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Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

GESTIONE SEPARATA IL 16 FEBBRAIO SCADE IL TERMINE PER SALDO INAIL

Dall’01 gennaio 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata INPS (legge 335/95) è aumentata dell’ 1% e, pertanto le nuove aliquote da applicare sono: 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (CO.CO.CO – CO.CO.PRO – LAVORATORI OCCASIONALI – PROFESSIONISTI SENZA CASSA DI PREVIDENZA DI CATEGORIA RIVALSA 4%). Nell’aliquota del 27,72% è compreso il CONTRIBUTO ASSISTENZIALE nella misura dello 0.72%, per indennità di maternità e di paternità; per congedo parentale; per indennità giornaliera di malattia; per assegno nucleo familiare; per degenza ospedaliera; 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, come ad esempio dipendenti che svolgono collaborazioni ecc.; In tale aliquota non è incluso lo 0.72%. Nel calcolo delle competenze dovute, tale contributo, grava per 1/3 sul lavoratore (aliquota 9,24%) e per 2/3 sulla scuola (committente) (aliquota 18,48%). Pertanto, dalla somma lorda dovuta si scorpora tale contributo e sulla base di tale imponibile si applicano le ritenute Irpef e le addizionali (le addizionali sempre se dovuta l’IRPEF)

ESEMPIO DI CALCOLO (in linea di massima) Lordo dovuto : € 1.291,14 Meno 1/3 Inps C. Dip. (9,24%) : € 119,30 Imponibile Irpef: € 1.171,84 Su tale imponibile si applicheranno le ritenute Irpef dovute ( considerate eventuali detrazioni ecc.) A carico della scuola rimane da versare il contributo dei 2/3 Inps (18.48%) : € 238,60 Si precisa che per quanto riguarda la copertura degli oneri contributivi INPS a carico dei Co.co.co. che lavorano con le scuole nelle segreterie ( 1/3 dell’intero importo) – è riconosciuto il beneficio di cui all’articolo 7, commi 1 e 6, del D.L.vo 28 febbraio 2000, ponendo tale percentuale a carico del Fondo per l’occupazione. Pertanto, salvo diverse disposizioni, tale contributo non viene prelevato dal cedolino del dipendente.

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Si raccomanda di seguire sempre con attenzione eventuali diverse comunicazioni in merito all’applicazione di tale beneficio. Per CO.CO.CO – CO.CO.PRO - ASSIMILATI LAV. DIP. si applica il principio della CASSA ALLARGATA (ART.51,C.1 TUIR) vale a dire che i compensi pagati entro il 12 GENNAIO sono da considerarsi come percepite nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, nel caso dell’anno 2012 i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011: 26,72% e 17%. Tale principio non vale, invece, per gli AUTONOMI OCCASIONALI - PROFESSIONISTI SENZA CASSA. Il versamento dei contributi rimane a carico del committente (o associante) e avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA). Diverso è il caso dei professionisti iscritti alla Gestione separata in quanto l’onere contributivo rimane tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).

PARTICOLARITA I liberi professionisti senza Cassa possono applicare facoltativamente una rivalsa contributiva del 4% che diventa imponibile IRPEF e su cui, quindi, grava la ritenuta d’acconto (risoluzione M. FINANZE n. 109/e dell’11 luglio 1996), cosa che non avviene per il contributo del 2% dovuto ai professionisti con propria cassa (Ingegneri, Commercialisti ecc.).

MASSIMALI E MINIMALI INPS 2012 Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, fino al raggiungimento del massimale di reddito per l’anno 2012 , pari a euro 96.149,00. Invece, l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito avverrà per l’anno 2012 sulla somma di € 14.930,00. Resta inteso che se alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, Comma29, L. 335/1995).

INAIL Rimane da esaminare, infine, l’apertura della posizione INAIL, (PAT) dell’applicazione dei contributi INAIL, della dichiarazione e versamento. Prima di iniziare una qualsiasi attività (non dopo) si compila e si presenta all’Inail territorialmente competente la “Denuncia di iscrizione ditta” compilando i vari quadri (A-B-C-C1) . Successivamente l’istituto

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invierà un prospetto con il calcolo del premio da pagare in acconto. Il saldo avverrà a fine anno, entro il 16 febbraio (PERENTORIO per evitare sanzioni). Pagamento per mezzo del Mod F24 (entro il 16 del mese successivo). Il calcolo INAIL non è molto semplice ma in linea di massima si effettua applicando sul compenso lordo totale l’aliquota fissata (ad esempio 5x1000 vale a dire 0,50%) e dividendo la somma per 3 (1/3 dipendente – 2/3 committente). In fase di conguaglio si terrà conto dell’acconto versato e/o di ulteriori acconti mensili e si procederà all’eventuale saldo finale.

RIVALUTAZIONE MINIMALE E MASSIMALE INAIL Il decreto del Ministero del Lavoro 13.06.2011 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industriale con decorrenza 1.07.2011 e ha stabilito il minimale ed il massimale della retribuzione annua e di rendita nelle misure di € 14.681,10 ed € 27.264,90. Sulla base di tali importi l’Istituto ha aggiornato le tabelle di riferimento emanando la circolare n. 49/2011 DA LUGLIO 2009

DA LUGLIO 2010

DA LUGLIO 2011

(D.M. 21.07.2010) MINIMALE

MASSIMALE

ANNUALE

14.349,30

14.456,40

14.681,10

MENSILE

1.195,70

1.204,70

1.223,43

GIORNALIERO

47,83

48,19

48,94

ANNUALE

26.648,70

26.847,60

27.264,90

MENSILE

2.220,73

2.237,30

2.272,08

GIORNALIERO

88,83

89,49

90,88

Riferimenti normativi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Circolare Inps n. 16 de 03.02.2012; D.lgs n.276/2003 (legge Biagi); Legge delega n. 30/2003; Legge 248/2006; legge 8 agosto 1995, n.335; Legge. n. 183 del 12 novembre 2011 (legge stabilità); Messaggio Inps n. 27090 del 9/11/2007; Circolare Inps n. 10 dell’8 gennaio 2002; Tuir - Testo Unico delle imposte sui redditi - D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato a Settembre 2011; Circolare Inail n. 49, del 22 settembre 2011

Agropoli, 14.02.2012

Il Coordinatore nazionale della Consulta Anquap A.A. Saverio Prota

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