrebbero ad incidere sulla quota del 30% dell’importo di contratto che l’aggiudicatario può subappaltare con la possibilità che sorgano difficoltà, 93

Allegato B

nel caso che tali lavorazioni superino la suddetta percentuale e l’aggiudicatario non sia in possesso di questa specifica qualificazione. Ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti è stato, però, previsto che il bando indichi a quale categoria i lavori appartengano.

4.2. Documenti complementari al bando di gara Il disciplinare di gara e la lettera di invito sono state redatte in modo analogo a quelle prima descritte con riferimento agli appalti di importo superiore ai 150.000 euro. Le differenze più rilevanti si riscontrano nella parte relativa alla documentazione dei requisiti tecnico-organizzativi. La documentazione è semplificata e comprende un elenco dei lavori eseguiti, un elenco dei lavori diretti dal proprio direttore tecnico, i bilanci, una dichiarazione relativa alla consistenza dell’organico ed una dichiarazione relativa all’attrezzatura posseduta.

94

Allegato B

Tabella A - Requisiti a Regime e Transitori Requisiti d’ordine speciale determinati e comprovati ai sensi dell’art. 18 e 22 del Regolamento Idonee referenze bancarie

Cifra d’affari in lavori

Idonea direzione tecnica Importo dei lavori in ogni singola categoria richiesta Importo di un lavoro in ogni singola categoria richiesta Importo di due lavori in ogni singola categoria richiesta Importo di tre lavori in ogni singola categoria richiesta Attrezzatura tecnica

Costo del personale dipendente

Struttura di progettazione per la qualifica progettazione ed esecuzione

Qualificazione (a regime)

Si

Qualificazione Qualificazione alternativa transitoria alternativa transitoria classifiche I – IV classifiche V – VIII (anni 2000/2001) (fino al 28 febbraio 2001) Si

Si

Non inferiore al 100% della somma degli importi delle qualifiche richieste Non inferiore a Non inferiore a 2,5 volte ed inoltre (per class.VIII) 1,75/2,275 volte l’importo l’importo dei lavori a base non inferiore a 3 volte dei lavori a base di gara di gara l’importo dei lavori a base di gara Si

Si

Si

Non inferiore al 60/78% dell’importo dei lavori a Non inferiore al 90% Non inferiore al 60% base di gara ovvero al dell’importo della qualifica dell’importo dei lavori a 40/52% (per importo pari richiesta base di gara o inferiore a 3.500.000 di euro) Non inferiore al 40% Non inferiore al 30% dell’importo della qualifica dell’importo dei lavori a richiesta base di gara Non inferiore al 55% Non inferiore al 40% dell’importo della qualifica dell’importo dei lavori a richiesta base di gara Non inferiore al 50% Non inferiore al 65% dell’importo dei lavori a dell’importo della qualifica richiesta base di gara 2% della cifra d’affari in 1/2% della cifra d’affari in 1% della cifra d’affari in lavori lavori lavori 15% della cifra d’affari 15% della cifra d’affari 15% della cifra d’affari (40% operai) ovvero 10% (40% operai) ovvero 10% (40% operai) ovvero 10% nel caso di dipendenti a nel caso di dipendenti a nel caso di dipendenti a tempo indeterminato tempo indeterminato tempo indeterminato (80% laureati o diplomati) (80% laureati o diplomati) (80% laureati o diplomati) staff tecnico composto per metà da laureati (due/I-II-III); (quattro/IVV); (sei/VI-VII-VIII) o ATI verticale

95

Allegato B

Tabella B Procedura Importo in milioni Requisiti Caso A Corrispettivo a corpo e a misura Caso B Corrispettivo a corpo Caso C Corrispettivo a misura

96

Pubblico incanto Licitazione privata >290,440 e >290,440 e <290,440 >10.374,83 <290,440 >10.374,83 <10.374,83 <10.374,83 art. 28 art. 31 art. 28 art. 31 art. 32 art. 32 D.P.R. D.P.R. D.P.R. D.P.R. D.P.R. D.P.R. 34/2000 34/2000 34/2000 34/2000 34/2000 34/2000 Offerta a prezzi unitari (alternativa n. 1) Offerta a prezzi unitari ( alternativa n.2) Offerta di ribasso sul prezzo complessivo (alternativa n. 1) Offerta a prezzi unitari (alternativa n. 2) Offerta di ribasso sull’elenco prezzi

Allegato B

Tabella C

97

Allegato B

Tabella D • Impresa

(individuale, società di persone, società cooperativa, società artigiana, società di capitali; art. 10, comma 1, lettera a), legge 109/94);

• consorzio stabile Soggetto singolo

(art. 10, comma 1, lettera c) e art. 12, legge 109/94);

• consorzio fra società cooperative

(art. 10, comma 1, lettera b), legge 109/94);

• consorzio fra imprese artigiane

(art. 10, comma 1, lettera b), legge 109/94).

• associazione temporanea di imprese

(art. 10, comma 1, lettera d), legge 109/94);

A.T.

• consorzio di concorrenti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile (art. 10, comma 1, lettera e), legge 109/94);

• gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 10, comma 1, lettera e-bis) legge 109/94

(a)

categorie di opere generali.

(b1)

categorie di opere specializzate di cui all’articolo 72, comma 4, del RG

(b2-1)

categorie di opere specializzate diverse da quelle di cui all’articolo 72, comma 4, del RG, per le quali non è prevista la qualificazione obbligatoria dal DPR 34/2000.

(b2-2)

categorie di opere specializzate diverse da quelle di cui all’articolo 72, comma 4, del RG per le quali è prevista la qualificazione obbligatoria dal DPR 34/2000.

importo attinente alla categoria prevalente

è calcolato detraendo dall’importo complessivo dei lavori la somma degli importi di tutte le eventuali altre categorie (a), (b1), (b2-1) e (b2-2) previste nell’intervento, diverse da quella prevalente, quali esse siano. Ai fini della presente tabella è indicato con (K).

Caso 1

appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una sola categoria, quale essa sia e, pertanto, categoria prevalente.

Caso 2

appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente, quale essa sia, e lavorazioni appartenenti alle categorie (b1), tutte singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori, ed inoltre eventualmente anche lavorazioni appartenenti alle categorie (a), (b2-1) e (b2-2). (art. 13, comma 7, legge 109/94)

Caso 3

appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente, quale essa sia, e lavorazioni appartenenti a categorie (b1), non tutte singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori, ed inoltre eventualmente anche lavorazioni appartenenti alle categorie (a), (b2-1) e (b2-2).

98

Allegato B

X

X X X X X X X X X X X X X

Eseguibile Solo Tramite ATI

X X X X X X X X X X X X X

Subappaltabile

X X X X X X X X X X X X X

Eseguibile Direttam. Anche se Non in Possesso di Qualificaz.

Eseguibile Direttam. Anche se Non in Possesso di Qualificaz.

Eseguibile Direttam. Solo se in Possesso di Qualificazione X X X X X X X X X X X X X

Eseguibile Direttam. Solo se in Possesso di Qualificazione

Edifici civili ... Restauro ... Strade, ... Opere d’arte ... Dighe Acquedotti, ... Opere marittime … Opere fluviali, ... Impianti per … Impianti per la ... Impianti tecnologici Opere ed impianti ... Opere di ingegneria ...

Eseguibile Tramite ATI

OG 1 OG 2 OG 3 OG 4 OG 5 OG 6 OG 7 OG 8 OG 9 OG 10 OG 11 OG 12 OG 13

Parti dell’Intervento Costituite da Lavoraz. di Importo Sup. al 10% dell’Importo Complessivo o Sup. a 150.000 Euro Presenza Lavor. di cui all’Art. Presenza Lavor. di cui all’Art. 72, Comma 4, del Reg. Gen. 72, Comma 4, del Reg. Gen. Non Tutte di Importo Sup. al Tutte di Importo Sup. al 15% 15% dell’Imp. Compl. Appalto dell’Imp. Compless. Appalto

Subappaltabile

GENERALI

Lavorazioni Art. 72, Comma 4, Reg. Gen.

Tabella E Esecuzione Lavorazioni Costituenti Parte dell’Intervento (artt. 72,73,74 del Regolamento Generale)

X X X X X X X X X X X X X

continua alla pagina seguente

99

100

X X X X X X X

X

X X X X

X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X

X

X

X X X X

Eseguibile Solo Tramite ATI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Subappaltabile

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Eseguibile Direttam. Solo se in Possesso di Qualificazione

Eseguibile Direttam. Anche se Non in Possesso di Qualificaz.

Eseguibile Direttam. Solo se in Possesso di Qualificazione

X X X X X

Eseguibile Direttam. Anche se Non in Possesso di Qualificaz.

Lavori in terra Superfici decorate ... Impianti idrico-sanitari, … Impianti elettromeccanici ... Impianti pneumatici ... Finiture di opere ... Finiture di opere ... Finiture di opere ... Impianti per la ... Segnaletica stradale … Apparecchiature ... Barriere e … Strutture prefabbricate … Impianti di … Pulizia di ... Impianti per centrali ... Linee telefoniche … Componenti ... Impianti di reti ... Rilevamenti topografici ... Opere strutturali ... Impianti di ... Demolizione di ... Verde e arredo ... Scavi archeologici Pavimentazioni ... Impianti per la trazione ... Impianti termici … Armamento ferroviario Impianti interni ... Impianti per la … Strutture in legno Coperture speciali Sistemi antirumore ...

Eseguibile Tramite ATI

OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 OS 9 OS 10 OS 11 OS 12 OS 13 OS 14 OS 15 OS 16 OS 17 OS 18 OS 19 OS 20 OS 21 OS 22 OS 23 OS 24 OS 25 OS 26 OS 27 OS 28 OS 29 OS 30 OS 31 OS 32 OS 33 OS 34

Parti dell’Intervento Costituite da Lavoraz. di Importo Sup. al 10% dell’Importo Complessivo o Sup. a 150.000 Euro Presenza Lavor. di cui all’Art. Presenza Lavor. di cui all’Art. 72, Comma 4, del Reg. Gen. 72, Comma 4, del Reg. Gen. Non Tutte di Importo Sup. al Tutte di Importo Sup. al 15% 15% dell’Imp. Compl. Appalto dell’Imp. Compless. Appalto

Subappaltabile

SPECIALIZZATE

Lavorazioni Art. 72, Comma 4, Reg. Gen.

Allegato B

X X X X X X X

X X X X X

X

X

X X X

X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X

X X X X

Allegato B

Tabella F Cifra d’Affari 1999 somma dei soggetto tenuto al bilancio righi A1, A2, (conto economico) A3 e A4 consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili [dichiarazione Rigo VE28 IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999)]

1998

1997

1996

1995

somma dei righi A1, A2, A3 e A4

somma dei righi A1, A2, A3 e A4

somma dei righi A1, A2, A3 e A4

somma dei righi A1, A2, A3 e A4

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo E28

Rigo E28

società di persone con contabilità ordinaria (dichiarazione IVA [1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999)]

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo E28

Rigo E28

società di persone con contabilità semplificata [dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999)]

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo E28

Rigo E28

ditta individuale con contabilità ordinaria [dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999)]

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo E28

Rigo E28

ditta individuale con contabilità semplificata [dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999)]

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo VE28

Rigo E28

Rigo E28

101

Allegato B

Tabella G Ammortamento Immobilizzazioni Tecniche 1999

1998

1997

1996

1995

rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RA69 società di persone con con+ canoni di tabilità ordinaria (dichiaraziolocazione ne IVA (1995/1997) e Mod. finanziaria e Unico (1998/1999)) di noleggio

rigo RA68 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RA83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo A83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo A116 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RB17 società di persone con con+ canoni di tabilità semplificata (dichiaralocazione zione IVA (1995/1997) e finanziaria e Mod. Unico (1998/1999)) di noleggio

rigo RB17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RB17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo B17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo B27 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RF66 ditta individuale con contabili+ canoni di tà ordinaria (dichiarazione locazione IVA (1995/1996) e Mod. Unifinanziaria e co (1997/1999)) di noleggio

rigo RF65 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RF83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo F82 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo F88 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RG17 ditta individuale con contabili+ canoni di tà semplificata (dichiarazione locazione IVA (1995/1996) e Mod. Unifinanziaria e co (1997/1999)) di noleggio

rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo G17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

rigo G27 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

soggetto tenuto al bilancio (conto economico)

Note * La dichiarazione non contiene il dato dell’ammortamento ma solo quello del valore delle immobilizzazioni materiali I canoni di locazione finanziaria sono ricavati dalle copie dei contratti di leasing allegati

102

Allegato B

Tabella H Costo del Personale 1999

1998

1997

1996

1995

somma dei somma dei somma dei somma dei somma dei righi B9a), righi B9a), righi B9a), righi B9a), soggetto tenuto al bilancio (con- righi B9a), to economico) B9b), B9c) e B9b), B9c) e B9b), B9c) e B9b), B9c) e B9b), B9c) e B9d) B9d) B9d) B9d) B9d) società di persone con contabilità ordinaria [dichiarazione IVA (1994/1997) e Mod. Unico (1998)]

RF67

RA66

RA 81

A81

A114

società di persone con contabilità semplificata [dichiarazione IVA (1994/1997) e Mod. Unico (1998)]

RB15

RB15

RB 15

B15

B21

ditta individuale con contabilità ordinaria [dichiarazione IVA (1994/1996) e Mod. Unico (1997/1998)]

RF64

RF63

RF81

F80

F86

ditta individuale con contabilità semplificata [dichiarazione IVA (1994/1996) e Mod. Unico (1997/1998)]

RG15

RG15

RG15

G15

G21

103

Allegato B

104

Allegato C

Allegato C

105

Allegato C

BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 3.1. luogo di esecuzione: luogo di esecuzione: luogo di esecuzione: luogo di esecuzione: luogo di esecuzione: 3.2. descrizione: 3.3. (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)……………................. euro.................di cui a corpo lire (in cifre e lettere)………….. (euro) ………. e a misura lire (in cifre e lettere) …….... (euro…………..); categoria prevalente……: classifica………..; (caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (caso C: appalto con corrispettivo a misura) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)……………................. euro.................; categoria prevalente…………; classifica…….; 3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire (in cifre e lettere)……………. euro………………………………; 3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavorazione

Categoria

Importo (lire)

106

(euro)

Allegato C

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni; (caso B: appalto con corrispettivo a corpo) a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni; (caso C: appalto con corrispettivo a misura) a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni; 4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni …… (…………………) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 5. DOCUMENTAZIONE: (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 1); caso C: appalto con corrispettivo a misura (alternativa n. 1)) il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono visibili presso……………. nei giorni………… e nelle ore…….; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso………. sito in via……….... nei giorni feriali dalle ore….. alle ore ……, sabato escluso, previo versamento di lire ………..; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ……………; (caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 2); caso C: appalto con corrispettivo a misura (alternativa n. 2)) il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso……………. nei giorni………… e nelle ore…….; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso………. sito in via……….... nei giorni feriali dalle ore….. alle 107

Allegato C

ore ……, sabato escluso, previo versamento di lire ………..; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ……………; 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 6.1. termine:.…………….; 6.2. indirizzo:……………; 6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno…………. alle ore……. presso…………; eventuale seconda seduta pubblica il giorno ………… alle ore ……… presso la medesima sede; 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 8. CAUZIONE l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture costituita alternativamente: • da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ……………; • da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando; b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a …………; 9. FINANZIAMENTO: 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

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11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare; (nel caso di appalto di importo complessivo superiore a 40 miliardi) nonché una cifra d’affari in lavori non inferiore a 3 volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara; (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) (nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro (lire 290.440.500) e inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909 ) e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2001) i requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2; (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909) e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 28 febbraio 2001) i requisiti di cui all’articolo 32 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 32, commi 2 e 3. 12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara; 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; (caso B: appalto con corrispettivo a corpo) •

(alternativa n. 1) massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di 109

Allegato C

gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; •

(alternativa n. 2) massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) •

(alternativa n. 1) massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando;



(alternativa n. 2) massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 15. ALTRE INFORMAZIONI: a) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99; (dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99; b) (nel caso di appalti di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive mo110

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dificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni; f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni; g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro; j) (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto; (caso B: appalto con corrispettivo a corpo) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto; (caso C: appalto con corrispettivo a misura) • (alternativa n. 1)

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la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto; • (alternativa n. 2) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL∗(1-IS)∗R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto; k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo ……. del capitolato speciale d’appalto; l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, o) (alternativa n.1) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni; (alternativa n. 2) è esclusa la competenza arbitrale; p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via ………..; tel.…….; 16. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)) AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: data dell’avviso o menzione della sua mancata pubblicazione; 17. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 112

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18. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)) DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: 19. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909) e sempre che esso rientri nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’OMC – Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994) EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO: ………..… li …………. Il dirigente ( ……………………………..)

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Circolare Cassa per il Mezzogiorno 2 marzo 1982 n. C/175 Applicazione legge 10 dicembre 1981, n. 741. Artt. 1, 9, 10, 16. Programma dei lavori e gare d’appalto. Con circolare n. C. 171 del 12 gennaio 1982 veniva data notizia della pubblicazione sulla G.U. n. 344 del 16 dicembre 1981 della legge indicata in oggetto e nel contempo si faceva riserva di emanare le opportune prescrizioni operative in ordine all’applicazione della legge stessa. Sciogliendo la riserva di cui innanzi, si informa che, in via prioritaria, data l’urgenza dell’argomento, sono state adottate le seguenti direttive in merito all’applicazione degli artt. 1, 9, 16 e, limitatamente alla pubblicità delle gare, dell’art. 10 della legge in argomento.

A) Programma dei Lavori Predisposti ai Fini Della Revisione Prezzi Come noto il sistema legislativo in tema di revisione prezzi, precedente all’entrata in vigore dell’art. 1 della richiamata legge n. 741, ancorava il computo della revisione stessa allo stato di avanzamento dei lavori risultante dalla relativa contabilità. L’accennato art. 1 collegando il computo della revisione prezzi al programma dei lavori, predisposto dall’Amministrazione appaltante e accettato dall’impresa con la partecipazione alla gara ovvero all’atto dell’offerta in caso di trattativa privata, ha introdotto una sostanziale novità che dovrebbe consentire una maggiore chiarezza oltre che certezza nei rapporti con le imprese appaltatrici. Infatti il conteggio revisionale, con l’introduzione del programma, non dovrà più tener conto dell’effettivo andamento dei lavori quale risulta dalla contabilità e dagli altri documenti contabili, ma dovrà fare esclusivo riferimento al programma all’uopo predisposto in modo che le variazioni dei prezzi, intervenute nei vari periodi presi in considerazione, saranno applicate alle quantità di lavoro risultanti nel programma e riferite ai periodi stessi; ciò indipendentemente dalla reale quantità di lavoro nel frattempo sviluppata. 116

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In ordine all’applicazione della norma, come sopra succintamente illustrata, nell’ambito Cassa, si sottolineano due aspetti uno di carattere sistematico e l’altro di carattere transitorio. 1) Sistematicità nell’applicazione dell’art. 1 della legge 741: a) la norma stabilisce che per gli appalti di importo superiore a £ 2 miliardi il programma è obbligatorio. Circa l’applicazione della norma qui accennata agli appalti di competenza della Cassa del Mezzogiorno si prescrive in via generale che tutti i progetti esecutivi ancora da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 137 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, come risulta sostituito dall’art. 3 della legge 28 novembre 1980 n. 782, contengono allegato al Capitolato Speciale d’Appalto il programma dei lavori predisposto ai fini della revisione prezzi; b) la norma, inoltre, per gli appalti d’importo compreso tra i 500 milioni e i due miliardi attribuisce all’Amministrazione la facoltà di redigere o meno il programma di cui sopra ai fini della revisione prezzi. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà dovrà specificare l’esercizio della facoltà stessa nella lettera d’invito. In via generale per gli appalti “Cassa” si prescrive che ci debba sempre avvalere della facoltà di redazione del programma, a meno che, sulla base di congrue motivazioni, venga reputata inopportuna e/o non conveniente la redazione stessa del programma. Pertanto, fermo restando che a tutti i progetti da approvare deve allegarsi il programma, nell’eventualità di non redazione, i motivi che sconsigliano l’esercizio dell’accennata facoltà devono essere indicati nella monografia che viene inoltrata al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto. Appare, peraltro, opportuno evidenziare, in relazione al 2° comma del più volte citato art. 1 della legge n. 741, che in caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta più vantaggiosa di cui all’art, 24, 1° comma lettera b) della legge 584 del 1977, il programma deve essere presentato dall’impresa unitamente all’offerta. L’applicazione della norma qui accennata per gli appalti di competenza della Cassa, riguarda, come per il punto b), anche gli appalti di importo inferiore ai 2 miliardi fino a 500 milioni. Per dare uniformità di indirizzo a tutti gli appalti di competenza Cassa per la redazione del programma di cui è cenno, nell’allegato, che forma parte integrante della presente circolare, vengono indicati i criteri che debbono essere dettati, sia in sede progettuale che nella fase istruttoria dei progetto, dagli operatori per la redazione del programma stesso. 117

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Non sono ammesse deroghe ai criteri così stabiliti riservandosi, la Cassa, dopo un periodo sperimentale, la possibilità di rivedere i criteri stessi modificandoli e/o integrandoli alla luce dell’esperienza nel frattempo acquisita. 2) Applicazione transitoria dell’art. 1 della legge 741. In ordine all’applicazione della norma in questione, tenendo conto che essa va applicata agli appalti di importo superiore a 2 miliardi da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l’entrata in vigore della norma stessa, si è posto il problema della sua operatività in via transitoria alle procedure e agli atti in corso che non abbiano esaurito i loro effetti. In particolare sono state individuate le seguenti fattispecie: a) gare d’appalto indette prima dell’entrata in vigore della legge in argomento (17 dicembre 1981). Per le gare nel frattempo espletate e che si sono concluse quantomeno con l’aggiudicazione provvisoria, rimangono ferme le condizioni di appalto stabilite con la lettera d’invito, per cui le stesse sono definitivamente aggiudicate, ove ne sussistano i presupposti, senza il programma predisposto ai fini della revisione prezzi. Nel caso invece di gare non ancora espletate, le divisioni operative competenti, qualora non sia intervenuta la scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, sono autorizzate: • a predisporre tempestivamente il programma dei lavori, secondo i criteri stabiliti nell’allegato, di cui al punto 1 precedente; • a prorogare opportunamente i termini di scadenza di presentazione delle offerte. Per le gare in gestione diretta, le divisioni operative, d’intesa con al Div. 3^ della Ripartizione Servizi Generali, provvederanno quindi a darne immediata apposita comunicazione a tutte le imprese invitate alla gara, facendo presente che l’aggiudicazione sarà effettuata anche sulla base del programma predisposto dall’Amministrazione. Per le gare in concessione le stesse divisioni operative provvederanno a dare le opportune direttive agli Enti Concessionari per il tempestivo adempimento di quanto sopra disposto. Le disposizioni di cui sopra, che integrano le condizioni di gara da espletarsi, sono valide anche per gli appalti concorso, per i quali, ai sensi del 2° comma dell’art. 1 della menzionata legge 741, si rammenda che sono le imprese a predisporre il programma; b) gare indette successivamente all’entrata in vigore della legge 741 118

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e prima della sospensione stabilità con provvedimento del 16 gennaio 1982. Le divisione operative, sia per le gare in gestione diretta che per quelle in concessione, provvederanno: • a proporre al Consiglio di Amministrazione l’annullamento della gara espletata senza il programma dei lavori predisposto ai fini della revisione prezzi; • all’inoltro alle decisioni del Consiglio di Amministrazione dei risultati di quelle gare che siano state espletate sulla base di un programma di lavori ai fini revisionali non predisposto con riferimento ai criteri di cui alla presente circolare. In tal caso le divisioni dovranno proporre l’approvazione o non approvazione delle gare stesse tenuto conto delle congruità dell’offerta e dell’affidabilità del programma. È, infine, disposto, in via d’urgenza, che tutti i programmi-lavori relativi sia alle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) sia alle gare non ancora indette, ma i cui progetti risultino già approvati dal Consiglio di Amministrazione senza la previsione del programma, vengano immediatamente predisposti con criteri di cui è cenno e sottoposti all’approvazione del Presidente della Cassa. Si dispone, conformemente all’entrata in vigore della legge 741/1982, che per i progetti da approvare, per le procedure di gare non ancora iniziate ovvero per quelle gare per le quali siano scaduti i termini di validità delle eventuali prequalificazioni, debba essere applicata la normativa contenuta nella stessa legge con particolare riferimento al sistema di pubblicità stabilito dall’art. 10.

B) Ammissione di Offerte in Aumento L’art. 9 della legge in argomento, in caso di licitazione privata consente in via generale l’ammissione di offerte in aumento a meno che l’Amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara. Essenziale appare, quindi, ai fini dell’esclusione la specifica menzione della relativa clausola nel primo atto di bando o lettera d’invito che dà inizio alla procedura per l’appalto dei lavori. Circa l’applicabilità della norma suddetta agli appalti Cassa viene stabilito quanto segue: 1) Per le licitazioni private, indette o da indire con il metodo dell’art. 1 lettera d) della legge n. 14 del 1973, la clausola di esclusione dalle offerte in aumento dovrà essere sempre inserita nel bando di gara. 119

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2) Licitazioni private indette o da indire successivamente all’entrata in

vigore della legge 741 con metodi diversi da quelli di cui all’art. 1 lettera d) della 14/1973 e i cui progetti risultino già approvati dal Consiglio di Amministrazione. Nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito, relativamente ai casi di licitazioni privata qui esaminati, non sarà inserita in via normale la clausola di esclusione dalle offerte in aumento. Peraltro le competenti divisioni, sia per le gare già espletate sia per quelle da espletare, basati su eventuali offerte in aumento, avranno cura di inoltrare le relative proposte di aggiudicazione o meno dell’appalto al Consiglio di Amministrazione in relazione alla valutazione della congruità e della convenienza dei risultati delle gare stesse. Per le licitazioni private i cui risultati siano invece basati su offerte di ribasso, resta ferma l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di approvazione di gare. 3) Applicazione in via generale a licitazioni private da indire, i cui progetti debbono essere ancora approvati dal Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto disposto ai punti 1 e 2 che precedono, le competenti divisioni, in relazione all’applicazione in via generale del citato art. 9 della legge n. 741, per gare da svolgere con metodi diversi da quello dell’art. 1 lettera d) della legge n. 14, nel sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione i progetti dei lavori, inseriti nei programma Cassa, dovranno inoltrare, valutandone l’opportunità, motivate proposte circa l’eventuale ammissibilità in sede di primo esperimento di offerte in aumento. Qualora le decisioni adottate confermino la non ammissibilità di offerte in aumento i bandi di gara e/o le lettere d’invito dovranno quindi contenere la clausola relativa alla esplicita esclusione dell’ammissibilità delle offerte in aumento.

C) Art. 16 della Legge 741/1981. Deroga alla Competenza Arbitrale La norma in questione, che sostituisce l’art. 47 del Capitolato Generale d’Appalto di opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, stabilisce che l’Amministrazione appaltante è facultata ad escludere la competenza arbitrale solo inserendo apposita clausola nel bando di gara o nella lettera d’invito oppure nel contratto in caso di trattativa privata. 120

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Pertanto la scelta, che è ovviamente di opportunità, se escludere o meno la competenza arbitrale deve essere esercitata in via preventiva già al momento dell’indizione della gara d’appalto o dell’affidamento a trattativa privata. Mancando la suddetta clausola sembra potersi affermare che la competenza arbitrale sia obbligatoria tra le parti e non sia successivamente consentito di derogarvi. Viceversa l’inserimento della clausola, in via preventiva, dell’esclusione della competenza arbitrale sembra radicare definitivamente la competenza del giudice ordinario. Si ritiene che suffraghi la suddetta interpretazione proprio il secondo comma dell’art. 47, così come risulta sostituito, che, in caso di esclusione preventiva della competenza arbitrale, dispone che il giudice competente deve essere adito entro il termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell’Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa. In relazione alle incertezze d’ordine interpretativo accennate, considerato che solo ulteriori approfondimenti e un periodo di specifica sperimentazione potranno consentire di assumere definitive soluzioni, si dispone che per tutti gli appalti di competenza Cassa, in via strettamente transitoria, e salvo decisioni successive, venga prevista nel bando o nell’invito a gara apposita clausola di deroga alla competenza arbitrale. Pertanto le divisioni operative, anche per le gare indette dopo l’entrata in vigore della legge 741, dovranno esaminare la possibilità di interagire i bandi o gli inviti a gara con la suddetta clausola dando conseguenti disposizioni anche agli enti concessionari. La stessa clausola, ove possibile, nel caso di gare già espletate dovrà essere inserita negli atti contrattuali conseguenti. Circa l’applicazione operativa alle opere di competenza Cassa, delle altre norme, non ancora esaminate nella presente circolare, si fa riserva di emanare con urgenza le relative direttive.

Criteri Ai fini della determinazione del programma convenzionale dei lavori, esclusivamente per la determinazione dell’eventuale compenso revisionale, sono state ipotizzate tra distinte possibili situazioni: • condizioni climatiche favorevoli (A1) 121

Allegato D

• condizioni climatiche normali (A2) • condizioni climatiche sfavorevoli (A3)

Per ciascuna di tali condizioni si prevede che nell’anno solare, per ciascun mese, si verifichi una produzione differenziata a seconda dell’andamento climatico stagionale, nonché della chiusura cantieri per festività. Posta pari all’unità la produzione ottimale mensile (i), si prevede che le variazioni nei singoli mesi possano oscillare dal 15 al 90% di detta produzione, a seconda delle condizioni sopra citate (vedansi istogrammi Tab. A1, A2, A3). È necessario evidenziare che alla classe climatica A2, definita come normale, si ritiene debbano essere assegnati aprioristicamente tutti i lavori, salvo il ricorso alle classi A1 e A3 in coincidenza di casi prevedibilmente eccezionali. A tale proposito è opportuno sottolineare che per alcune tipologie di lavoro, e quindi nell’applicazione delle relative tabelle revisionale (D.M. 11/12/1978) esiste una evidente indipendenza dalle condizioni climatiche esterne, vedi i lavori in galleria, le rifiniture di edifici per uso civile, la messa in opera di macchinari ecc.; pertanto in tali situazioni sarà da prevedere l’andamento corrispondente alla classe climatica A1; per la individuazione delle eccezioni, si è predisposta la tabella B che mette in relazione le 23 categorie d’opera con ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, normali, sfavorevoli. Per quanto si attiene al tempo contrattuale utile per dare finiti i lavori, esso può essere facilmente ottenuto dal rapporto esistente tra l’importo globale a base di asta (“I”) ed il valore “i” definito come produzione ottimale mensile per quella situazione e moltiplicando tale rapporto per 1,21; 1,54; 1,74 rispettivamente per le classi climatiche A1, A2, A3. 1,21 − ClasseA1 I n = x ∫1,54 − ClasseA2 i 1,74 − ClasseA3

Risulta subito evidente l’importanza che rivestono le scelte dell’importo ottimale mensile e della classe climatica nella determinazione di tale tempo; per quanto riguarda la seconda si è già detto della tabella B, con l’avvertenza che la classe A3 andrà usata esclusivamente per quei lavori che si svolgono in alta montagna, prevalentemente all’aperto, o nel caso di posa di condotte sottomarine. A solo titolo orientativo, nella tabella D, sono riportati valori di “i” per diverse fasce di importi.

122

Allegato D

Tabella A1 - Istogramma Climatico Ambientale n° 1: FAVOREVOLE 100 90 80

Valori Percentuali

70 60 50 40 30 20 10 0 gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Mesi

Tabella A2 - Istogramma Climatico Ambientale n° 2: NORMALE 100 90 80

Valori Percentuali

70 60 50 40 30 20 10 0 gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Mesi 123

Allegato D

Tabella A3 - Istogramma Climatico Ambientale n° 3: SFAVOREVOLE 100 90 80

Valori Percentuali

70 60 50 40 30 20 10 0 gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Mesi

Riguardo al valore della produzione mensile ottimale è necessario fare due considerazioni fondamentali: a) la produzione ottimale è un valore teorico che in nessun mese o per nessuna classe climatica è previsto che venga realizzato dall’impresa: b) tale valore va rivisto anche come un requisito richiesto alle imprese che vogliono partecipare alla gara per l’appalto di quelle opere, e risulta un fattore determinante dell’appalto, e di tale valore l’impresa dovrà tenere conto nella determinazione della propria offerta. Per la determinazione del quadro completo del programma convenzionale, si riconoscerà alle imprese un tempo di avvio del cantiere, da considerarsi a produzione nulla, che verrà determinato in relazione al valore “n” dei mesi necessari per la esecuzione dei lavori, relazione che viene fissata dalla tabella C. Pertanto il tempo totale risulta fissato dalla seguente espressione: N = n0 + n Ove “n” è dato dalla espressione 1 ed “n0” si ricava dalla tabella C. Il tempo totale, così stabilito in sede di approvazione del progetto, va poi verificato ed adeguato in occasione del bando di gara, essendo l’ordine da 124

Allegato D

dare alle diverse sequenze mensili in funzione del periodo stagionale nel quale l’esperimento di gara si svolge; sarà cura della stazione appaltante mettere a punto, o meglio “montare”, il programma, del quale dovranno prendere visione le imprese concorrenti, sulla base delle previsioni della susseguente data di consegna dei lavori, da effettuarsi nei tempi tecnici strettamente occorrenti e nel rispetto delle scadenze amministrative. Va, tuttavia, rilevato che fra il tempo definitivo contrattuale - che può calcolarsi, comunque in forma matematica e senza alcuna discrezionalità, solo al momento della consegna ed a quella data fissato e verbalizzato - ed il tempo presunto al momento dell’approvazione del progetto, non si registrano scostamenti di rilievo. Ciò non toglie che nei Capitolati Speciali di Appalto sia da inserire apposita clausola che faccia riferimento alla facoltà di cui intende avvalersi l’Amministrazione di poter esattamente mettere a punto il programma definitivo solo al momento della consegna dei lavori, ancorché tale programma risultasse non coincidente nelle sequenze con quello previsto al momento della gara.

125

Allegato D

Tabella B Relazione tra le categorie d’opera e le ipotesi di condizioni climatiche

favorevole

normale

sfavorevole

1 - Movimenti di materie

Op.str.

A1

A2

A3

2 - Opere d’arte

Op.str.

A1

A2

A3

3 - Lavori in sotterraneo

Op.str.

A1

A1

A1

4 - Lavori div. O mod. ent.

Op.str.

A1

A2

A2

5 - Sovrastruture

Op.str.

A2

A3

A3

6 - Op. varie senza gall.

Op.str.

A1

A2

A3

7 - Op. varie con gall.

A1

A1

A2

8 - Op. edilizie

A1

A1

A2

9 - Argini, canali

Op.idr.

A2

A2

A3

10 - Trav., difese, sist.

Op.idr.

A2

A2

A3

11 - Acqued. con forn. tubi

Op.ig.

A1

A2

A2

12 - Acqued. Senza forn tubi

Op.ig.

A1

A2

A3

13 – Fognature

Op.ig.

A1

A2

A3

14 - Op. maritt., moli, banch.

A1

A2

A3

15 - Op. maritt., dif., foranee, scogl.

A2

A3

A3

16 - Opere maritt., escavazione

A1

A2

A3

17 - Op. in c.a. per edilizia

A1

A2

A3

18 - Op. speciali (linee elettr. esterne)

A1

A2

A3

19 - Imp. igiene sanitari edilizia

A1

A1

A1

20 - Imp. elettr. interni edilizia

A1

A1

A1

21 - Imp. riscaldamento edilizia

A1

A1

A1

22 - Imp. condizionamento edilizia

A1

A1

A1

23 - Imp. ascensori, mont, edilizia

A1

A1

A1

Tabella C (Determinazione del tempo di avvio del cantiere) n ≤ 12

n0 = 1

12 < n ≤ 18

n0 = 1,5

18 < n ≤ 24

n0 = 2

24 < n ≤ 30

n0 = 2,5

30 < n

n0 = 3

Nota bene: n0 = 0 in caso di applicazione art. 12 legge n. 1 del 3/01/1978 o casi consimili. 126

Allegato D

Tabella D Valori di “i” per diverse fasce di I

2
5 < I ≤ 10

10 < I

1 - Movimenti di materie

Op.str.

250 ÷ 400

400 ÷ 650

650 ÷ 1600

2 - Opere d’arte

Op.str.

250 ÷ 500

500 ÷ 700

700 ÷ 1500

3 - Lavori in sotterraneo

Op.str.

250 ÷ 350

350 ÷ 500

500 ÷ 1300

4 - Lavori div. O mod. ent.

Op.str.

150 ÷ 250

250 ÷ 500

500 ÷ 1000

5 - Sovrastrutture

Op.str.

200 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

6 - Op. varie senza gall.

Op.str.

250 ÷ 500

500 ÷ 800

800 ÷ 1200

7 - Op. varie con gall.

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1600

8 - Op. edilizie

200 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

9 - Argini, canali

Op.idr.

300 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

10 - Trav., difese, sist.

Op.idr.

300 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

11 - Acqued. con forn. tubi

Op.ig.

250 ÷ 450

450 ÷ 700

700 ÷ 1400

12 - Acqued. Senza forn. tubi

Op.ig.

300 ÷ 450

450 ÷ 700

700 ÷ 1400

13 – Fognature

Op.ig.

300 ÷ 450

450 ÷ 700

700 ÷ 1400

14 - Op. maritt., moli, banch.

300 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

15 - Op. maritt., dif., foranee, scogl.

300 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1600

16 - Opere maritt., escavazione

400 ÷ 500

500 ÷ 800

800 ÷ 1600

17 - Op. in c.a. per edilizia

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1000

18 - Op. speciali (linee elettr. esterne)

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

19 - Imp. igiene sanitari edilizia

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

20 - Imp. elettr. interni edilizia

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

21 - Imp. riscaldamento edilizia

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

22 - Imp. condizionamento edilizia

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

23 - Imp. ascensori, mont, edilizia

250 ÷ 400

400 ÷ 600

600 ÷ 1200

Esempio pratico n. 1 Dati di base: • Importo a base d’asta I = 4.567.300.000 • Lavori stradali (tabella revisionale 1) • Condizioni climatiche normali. A questo punto si ricava che: • la classe di appartenenza è A2 (tabella B) per cui il coefficiente è 1,54; • “i” (produzione ottimale mensile) = 333.000.000 (tabella D). I Quindi: n = ----- x 1,54 = 21,3 i 127

Allegato D

Dalla tabella C si ricava che n0 = 2. Pertanto N = 21,3 + 2 = 23,3 mesi N è la durata presunta da inserire nel capitolato, la durata reale verrà stabilita al momento della consegna. Consegna lavori Inizio lavori 18 gg x [(i x 0,9) : 30] 0,9 x i 0,45 x i

0,75 x i 0,15 x i

0,75 x i

10/30 x 0,75 x i ultimazione

Data 12.3.82 15.5.82 maggio 82 giugno 82 luglio 82 agosto 82 settembre 82 ottobre 82 novembre 82 dicembre 82 gennaio 83 febbraio 83 marzo 83 aprile 83 maggio 83 giugno 83 luglio 83 agosto 83 settembre 83 ottobre 83 novembre 83 dicembre 83 gennaio 84 febbraio 84 11.3.84

Imp. parziale Imp. totale ----178.200.000 178.200.000 297.000.000 475.200.000 297.000.000 772.200.000 148.500.000 920.700.000 297.000.000 1.217.700.000 297.000.000 1.514.700.000 247.500.000 1.762.200.000 49.500.000 1.811.700.000 49.500.000 1.861.200.000 49.500.000 1.910.700.000 247.500.000 2.158.200.000 297.000.000 2.455.200.000 297.000.000 2.752.200.000 297.000.000 3.049.200.000 297.000.000 3.346.200.000 148.500.000 3.494.700.000 297.000.000 3.791.700.000 297.000.000 4.088.700.000 247.500.000 4.336.200.000 49.500.000 4.385.700.000 49.500.000 4.435.200.000 49.500.000 4.484.700.000 82.600.000 4.567.300.000

La durata è dunque risultata di 24 mesi, con uno scarto di 18 giorni in più rispetto al previsto. Esempio pratico n. 2 Dati di base: • Importo a base d’asta I = 2.121.800.000 • Sovrastrutture (tabella revisionale 5) • Condizioni climatiche sfavorevoli 128

Allegato D

A questo punto si ricava: • dalla tabella B che la classe di appartenenza è A3 per cui il coefficiente è 1,74; • dalla tabella D che “i” (produzione ottimale mensile) = 210.000.000. I Quindi: n = ----- x 1,74 = 17,6 i Dalla tabella C si ricava che n0 = 1,5. Pertanto N= 17,6 + 1,5 = 19,1 mesi Ipotizzando una consegna nel giorno 10/11/1982 otteniamo: Data

Imp. parziale

Imp. totale

Consegna lavori

10.11.82

--

--

Inizio lavori

25.12.82

--

--

5/30 x I x 0,15

dicembre 82

5.250.000

5.250.000

I x 0,15

gennaio 83

31.500.000

36.750.000

I x 0,15

febbraio 83

31.500.000

68.250.000

I x 0,45

marzo 83

94.500.000

162.750.000

I x 0,9

aprile 83

189.000.000

351.750.000

I x 0,9

maggio 83

189.000.000

540.750.000

I x 0,9

giugno 83

189.000.000

729.750.000

I x 0,9

luglio 83

189.000.000

918.750.000

I x 0,45

agosto 83

94.500.000

1.013.250.000

I x 0,9

settembre 83

189.000.000

1.202.250.000

I x 0,75

ottobre 83

157.500.000

1.359.750.000

I x 0,45

novembre 83

94.500.000

1.454.250.000

I x 0,15

dicembre 83

31.500.000

1.485.750.000

I x 0,15

gennaio 84

31.500.000

1.517.250.000

I x 0,15

febbraio 84

31.500.000

1.548.750.000

I x 0,45

marzo 84

94.500.000

1.643.250.000

I x 0,9

aprile 84

189.000.000

1.832.250.000

I x 0,9

maggio 84

189.000.000

2.021.250.000

16 giugno 84

100.550.000

2.121.800.000

16/30 i x 0,9

La durata è dunque risultata pari a 19,2 mesi, con uno scarto di 3 giorni in più rispetto al previsto, 129

Allegato D

130

Allegato E

Allegato E

131

Allegato E

AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 37/2000 del 26 luglio 2000 “Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo” Con nota in data 6 giugno 2000, la FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL hanno evidenziato una forte discrasia tra le modalità con cui le stazioni appaltanti determinano gli oneri per la sicurezza nei bandi di gara e la normativa vigente in materia, ponendo in essere un rispetto solo formale della stessa. Gli esponenti sostengono che in taluni bandi nulla è detto in merito alla sicurezza ed ai relativi costi, né è stato stabilito l’importo rispetto a quello posto a base di gara . Gli esponenti hanno chiesto a questa Autorità di intervenire nuovamente sulla questione in quanto, nonostante l’emanazione della determinazione n. 12/1999 “Norme di sicurezza nei cantieri”, le stazioni appaltanti continuano a pubblicare bandi di gara che non rispettano sostanzialmente quanto prescritto dalla normativa in materia di sicurezza e dalla richiamata determinazione.

CONSIDERAZIONI L’articolo 31 della Legge, come novellato, prevede ai commi 2 e 3, che gli oneri di sicurezza devono essere evidenziati nei bandi di gara e che questi non sono soggetti a ribasso d’asta. Ratio della norma è di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse incidendo sugli oneri derivanti dall’osservanza delle norme di sicurezza, previdenza ed assistenza. Dalla lettura della norma emerge l’onere, per la stazione appaltante, di evidenziare e concretizzare, nel bando di gara, il contenuto di detti oneri. Il piano di sicurezza, infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art.12 del d.lgs.n.494/96, deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Ai sensi dell’art.3 del suddetto decreto legislativo, la nomina del coordinatore per la progettazione deve essere effettuata “contestualmente all’affidamento 132

Allegato E

dell’incarico di progettazione esecutiva” e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo articolo 13, deve essere “trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori”. Ciò comporta che la redazione del piano di sicurezza non è più esclusivo compito delle imprese esecutrici, così come previsto dalla normativa di cui alla legge n.55/90, ma è una funzione che, in via generale, fa capo alla committenza. La particolareggiata elencazione contenuta nell’art.12 del d.lgs.n.494/96 sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento sgombra, altresì, il campo dai dubbi di coloro che consideravano il piano di sicurezza come un documento generico. Infatti, caratteristica del piano è la stima dei costi delle misure di sicurezza contenute nel piano stesso, che non può essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza. Sulla base di quanto sopra illustrato, si può ritenere che pur in mancanza del regolamento generale di cui all’articolo 31, comma 1, della legge n.109/94 e s.m.i., le amministrazioni appaltanti debbano provvedere alla individuazione e alla evidenziazione nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art.31 della Merloni ter, che stabilisce che l’appaltatore o il concessionario sono tenuti comunque a predisporre un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quello di competenza del committente, contenente concrete proposte operative per il singolo cantiere, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello stesso in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge. Sulla base, quindi, della sufficientemente chiara e delineata normativa in materia di sicurezza nei lavori pubblici (decreti legislativi n. 626/94 e n.494/96 e disposizioni di cui all’articolo 31 della legge n.109/94) ed in attesa dell’emanazione del regolamento sui costi della sicurezza, si ritiene di specificare linee guida per la determinazione della incidenza della mano d’opera, in quanto, per una esatta determinazione di detta incidenza, è necessaria una corretta individuazione degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 12 del d. lgs 494/96 e successive modificazioni. Si è così offerto e consigliato un metodo semplice e immediato che consenta di individuare, come vuole l’ordinamento, partendo dai prezzi unitari e attraverso operazioni che implicano la definizione dei costi di sicurezza, la percentuale del costo della mano d’opera. Il Segretario

Il Presidente 133

Allegato E

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA PREMESSO CHE: ai sensi dell’art. 4, comma 16, lett. g) della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici favorisce la formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO CHE: • il d.lgs.14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal d.lgs.19 no-

vembre 1999, n. 528, reca norme concernenti le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili; • l’art. 31, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni, pre-

vede che gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a ribasso d’asta; • l’art. 34 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel dettare norme in or-

dine alla stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo, ha previsto, al comma 2, lett. b), una percentuale per le spese relative alla sicurezza da aggiungersi all’importo dei valori unitari delle lavorazioni già determinati; • l’art. 12, comma 1, del d.lgs.19 novembre 1999, n. 528 disciplina il

contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento ed, in particolare prevede la stima dei costi presumibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; • l’art. 35, comma 1, lett. l) del D.P.R. 554/99 richiede, quali documenti

componenti il progetto esecutivo, anche il quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; • l’art. 5, comma 1, lett. a), del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ribadisce che

le spese relative alla sicurezza nei cantieri non sono a carico dell’appaltatore e non sono soggette a ribasso; 134

Allegato E

• l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 prevede che

le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera si intendono comprese nel prezzo dei lavori; • i prezzi contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati da

sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che delle spese generali ed utili, e che l’art. 34 del D.P.R. 554/99 prevede che venga determinato il predetto valore;

APPROVA le seguenti linee-guida che forniscono, al fine di agevolare il lavoro dei tecnici impegnati nella predisposizione degli allegati progettuali, uno schema metodologico per determinare il quadro dell’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA (IMO) per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l’intervento sulla base dell’INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA (IS) sul COSTO DI COSTRUZIONE (C).

SCHEMA METODOLOGICO L’importo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture nonché per l’attuazione dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto COSTO DI COSTRUZIONE (C) per ogni categoria (generale o specializzata individuate ai sensi dell’allegato A al D.P.R. 34/2000) di cui si compone l’intervento, è determinato dalla stima delle QUANTITÀ (Q) delle lavorazioni o forniture previste nel progetto per il relativo PREZZO UNITARIO (P) così come dedotto dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. In caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o forniture nel listino prezzi adottato, si procederà secondo quanto disposto dall’art.34, comma 2, del D.P.R. 554/1999: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato (ad eccezione, così come si desume da quanto disposto dall’articolo 21, comma 1bis, della legge 109/94, della manodopera che dovrà essere dedotta dai bollettini ufficiali emessi nella provincia in cui si realizza l’opera); 135

Allegato E

b) aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. Tra i vari documenti componenti il progetto esecutivo, di cui all’art.35 del citato regolamento, è previsto che il progettista rediga tra gli altri documenti: “il quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera (IMO) per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l’opera o il lavoro…..”. Il costo di costruzione, come già detto, è determinato quale sommatoria dei prezzi unitari (P) per le quantità (Q) delle lavorazioni o forniture che concorrono alla definizione dell’intervento: C = Σ1n PQ Il prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata, è costituito dalla somma del prezzo dei MATERIALI (M), del prezzo dei NOLI (N), di quello dei TRASPORTI (T) e di quello della MANO D’OPERA (MO); al prezzo così determinato si aggiunge una percentuale su di esso calcolata, per le spese relative alla SICUREZZA (S); al prezzo così determinato si aggiunge una ulteriore percentuale su di esso calcolata, variabile tra il 13 e 15 per cento a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per le SPESE GENERALI (SG); al prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10 per cento per l’UTILE UNITARIO (U) d’impresa. Il prezzo così calcolato è il PREZZO UNITARIO (P): P = M + N + T +MO + S + SG + U L’utile unitario di impresa U (10%), calcolato sull’importo della voce di lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo dall’importo della stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10: U = P - (P / 1.10) L’utile totale d’impresa, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando l’utile unitario (U) per la quantità (Q). Le spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale media tra il 13 e il 15 per cento, calcolate sull’importo della voce di lavorazione, al netto dell’utile dell’impresa (P - U), si ottengono sottraendo dall’importo netto precedentemente calcolato il rapporto tra tale valore ed 1,14: SG = (P – U) – [(P – U)/1.14] 136

Allegato E

Le spese generali totali, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese generali unitarie (SG) per la quantità (Q). Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 12 del d.lgs. 494/96 e successive modificazioni, prevede che sia redatta la stima di tutti i costi necessari all’approntamento di procedure, apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il rapporto tra la stima delle SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS) ed il costo di costruzione determina l’INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA (IS): IS = SCS/C Le spese unitarie della sicurezza (S) calcolate sull’importo della voce di applicazione al netto dell’utile dell’impresa e delle spese generali (P - U - SG) si ottengono sottraendo dall’importo di cui prima il rapporto tra tale valore e l’indice della sicurezza (IS): S = (P – U – SG) – [(P – U – SG) / (1 + IS) ] Le spese della sicurezza, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese unitarie della sicurezza (S) per la quantità (Q). Una volta individuata la componente del prezzo relativa ai materiali (M), ovviamente in base alla quantità tecnicamente necessarie, nonché ai trasporti (T) ed ai noli (N), da effettuarsi sulla base di stime tecniche, conoscendo il prezzo (P) potrà calcolarsi per differenza il costo della mano d’opera (MO): MO = P – (U + SG + S + M + N + T) Il costo totale della mano d’opera, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando il costo unitario della mano d’opera (MO) per la quantità (Q). Il calcolo dell’incidenza percentuale media della quantità di mano d’opera (IMO) avviene rapportando tutta la mano d’opera al costo di costruzione: IMO = Σ1n MOQ / C A puro titolo esemplificativo si è ritenuto opportuno allegare alla presente Determinazione due tabelle che rappresentano le modalità applicative del calcolo dell’indice della sicurezza (IS) e dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera (IMO): Tab. 1: Modello per il calcolo dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera e dell’indice della sicurezza; 137

Allegato E

Tab. 2: Modello per il calcolo dei prezzi dei materiali, noli e trasporti costituenti un prezzo di lavorazione. Alla luce di quanto sopra i bandi (così come indicato nei modelli di bando di gara predisposti dall’Autorità) ovvero i capitolati speciali di appalto dovranno contenere le seguenti disposizioni: (per i casi e le alternative riferirsi ai modelli di bandi di gara): caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura: la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ………. del capitolato speciale d’appalto; caso B: appalto con corrispettivo a corpo: la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto; caso C: appalto con corrispettivo a misura: (alternativa n. 1) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ………… del capitolato speciale d’appalto; (alternativa n. 2) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a 138

Allegato E

ribasso, con la seguente formula [SAL∗(1-IS)∗R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo …………. del capitolato speciale d’appalto.

139

Allegato E

N° Progressivo

Tab. 1 Calcolo dell'Incidenza Percentuale della Quantità di Mano d'Opera per Categoria di Lavorazione e dell'Indice della Sicurezza Costo di Costruzione

Spese Generali ed Utili

295.000

1,15 339.250.000

30.840.909

37.874.801

2

Art.45

56.900

12,5 711.250.000

64.659.091

79.405.901

20.721.882

3

Art.152

71.200 2,837 201.994.400

18.363.127

22.551.209

5.884.997

4

Art.123

27.850

12.560.350

1.141.850

L1.402.272

365.939

5

Art.143

132.560 1,983 262.866.480

23.896.953

29.347.135

7.658.472

6

Art.75

1.421.530

71.722.650

88.080.447

22.985.604

7

Art.52

522.480

8

Art.55

9

Art.42

127.570

10

Art.61

11

Prezzo di applic. [L.] P

Quantità

Art.23

Rif.Elenco Prezzi Unitari

1

Spese della sicurezza [L.] QS=Q[(P-USG)-(P-USG)/(1+IS)] 9.883.864

Prezzo per quantità [L.]

Q

PQ=P*Q

451

555 788.949.150

Utili [L.]

Spese generali [L.]

QU=Q* *(P-P/1,10)

QSG=Q* *(P-U)/1,14

Sicurezza

83

43.365.840

3.942.349

4.841.481

1.263.440

2.410 1,232

2.969.120

269.920

331.481

86.504

101

12.884.570

1.171.325

1.438.469

375.385

13.240

354

4.686.960

426.087

523.265

136.552

Art.28

5.480

551

3.019.480

274.498

337.103

87.971

12

Art.41

22.660

863

19.555.580

1.777.780

2.183.239

569.741

13

Art.54

85.690 9,876 846.274.440

76.934.040

94.480.400

24.655.745

14

Art.73

111.260 6,213 691.258.380

62.841.671

77.173.982

20.139.437

15

Art.11

289.550

757 219.189.350

19.926.305

24.470.900

6.385.962

16

Art.21

45.360 4,846 219.814.560

19.983.142

24.540.700

6.404.178

17

Art.54

57.890 7,555 437.358.950

39.759.905

48.827.953

12.742.215

18

Art.40

32.550

924

30.076.200

2.734.200

3.357.789

876.254

19

Art.44

12.550 6,213

77.973.150

7.088.468

8.705.136

2.271.705

20

Art.74

12.300

857

10.541.100

958.282

1.176.837

307.109

21

Art.56

8.750

513

4.488.750

408.068

501.136

130.777

22

Art.50

12.480 6,646

82.942.080

7.540.189

9.259.881

2.416.472

23

Art.48

17.900 2,556

45.752.400

4.159.309

5.107.923

1.332.971

24

Art.72

227.850

123

28.025.550

2.547.777

3.128.849

816.509

25

Art.125

564.720

355 200.475.600

18.225.055

22.381.646

5.840.748

26

Art.98

46.580

948.538

1.164.871

303.987

482.541.487 592.594.809

154.644.420

224

10.433.920 5.307.956.360

Costo di Costruzione (C): L. 5.307.956.360

140

Allegato E

Materiali

167.106 -.

Noli [L.]

Q

MQ

N

Q

4.977

1,15

1,15 192.171.900 12,5

-.

17.260 2,837

48.966.620

12.540

451

5.655.540

59.515 1,983 118.018.245 526.000 225.123

555 291.930.000

12.690

NQ

T

Prezzo per quantità [L.]

Q

TQ

Costo mano Incid. % mano d'opera [L.] d'opera MOQ

MOQ/PQ

5.723.291

-.

1,15

-.

62.755.235 18,50%

12,5 158.619.888

-.

12,5

-.

387.843.239 54,53%

-. 2,837

-.

82.242.846 40,72%

-.

451

-.

2.076.195 16,53%

8.455 2,837 4.254

TraPrezzo per sporti quantità [L.] [L.]

Mano d'opera Quantità

Prezzo per quantità [L.]

Quantità

M

Quantità

Materiali [L.]

NOLI E TRASPORTI

23.985.601

451

1.918.554

21.100 1,983

41.841.300

-. 1,983

-.

42.104.375 16,02%

156.325

555

86.760.375

-.

555

-.

227.470.073 28,83%

82.487

83

6.846.421

-.

83

-.

7.786.939 17,96%

23 1,232

28.336

950 1,232 1.170.400

1.082.480 36,46%

83

18.685.209

1,232

-.

68.240

101

6.892.240

10.255

101

1.035.755

-.

101

-.

1.971.397 15,30%

6.625

354

2.345.250

1.216

354

430.464

-.

354

-.

825.342 17,61%

2.285

551

1.259.035

810

551

446.310

-.

551

-.

614.563 20,35%

2.743

863

2.367.209

2.584

863

863 1.656.960

8.770.659 44,85%

9,876

-.

3.587 9,876

35.425.212 15.200 9,876 150.115.200

464.663.843 54,91%

42.540 6,213 264.301.020

9.563 6,213

59.414.919

-. 6,213

-.

207.387.351 30,00%

757

19.286.846

-.

757

-.

38.246.846 17,45%

86.379.950

1.580 4,846

7.656.680

-. 4,846

-.

74.849.910 34,05%

30.122 7,555 227.571.710

1.250 7,555

9.443.750

-. 7,555

-.

99.013.417 22,64%

13.540

146.463

757 110.872.491

17.825 4,846

25.478

2.229.992 1.920

924

12.510.960

3.866

924

3.572.184

-.

924

-.

7.024.813 23,36%

5.535 6,213

34.388.955

1.412 6,213

8.772.756

-. 6,213

-.

16.746.129 21,48%

3.746

857

3.210.322

1.298

857

1.112.386

-.

857

-.

3.776.164 35,82%

3.488

513

1.789.344

1.500

513

769.500

-.

513

-.

889.924 19,83%

6.045 6,646

40.175.070

860 6,646

5.715.560

-. 6,646

-.

17.834.907 21,50%

3.555 2,556

9.086.580

3.874 2,556

9.901.944

-. 2,556

-.

16.163.672 35,33%

97.515

123

11.994.345

27.482

123

3.380.286

-.

123

-.

6.157.783 21,97%

218.500

355

77.567.500

43.254

355

15.355.170

-.

355

-.

61.105.482 30,48%

17.526

224

3.925.824

3.452

224

773.248

-.

224

-.

3.317.452 31,79%

1.572.065.319

510.446.728

152.942.560 1.842.721.037 34,72%

Incidenza Media della Sicurezza sul Costo di Costruzione (IS): 3792% Spese Complessive della Sicurezza (SCS): L. 201.277.705 141

Allegato E

Tab.2 Calcolo dei Prezzi dei Materiali, Noli e Trasporti Costituenti il Primo Prezzo di Lavorazione

142

Allegato E

Tab.3 Calcolo dei Prezzi dei Materiali, Noli e Trasporti Costituenti il Secondo Prezzo di Lavorazione

143

Allegato E

Tab.4 Calcolo dei Prezzi dei Materiali, Noli e Trasporti Costituenti il Terzo Prezzo di Lavorazione

144

Indice

Indice Introduzione .......................................................................................... pag.

1

I. Le innovazioni apportate dal nuovo corpus normativo sui lavori pubblici ........................................................................................ pag.

3

I.1 I principi fondamentali della nuova normativa .................................... ”

4

I.1.1 Un progetto sempre più esecutivo ............................................. ”

5

I.2 Il Responsabile del procedimento ........................................................ ”

6

II. I nuovi criteri normativi e la struttura del computo metrico ............ pag.

7

II.1 Le tipologie d’appalto ........................................................................ ”

8

II.1.1 Lavori a corpo e a misura ........................................................... ”

10

II.2 La struttura del computo metrico ....................................................... ”

11

II.2.1 Bando di gara e computo metrico .............................................. ”

12

II.2.2 Tipologia di lavori e computazione ............................................ ”

17

II.3 Il quadro delle Categorie e dei Corpi d’Opera di progetto e l’offerta ... ”

24

III. Il cronoprogramma dei lavori ............................................................ pag.

27

III.1 Il prezzo chiuso ............................................................................... ”

27

III.2 Il cronoprogramma dei lavori nel Regolamento di Attuazione ....... ”

28

III.2.1 Cronoprogramma e progetto ................................................. ”

30

III.2.2 Cronoprogramma e contratto ................................................ ”

31

III.2.3 Cronoprogramma ed esecuzione dell’opera ......................... ”

33

III.3 Il cronoprogramma dei lavori: la redazione dell’elaborato ............. ”

35

IV. Incidenza percentuale della quantità di manodopera ....................... pag.

39

IV.1 Il metodo per calcolare l’incidenza della manodopera .................... ”

40

IV.2 Determinazione n.37/2000 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ................................................................................. ”

42

IV.2.1 Le tabelle di calcolo .............................................................. ”

42 I

Indice

V. L’offerta a prezzi unitari ...................................................................... pag. V.1 La lista delle forniture ....................................................................... ”

43

V.1.1 La correzione della lista per l’offerta ........................................ ”

44

V.1.2 La struttura della lista delle forniture ........................................ ”

46

V.2 La gara con offerta a prezzi unitari ................................................... ”

46

V.2.1 Subordine del prezzo al ribasso ................................................ ”

48

VI. La contabilità lavori ed i costi della sicurezza .................................... pag.

II

43

49

VI.1 I criteri per contabilizzare i lavori a corpo ...................................... ”

50

VI.2 La modalità operativa per contabilizzare i lavori a corpo ................ ”

51

VI.3 I costi della sicurezza ...................................................................... ”

52

VI.4 La contabilità nella determinazione n.37/2000 e nei modelli di bando dell’Autorità ..................................................................... ”

53

VI.5 Tipologie di offerta e corrispondente contabilità ............................. ”

54

VI.5.1 Offerta con unico ribasso e contabilità: l’offerta ................... ”

56

VI.5.2 Offerta con unico ribasso e contabilità: la contabilità ............ ”

56

VI.5.2.1 La liquidazione dei costi della sicurezza nella contabilità relativa all’offerta con unico ribasso .......... ”

57

VI.5.3 Offerta con unico ribasso e contabilità: la variante ............... ”

57

VI.5.3.1 I costi della sicurezza e l’offerta con unico ribasso e contabilità: la variante ............................................... ”

58

VI.5.4 Offerta a prezzi unitari e contabilità: l’offerta ....................... ”

58

VI.5.4.1 I costi della sicurezza nell’offerta a prezzi unitari ........ ”

59

VI.5.5 Offerta a prezzi unitari e contabilità: la contabilità ................ ”

59

VI.5.5.1 La liquidazione dei costi della sicurezza nella contabilità relativa all’offerta a prezzi unitari .............. ”

60

VI.5.6 Offerta a prezzi unitari e contabilità: la variante ................... ”

60

VI.5.6.1 I costi della sicurezza e l’offerta con unico ribasso e contabilità: la variante ............................................... ”

61

Indice

Allegato A D.P.R. 34/2000 (Allegato A) ................................................... pag. Allegato B

Nota Illustrativa sulle tipologie unitarie di bandi di gara (G. U. n. 206 del 4 settembre 2000 - Suppl. Ord. n. 143) ........ pag.

63

77

Allegato C Bozza di Bando di Gara Pubblico Incanto (G. U. n. 206 del 4 settembre 2000 - Suppl. Ord. n. 143) ........ pag. 105 Allegato D Circolare Cassa per il Mezzogiorno 2 marzo 1982 n. C/175 ... pag. 115 Allegato E

Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 37/2000 del 26 luglio 2000 .................................... pag. 131

III

Indice

IV

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Bibliografia Lorenzo Nucci - La moderna contabilità dei lavori pubblici - Paccagnella Editore S.p.A. - Bologna Marcello Picone - Tecnologia della Produzione Edilizia - UTET, Torino, 1984 Gilberto Reggiani - Manuale dei Lavori Pubblici - Dal Progetto al Collaudo - Pirola Editore, Milano, 1988 Gilberto Reggiani - L’esecuzione di Opere Pubbliche [V Edizione] - Pirola Editore, Milano, dicembre ‘89 Franco Ciacchella - Teoria e Pratica della Direzione dei Lavori nelle costruzioni - Edizioni DEI - Tipografia del Genio Civile, Roma, maggio ‘91 ANCE - Codice Usuale dei Lavori Pubblici - Edilstampa, febbraio ‘93 Attilio Valentinetti - La pratica amministrativa e contabile nella condotta delle opere pubbliche [XV Edizione] - Vannini Editrice S.r.l, 1996 Raffaele Giannitelli - Guida operativa alla redazione di Capitolati e Computi Metrici Estimativi - NIS - La Nuova Italia Scientifica, maggio ‘97 Massimino Cavallaro, Luigi Viggiano - La contabilità informatizzata dei lavori pubblici - Il Sole 24 ORE - Pirola, maggio ‘97 Giuseppe Turco Livieri - L’ABC degli appalti pubblici di lavori - Il Sole 24 ORE, novembre ‘98 Antonio Cianflone, Giorgio Giovannelli - L’appalto di opere pubbliche [X Edizione] Giuffrè Editore, aprile ‘99 Francesco Saverio Bifano - La contabilità dei lavori per le opere pubbliche - DEI Roma, 1999 Guido Cianciulli - Lavori a corpo e a misura, Computo Metrico e Contabilità Lavori dopo la Merloni Ter - I Edizione - ACCA software - Montella, 1999 Guido Cianciulli - Lavori a corpo e a misura, Computo Metrico e Contabilità Lavori dopo la Merloni Ter - II Edizione - ACCA software s.r.l. - Montella, 2000 Guido Cianciulli - La sicurezza nei cantieri, Nuovi principi normativi e piani operativi di sicurezza - ACCA software s.r.l. - Montella, 2000 Guido Cianciulli - Il Responsabile del Procedimento nel nuovo Regolamento di Attuazione - ACCA software s.r.l. - Montella, 2000

Il presente libro non è in vendita. Esso è parte integrante del prodotto PriMus, quale manuale normativo del programma. La presente pubblicazione viene, inoltre, distribuita gratuitamente a scopo pubblicitario, in quanto esemplificativa degli algoritmi contenuti nel programma PriMus e dei documenti da esso prodotti. E. 2 R. 1 20/03/2003