Utilizzo di sistemi aziendali strutturati di gestione e

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Il Rischio Fiscale ed il regime di adempimento collaborativo Utilizzo di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del “rischio fiscale”

Il rischio fiscale «tradizionale»

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Il rischio fiscale «del nuovo tipo»

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Regime di adempimento collaborativo

Il rischio fiscale «del nuovo tipo» … in scala

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Lloyd’s risk index

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L’operatività aziendale alle prese con la fiscalità italiana ► L’elevata

misura di effective tax rate è solo la punta dell’iceberg ► Altri aspetti negativi ► Adempimenti

molto complicati e confusi ► Azione ispettiva dell’Amministrazione Finanziaria penetrante ed assorbente risorse aziendali ► Possibile rilevanza sostanziale di errori in adempimenti «formali» ► Apparato sanzionatorio molto pesante (incl. penale), applicabile anche in assenza di evasione/danno per l’Erario ► Incertezza applicativa di molte norme ► Abuso del diritto ► Difficile relazione con l’Amministrazione Finanziaria ► Poca stabilità del sistema fiscale (con frequente superamento dello statuto del contribuente) Page 6

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«Rischio Fiscale»

Il «rischio fiscale» ► Nel

sistema attuale, un’operazione aziendale cui sia stato fatto conseguire un effetto fiscale diverso da quello ritenuto corretto da parte degli organi dell’A.F., magari per diversa interpretazione o qualificazione normativa, può comportare: ► ►



Maggiori imposte, più sanzioni amministrative ed interessi, con impatto sul risultato d’esercizio Invio «notitia criminis» alla procura per apertura indagine circa la possibile commissione di un reato tributario Cattiva pubblicità con possibile significativo danno reputazionale

gestione del “rischio fiscale” sia un elemento ormai imprescindibile dell’operatività aziendale, non solo a livello di “compliance” ma anche in ambito strategico, di operations e di finanza ► Anche l’Amministrazione Finanziaria dei maggiori paesi occidentali sembra avere preso contezza dell’importanza di ciò ► La

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Legge Delega e «gestione del rischio fiscale» ► Il

Governo sarà delegato ad adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega (una volta approvata) decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale ► Saranno anche introdotte norme che prevedano ►



Forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra imprese ed A.F. (per i soggetti di maggiori dimensioni) «sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni»

► Incentivi ► ► ►

sotto forma di:

Minori adempimenti Riduzione delle eventuali sanzioni Forme di interpello preventivo con procedura breve

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L’OCSE, il rischio fiscale, la cooperative compliance ed i Tax Control Frameworks 2013 l’OCSE ha pubblicato il rapporto preliminare «Co-operative Compliance: a Framework», al fine di fornire linee guida su come un modello di co-operative compliance possa ristabilire fiducia e confidenza nel rapporto tra business community ed A.F. e consentire benefici ad entrambi, sulla base di esperienze dei vari paesi (es. NL) ► In particolare il report sottolinea l’importanza centrale dei «Tax Control Frameworks» nelle multinazionali per la gestione sistematica del rischio fiscale ► La presenza in azienda di Tax Control Frameworks sufficientemente robusti da garantire all’A.F. l’affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali nonché la volontà del contribuente di essere aperto e trasparente sono stati considerati elementi essenziali per il successo della co-operative compliance ► Nel

.

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Il Progetto Pilota dell’Agenzia «Regime di adempimento collaborativo» ► Il

25 giugno 2013 l'Agenzia delle Entrate ha invitato i grandi contribuenti ad inviare, entro il 31 luglio 2013, la propria richiesta di adesione, su base volontaria, al gruppo di imprese che sarebbero state selezionate per far parte del “Progetto Pilota” in tema di «cooperative compliance». ► In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto la preventiva adozione da parte del contribuente di un modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 6 del Dlgs 231/2001 ovvero un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (cd. Tax Control Framework). ► L'obiettivo del “gruppo di lavoro” è quello di pervenire alla definizione condivisa delle caratteristiche di sistemi interni o modelli organizzativi di gestione del rischio fiscale, degli adempimenti ed incentivi che potranno essere posti a carico/ beneficio del contribuente e delle relative obbligazioni che l'Agenzia delle entrate assumerà nei confronti dei grandi contribuenti che aderiscono. .

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Alla data del 31 luglio risultano pervenute 84 candidature riconducibili a 55 gruppi societari, per il 53% italiani, il 32% europei e la restante parte, extra europei. In termini di fatturato, le imprese che hanno espresso la volontà di aderire al progetto rappresentano circa il 10% del fatturato complessivo ascrivibile ai grandi contribuenti per l’anno di imposta 2011

Impostazione ed adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale ► Per

impostare e adottare un sistema strutturato che soddisfi le esigenze manifestate sono indispensabili ► Competenze tecniche fiscali su imposte dirette e indirette (anche di settore) ► Conoscenza dei processi operativi/business dell’azienda, dei processi amministrativi/fiscali e dei sistemi informativi aziendali che supportano la raccolta, elaborazione e il reporting fiscale (sistemi transazionali, consolidamento e reporting) ► Competenze di analisi e gestione del rischio aziendale e del sistema di controllo interno

► Sono

inoltre fondamentali: ► Esperienze e track record importanti nei paesi che hanno già adottato sistemi simili (Olanda, UK) ► Sistemi collaudati già adottati dalle maggiori multinazionali e raffinati nel corso del tempo (leading practices) ► Team multidisciplinare con competenze fiscali, di processi operativi e di back office, dei sistemi informativi aziendali e conoscenza dei principali settori industrrali

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I sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti: D.Lgs. 231 e SOX ►

il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 sancisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti privi di personalità giuridica.

►Il

Sarbanes-Oxley Act del 2002 si pone come obiettivo il ripristino della fiducia degli investitori e la protezione degli azionisti contro possibili frodi.

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D.Lgs. 231 /2001 

Il D.lgs 231/2001 disciplina, introducendola per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art.1). E’ introdotto un genere di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. Si supera il principio “societas delinquere non potest” ex art. 27 della Costituzione



E’ prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: commissione di un determinato reato (artt. 24-26);  il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio della società (art. 5);  ad agire sono soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti – Top Management, dipendenti, collaboratori) (art. 5). 

► Oltre

ai suddetti requisiti il legislatore richiede che venga accertata la colpevolezza dell’ente

► Tale

colpevolezza non sussiste qualora la Società si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6).

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D.Lgs. 231 /2001: I reati previsti

Reati per dichiarazioni mendaci all’AG con la PA (art. 25 - decies) Reati nei materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies):

Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art. 24): Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA, Frode informatica in danno della PA 2001

Reati ambientali (art. 25-undicies)

Reati per impiego cittadini irregolari (art. 25-duodcies)

Reati Informatici (art. 24-bis):

REATI PREVISTI IN SEDE DI EMANAZIONE

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

2007

D. Lgs. 231/2001

Concussione, Corruzione , Istigazione alla corruzione, ecc.

Reati nella gestione di monete ed altri valori “pubblici”(art. 25-bis): Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato di monete false e Alterazione di monete ecc. Reati societari (art. 25-ter)

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):

REATI INSERITI IN MOMENTI SUCCESSIVI 2003

Omicidio colposo, lesioni personali colpose Reati Transnazionali (L. 146/2006):

Reati di Abusi di mercato (art. 25-sexies): Riciclaggio, Associazione a delinquere, ecc... Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato

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Reati nei rapporti con la PA (art. 25):

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies): Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi

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False Comunicazioni sociali, Falso in prospetto; Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull’assemblea, Aggiotaggio; Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc... Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e di finanziamento del terrorismo (art. 25-quater)

D.Lgs. 231 /2001:l’esenzione dalla responsabilità in capo all’Azienda D.Lgs. 231/01 prevede esplicite scelte “organizzative” atte a dimostrare la concreta volontà aziendale di impedire/prevenire i reati.

► Il

6 del D.Lgs.: “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati (…) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”.

► Art.

marzo 2002 e 31 marzo 2008: “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione, controllo ex D.Lgs. 231/2001.

►7

► In

ogni caso spetta al giudice penale la valutazione in merito alla rispondenza dei codici comportamentali adottati dall’azienda ai parametri elencati nell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231.

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D.Lgs. 231 /2001: Modello organizzativo 

La responsabilità amministrativa è esclusa se l’ente prova che (art. 6): 







L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; Le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).



Con l’introduzione del reato colposo nel 2007, non è più sufficiente la mera adozione di un Modello da parte dell’organo dirigente al fine di evitare la responsabilità amministrativa dell’ente ma diviene necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo (art. 6 comma 2 e art. 7 comma 4 del D.lgs 231/2001).



L’articolo 6, comma 2, D.Lgs 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) si riferiscono espressamente, sebbene con una terminologia estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi ( risk management).

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D.Lgs. 231 /2001: Modello organizzativo - segue ► Le ►



due fasi principali in cui il sistema deve articolarsi sono:

Identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs n. 231/2001. Progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed PROCESSO DI RISK MANAGEMENT attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno della 1. Mappatura processi a rischio società ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo 2. Elenco rischi potenziali concettuale, ridurre un rischio comporta di dover (per processo) intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: 3.Analisi del sistema di controllo preventivo esistenti («protocolli») ► ►

i) la probabilità di accadimento dell’evento e ii) l’impatto dell’evento stesso.

Il sistema brevemente delineato non può però per operare efficacemente, ridursi ad una attività una tantum, bensì tradursi in un processo continuo.

4. Valutazione dei rischi residui (non coperti da controlli preventivi)

Valutazione rischio accettabile?

NO

SI

Risultato: sistema di controllo in grado di prevenire i rischi

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Adeguamento sistema controllo preventivo

La sezione 404 della SOX sezione 404 (”Management Assessment of Internal controls”), in estrema sintesi, richiede che, con cadenza annuale:

► La



il CEO e il CFO della società/gruppo attestino che il sistema di controllo interno che presidia il processo di costruzione e presentazione del bilancio (c.d. Financial Reporting) è efficace. Tale attestazione dovrà fondarsi su un’esaustiva documentazione a supporto sia dell’esistenza e della natura dei controlli, che della loro efficacia.



il revisore esterno attesti a sua volta se le dichiarazioni del CEO e del CFO contenute nell’attestazione sull’adeguatezza del sistema di controllo interno sono valide, accurate e complete. Il revisore dovrà pertanto emettere una relazione sui controlli interni relativi al Financial Reporting, basata su una valutazione del disegno del modello di controllo, nonché sull’effettuazione di attività di verifica indipendenti (c.d. testing).

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La sezione 404 della SOX - segue Il management deve istituire un processo strutturato e periodico per la valutazione del sistema di controllo interno che porta alla formazione del bilancio (c.d. Management Assessment Process). Sulla base di quanto stabilito dal PCAOB, tale processo dovrà coprire le seguenti attività:

SCOPE ► Identificazione dei controlli da valutare ► Valutazione della rilevanza de controlli identificati rispetto alla probabiità che il mancato funzionamento di tali controlli si traduca in un errore ASSESS: ► Valutazione dell’efficacia del disegno dei controlli (design effectiveness) ► Valutazione dell’operatività dei controlli (operating effectiveness) ► Identificazione delle carenze del sistema di controllo interno, in relazione alla loro significatività COMMUNICATE ► Comunicazione dei risultati dell’assessment agli adeguati livelli Page 19

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La sezione 404 della SOX - segue DEFINIRE IL PROCESSO

Identificare le aree di rischio

DOCUMENTAZIONE ►







Disegno dei controlli interni (con identificazione dei 5 componenti del SCI) Descrizione delle modalità con cui le transazioni significative sono identificate, registrate, elaborate Descrizione dei controlli disegnati per prevenire/identificare frodi o errori (responsabilità del controllo e segregazione delle funzioni) Risultati dell’attività di verifica

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Comunicare/ monitorare

Identificare le carenze per definire i miglioramenti

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Rilevare il sistema di controllo

Valutare l’efficacia del disegno e l’operatività dei controlli

In sintesi ► La

231 ad oggi non prevede la mappatura il rischio fiscale perché i reati tributari non sono inseriti fra quelli previsti.

► La

Sox è un processo strutturato per la valutazione del sistema di controllo interno che porta alla formazione del bilancio.

► Entrambe

usano un approccio di risk management .

► La

Cooperative Compliance consente, attraverso l'utilizzo di un modello di organizzazione e gestione strutturato come quello previsto per la 231, al contribuente di supportare l'affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali ossia di gestire possibili reati di natura tributaria

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