REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: Dr. Antonino Liberto Porracciolo...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

Dr. Antonino Liberto Porracciolo - Presidente Dr. Calogero Domenico Cammarata - Giudice Dr. Patrizia Mirenda - Giudice rel. est. ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella cause riunite iscritte ai numeri 1767/2010 e 1788/2010 R.G., aventi ad oggetto: separazione dei coniugi. Promosse, la prima, da: (A) nata a ... il ... (C.F. ...), rappresentata e difesa, per procura resa a margine del ricorso per la separazione giudiziale, dall’avv. ... presso il cui studio, in ... viale ... , è elettivamente domiciliata; -ricorrentecontro (B), nato a ... il ... (C.F. ... ), rappresentato e difeso, per procura resa a margine del ricorso per la separazione giudiziale, dall’avvocato ... presso il cui studio, in ... viale ... , è elettivamente domiciliato; -convenutoe, la seconda, da: (B), nato a ... il ... (C.F. ... ), rappresentato e difeso, per procura resa a margine del ricorso per la separazione giudiziale, dall’avvocato ... presso il cui studio, in ... viale ... , è elettivamente domiciliato; -ricorrentecontro (A) nata a …. il ... (C.F. .... ), rappresentata e difesa, per procura resa a margine del ricorso per la separazione giudiziale, dall’avv. ... presso il cui studio, in ... viale ... , è elettivamente domiciliata; -convenutae con l’intervento del P.M. – sede –

All’udienza del 24 settembre 2012 il procuratore di (A) così precisava le conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dall’ill.mo sig. Presidente, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito;

2 assegnare la casa coniugale alla moglie che ne è proprietaria in uno a tutto l’arredo; condannare il convenuto alle spese, competenze ed onorari del giudizio (la domanda già formulata al punto 2 della nostra memoria integrativa ex art. 709 co. 3 c.p.c. [mantenimento] viene allo stato abbandonata); in subordine, ove ritenuto per l’accoglimento delle superiori domande, ammettere i mezzi istruttori non ammessi così come richiesti nel contesto della nostra memoria e art. 183 co. 6 2), c.p.c.”. Il procuratore di (B) precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella memoria integrativa depositata il 14 febbraio 2011 (“dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie, o, in subordine, per intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. Ordinare allo ufficiale dello stato civile di ... di procedere alla annotazione della emittenda sentenza, passato in giudicato, a margine dell’atto di matrimonio anno 2009, parte II, serie A, n. ... vol. I contratto il ... da (B) con (A). Dare atto che la ex casa coniugale sita in via ... n. .. .. è occupata dalla moglie che ne è la esclusiva proprietaria. Non statuire reciprocamente alcun assegno stante che i coniugi sono autosufficienti perché entrambi dipendenti della .... Condannare la convenuta a restituire allo attore il 50% di tutti i beni di arredo della ex casa coniugale ed in toto quelli personali come da elencazione che verrà fatta in corso di istruttoria ivi compresi gli apparecchi di telefonia mobile, il PC ed il palmare aziendale. Dare atto che lo attore si riserva di chiedere con separato giudizio nei modi e termini di legge il rimborso di tutte le ingenti spese effettuate prima del matrimonio per la ristrutturazione dello appartamento costituente la ex casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie. Condannare la convenuta alle spese e compensi del giudizio”) chiedendo, quanto alle spese, la loro compensazione in conseguenza dell’abbandono della domanda di mantenimento da parte della moglie. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva posta in decisione assegnando un primo termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e un secondo termine di giorni venti per il deposito di memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29 ottobre 2010 (A) chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale dal marito (B) con il quale aveva contratto matrimonio in ... il ... e dal quale non erano nati figli. Esponeva che nell’ottobre del 2009, dopo un primo breve periodo di sereno svolgimento della vita coniugale, aveva scoperto sul telefono cellulare del marito, che aveva cominciato ad allontanarsi dalla residenza familiare sempre più frequentemente adducendo delle scuse, dei messaggi che lasciavano intendere che questi aveva una relazione sentimentale con un’altra donna. Aggiungeva che il marito, che non le aveva dato alcuna spiegazione in proposito rendendo impossibile una riappacificazione, si era allontanato dalla casa coniugale lasciandovi, oltre il detto cellulare, un altro telefono e un computer. Riferiva di aver scoperto file amatoriali di contenuto erotico che ritraevano il marito con una donna ed altri file di analogo contenuto su un notebook e un computer palmare nonché mail scambiante con un’amante e messaggi inviati tramite msn messenger a persone di dubbia moralità.

3 Assumendo che la condotta tenuta dal marito in violazione dei doveri di fedeltà e lealtà nascenti dal matrimonio avesse determinato l’intollerabilità della convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito; porsi a carico di questi un assegno per il suo mantenimento, essendo ella titolare di redditi da lavoro dipendente inferiori a quelli del marito, e assegnarsi la casa coniugale già di sua proprietà. Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato il 3 novembre 2010 (B) esponeva che il comportamento aggressivo della moglie aveva determinato l’intollerabilità della convivenza e, precisando che tale condotta la stessa aveva tenuto ancor prima del matrimonio, riferiva che la litigiosità della moglie era degenerata in una vera e propria aggressione nei primi giorni del mese di novembre del 2009 quando gli erano stati provocati delle ecchimosi, un trauma contusivo e una lesione alla regione sovra mandibolare dovuta a graffi, ciò che aveva determinato in lui un disagio psichico. Sosteneva che solo allo scopo di evitare una possibile reazione alle aggressioni della moglie aveva deciso di allontanarsi nel novembre del 2009 dalla casa coniugale e di chiedere la separazione. Ciò posto chiedeva che la separazione dalla moglie venisse pronunziata con addebito a quest’ultima che con la sua condotta aveva reso intollerabile la convivenza già pochi giorni dopo la celebrazione delle nozze. Riuniti i ricorsi ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente nessun provvedimento temporaneo ed urgente adottando, non essendovi figli e avendo (A) rinunciato, in quella fase, alla domanda di mantenimento. Con la memoria depositata il 28 gennaio 2011 (A) insisteva nella formulata domanda di addebito. (B) con comparsa di costituzione depositata il 14 febbraio 2011 ribadiva gli assunti già posti a fondamento del ricorso. *** Reputa il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta. Sussistono, inoltre, i presupposti per pronunciarne l’addebito a carico del marito. La separazione di fatto tra i coniugi, l’insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, le divergenze e le incompatibilità dedotte dai coniugi sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ciò posto, occorre soffermarsi sulle reciproche domande di addebito. Sul punto deve premettersi che, ai fini della addebitabilità della separazione, occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. 27/6/2006, n. 14840; Cass. 28/4/2006, n. 3877; Cass. 1/3/2005, n. 4290; Cass. 18/9/2003, n. 14747).

4 Ora, osserva il collegio che, mentre il preteso addebito della separazione al marito trova fondamento nella violazione, da parte di questi, del dovere di fedeltà per avere intrapreso una relazione sentimentale con un’altra donna, la domanda del marito di addebitarsi la separazione alla moglie non ha trovato riscontro nella (dedotta) violazione da parte di quest’ultima dei doveri nascenti dal matrimonio. L’esistenza di una relazione sentimentale, o comunque di un legame affettivo incompatibile con il dovere di fedeltà derivante dal matrimonio, di (B) con (C) al cui telefono cellulare, siccome da quest’ultima confermato, erano indirizzati i messaggi rinvenuti dalla ricorrente nel cellulare del marito, non solo non è stata negata da quest’ultimo - che ha, invece, inteso evidenziare che l’atteggiamento aggressivo tenuto dalla moglie nei suoi riguardi aveva determinato fin dall’inizio della vita coniugale l’intollerabilità della stessa all’evidente scopo di far ritenere che la pretesa relazione sarebbe stata non già la causa della rottura del consorzio coniugale, ma la conseguenza della crisi del matrimonio - ma è stata confermata dalle dichiarazioni rese da (C). Questa ha dichiarato, infatti, che ella e (B) già dall’ottobre del 2009 avevano preso a scambiarsi dei messaggi confidenziali ed ha precisato che il convenuto, sposatosi da poco, non era sereno e si confidava con lei sebbene nell’ambito di una relazione improntata ad amicizia. Osserva il Tribunale, tanto dovendosi desumere dal contenuto dei più volte menzionati messaggi (che i testi ... e ... hanno dichiarato di aver letto visionando il cellulare in uso al convenuto riconoscendoli, poi, nella riproduzione fotografica allegata al ricorso), che è da escludersi che tra (B) e (C) vi fosse un semplice rapporto di amicizia. Il tenore dei messaggi in questione (tra gli altri, in particolare, quello ricevuto dal (B) il 23 ottobre 2009 del seguente tenore: “alla persona più dolce e passionale che conosco a te che mi hai rubato il cuore ti amo dal profondo … tua (C))” e quelli invitati dal marito all’utenza di (C) il 24 ottobre 2009 ove risulta “mi manchi amore” e “amore sto per partire per ... … sono troppo nervoso oggi per il fatto di non poterti vedere”) non consente di trarre alcuna altra conclusione circa la natura dei loro rapporti ed impone di ritenere che, quand’anche non via sia stato adulterio, il legame tra i due, certamente di carattere amoroso, non è compatibile con il dovere di fedeltà e lealtà derivante dal matrimonio. Dimostrata la violazione del dovere di fedeltà, non incombe sulla parte che abbia richiesto l’addebito per violazione del detto obbligo la prova che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile in conseguenza della violazione da parte dell’altro coniuge del dovere di fedeltà. In proposito deve rammentarsi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (v., tra le altre, Cass., sent. n. 8512 del 2006 e Cass. sent. n. 25618 del 2007 e, più di recente, Cass. sent. n. 19606/2011 ).

5 Nella specie, se non può dubitarsi che (B) abbia con il suo comportamento violato l’obbligo di fedeltà discendente dal matrimonio, egli, sul quale incombeva l’onere di provare la preesistenza di una crisi in atto, non ha dimostrato l’esistenza di circostanze idonee a far ritenere che tra i coniugi vi fosse tale crisi e che la relazione extraconiugale, invero mai negata, sia sorta nell’ambito di una convivenza puramente formale. Anzi, ad escludere l’esistenza di elementi che possano far ritenere che la relazione extraconiugale si sia inserita in uno scenario di crisi già in atto, vi sono le dichiarazioni del teste ... che ha riferito di aver assistito ad una accesa discussione tra il figlio (B) e la ricorrente una volta accorsa nella casa coniugale dopo che (A) le aveva telefonato per riferirle che il marito la tradiva. Ora, deve osservarsi che, mentre nessuna prova è stata fornita dal marito in ordine ad atteggiamenti aggressivi e violenti tenuti dalla moglie in epoca anteriore alla scoperta del tradimento tradottisi in azioni inconsulte, piuttosto la violenta discussione e il tentativo della ricorrente, in preda all’agitazione, di aggredire fisicamente il marito, lungi dal dimostrare che l’indole violenta della ricorrente abbia determinato la crisi del matrimonio, sono valsi a confermare che l’unica causa della frattura del rapporto coniugale era proprio la relazione extraconiugale intrapresa dal marito. D’altra parte la stessa aggressione fisica subita dal marito nei primi giorni di novembre del 2009 riferita dalla madre di quest’ultimo e dal teste ... appare più una ritorsione della moglie alla condotta infedele del marito, giacché è successiva alla scoperta del tradimento che non il risultato di un consueto modus agendi nei riguardi del marito. Quanto, poi, alla lamentata aggressività caratteriale della moglie, osserva il collegio che un’indole irruente, ove con si traduca nella lesione dei diritti fondamentali del coniuge, quali l’integrità morale e sociale e la dignità (e non è stato provato che la moglie abbia mai aggredito fisicamente il marito prima della scoperta del tradimento), non è inconciliabile con i doveri nascenti dal matrimonio. Per quanto esposto, la separazione deve addebitarsi al marito. Ciò posto, con riguardo ai rapporti economici tra i coniugi va disposto quanto segue. Deve, innanzitutto, escludersi, non essendo nati figli dal matrimonio, l’adozione di qualunque provvedimento in ordine alla casa coniugale. Quanto, poi, alla pretesa

della ricorrente di porsi a carico del marito un assegno per il suo

mantenimento, non resta che prendere atto della volontà della stessa, espressamente manifestata all’udienza di precisazione delle conclusioni (rectius, nel foglio di precisazione delle conclusioni) di abbandonare la domanda, sicché nessuna pronuncia deve adottarsi sulla stessa. Venendo, infine, alla domanda del marito volta ad ottenere la condanna di (A) a restituirgli “il 50% di tutti i beni di arredo della ex casa coniugale ed in toto quelli personali”, osserva il collegio che, nell’ambito del giudizio di separazione personale soggetto al rito camerale deve escludersi la possibilità del simultaneus processus con una domanda di restituzione di beni al di fuori, come nel caso di specie, delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. La mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell’art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause impone la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata da (B). Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate alla stregua del D.M. n. 140/2012 non essendosi esaurita l’attività del difensore della parte vittoriosa alla data di entrata in vigore del regolamento.

6

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella cause riunite iscritte ai numeri 1767/2010 e 1788/2010 R.G.A.C., ogni altra domanda respinta, così provvede: Pronuncia la separazione personale dei coniugi (A) e (B) addebitandola a quest’ultimo. Dichiara inammissibile la domanda di restituzione spiegata da (B). Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di ... per l’annotazione, ai sensi dell’art. 69 lett. d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, a margine dell’atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del comune di ... (anno 2009, parte 2, serie A, numero ... , volume 1). Condanna (B) al pagamento in favore di (A) delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.450,00 per compensi professionali. Così deciso, il 17 dicembre 2012, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Caltanissetta Il giudice est. firmato Mirenda

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2012 (sentenza n. 1018/2012)

Il Presidente firmato Porracciolo