SEGUITO DELLE NUMEROSE RICHIESTE PERVENUTOCI RITENIAMO

a seguito delle numerose richieste pervenutoci, riteniamo opportuno veicolare la circolare in oggetto in materia di esenzione sulle attivitÀ corsuali ...

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A SEGUITO DELLE NUMEROSE RICHIESTE PERVENUTOCI, RITENIAMO OPPORTUNO VEICOLARE LA CIRCOLARE IN OGGETTO IN MATERIA DI ESENZIONE SULLE ATTIVITÀ CORSUALI EX ART. 10 DPR 633/72. LA STRUTTURA DELLA NS. FERDERAZIONE È A DISPOSIZIONE PER ONI ULTERIORE CHIARIMENTO. DISTINTI SALUTI DR GIUSEPPE ESPOSITO – UFFICIO FISCALE FIDEF NOTE E COMMENTO A CURA DI LUCA PALADINO

Regime di esenzione dall'Iva sulle prestazioni didattiche - ESENZIONE IVA AI SENSI

DELL'ARTICOLO 10, N. 20) DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633 - RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE PARITARIE, NON PARITARIE - E DI ALTRI ORGANISMI PRIVATI - RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE ED ISTITUZIONI CULTURALI STRANIERE IN ITALIA

La circolare n. 22/E/2008, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Direz. Centrale Normativa e Contenzioso – in tema di regime di esenzione dall'Iva sulle prestazioni didattiche previste dell'articolo 10, n. 20, del D.p.r. 633/1972, a seguito di recenti modifiche legislative, riepiloga quali sono oggi le condizioni necessarie per poterne usufruire. Preliminarmente è da rilevare che la disciplina dell’ esenzione IVA in tema di attività corsuali è contenuta in norme fiscali e che il “riconoscimento” espleta conseguenze fiscali in base all’art.10 DPR 633/72 L’esenzione Iva spetta al verificarsi di due requisiti: a) le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale b) le prestazioni anzidette devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Nel prendere in esame la normativa sulle scuole private, la circolare esamina le varie “Tipologie” di riconoscimento delle scuole non statali e degli organismi privati. E’ bene premettere che con la recente riforma (legge 62/2000 e Dl 250/2005), si è avuta la soppressione della "presa d'atto". Oggi ci troviamo a dover distinguere, nell’ambito delle diverse attività didattiche che espletate da scuole non statali, le seguenti tipologie: - scuole paritarie - scuole non paritarie - organismi privati (che non possono assumere la denominazione di scuole secondo la normativa oggi in vigore) - scuole e istituzioni culturali straniere in Italia. Analizziamo quindi le diverse situazioni: a) Scuole paritarie - sono quelle abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e la loro frequenza consente l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione. Il riconoscimento delle scuole paritarie passa attraverso il decreto attributivo della parità scolastica, rilasciato dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento dei requisiti di cui alla legge 62/2000. b) Scuole non paritarie, sono invece quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento assimilata a quella delle scuole paritarie e non possono rilasciare autonomamente titoli di studio aventi valore legale. Per le scuole non paritarie, il riconoscimento avviene, invece, attraverso l'iscrizione negli appositi elenchi regionali, secondo le modalità previste dal regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del Dl

250/2005, con decreto del ministero della Pubblica istruzione 263/2007. c) Organismi privati, che attuano corsi in materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del ministero della Pubblica istruzione, pertanto non individuabili nelle scuole paritarie e non paritarie. Così la circolare: trattasi di istituti che non svolgono corsi di studio completi secondo gli ordinamenti scolastici e non hanno i requisiti per assumere la denominazione di scuola secondo la citata normativa di settore, ma erogano prestazioni didattiche e formative comunque comprese nelle materie di insegnamento scolastico di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione (es. corsi monotematici di lingua straniera). pertanto, oggi con il venir meno del controllo del Ministero della P.I. sulle attività didattiche di detti organismi, il ministero non ha più il potere di effettuare riconoscimenti formali, nonché di esercitare controllo sugli organismi privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, anche se gli stessi operano nelle materie di insegnamento scolastico riconducibili ai programmi di studio di competenza del Ministero della Pubblica istruzione. Con la circolare in parola è stato chiarito che gli istituti che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle materie di insegnamento di competenza dell'Amministrazione scolastica (ad esempio, corsi monotematici di lingua straniera), potranno ottenere una valutazione rilevante come "riconoscimento" utile ai fini fiscali, anche da altri soggetti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione. La circolare ha altresì precisato che la predetta valutazione, eccezion fatta per i casi specificamente indicati, è della Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio dove opera la scuola. Detta direzione, sentito il parere tecnico rilasciato dai competenti uffici scolastici regionali (ex Provveditorato degli Studi) emetterà il provvedimento di riconoscimento valido ai fini dell’esenzione iva. d) Organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici, diversi dall'Amministrazione della Pubblica istruzione. Per gli organismi privati che svolgono attività educativa, didattica e formativa, nelle aree riconducibili nella competenza di Amministrazioni ed enti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione, il riconoscimento utile agli effetti fiscali continua a essere operato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, enti locali eccetera), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento). Il documento in esame ha richiamato in proposito le recenti risoluzioni 53/E e 308/E del 2007. e) Riconoscimento per atto concludente con l’Approvazione e finanziamento da parte di soggetti pubblici di progetti educativi, didattici e formativi. Beneficiano del regime di esenzione Iva, le attività educative, didattiche e formative, approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, enti locali, Università eccetera). Nel finanziare la gestione e lo svolgimento del progetto educativo e didattico, l'ente pubblico svolge un'attività di controllo e di vigilanza, avente a oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che lo stesso ente è chiamato a tutelare. Il finanziamento del progetto da parte dell'ente pubblico, costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere, idoneo a soddisfare il requisito, previsto dall'articolo 10, n. 20), del DPR 633/1972, necessario per fruire del regime dell'agevolazione.

f) Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia. Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia continuano a essere disciplinate dal decreto legislativo 297/1994. Sulla base del nuovo indirizzo interpretativo espresso dal ministero della Pubblica istruzione, è stato precisato che il provvedimento (anche tacito) con cui si conclude il procedimento di funzionamento delle scuole e istituzioni culturali straniere in Italia, previsto dall'ordinanza ministeriale 5/1999, è idoneo a conferire alle stesse il requisito del riconoscimento, necessario per l'applicazione dell'esenzione Iva. L'attuale orientamento del ministero della Pubblica istruzione fa, quindi, ritenere superata la posizione espressa con la risoluzione 65/2003, documento con il quale era stato sostenuto che la denuncia di inizio attività e la domanda di autorizzazione, presentate ai sensi del D.P.R. 389/1994, non assumevano la valenza di procedure idonee a conferire alle scuole e istituzioni in argomento il requisito del riconoscimento. Nelle more di un maggior approfondimento di quanto oggetto della circolare ministeriale e di eventuali ulteriori chiarimenti da parte del ministero, ritenevamo che la “persa d’atto” a suo tempo ottenuta, non avesse alcun valore tale da far ritenere “esenti Iva” gli organismi che ne erano in possesso. L’Agenzia delle entrate, invece, con la Risoluzione n. 269 del 3.7.2008 ha espressamente chiarito che “gli organismi privati che abbiano in passato ottenuto la presa d’atto non sono tenuti a presentare istanza per il riconoscimento alla direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate relativamente all’attività oggetto dell’anzidetto provvedimento di riconoscimento. Si ritiene pertanto utile che ogni Organismo, diversi da quelli di seguito indicati, che gestisce corsi di lingua (o similari), contatti la competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, valutando preliminarmente il possesso dei documenti già richiesti per la presa d’atto ministeriale. (vedi elenco in calce alla presente) Quanto sopra ad eccezione delle scuole 1. già in posssesso della presa d’atto (laddove non sia interventuta alcuna modifica agli elementi dichiarati e certificati con la richiesta della stessa 2. che hanno ottenuto l’AUTORIZZAZIONE quali scuole culturali straniere in Itala. Per effetto di quanto sopra, ai fini dell’esenzione IVA, le scuole non rientranti tra quelle indicate nei successivi punti 1 e 2, devono A) scuole non collegate con istituzioni straniere inoltrare richiesta alla DIREZIONE Regionale Agenzia delle Entrate. B) le scuole che possono dimostrare i rapporti con cittadini o enti stranieri, possono, in alternativa, effettuare B1) Richiesta Ufficio Scolastico Regionale – B2) Comunicazione di Inizio Attività

Normativa di Riferimento  DPR 633/1972 art. 10 n. 20 (Iva)  C.M. 3.8.1998 n. 342 – Presa d’atto - Adempimenti  D.Lgs 16.4.1994 n. 297 Disciplina le scuole e istituzioni straniere on Italia  DPR 18.4.1994 n. 389 Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione di scuole ed istit. straniere in Italia  O.M. n.5 applicativa del DPR 18.4.1994 n.389 recante semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione di scuole ed istit. straniere in Italia  MPI C.M.25.1.1999 n.18 Scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri in Italia . delega alle competenze.  R.M. 5.11.2007 n. 308/E Riassume il diritto all’esenzione Iva (riconoscimento o presa d’atto)  MPI prot. AOODGOS N. 602 del 18.1.2008 - Esenzioni didattiche dall’Iva  Agenzia delle entrate Roma – Comunicato Stampa de 18.3.2008 Chiarimenti IVA  C.M 18.3.2008 n. 22/e (Riconoscimento delle scuole meramente private)  Risoluzione - Agenzia delle Entrate n. 269 del 3.7.2008

Pur se riportate scrupolosamente le norme e l’interpretazione delle stesse è opportuno che quanto oggetto della presente sia materia di approfondimenti e confronto sulla sua applicabilità con il proprio consulente.