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TRIBUNALE DI TRANI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani - Sezione civile - nella persona del Giudice monocratico delegato dal Presidente del Tribunale, dott. Gaetano Labianca, ha emesso il seguente: DECRETO FATTO Con istanza ex art. 148 cod. civ. (Omissis), premesso: - di essere separata dal marito (Omissis) in forza di decreto di omologazione del 29.1.2003; - che nei patti e nelle condizioni della convenzione di separazione consensuale era previsto l'obbligo per il marito del mantenimento del figlio minore (Omissis) nella misura di euro 258,23 mensili, oltre rivalutazione annuale automatica; - che il marito si era reso inadempiente per i ratei da novembre del 2009 in poi; - che, nonostante fosse maturato un credito complessivo di euro 2.519,94, il marito era rimasto totalmente inerte; - che, in precedenza, aveva dovuto intraprendere azioni esecutive per farsi corrispondere il dovuto; - che il marito era allo stato disoccupato; - che corrispondeva un canone di locazione oltre relative spese per euro 500,00 mensili e si era vista costretta a ricorrere al sostegno dei suoi genitori, al fine quantomeno di provvedere al pagamento del canone locatizio della casa nella quale conviveva col figlio minore; - che i genitori del marito erano percettori di redditi pensionistici oltre che titolari di redditi da fabbricati, ma non l'avevano in alcun modo aiutata nel mantenimento del nipote, anzi chiedendo il rilascio della ex casa coniugale, da essi concessa in comodato gratuito; Tanto premesso, conveniva in giudizio i sigg. (Omissis) e (Omissis) per sentirli condannare al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 2.519,94 per assegni maturati, oltre che al pagamento della somma complessiva di euro 296,69 mensili dal maggio 2010. Con comparsa depositata in data 29.6.2010, si costituivano sia il (Omissis) che i suoi ascendenti, i quali eccepivano l'infondatezza del ricorso, avendo i genitori del bambino i mezzi sufficienti per adempiere al mantenimento da essi dovuto. La causa è stata istruita con l'audizione delle parti. DIRITTO A parere dell'odierno Tribunale, il ricorso è in parte fondato, per le ragioni di seguito indicate. Va premesso che l'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 148 c.c. dev'essere considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli. Tutto ciò rafforza il convincimento che l'espressione legislativa "de qua" ("Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti...") debba essere intesa nel senso meno oneroso gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari (v. Cass. 3402/1995). Pertanto, la possibilità spettante al coniuge che faccia fronte per intero - avendone i mezzi - all'obbligo del mantenimento dei figli - di chiamare anche l'altro a concorrervi, non può essere estesa anche nei confronti degli ascendenti, i quali hanno il diritto di considerarsi indifferenti al regolamento dei rapporti interni tra il loro discendente e il suo coniuge. Orbene, nel caso di specie, la richiesta di mantenimento dell'istante per gli arretrati è inammissibile, trattandosi di domanda estranea all'ambito dell'ordine giudiziale monitorio di pagamento ex art. 148 c.p.c., non trattandosi di una obbligazione solidale. Quanto, invece, alla domanda di un assegno di mantenimento per il minore, dalle emergenze processuali è emerso che la ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di euro 11.780,89 annui. Tale stipendio, ammontante a poco più di euro 900,00 mensili, di per sé sufficiente ad assicurare alla ricorrente e al figlio di vivere, sia pure modestamente, non è però idoneo ad assicurare le minimali esigenze di mantenimento del minore ove si tenga conto del fatto che la ricorrente sopporta un canone di locazione di

euro 465,00 mensili, oltre le spese fisse condominiali e le utenze, che in una città dal caro vita quale (Omissis), può considerarsi un canone medio, assolutamente nella norma. Orbene, essendo il rateo di locazione tale da assorbire oltre la metà dello stipendio, per cui residuerebbero poco più di trecento euro mensili per il soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle del minore, nato nel 2001, di quasi dieci anni (con le relative esigenze scolastiche, ludiche, sportive e sanitarie), va detto che il reddito netto della ricorrente è del tutto insufficiente, ove l'altro coniuge si ponga in un condizione di inadempimento all'obbligo di concorso nel mantenimento del figlio, al soddisfacimento delle esigenze vitali di quest'ultimo. In questa situazione, pur essendo vero che l'art. 148 non può essere riferito immediatamente e direttamente alle condizioni economiche dei nonni, sì da pretendere che il nipote faccia il loro stesso tenore di vita, ma nel senso che esso è subordinato ad una constatata insufficienza di mezzi economici, è evidente che la ricorrente possa, di per sé sola, provvedere al mantenimento del minore, ma solo in parte, ove non coadiuvata dall'ex marito. Quest'ultimo, pur avendo dichiarato di essere prossimo a intraprendere una nuova situazione lavorativa (sempre con la medesima ditta che lo aveva licenziato), non ha corroborato però tale assunto del benché minimo supporto probatorio (ad es. una lettera di riassunzione), sicchè, al di là di una mera dichiarazione di intenti, non può dirsi che il (Omissis) abbia, di per sé, i mezzi sufficienti al mantenimento del figlio, avendo altresì dichiarato di aver avuto un'altra figlia intrapresa da una nuova relazione. A tale dato incontestato, rappresentato dallo stato di disoccupazione dell'inadempiente, dalla nascita di una nuova bambina (con aggravio di spese per il mantenimento di quest'ultima), occorre aggiungere la circostanza che questi vive presso i suoi genitori, non risulta proprietario di alcun immobile, sicchè - salvo ogni altro approfondimento istruttorio nell'eventuale instaurando giudizio di opposizione circa la sua capacità reddituale - pur non risultando, in astratto, una impossibilità per il (Omissis) di provvedere ai propri obblighi di mantenimento, essendo emersa una, sia pur modesta, capacità lavorativa dell'obbligato, appare evidente altresì che gli elementi raccolti inducano a ritenere allo stato un'impossibilità a procurarsi mezzi adeguati, aggravata dal volontario inadempimento, posto che in passato la ricorrente ha dovuto far ricorso a più azioni esecutive per ottenere il dovuto. Ora, se è vero, astrattamente, che il concorso degli ascendenti deve derivare dalla incapacità dei genitori a provvedere ai bisogni dei figli e non da un loro semplice inadempimento, tale principio deve trovare, nell'interesse dei figli minori un necessario correttivo sulla base della situazione concreta; il non "avere mezzi sufficienti", quale condizione per l'applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del c.c., equivale, infatti, sul piano fattuale, ad un inadempimento che sia anche volontario, quando l'altro genitore, obiettivamente incapace di adempiere ai doveri nei confronti dei figli, si trovi nella situazione di non poter in alcun modo realizzare, nonostante tutti gli accorgimenti, il suo diritto ad ottenere il necessario contributo al mantenimento. Considerato che, anche quando il resistente aveva i mezzi, si è posto in una situazione di inadempimento volontario; che l'inadempimento protratto, nonostante capacità lavorativa, equivale, ad avviso del tribunale, a realizzare quella situazione di "incapacità", che, sia pure "volontaria" è del tutto equiparabile a quella oggettiva (v. in termini, Trib. Roma 7 aprile 2004); che allo stato sussiste altresì una disoccupazione del resistente; che vi è parziale impossibilità, per l'attrice, di provvedere, da sola, al mantenimento del figlio, essendo aiutata allo stato, soltanto dai suoi genitori; tutto ciò posto, deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuta una somma di denaro a titolo di obbligo, pro-quota, ai bisogni del nipote, nella misura che si reputa congrua - considerato il fatto che il resistente (Omissis) (Omissis). percepisce sì una modesta pensione (euro 437,00), ma al contempo risulta intestatario di diversi immobili, tali da garantire una potenziale fonte di reddito - di euro 120,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale e da versarsi presso il domicilio della ricorrente mediante vaglia postale entro il 5 di ogni mese, a far data dal mese in corso. Stante la natura della controversia e le ragioni della decisione, appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali. P.Q.M Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, visto l'art. 148 c.c. Accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna (Omissis) al pagamento in favore di (Omissis) (Omissis)), a titolo di contributo per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della nipote (Omissis), dell'importo mensile di euro 120,00, mediante vaglia postale da inviarsi al domicilio della ricorrente entro i primi cinque giorni di ciascun mese, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat; rigetta, in quanto inammissibili, tutte le altre richieste; compensa integralmente tra le parti le spese di lite; si comunichi. Così deciso in Trani il 3 giugno 2010

IL GIUDICE Dott. Gaetano Labianca Depositata il 23.7.2010 Tribunale Trani, 23 luglio 2010,