REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nella persona del giudice Guido VANNICELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 45275/2010 R.g. promossa da LA MADIA DI CIVAGO S.R.L. in liquidazione (c.f. 01974350355), elettivamente domiciliat in Milano, via Castel Morrone 2 20129 MILANO presso il procuratore e difensore avv. Arnaldo COGNI, che la rappresenta
unitamente all’avv. Corrado
SPAGGIARI attrice, opponente contro ECOMARKET S.R.L. (c.f. 00112500194 ), elettivamente domiciliata in Milano, via Besana 8, presso il procuratore e difensore avv. Pietro MEDA convenuta, opposta CONCLUSIONI Per l'attrice: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare nullo, inefficace e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 11814/2012 del 9 aprile 2010, notificato il 6 maggio 2010 inter partes, in quanto le somme richieste non sono dovute per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Per la convenuta: 1
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Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - Concedersi la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 11814/2010 Rg.n. 20329/2010, considerato che l’opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la questione è di pronta, e semplice, soluzione nonché ricorrendo l’ipotesi dell’articolo 642 2° comma c.p.c. essendosi la controparte riconosciuta debitrice con atto sottoscritto direttamente dal legale rappresentante.. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Dato atto di quanto sopra, respingere integralmente le domande tutte formulate nei confronti dello Ecomarket S.r.l.. - Confermarsi il Decreto Ingiuntivo Esecutivo n. 10316/08 Rg.n. 9264/08. - Condannare ex art. 96 c.p.c. la attrice – opponente La Madia di Civago S.r.l. in Liquidazione al risarcimento di tutti i danni patiti dalla opposta in ragione della, gravemente, colpevole resistenza operata in giudizio dalla opponente liquidati nella misura, che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuno determinare, anche in via equitativa IN OGNI CASO; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello monitorio. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO PREMESSO che il contenuto della presente sentenza si adeguerà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando che tale esposizione debba altresì essere succinta e possa fondarsi -come nel caso specifico sarà- su precedenti conformi;
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che il liquidatore de LA MADIA DI CIVAGO s.r.l.1 ha opposto il decreto n. 11814/2010 emesso dal Tribunale di Milano il 9 - 13/4/2010, con il quale era stato ingiunto all'attrice di pagare alla ex socia ECOMARKET s.r.l. -per i distinti titoli analiticamente indicati nel ricorso del 18/3/2010 e tutti documentalmente e contrattualmente rivenienti dall'"accordo quadro" concluso dalle parti (nonché dall'altro socio Sergio FIORINI e dalla ADserv s.r.l.) il 20/4/20052- la somma di complessivi € 188.078,06 oltre interessi e spese del procedimento monitorio; che a fondamento dell'opposizione la MDC, premesso che con l'accordo del 20/4/2005 "si era tentato, da parte di Ecomarket stessa, un salvataggio della s.r.l. La Madia di Civago" senza successo ed imputando il fallimento del progetto imprenditoriale sottostante alla partnership tra il FIORINI stesso e la ex socia di maggioranza ad un non meglio precisato comportamento di quest'ultima "che aveva comportato un rilevante indebitamento", ha dedotto come "di fronte alle contestazioni e richieste risarcitorie del liquidatore (che chiedeva si tenesse conto dei danni in compensazione almeno parziale, del debito)" la ECOMARKET s.r.l. avesse invece chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto; che la creditrice, richiamando il preciso contenuto dell'accordo quadro (con il quale essa aveva tra l'altro ceduto nummo uno la propria partecipazione in MDC al FIORINI lasciando in dote alla ex controllata “ben € 180.000 di finanziamento per il cui rimborso [aveva] anche concesso a La Madia un'ampia dilazione"), ha replicato che esso non aveva formato oggetto di contestazione ad opera della opponente onde, alla luce dell'indeterminatezza dei motivi di opposizione, non si comprendeva quali fossero le ragioni di contestazione del credito; che in prima udienza il giudice ha rilevato come a suo avviso la richiesta di restituzione del finanziamento toccasse "la questione della postergazione del credito ai sensi dell'art. 2467 c.c. e quindi della sua esigibilità", onde ha concesso la provvisoria esecuzione del
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Di seguito, per brevità, MDC. V.lo già sub doc. 2 fasc. monit., e quindi al doc. 5 att.
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decreto per il minor importo capitale di € 16.607,06 relativo alle causali di cui ai punti 6, 8 e 9 del ricorso monitorio; RILEVATO che, nella memoria depositata (soltanto) nel secondo dei termini concessi ai sensi dell'art. 183 co. 6° c.p.c., la MDC ha aderito al rilievo officioso del giudice deducendo che "se (...) la natura del credito è esattamente identificata" in termini di finanziamento, allora "ne discende che allo stesso si applica la previsione dell'articolo 2467 C.C. con riferimento al finanziamento soci"; che viceversa la ECOMARKET ha motivatamente contestato l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2467 cod. civ., ed in comparsa conclusionale ha altresì rilevato come l'affermazione del giudice istruttore avrebbe dovuto avere quale presupposto "la formulazione da parte della La Madia di Civago di specifica eccezione" -non rilevabile d'ufficio e mai sollevata dall'attrice- in merito alla natura ed all'esigibilità del credito monitoriamente azionato3; RITENUTO che, pur pacifica in quanto dedotta nello stesso ricorso ingiuntivo la natura di finanziamento (in parte -€ 109.794,00- già erogato e in parte -€ 60.000,00- accordato proprio nell'ambito degli accordi quadro presi in sede di exit della ECOMARKET) della maggior parte del credito da rimborso azionato da quest'ultima4, • da un lato non ne deriva ipso facto la sua inesigibilità per postergazione al pagamento degli altri creditori, poiché la speciale condizione di esigibilità prevista dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata riguarda quei soli "finanziamenti dei soci a favore della società (...) in qualsiasi forma effettuati" che risultino concessi nella specifica situazione economico-finanziaria descritta al
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Cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale della convenuta. V. i punti 3), 4), 10) ed 11) della domanda monitoria (e del resto, lo stesso esplicito contenuto delle clausole 2.1, 2.5 e 2.7 del contratto del 20/4/2005). 4
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capoverso della disposizione citata, rimanendo tutti gli altri esigibili alla scadenza pattuita o di legge5; • e dall'altro che costituiva onere della opponente, proprio per tale ragione ed a fronte della deduzione e prova documentale della titolarità in capo alla ECOMARKET di un credito certo liquido ed esigibile, contestare nella sua prima difesa giudiziale6 tale ultima allegazione, eccependo in particolare che i pregressi finanziamenti infruttiferi di cui alla clausola 2.5 dell'accordo-quadro fossero stati concessi in presenza delle specifiche circostanze di fatto indicate dall'art. 2467 co. 2° cod. civ., ovvero che la MDC versasse il 20/4/2005 nella situazione finanziaria descritta dalla norma per quanto atteneva l'ulteriore finanziamento di € 60.000,00 concessole in tale sede (clausola 2.7); che nulla avendo contestato od allegato in fatto né quindi eccepito a tal proposito la MDC nell'atto con cui ha opposto il decreto (da parificarsi, sotto il profilo delle decadenze assertorie, alla comparsa di risposta del processo ordinario di cognizione), il rilievo del giudice istruttore in merito alla possibile applicabilità alla specie dell'art. 2467 cod. civ. deve ritenersi in concreto ininfluente in causa, in quanto inidoneo a sollevare la MDC dall'onere di contestazione ed allegazione su di essa incombente in forza del combinato disposto degli artt. 115 co. 1° ultima parte, 167 co. 1° e 2° e 645 c.p.c.; RITENUTO PERTANTO che, nulla avendo specificamente contestato ed eccepito in termini la MDC in ordine alla quaestio facti sopra indicata (e, per la verità, neppure nel termine di cui all'art. 183 co. 6° n. 2 con cui ha tardivamente aderito all'indicazione officiosa), quest'ultima non può né deve essere tenuta in considerazione ad alcun effetto; che essendo rimasta del tutto sfornita di prova l'unica eccezione concretamente svolta 5
Diversa questione qui non agitata né rilevante attesa la liquidazione della MDC pacificamente in atto, quella della immanenza della postergazione soltanto ad una fase liquidativa volontaria o fallimentare, ovvero anche durante societate ove debba tuttavia ritenersi comunque sussistente una causa di scioglimento della s.r.l. e fintanto che lo sia. 6 Id est, nella specie processuale,con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo concesso dal giudice alla (ex) socia finanziatrice.
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dalla MDC in termini di compensazione del credito monitoriamente azionato con non meglio precisati danni che condotte -non ben specificate- della ex socia di maggioranza ECOMARKET le avrebbero arrecato, l'opposizione deve essere disattesa ed integralmente confermato per l'effetto il decreto ingiuntivo impugnato; che la MDC dovrà quindi rifondere alla ECOMARKET s.r.l. le spese del giudizio di opposizione, complessivamente liquidabili -alla luce dell'assenza di istruttoria e della consistenza dei motivi di opposizione- in € 7.800,00, oltre al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a.; che non merita invece accoglimento il capo di domanda relativo all'asserita responsabilità processuale aggravata della opponente, atteso che il ritardo nella definizione del giudizio è stato concausato dal rilievo attribuito ex officio alla questione della esigibilità del credito ex art. 2467 cod. civ. e dal successivo trasferimento del giudice istruttore originariamente designato, P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LA MADIA DI CIVAGO s.r.l. in liquidazione nei confronti della ECOMARKET s.r.l. con citazione notificata in opposizione il 15/6/2010, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. rigetta l'opposizione, integralmente confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 11814/2010 emesso dal Tribunale di Milano il 9 - 13/4/2010; 2. condanna LA MADIA DI CIVAGO s.r.l. a rimborsare alla ECOMARKET s.r.l. le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.800,00 , oltre al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Così deciso in Milano, il 11 gennaio 2013 il Giudice Guido VANNICELLI
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