L’amministrazione diretta statale Parte Prima: Lineamenti generali del diritto
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Libro Secondo: Diritto amministrativo
Sommario: 01 L’organizzazione amministrativa dello Stato. - 02 L’amministrazione statale centrale: organi attivi. - 03 Organi consultivi. - 04 Organi di controllo. - 05 Le aziende autonome e le Agenzie. - 06 Le Autorità amministrative indipendenti. - 07 L’organizzazione periferica dello Stato.
01 L’organizzazione amministrativa dello Stato L’organizzazione amministrativa dello Stato si struttura in: a) organizzazione diretta, quando la struttura operativa appartiene direttamente allo Stato e può essere formata sia da organi centrali (ad esempio, un ministero) sia da organi periferici che operano in determinate parti del territorio nazionale realizzando così il decentramento burocratico (ad esempio, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo). Sull’argomento, v. infra §7; b) organizzazione indiretta, che può avvenire: — attraverso enti pubblici istituzionali, quando la struttura operativa è costituita da enti che, pur perseguendo scopi generali e propri dello Stato, sono distinti dalle strutture statali e godono di un certo grado di autonomia; — attraverso enti territoriali, quando le attività di carattere amministrativo sono svolte da enti che esprimono gli interessi di una determinata collettività stanziata su una porzione del territorio nazionale (Regione, Provincia, Comune etc.. In particolare, per un’attenta disamina delle modifiche che hanno investito l’assetto territoriale della Repubblica, si veda il Libro Terzo), operando il decentramento autarchico (rispettivamente istituzionale e locale). L’organizzazione amministrativa diretta, in particolare, si articola in:
a) centrale ordinaria, che realizza il sistema dell’accentramento burocratico; in essa vanno compresi gli organi attivi, consultivi e di controllo destinati ad operare sull’intero territorio dello Stato; b) centrale speciale, che realizza il cd. «decentramento funzionale», attraverso le aziende autonome, con competenza nazionale, in posizione di indipendenza dall’amministrazione ordinaria; c) locale o periferica, che pur dipendendo dall’amministrazione centrale, realizza il cd. «decentramento organico o burocratico» attraverso il distacco di determinate attribuzioni e il conseguente trasferimento ad organi amministrativi periferici che operano localmente quali appendici dell’organizzazione governativa centrale. 02 L’amministrazione diretta statale
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02 L’amministrazione statale centrale: organi attivi L’organo che sovrintende all’amministrazione centrale dello Stato è il Governo, in cui si identifica, a livello costituzionale, il potere esecutivo. Esso si compone di più organi, distinti ma articolati unitariamente: il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri. Per una più ampia trattazione dell’argomento si rinvia al Libro Primo, Cap. 04, §§07 e 08.
03 Organi consultivi
A) Il Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato ha una duplice competenza: è un organo di consulenza giuridico-amministrativa per conto della pubblica amministrazione (art. 100 Cost.), nonché organo giurisdizionale posto al vertice del sistema italiano di giustizia amministrativa (art. 108 Cost.). Nell’esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Stato dà pareri in materia giuridico-amministrativa: cioè valuta l’attività amministrativa degli altri organi amministrativi, sia sotto il profilo della legittimità (corrispondenza a norme giuridiche), che del merito (opportunità e convenienza dell’azione amministrativa), e riferisce all’amministrazione richiedente la sua opinione. I pareri del Consiglio di Stato possono essere facoltativi o obbligatori, a seconda che la pubblica amministrazione sia tenuta o meno a richiederli. I pareri obbligatori possono, a loro volta, a seconda di come sia disposto dalla legge, vincolare la pubblica amministrazione ad agire nel modo ritenuto dal Consiglio, oppure non obbligarla; si parla perciò di pareri vincolanti e non vincolanti.
In base alla L. 127/1997, i pareri obbligatori espressi dal Consiglio di Stato riguardano:
— l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, nonché dei testi unici; — la decisione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; — gli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.
In merito alla funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato si veda il Cap. VIII, §7.
B) L’Avvocatura dello Stato L’Avvocatura dello Stato è organo a competenza generale cui sono affidate la rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato (nonché di quegli enti pubblici per i quali sia espressamente prevista dalla legge), sia davanti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alle giurisdizioni amministrative generali e speciali, ai collegi arbitrali, ed alle giurisdizioni costituzionali. Spetta ad essa la difesa dello Stato davanti alle giurisdizioni internazionali (Corte internazionale di Giustizia dell’Aja - Corte di giustizia UE etc.).
L’Avvocatura si compone di un corpo di Avvocati, legati allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ed assunti mediante concorso. L’Avvocatura dello Stato si articola in un ufficio centrale (Avvocatura generale dello Stato), con sede in Roma, e nelle Avvocature distrettuali (con sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove 72
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siano istituite sedi di Corti d’Appello), le quali, per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, dipendono burocraticamente dall’Avvocatura Generale.
La funzione consultiva dell’Avvocatura, prevista dall’art. 13, R.D. 1611/1933, si traduce nella collaborazione, fornita ad una istituzione pubblica, finalizzata alla soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative; con tale funzione, quindi, l’Avvocatura assiste l’amministrazione richiedente, sul piano della legalità e correttezza operativa, nello svolgimento della propria azione amministrativa.
C) Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) (1) Il C.N.E.L. costituisce un organo collegiale di rilievo costituzionale previsto dall’art. 99 Cost., con funzioni ausiliarie (solo consultive) del Parlamento e del Governo.
È composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentati delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di 64, oltre al Presidente (art. 2 L. 936/1986, come sostituito dall’art. 23 D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011).
Il C.N.E.L. svolge le seguenti funzioni: — attività consultiva, vale a dire l’emissione di pareri in materia economica, sociale e del lavoro su richiesta di ciascuna Camera, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome (nelle materie che rientrano nella loro competenza); — iniziativa legislativa nell’ambito delle materie economiche e sociali; — partecipazione all’elaborazione della legislazione economica e sociale, esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle Regioni o delle Province autonome. Ai sensi, inoltre, dell’art. 28 L. 234/2012, nell’ambito del processo di formazione degli atti dell’UE, gli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale, sono trasmessi al CNEL, che può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni; — attività informativa e conoscitiva: il Consiglio esamina la relazione previsionale e programmatica che il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a presentare al Parlamento; esprime proprie valutazioni sull’andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base; esamina le politiche comunitarie e la loro attuazione. La L. 4 marzo 2009, n. 15 (legge Brunetta), fra l’altro, ha attribuito ulteriori compiti al C.N.E.L., quali:
— la predisposizione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalla P.A.; — la raccolta e l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei contratti pubblici, predisponendo altresì una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle P.A.; — l’organizzazione di una conferenza annuale sull’attività compiuta dalla P.A. per la discussione e il confronto sull’andamento dei servizi della P.A. e sui problemi emergenti.
(1) Si tenga presente che il disegno di legge costituzionale n. S1429, in atto, prevede la soppressione del CNEL. La ratio di tale disposizione è individuata nella obsolescenza di tale organo che non appare più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali alla base della sua istituzione.
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04 Organi di controllo A) Premessa Gli organi di controllo mirano ad assicurare, nell’interesse pubblico, che gli organi dell’amministrazione attiva agiscano in modo conforme alle leggi e secondo le effettive esigenze dell’amministrazione e dello Stato.
B) La Corte dei conti La Corte dei conti è il massimo organo di controllo dell’amministrazione dello Stato, nonché la suprema magistratura in materia di contabilità pubblica. Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
Con il controllo preventivo di legittimità la Corte verifica che gli atti sottoposti al suo controllo rispettino le norme del diritto oggettivo e siano, quindi, esenti da vizi di legittimità. Il controllo incide sull’efficacia degli atti, paralizzandola qualora la Corte ricusi il visto. Se il Governo ritiene di adottare ugualmente l’atto la Corte dei conti dovrà registrarlo con riserva. Periodicamente la Corte invia al Parlamento l’elenco degli atti registrati con riserva, affinché le Camere controllino l’operato del Governo. Se, invece, non ha nulla da obiettare la Corte dei conti registra gli atti, apponendovi il visto, che ne attesta la conformità alla legge. Il controllo successivo sugli atti è analogo al controllo preventivo, potendosi concludere o con l’apposizione del visto o con la sua ricusazione: in tal caso, essendosi già prodotti gli effetti dell’atto, l’unica conseguenza del controllo è l’obbligo per l’amministrazione di ripristinare, per quanto possibile, la situazione giuridica e finanziaria precedente. La Corte dei conti esercita altresì:
— il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato: entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmette alla Corte il rendiconto generale dello Stato, vale a dire il documento contabile nel quale sono riassunti i risultati delle operazioni compiute nel corso di un esercizio finanziario. La Corte è tenuta a verificare se i programmi di gestione previsti per l’esercizio finanziario sono stati effettivamente realizzati attraverso il cd. giudizio di parificazione; — il controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale delle PP.AA.: la finalità di tale tipologia di controllo è quella di verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, in tal caso, accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa (art. 3, comma 4, L. 20/1994); — il controllo sulle gestioni statali pubbliche in corso di svolgimento: la L. 15/2009 ha attribuito alla Corte dei conti tale tipologia di controllo al fine di individuare ed accertare le ipotesi di gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo. Il controllo in corso di svolgimento viene esercitato dalle sezioni regionali di controllo della Corte anche nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali; — il controllo economico finanziario con funzione referente: la Corte effettua il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 100 Cost.); la ve-
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rifica sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 11ter L. 468/1978); la certificazione finanziaria dei contratti collettivi di lavoro (art. 47 D.Lgs. 165/2001); i referti sulla finanza regionale e locale. Periodiche sono le relazioni che la Corte trasmette al Parlamento in merito alle attività svolte.
Il potenziamento della funzione di controllo della Corte dei conti sugli enti territoriali
Il D.L. 10-10-2012, n. 174, conv. in L. 7-12-2012, n. 213 ha arricchito, con elementi fortemente innovativi, le attribuzioni della Corte ampliando, soprattutto, il ruolo delle Sezioni regionali di controllo. La linea ispiratrice del nuovo testo è quella di aumentare in modo sostanziale il controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni attraverso l’introduzione dell’obiettivo della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, oltre quella già prevista del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica. A tal fine si prevede: — l’esame da parte delle sezioni regionali di controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni per la verifica del rispetto, tra l’altro, degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno nonché della sostenibilità dell’indebitamento; — il giudizio di parificazione, da parte della sezione regionale di controllo, del rendiconto generale della Regione. Alla decisione di parifica la Corte allega una relazione nella quale illustra osservazioni in merito alla legittimità e regolarità della gestione, proponendo eventuali misure correttive; — l’obbligo delle Regioni, in caso di accertate irregolarità nella gestione da parte della sezione regionale di controllo competente, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; in mancanza, alle regioni medesime è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Viene, inoltre, potenziata la funzione di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, che ricomprende, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e la verifica del funzionamento del sistema di controllo interno di ciascun ente, affidandosi altresì al giudice contabile, nei confronti degli amministratori degli enti, un potere sanzionatorio per un importo che può variare da cinque a venti volte la retribuzione del soggetto interessato. Come per le Regioni, anche relativamente agli enti locali la Corte procede all’esame dei bilanci preventivi e consuntivi dell’ente che conducono ad una pronuncia di accertamento dalla quale deriva l’obbligo per l’ente di adottare provvedimenti correttivi che, se ritenuti inidonei dalla Corte, comportano, analogamente a quanto previsto per le Regioni, la preclusione, per l’ente, dei programmi di spesa per i quali è emersa la non sostenibilità finanziaria.
Per le attribuzioni della Corte specificamente in materia giurisdizionale si rinvia al Cap. 08, §10.
Si ricorda, infine, che la Corte dei conti svolge anche una funzione consultiva. È, infatti, obbligatorio il parere della Corte dei conti: per tutte le leggi che importino modifiche o conferimento di attribuzioni della Corte stessa, per le norme che modificano la legge sulla contabilità generale dello Stato (ma solo per i disegni di legge governativi).
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05 Le aziende autonome e le Agenzie Le aziende autonome sono organismi atipici, di solito privi di personalità giuridica, ma dotati di una propria e distinta organizzazione amministrativa, pur se incardinata nell’amministrazione statale, o di enti locali, e adibiti all’esercizio di attività e alla gestione di servizi di natura tecnico-economica (TREVES). Le aziende autonome godono di: a) autonomia amministrativa, anche se incardinate giuridicamente nel complesso degli uffici di un organo statale (Ministero) o di un ente locale (Provincia, Comune etc.); b) autonomia finanziaria e contabile: hanno un bilancio distinto da quello statale — esteso alle spese e alle entrate — ma inserito in esso.
Le aziende autonome statali sono state coinvolte nel processo di privatizzazione — previsto anche per gli enti pubblici economici e su cui v. retro Cap. 01, §03 — consistente, come per questi ultimi, nella loro trasformazione in società per azioni controllate e gestite da privati e, pertanto, soggette alla disciplina giuridica (privatistica) ad esse applicabile.
Le Agenzie pubbliche, invece, sono il «braccio operativo» dei ministeri per le attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale (D.Lgs. 300/1999). Esse sono vigilate e controllate dai Ministeri competenti e dalla Corte dei conti per i profili di controllo della spesa, ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti, assegnati loro dai Ministri e formalizzati in apposite «convenzioni» stipulate con i rispettivi direttori generali. Alcune Agenzie hanno personalità giuridica ed agiscono, pertanto, jure proprio; altre (circa la metà) agiscono come organi delle amministrazioni di riferimento. Tutte, in ogni caso, svolgono funzioni operative di tipo strumentale all’amministrazione statale.
Tra le Agenzie presenti nel nostro ordinamento, si ricordano tra le altre: le Agenzie fiscali (delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio — quest’ultima trasformata in ente pubblico economico ex D.Lgs. 173/2003); l’Agenzia per i servizi sanitari regionali; l’Agenzia italiana del farmaco; l’Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni. Tra le agenzie di più recente istituzione si ricordi, infine, l’Agenzia per l’Italia digitale, preposta alla diffusione delle tecnologie informatiche nell’ambito delle pubbliche amministrazioni (D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012); l’Agenzia per la coesione territoriale, istituita con D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei fondi strutturali europei.
06 Le Autorità amministrative indipendenti
Le Autorità amministrative indipendenti sono enti od organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzati da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell’esecutivo, forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici, ed aventi funzione tutoria di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti. 76
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Oggetto della funzione tutoria delle autorità indipendenti sono gli interessi di rilievo costituzionale. Al fine di esercitare detta funzione loro assegnata, la legge attribuisce alle Autorità amministrative indipendenti: poteri ispettivi e d’indagine, sanzionatori, decisori e regolamentari.
I poteri ispettivi e di indagine consistono nella possibilità di chiedere notizie ed informazioni, di convocare persone interessate alle attività controllate, di esaminare atti e documenti. Pressoché a tutte le Autorità indipendenti spettano poteri di sollecitazione, raccomandazione e proposta; ad alcune Autorità spettano anche poteri sanzionatori veri e propri. Molte amministrazioni indipendenti hanno, infine, potere decisorio. Questo consiste nella facoltà di decidere su controversie rientranti nella competenza dell’autorità indipendente.
07 L’organizzazione periferica dello Stato
A) Profili introduttivi L’amministrazione dello Stato, oltre ad essere articolata in Ministeri ed Agenzie, si avvale anche dell’opera di enti strumentali e di diversi uffici amministrativi distribuiti sul territorio nazionale; questi ultimi hanno competenza territoriale limitata e costituiscono l’amministrazione periferica dello Stato. L’organo che più di ogni altro dà l’idea dell’amministrazione statale periferica è il Prefetto. B) Il ruolo del Prefetto e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo Il Prefetto è un organo burocratico posto alle dirette dipendenze del Ministro dell’Interno, con compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell’ordinamento giuridico.
È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Poiché rappresenta il Governo, il Prefetto è tenuto ad uniformarsi alle direttive governative e deve godere della fiducia del Gabinetto che può in ogni tempo rimuoverlo previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 300/1999, i Prefetti sono a capo delle Prefetture Uffici territoriali del Governo (UTG), chiamate ad assicurare l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e a garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Al citato art. 11 è stata data attuazione con il D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 che, oltre a riconfermare le attribuzioni del Prefetto titolare della Prefettura – UTG, contempla in maniera innovativa la definizione delle modalità di svolgimento dell’intervento sostitutivo del Prefetto nel caso in cui venga a conoscenza di disfunzioni nell’attività amministrativa svolta a livello periferico tali da compromettere la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. All’articolo 2 del D.P.R. 180/2006 sono definiti i compiti del Prefetto in sede di rappresentanza generale del Governo sul territorio. Sono espressamente indicati, tra gli altri, quelli direttamente funzionali alla potestà di impulso, di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla semplificazione delle procedure in vista di una migliore efficacia ed efficienza dell’azione 02 L’amministrazione diretta statale
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amministrativa in periferia, all’attuazione delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, all’implementazione nel sistema amministrativo delle leggi generali sul procedimento e alla promozione della cooperazione fra le pubbliche amministrazioni.
Il Prefetto titolare dell’UTG promuove, inoltre, tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale fra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla L. cost. 3/2001. Con l’art. 10 della L. 131/2003 è stata, poi, creata la figura del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, a cui sono stati attribuiti tutti i compiti di raccordo tra lo Stato e le Regioni; la carica è ricoperta dal Prefetto titolare della Prefettura - UTG avente sede nel capoluogo della Regione. In questa prospettiva vanno lette, infine, le innovazioni recate dal D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012 (cd. spending review), che ha provveduto ad una riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. In particolare, la Prefettura - UTG assicura le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio mediante la costituzione, presso la stessa, di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra cittadini e Stato. Gli ulteriori compiti della Prefettura sono demandati ad un regolamento secondo alcune direttive tra cui:
— il mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - UTG e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, fatta salva la possibilità di costituire presidi in specifici ambiti territoriali per esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; — l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato; — la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le funzioni periferiche dell’amministrazione statale e all’istituzione di servizi comuni; — l’attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato, ad un unico ufficio, che ne assume responsabilità diretta ed esclusiva.
C) Il Sindaco come ufficiale di Governo Il Sindaco riveste una doppia veste giuridica: oltre alle attribuzioni che gli sono proprie quale capo dell’ente locale, infatti, egli è anche titolare di varie funzioni «statali», che esercita in veste di ufficiale del Governo, nei limiti territoriali del proprio Comune. Per le funzioni svolte dal Sindaco si fa rinvio alla trattazione contenuta nel Libro Terzo, Cap. 05. D) Le Conferenze permanenti Il D.Lgs. 300/1999 (art. 11) istituisce, in luogo dei Comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, le Conferenze provinciali permanenti. Queste riuniscono i responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella Provincia; hanno la funzione di coadiuvare il Prefetto nell’esercizio dei suoi poteri di supervisione e coordinamento dell’attività di tutte le pubbliche amministrazioni della Provincia.
A livello regionale sono previste analoghe Conferenze permanenti regionali, che coadiuvano il Prefetto del capoluogo di Regione – Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle atuonomie (artt. 4 e 5, D.P.R. 180/2006). 78
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