VENDERE
ED
ACQUISTARE
NELL’UNIONE
EUROPEA
E
NEI
PAESI
EXTRA‐UE
PROBLEMATICHE
FISCALI
E
DOGANALI
CCIAA
TORINO
Torino,
21
novembre
2013
A
cura
di
Stefano
Garelli
VENDERE
E
ACQUISTARE
ALL’ESTERO
Vendere
nell’UE
ed
extra‐UE:
∙
Regole
di
territorialità
in
tema
di
cessione
di
beni
∙
Operazioni‐base:
cessioni
all’esportazione;
cessioni
intracomunitarie
∙
Operazioni
triangolari
e
quadrangolari
∙
Analisi
di
singole
modalità
di
vendita
sui
mercaV
esteri
∙
Variazioni
dei
corrispeWvi
delle
cessioni
∙
Riflessi
ai
fini
della
contabilità
e
delle
imposte
sui
reddiV
∙
La
correZa
compilazione
dei
modelli
INTRASTAT
Acquistare
in
UE
ed
extra‐UE:
∙
Regole
di
territorialità
in
tema
di
acquisto
di
beni
∙
Operazioni‐base:
importazioni
(definiVve
e
temporanee;
lavorazioni
soZo
controllo
doganale;
deposito
doganale);
acquisV
intracomunitari
∙
Analisi
di
singole
modalità
di
acquisto
sui
mercaV
esteri
∙
Variazioni
dei
corrispeWvi
degli
acquisV
∙
Riflessi
ai
fini
della
contabilità
e
delle
imposte
sui
reddiV
∙
Cenni
sulle
vendite
‐
acquisV
da
Paesi
a
bassa
fiscalità
(“Black
list”)
VENDERE
E
ACQUISTARE
ALL’ESTERO
VENDERE
ALL’ESTERO
VENDERE
ALL’ESTERO
procedure
opera7ve
L’Iva,
in
linea
generale,
NON
viene
applicata
sulle
cessioni
di
beni
inviaV
all’estero:
i
beni
escono
dal
territorio
nazionale
liberi
dall’Iva
e
saranno
colpiV
dalle
imposte
sugli
scambi
(Iva
o
altre
imposte)
nel
Paese
di
arrivo.
L’impresa
che
cede
beni
inviaV
all’estero,
al
fine
di
NON
applicare
l’Iva,
deve
espletare
specifiche
procedure
operaVve.
DeZe
procedure
si
diversificano
(sopraZuZo)
in
funzione
del
luogo
di
invio
dei
beni:
• se
i
beni
vengono
invia7
in
Paesi
extra
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
della
cessione
all’esportazione
dei
beni;
deZa
procedura:
– soZo
il
profilo
doganale,
è
regolata:
• • • •
dal
Regolamento
CEE
12
oZobre
1992,
n.
2913
–
IsVtuzione
del
Codice
Doganale
Comunitario
(CDC)
e
successive
modifiche;
dal
Regolamento
CEE
2
luglio
1993,
n.
2454
–
Disposizioni
di
aZuazione
del
Regolamento
(CEE)
n.
2913/92
del
Consiglio
che
isVtuisce
il
Codice
Doganale
Comunitario
(DACC)
e
successive
modifiche;
dal
Regolamento
n.
450/2008
del
23
aprile
2008,
che
isVtuisce
il
Codice
doganale
aggiornato;
e,
in
via
residuale,
dal
Dpr
n.
43
del
23
gennaio
1973
(TULD
–
Testo
Unico
delle
Disposizioni
LegislaVve
in
materia
Doganale);
– soZo
il
profilo
Iva,
è
regolata
dall’arVcolo
8
del
Dpr
n.
633/1972.
•
se
i
beni
vengono
invia7
in
altri
Paesi
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
della
cessione
intracomunitaria
dei
beni;
deZa
procedura
è
regolata
dall’arVcolo
41del
Dl
n.
331/1993,
converVto
dalla
legge
n.
427/1993.
4
VENDERE
ALL’ESTERO
Territorio
UE
L’arVcolo
7‐
Territorialità
dell'imposta
‐
Definizioni
del
Dpr
n.
633/1972,
afferma
che:
“1.
Agli
effeW
del
presente
decreto:
a)
per
"Stato"
o
"territorio
dello
Stato"
si
intende
il
territorio
della
Repubblica
italiana,
con
esclusione
dei
comuni
di
Livigno
e
Campione
d'Italia
e
delle
acque
italiane
del
Lago
di
Lugano;
b)
per
"Comunità"
o
"territorio
della
Comunità'"
si
intende
il
territorio
corrispondente
al
campo
di
applicazione
del
TraZato
sul
funzionamento
della
Comunità
europea
con
le
seguenV
esclusioni
oltre
quella
indicata
nella
leZera
a):
1)
per
la
Repubblica
ellenica,
il
Monte
Athos;
2)
per
la
Repubblica
federale
di
Germania,
l'isola
di
Helgoland
ed
il
territorio
di
Büsingen;
3)
per
la
Repubblica
francese,
i
DiparVmenV
d'oltremare;
4)
per
il
Regno
di
Spagna,
Ceuta,
Melilla
e
le
isole
Canarie;
5)
per
la
Repubblica
di
Finlandia,
le
isole
Åland;
6)
le
isole
Anglo‐Normanne;
c)
il
Principato
di
Monaco,
l'isola
di
Man
e
le
zone
di
sovranità
del
Regno
Unito
di
AkroVri
e
Dhekelia
si
intendono
compresi
nel
territorio
rispeWvamente
della
Repubblica
francese,
del
Regno
Unito
di
Gran
Bretagna
e
Irlanda
del
Nord
e
della
Repubblica
di
Cipro;
Nota:
Ai
sensi
dell'
arVcolo
8
della
Legge
15
dicembre
2011
n.
217,
tuW
i
richiami
alla
"Comunità"
o
alla
"Comunità
europea"
o
alla
"Comunità
economica
europea"
ovvero
alle
"Comunità
europee"
devono
intendersi
riferiV
all'"Unione
europea"
e
i
richiami
al
"TraZato
isVtuVvo
della
Comunità
europea"
devono
intendersi
riferiV
al
"TraZato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea".
Dal
1°
luglio
2013,
la
Croazia
è
entrata
a
far
parte
delI’Unione
Europea.
5
VENDERE
ALL’ESTERO
Territorio
Ue
(e
eurozona)
hGp://www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html
6
VENDERE
ALL’ESTERO
Rappor7
con
i
territori
esclusi
dal
territorio
comunitario
7
VENDERE
ALL’ESTERO
Rappor7
con
i
territori
esclusi
dal
territorio
comunitario
8
VENDERE
ALL’ESTERO
territori
con
regime
par7colare
9
PRESUPPOSTO
APPLICATIVO
IVA
L’arVcolo
1
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
“L'imposta
sul
valore
aggiunto
si
applica
sulle
cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
effeGuate
nel
territorio
dello
Stato
nell'esercizio
di
imprese
o
nell'esercizio
di
ar7
e
professioni
e
sulle
importazioni
da
chiunque
effeZuate.”.
10
VENDERE
ALL’ESTERO
ConceGo
di
“cessione
di
beni”
Ar7colo
14,
DireUva
2006/112/CE:
“1.
CosVtuisce
"cessione
di
beni"
il
trasferimento
del
potere
di
disporre
di
un
bene
materiale
come
proprietario.
(…)”.
“La
nozione
di
cessione
di
un
bene
non
si
riferisce
al
trasferimento
di
proprietà
nelle
forme
previste
dal
diriGo
nazionale,
bensì
comprende
qualsiasi
operazione
di
trasferimento
di
un
bene
materiale
effeGuata
da
una
parte
che
autorizza
l’altra
parte
a
disporre
di
faGo
di
tale
bene
come
se
ne
fosse
il
proprietario.
La
finalità
della
sesta
direWva
potrebbe
risultare
compromessa
qualora
la
constatazione
della
sussistenza
di
una
cessione
di
beni
fosse
soggeZa
alla
realizzazione
di
condizioni
che
variano
a
seconda
del
diriZo
civile
dello
Stato
membro
interessato
(sentenze
8
febbraio
1990,
causa
C‐320/88;
4
oZobre
1995,
causa
C‐291/92;
6
febbraio
2003,
causa
C‐185/01,
nonché
21
aprile
2005,
causa
C‐25/03)”
(Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
11).
11
VENDERE
ALL’ESTERO
Regola
di
territorialità
Iva
per
le
cessioni
di
beni
La
DireUva
n.
2006/112/CE
del
28
novembre
2006
dis7ngue
tra:
Cessioni
di
beni
con
trasporto
Ar#colo
32
Si
considera
come
luogo
della
cessione,
se
il
bene
è
spedito
o
trasportato
dal
fornitore,
dall'acquirente
o
da
un
terzo,
il
luogo
dove
il
bene
si
trova
al
momento
iniziale
della
spedizione
o
del
trasporto
a
desVnazione
dell'acquirente.
(…)
ArVcolo
36
Quando
il
bene
spedito
o
trasportato
dal
fornitore
o
dall'acquirente
oppure
da
un
terzo
deve
essere
installato
o
montato
con
o
senza
collaudo
da
parte
del
fornitore
o
per
suo
conto,
si
considera
come
luogo
di
cessione
il
luogo
dove
avviene
l'installazione
o
il
montaggio.
L’ar7colo
7‐bis
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
“1.
Le
cessioni
di
beni,…….,
si
considerano
effeZuate
nel
territorio
dello
Stato
se
hanno
per
oggeZo
beni
immobili
ovvero
beni
mobili
nazionali,
comunitari
o
vincolaV
al
regime
della
temporanea
importazione,
esistenV
nel
territorio
dello
stesso
….”.
Nella
Risoluzione
n.
133/E
del
15
novembre
2004,
viene
affermato
che:
“…
ai
fini
della
determinazione
del
luogo
di
effeZuazione
della
cessione
è
rilevante
dove
i
beni
si
trovano
all’aZo
della
loro
cessione…”.
12
VENDERE
ALL’ESTERO
Regola
di
territorialità
Iva
per
le
cessioni
di
beni
Nel
caso
della
cessione
all’esportazione,
normalmente,
la
proprietà
dei
beni
passa
all’aZo
della
loro
consegna
al
veZore.
Si
traZa
di
un’operazione
IN
CAMPO
IVA,
ma
non
imponibile
in
quanto
i
beni
vengono
inviaV
fuori
dal
territorio
Iva.
Il
cedente
deve
essere
in
grado
di
provare
che
i
beni
sono
staV
effeWvamente
esportaV.
Nel
caso
in
cui
esista
in
contraZo
una
clausola
che
sposta
il
passaggio
della
proprietà
dei
beni
ad
un
momento
successivo
a
quello
della
spedizione,
l’impresa
italiana
esporta
la
merce
con
faZura
pro‐forma
o
con
lista
valorizzata;
poiché
in
tale
evenienza
i
beni
passano
di
proprietà
fuori
dal
territorio
Ue,
l’operazione,
in
base
a
quanto
previsto
dall’arVcolo
7‐bis,
sopra
riportato,
è
da
considerare
non
soggeZa
all’Iva.
CosVtuisce
eccezione
a
tale
regola
l’invio
di
beni
verso
Paese
extra
Ue
in
base
a
contraZo
di
consignment
stock;
in
tale
evenienza
l’operazione
conVnua
a
essere
qualificabile
come
operazione
IN
CAMPO
IVA
non
imponibile
arVcolo
8/1/a
(cfr.
la
Risoluzione
n.
58/E
del
5
maggio
2005).
13
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
Ar7colo
8,
primo
comma,
del
Dpr
n.
633/1972
CosVtuiscono
cessioni
all'esportazione
non
imponibili:
a) Le
cessioni,
anche
tramite
commissionari,
eseguite
mediante
trasporto
spedizione
di
beni
fuori
del
territorio
della
Comunità
economica
europea,
a
cura
o
a
nome
dei
cedenV
o
dei
commissionari,
anche
per
incarico
dei
propri
cessionari
o
commissionari
di
quesV.
I
beni
possono
essere
soZoposV
per
conto
del
cessionario,
ad
opera
del
cedente
stesso
o
di
terzi,
a
lavorazione,
trasformazione,
montaggio,
assiemaggio
o
adaZamento
ad
altri
beni.
(…);
b) le
cessioni
con
trasporto
o
spedizione
fuori
del
territorio
della
Comunità
economica
europea
entro
novanta
giorni
dalla
consegna,
a
cura
del
cessionario
non
residente
o
per
suo
conto,
ad
eccezione
dei
beni
desVnaV
a
dotazione
o
provvista
di
bordo
di
imbarcazioni
o
navi
da
diporto,
di
aeromobili
da
turismo
o
di
qualsiasi
altro
mezzo
di
trasporto
ad
uso
privato
e
dei
beni
da
trasportarsi
nei
bagagli
personali
fuori
del
territorio
della
Comunità
economica
europea;
c) le
cessioni,
anche
tramite
commissionari,
di
beni
diversi
dai
fabbricaV
e
dalle
aree
edificabili,
e
le
prestazioni
di
servizi
rese
a
soggeW
che,
avendo
effeZuato
cessioni
all'esportazione
od
operazioni
intracomunitarie,
si
avvalgono
della
facoltà
di
acquistare,
anche
tramite
commissionari,
o
importare
beni
e
servizi
senza
pagamento
dell'imposta.
14
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
Ar7colo
8,
comma
1,
Dpr
n.
633/1972:
• LeZera
a):
ESPORTAZIONI
DIRETTA
– esportazioni
direZe
in
senso
proprio
– Operazioni
triangolari
– Operazioni
congiunte
• LeZera
b):
ESPORTAZIONI
IMPROPRIE
• LeZera
c):
ESPORTAZIONI
INDIRETTE
15
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
dis7nzione
tra
ar7colo
8,
1°
comma,
leGera
a)
e
leGera
b)
In
linea
teorica:
Ar7colo
8/1/a:
• Trasporto
dei
beni
all’estero
a
cura
o
a
nome
del
venditore
italiano;
• Dichiarazione
di
esportazione
a
nome
del
venditore
italiano
(esportatore
ai
fini
doganali);
• Prova
di
esportazione
per
il
venditore
italiano:
risultato
di
uscita
a
mezzo
MRN
–
Movement
Reference
Number
• I
beni,
prima
dell’esportazione,
possono
essere
soZoposV
a
trasformazione,
ecc.
Ar7colo
8/1/b:
• Trasporto
dei
beni
all’estero
a
cura
o
a
nome
dell’acquirente
estero;
• Dichiarazione
di
esportazione
a
nome
dell’acquirente
estero
con
uVlizzo
del
suo
numero
EORI
(Economic
Operator
RegistraVon
and
IdenVficaVon);
• Prova
di
esportazione
per
il
venditore
italiano:
faZura
vistata
dalla
Dogana
di
esportazione
(recante
indicato
anche
il
risultato
di
uscita).
• I
beni
devono
andare
all’estero
“tal
quali”:
non
possono
essere
soZoposV
a
trasformazioni,
ecc.
• I
beni
devono
uscire
dal
territorio
UE
entro
90
giorni
dalla
consegna;
Sul
piano
pra7co,
almeno
sino
al
2008,
anche
in
presenza
di
cessioni
all’esportazione
con
resa
EXW,
FCA
o
FAS
la
dichiarazione
di
esportazione
veniva
presentata
a
nome
del
venditore
italiano;
fino
a
quell’anno,
per
un
operatore
estero
(non
idenVficato
ai
fini
Iva
in
Italia)
non
era,
di
faZo,
possibile
presentare
una
dichiarazione
di
esportazione
a
suo
nome.
Da
quell’anno
è
invece
possibile.
A
tuZ’oggi
tale
procedura
(uVlizzo
dell’arVcolo
8/1/a,
anche
in
presenza
di
trasporto
organizzato
dall’acquirente)
è
comunque
ancora
molto
diffusa.
16
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
modalità
di
svolgimento
Procedura
AES
–
ECS
(procedura
ordinaria):
• Emissione
fattura
non
imponibile
articolo
8,
comma
1,
lettera
a),
del
Dpr
n.
633/1972;
• Invio
telematico
(da
parte
dello
spedizioniere
doganale)
della
dichiarazione
di
esportazione
alla
Dogana
di
esportazione
con
caricamento
automatico
dei
dati
nel
sistema
informatico
AIDA
(Automazione
Integrata
Dogane
Accise);
• Presentazione
della
merce
all’UfNicio
di
esportazione;
• • •
• • • •
Rilascio
da
parte
della
Dogana
di
esportazione
del
modello
DAE
SICUREZZA
–
Documento
Accompagnamento
Esportazione
Sicurezza,
recante
indicato
(codice
a
barre)
l’MRN
–
Movement
Reference
Number;
Invio
del
messaggio
elettronico
all’UfNicio
doganale
di
uscita
da
parte
dell’UfNicio
doganale
di
esportazione;
Presentazione
del
modello
DAE
SICUREZZA
all’UfNicio
di
uscita
(da
parte
del
trasportatore);
in
caso
di
presentazione
del
MMP
(Manifesto
Merci
in
Partenza)
questo
sostituisce
la
presentazione
del
DAE
(Circolare
Agenzia
Dogane,
n.
1/D
del
2
gennaio
2012);
Inserimento,
da
parte
dogana
di
uscita,
del
MRN
nel
sistema
informatico
(in
pratica:
lettura
codice
a
barre
indicato
sul
DAE
sicurezza)
e
invio
“risultati
di
uscita”
all’UfNicio
doganale
di
esportazione
Comunicazione
messaggio
IVISTO
a
utenti
Servizio
Telematico
Doganale
(nel
caso
speciNico
allo
spedizioniere
doganale
che
ha
curato
l’esportazione).
Interrogazione
del
sistema
informatico
delle
Dogane
tramite
MRN
(da
parte
dell’impresa
esportatrice)
e
stampa
dell’esito
di
uscita;
Nel
caso
di
beni
ceduti
a
operatori
economici
di
Paesi
black
list
(se
di
importo
superiore
a
500
euro)
occorre
presentare
la
relativa
comunicazione.
17
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
prova
avvenuta
esportazione
dichiarazione
doganale
di
esportazione
presentata
presso
Dogana
italiana
hGp://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm
18
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
prova
avvenuta
esportazione
Alla
luce
di
quanto
in
precedenza
esposto,
per
l’impresa
esportatrice
italiana,
è
consigliabile
operare
come
segue:
• chiedere
allo
spedizioniere
doganale
copia
del
modello
DAE,
con
sopra
indicato
il
numero
MRN;
• eseguire
il
controllo
dell’operazione
mediante
l’uVlizzo
del
numero
MRN;
• stampare
l’esito
del
controllo
e
tenerlo
agli
aW.
Tenuto
conto
delle
sanzioni
previste
in
tema
di
errori
compiu7
nella
predisposizione
della
dichiarazione
doganale
di
esportazione:
differenze
di
quan7tà,
qualità,
corrispeUvi
diversi
dal
reale,
è
opportuno
chiedere
allo
spedizioniere
la
consegna,
anche
su
foglio
A4,
del
contenuto
completo
di
quanto
dichiarato
in
Dogana
(e
ciò
in
quanto
il
DAE
non
con7ene
tuGe
le
informazioni
previste:
ad
esempio,
non
con7ene
l’importo
dell’operazione).
In
pra7ca
occorre
chiedere
la
stampa
dell’esemplare
n.
3
del
DAU.
19
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
prova
avvenuta
esportazione
hGp://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20090701:EN:HTML
PROVE
ALTERNATIVE
(di
esportazione)
Ar#colo
796
quinquies
bis‐
Disposizioni
di
a:uazione
al
Codice
Doganale
Comunitario
–
Regolamento
CEE
n.
2454/1993
1.
Se,
dopo
90
giorni
dallo
svincolo
delle
merci
per
l’esportazione,
l’ufficio
doganale
di
esportazione
non
ha
ricevuto
il
messaggio
«risultaV
di
uscita»
di
cui
all’arVcolo
796
quinquies,
paragrafo
2,
se
necessario
l’ufficio
doganale
di
esportazione
può
chiedere
all’esportatore
o
al
dichiarante
di
indicare
a
quale
data
e
da
quale
ufficio
doganale
le
merci
hanno
lasciato
il
territorio
doganale
della
Comunità.
2.
L’esportatore
o
il
dichiarante
possono,
di
loro
iniziaVva
o
a
seguito
di
una
richiesta
presentata
in
conformità
del
paragrafo
1,
informare
l’ufficio
doganale
di
esportazione
che
le
merci
hanno
lasciato
il
territorio
doganale
della
Comunità,
indicando
la
data
in
cui
e
l’ufficio
doganale
dal
quale
le
merci
hanno
lasciato
il
territorio
doganale
della
Comunità
e
chiedere
all’ufficio
doganale
di
esportazione
che
l’uscita
sia
cerVficata.
In
tal
caso,
l’ufficio
doganale
di
esportazione
richiede
il
messaggio
«risultaV
di
uscita»
all’ufficio
doganale
di
uscita,
che
risponde
entro
10
giorni.
3.
Se,
nei
casi
di
cui
al
paragrafo
2,
l’ufficio
doganale
di
uscita
non
conferma
l’uscita
delle
merci
entro
il
termine
indicato
in
deZo
paragrafo,
l’ufficio
doganale
di
esportazione
informa
l’esportatore
o
il
dichiarante.
• L’esportatore
e
il
dichiarante
possono
fornire
all’ufficio
doganale
di
esportazione
prova
dell’avvenuta
uscita
delle
merci
dal
territorio
doganale
della
Comunità.
4.
La
prova
di
cui
al
paragrafo
3
può
essere
fornita
in
parVcolare
mediante
uno
dei
seguenV
elemenV
o
mediante
una
combinazione
degli
stessi:
a)
una
copia
della
bolla
di
consegna
firmata
o
autenVcata
dal
desVnatario
fuori
del
territorio
doganale
della
Comunità;
b)
la
prova
del
pagamento
o
la
faZura
o
la
bolla
di
consegna
debitamente
firmata
o
autenVcata
dall’operatore
economico
che
ha
portato
le
merci
fuori
dal
territorio
doganale
della
Comunità;
c)
una
dichiarazione
firmata
o
autenVcata
dalla
società
che
ha
portato
le
merci
fuori
dal
territorio
doganale
della
Comunità;
d)
un
documento
cerVficato
dalle
autorità
doganali
di
uno
Stato
membro
o
di
un
paese
al
di
fuori
del
territorio
doganale
della
Comunità;
o
e)
scriZure
degli
operatori
economici
relaVve
alle
merci
fornite
alle
piaZaforme
di
perforazione
e
di
produzione
del
petrolio
e
del
gas.
20
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Prove
di
avvenuta
esportazione
ESPORTAZIONI
DIRETTE
• Esportazione
direGa
in
senso
proprio:
“risultato
di
uscita”
oZenuto
a
mezzo
MRN
(visto
telemaVco)
• Esportazione
tramite
corriere
espresso
(operazioni
di
“groupage”):
– Raggruppatore:
visto
telemaVco;
– singoli
esportatori:
comunicazione
inviata
dal
corriere
“…..
recante,
tra
gli
altri
elemenV,
gli
estremi
della
relaVva
faZura
ed
il
numero
di
riferimento
della
esportazione
(M.R.N.),
al
fine
di
consenVre
la
verifica
sul
portale
dell’Agenzia
delle
Dogane
dello
stato
dell’operazione
di
esportazione.
Nel
caso
in
cui
da
tale
verifica
il
M.R.N.
rela7vo
risul7
chiuso
(uscita
conclusa),
le
faGure
ad
esso
associate
sono
da
considerarsi
vistate
ai
fini
della
non
imponibilità
IVA.”
(Circolare
Dogane
n.
16/D
dell’11
maggio
2011);
.
21
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Prove
di
avvenuta
esportazione
CASISTICA
OPERATIVA
• Mancato
oGenimento
del
risultato
di
uscita
a
causa
di
disguido
Nel
caso
in
cui
l’impresa
venditrice
italiana,
pur
avendo
presentato
la
dichiarazione
di
esportazione
presso
una
Dogana
italiana,
per
un
disguido,
accedendo
al
sito
delle
Dogane
e
interrogando
il
sistema
informaVvo
AIDA
mediante
MRN,
non
riesca
ad
oZenere
il
risultato
di
uscita,
essa
deve
aWvarsi
presso
la
dogana
di
esportazione
al
fine
di
comprendere
i
moVvi
di
tale
situazione
e,
in
caso
di
esito
negaVvo,
deve
procurarsi
le
prove
alternaVve
di
cui
all’ar#colo
796
quinquies
bis
delle
DAC
‐
Disposizioni
di
a:uazione
al
Codice
Doganale
Comunitario
–
Regolamento
CEE
n.
2454/1993
(ad
esempio:
bolle:a
di
importazione
nel
Paese
di
des#no,
documen#
di
trasporto,
documen#
di
pagamento,
etc.).
• Operazione
doganale
presentata
(a
nome
dell’impresa
italiana)
presso
dogana
di
altro
Paese
Ue.
Nel
caso
di
impresa
italiana
che
abbia
ceduto
la
merce
alla
condizione
di
resa
EXW,
a
cliente
EXTRA
UE
(ad
esempio:
cliente
russo)
il
quale
decide
di
presentare
la
dichiarazione
di
esportazione
in
altro
Paese
Ue
(ad
esempio:
Lituania
o
Le:onia),
al
fine
di
provare
l’avvenuta
esportazione
occorre
entrare
in
possesso
del
risultato
di
uscita
o:enibile
interrogando
il
sistema
informa#vo
della
dogana
di
esportazione
di
altro
Paese
Ue,
a
mezzo
dell’MRN
rilasciato
dalla
Dogana
stessa.
In
caso
di
esito
nega#vo
occorre
procurarsi
le
prove
alterna#ve
sopra
descri:e.
22
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Prove
di
avvenuta
esportazione
Operazione
doganale
presentata
(a
nome
dell’impresa
acquirente
estera)
presso
dogana
di
altro
Paese
Ue.
Come
caso
precedente
ma
con
dichiarazione
di
esportazione
presentata
presso
dogana
di
altro
Paese
Ue
a
nome
dell’impresa
acquirente
estera.
L’impresa
italiana
deve
entrare
in
possesso
di
fa:ura
vistata
dalla
dogana
di
esportazione
di
altro
Paese
Ue
(recante
indicato
anche
il
risultato
di
uscita);
in
mancanza
occorre
reperire
le
prove
alterna#ve.
•
Sul
piano
praVco
occorre
osservare
che
le
due
ulVme
situazioni
operaVve,
comportano
spesso
per
l’impresa
italiana
l’impossibilità
di
entrare
in
possesso
della
prova
di
avvenuta
esportazione;
spesso
le
prove
alternaVve
raccolte
non
sono
sufficienV.
In
tali
evenienze,
in
caso
di
verifica
fiscale
viene
eccepita
la
mancata
applicazione
dell’Iva.
Si
traZa
di
una
situazione
molto
diffusa
nei
rapporV
con
clienV
della
Federazione
Russia
e
degli
altri
Paesi
CSI
–
Comunità
degli
StaV
IndipendenV
(Paesi
ex
URSS).
Una
soluzione
sicura
ci
sarebbe:
o
l’impresa
italiana
o
l’impresa
CSI
dovrebbe
aprire
una
posizione
Iva
nel
Paese
Ue
di
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione
(Lituania
o
LeZonia).
Così
operando
la
merce
verrebbe
inviata
in
cessione
intracomunitaria
nei
confronV
di
tale
posizione
Iva,
con
esportazione
successiva
verso
il
Paese
CSI
di
desVno.
Si
traZa
tuZavia
di
una
soluzione
riguardo
alla
quale
nessuno
dei
due
partner
prende
l’iniziaVva,
in
quanto
nessuno
dei
due
partner
intende
sopportare
i
cosV
di
una
posizione
Iva.
23
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
sanzioni
in
caso
di
mancata
prova
di
esportazione
Decreto
Legisla7vo
n.
471
del
18
dicembre
1997:
Ar7colo
6
‐
Violazione
degli
obblighi
relaVvi
alla
documentazione,
registrazione
ed
individuazione
delle
operazioni
soggeZe
all'imposta
sul
valore
aggiunto.
1.
Chi
viola
gli
obblighi
inerenV
alla
documentazione
e
alla
registrazione
di
operazioni
imponibili
ai
fini
dell'imposta
sul
valore
aggiunto
ovvero
all'individuazione
di
prodoW
determinaV
e'
punito
con
la
sanzione
amministraVva
compresa
fra
il
cento
e
il
duecento
per
cento
dell'imposta
relaVva
all'imponibile
non
correZamente
documentato
o
registrato
nel
corso
dell'esercizio.
Alla
stessa
sanzione,
commisurata
all'imposta,
e'
soggeZo
chi
indica,
nella
documentazione
o
nei
registri,
una
imposta
inferiore
a
quella
dovuta.
2.
Chi
viola
obblighi
inerenV
alla
documentazione
e
alla
registrazione
di
operazioni
non
imponibili,
esen7
o
non
soggeGe
ad
IVA
e'
punito
con
sanzione
amministraVva
compresa
tra
il
cinque
ed
il
dieci
per
cento
dei
corrispeWvi
non
documentaV
o
non
registraV.
TuZavia,
quando
la
violazione
non
rileva
neppure
ai
fini
della
determinazione
del
reddito
si
applica
la
sanzione
amministraVva
da
lire
cinquecentomila
a
lire
quaZro
milioni.
(…)
4.
Nei
casi
previsV
dai
commi
1,
2,
3,
primo
e
secondo
periodo,
e
3‐bis
la
sanzione
non
puo'
essere
inferiore
a
lire
un
milione.
24
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
sanzioni
in
caso
di
mancata
prova
di
esportazione
Ar7colo
7
‐
Violazioni
relaVve
alle
esportazioni.
1.
Chi
effeZua
cessioni
di
beni
senza
addebito
d'imposta,
ai
sensi
dell'ar7colo
8,
primo
comma,
leGera
b),
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
relaVvo
alle
cessioni
all'esportazione,
e'
punito
con
la
sanzione
amministraVva
dal
cinquanta
al
cento
per
cento
del
tributo,
qualora
il
trasporto
o
la
spedizione
fuori
del
territorio
dell'Unione
europea
non
avvenga
nel
termine
ivi
prescriZo.
La
sanzione
non
si
applica
se,
nei
trenta
giorni
successivi,
viene
eseguito,
previa
regolarizzazione
della
faZura,
il
versamento
dell'imposta.
Per
entrambe
le
disposizioni
sopra
riportate
è
possibile
adoZare
la
procedura
del
ravvedimento
operoso.
25
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
dogana
competente
La
merce
in
uscita
dall'Italia
dovrebbe
essere
dichiarata
presso
una
dogana
italiana.
L'ar7colo
161
del
Codice
Doganale
Comunitario
(Regolamento
n.
2913/1992)
afferma,
infaU,
che:
"
art.
161
Titolo:
Regime
dell'esportazione;
dichiarazione
d'esportazione.
(…)
5. La
dichiarazione
d'esportazione
deve
essere
depositata
presso
l'ufficio
doganale
preposto
alla
vigilanza
nel
luogo
in
cui
l'esportatore
e'
stabilito,
ovvero
dove
le
merci
sono
imballate
o
caricate
per
essere
esportate.
Le
deroghe
sono
stabilite
secondo
la
procedura
del
comitato.
(…)”.
NB:
Al
fine
di
entrare
in
possesso
della
prova
di
avvenuta
esportazione,
occorre
monitorare
l’operazione
di
esportazione.
In
caso
di
dichiarazione
di
esportazione
presentata
presso
Dogana
di
altro
Paese
Ue,
per
l’operatore
italiano,
è
spesso
difficile
entrare
in
possesso
della
prova
di
avvenuta
esportazione.
26
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
MERCE
IN
USCITA
–
Ufficio
doganale
competente
per
la
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione
La
Circolare
Agenzia
Dogane
n.
18/D
del
29
dicembre
2010
afferma
che:
“…..,
si
coglie
l’occasione
per
ricordare
quanto
già
espresso
al
punto
5
della
nota
prot.
3028
del
21.7.2008,
circa
le
difficoltà
a
cui
vanno
incontro
gli
operatori
economici
italiani
che
disaZendono
il
citato
art.
161,
p.
5,
presentando
la
dichiarazione
di
esportazione
presso
uno
Stato
Membro
diverso
da
quello
di
residenza.
Al
riguardo,
si
coglie
l’occasione
per
ricordare
che,
come
espressamente
indicato
dalla
Commissione
Europea
nel
documento
1667/94
del
14.11.1995,
punto
4
della
lista
B
(moMvi
non
giusMficaM
per
la
deroga
all’applicazione
dell’art.
161,
p.5)
che
cosMtuisce
l’allegato
IV
alle
“Linee
Guida
per
l’esportazione
e
uscita
della
merce
nel
contesto
del
Reg.
(CE)
648/2005”,
il
faSo
che
un
esportatore
venda
la
propria
merce
“ex‐work”
e
che
l’acquirente
estero
sia
il
soggeSo
responsabile
per
il
trasporto,
non
da
diriSo
a
quest’ulMmo
di
decidere
il
luogo
ove
presentare
la
dichiarazione
di
esportazione
il
quale
deve,
quindi,
aSenersi
alla
regola
secondo
la
quale
la
dichiarazione
di
esportazione
deve
essere
presentata
secondo
le
forme
e
regole
stabilite
dalla
normaMva
doganale
vigente
e
quindi
presso
l’ufficio
doganale
preposto
alla
vigilanza
nel
luogo
in
cui
l’esportatore
è
stabilito
o
dove
le
merci
sono
imballate
o
caricate
per
essere
esportate.
27
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
MERCE
IN
USCITA
–
Ufficio
doganale
competente
per
la
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione
Come
più
volte
precisato,
il
rispeGo
dell’art.
161,
p.5
del
Codice
doganale
comunitario,
appare
oltre
che
doveroso,
essendo
previsto
dalla
norma7va
comunitaria,
anche
necessario
sopraGuGo
in
conseguenza
dell’informa7zzazione
della
procedura
di
esportazione
e
del
conseguente
rapporto
che
si
instaura
tra
l’Autorità
doganale
e
Autorità
fiscale,
rapporto
che
viene
meno
quando
Autorità
doganale
e
Autorità
fiscale
appartengono
a
due
Sta7
membri
diversi
(cioè
quando
l’ufficio
di
esportazione
che
è
in
possesso
del
dato
di
“uscita”
della
merce
è
diverso
da
quello
ove
è
situata
l’Autorità
fiscale
interessata
alla
correGa
conclusione
dell’operazione
di
esportazione
posta
in
essere
dal
soggeGo
residente).
A
livello
nazionale,
invece,
la
ges7one
nel
sistema
doganale
AIDA
delle
dichiarazioni
di
esportazione
trasmesse
telema7camente,
permeGe
di
indicare
un
qualsiasi
ufficio
di
esportazione
nazionale
consentendo,
altresì,
di
acquisire
l’informazione
rela7va
ai
risulta7
di
uscita
della
merce
valevole
sia
ai
fini
doganali
che
fiscali.
Tale
ges7one
consente,
quindi,
una
applicazione
meno
stringente
del
principio
comunitario
sopra
richiamato.
28
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
MERCE
IN
USCITA
–
Ufficio
doganale
competente
per
la
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione
• A
seguito
di
quanto
sopra,
quindi,
per
le
operazioni
svolte
in
procedura
ordinaria,
la
residenza
dell’esportatore
a
cui
fa
riferimento
l’art.
161,
p.5
si
intende
riferito
all’intero
territorio
nazionale
di
appartenenza
e
non
necessariamente
alla
singola
località
di
residenza
all’interno
del
medesimo
territorio
nazionale.
In
pra7ca
l’esportatore
nazionale
che
effeGua
operazioni
in
“ordinaria”
è
abilitato
a
presentare
la
dichiarazione
di
esportazione
e
le
merci
in
uno
degli
uffici
doganali
situa7
nel
territorio
nazionale;
non
è,
invece,
abilitato
a
presentare
la
dichiarazione
doganale
in
uno
Stato
Membro
diverso
da
quello
di
residenza
a
meno
che
non
ricorrano
le
prescriGe
condizioni
di
deroga
(luogo
competente
per
dove
la
merce
è
caricata
o
imballata).
• Va
da
sé
che
per
le
esportazioni
effe:uate
in
procedura
di
domiciliazione,
la
dichiarazione
di
esportazione
deve
essere
trasmessa
alla
dogana
di
esportazione
competente
per
il
controllo
delle
operazioni
svolte
con
tale
procedura
ed
espressamente
indicata
nell’autorizzazione
29
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
ar7colazione
dell’operazione
30
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
ar7colazione
dell’operazione
31
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
•
ContraGo
soGostante
all’operazione
di
cessione
all’esportazione:
vendita,
appalto
–
fornitura
(la
Circolare
n.
26
del
3
agosto
1979
afferma
che:
“ESPORTAZIONI
La
....
formulazione
dell'art.
8
prevede
che
cosVtuiscono
cessioni
all'esportazione:
a)
le
cessioni
che
hanno
per
oggeZo
beni
inviaV
all'estero
o
comunque
fuori
del
territorio
doganale
a
cura
o
a
nome
del
cedente,
considerandosi
tali
le
consegne
all'estero
di
beni
anche
in
dipendenza
di
contraU
di
appalto,
limitatamente
al
corrispeWvo
dei
beni
esportaV.”),
permuta,
conferimento
in
società
a
Vtolo
di
capitale;
Luogo
di
passaggio
della
proprietà
dei
beni:
in
base
a
quanto
previsto
dall’arVcolo
7‐bis,
Dpr
n.
633/1972:
“Le
cessioni
di
beni
si
considerano
effeZuate
nel
territorio
dello
Stato
se
hanno
per
oggeZo
….
beni
mobili
…
esistenV
nel
territorio
dello
Stato”.
(Cfr.
RM
n.
391613
del
22
dicembre
1982)
l’operazione
è
in
campo
Iva
(arVcolo
8/1/a)
e
concorre
a
formare
il
plafond
se
il
passaggio
della
proprietà
interviene
mentre
i
beni
sono
presenV
nel
territorio
dello
Stato.
in
contrasto
con
quanto
sopra
affermato
(e
a
favore
del
contribuente),
si
pone
la
Risoluzione
n.
58/E
del
5
maggio
2005,
concernente
l’invio
di
beni
in
Paese
extra‐Ue
in
base
a
contraZo
di
consignment
stock
/
call
off
stock.
Tale
interpretazione
NON
può
essere
estesa
ad
altre
faWspecie.
Deve
essere
considerata
come
un
traZamento
di
favore.
•
32
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
Dicitura
da
indicare
in
faGura:
“Operazione
non
imponibile,
ar7colo
8,
comma
1,
leGera
a),
del
Dpr
n.
633/1972”.
• Esenzione
della
faGura
dall’imposta
di
bollo:
l’arVcolo
15
della
Tabella
allegata
al
Dpr
n.
642/1972,
afferma
che
sono
esenV
dall’imposta
di
bollo
in
modo
assoluto
i
seguenV
aW,
documenV
e
registri:
“BolleZe
ed
altri
documenV
doganali
di
ogni
specie,
cerVficaV
di
origine.
‐ AW,
documenV
e
registri
relaVvi
al
movimento
di
valute
a
qualsiasi
Vtolo.
‐ FaGure
emesse
in
relazione
ad
esportazioni
di
merci,
faZure
pro‐forma
(…),
domande
di
resVtuzione
di
tribuV
resVtuibili
all’esportazione.
‐ Ricevute
delle
somme
affidate
da
enV
e
imprese
ai
propri
dipendenV
e
ausiliari
o
intermediari
del
commercio,
nonché
agli
spedizionieri,
per
spese
da
sostenere
nell’interesse
dell’impresa.
‐ Domande
di
autorizzazione
d’importazione
ai
sensi
dell’arVcolo
115
del
TraZato
CEE”
• Operazioni
in
valuta
estera:
l’arVcolo
13,
comma
4,
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
“”
4.
Ai
fini
della
determinazione
della
base
imponibile
i
corrispeWvi
dovuV
e
le
spese
e
gli
oneri
sostenuV
in
valuta
estera
sono
computaV
secondo
il
cambio
del
giorno
di
effeZuazione
dell'operazione
o,
in
mancanza
di
tale
indicazione
nella
faZura,
del
giorno
di
emissione
della
faZura.
In
mancanza,
il
computo
e'
effeZuato
sulla
base
della
quotazione
del
giorno
antecedente
più
prossimo.
La
conversione
in
euro,
per
tuZe
le
operazioni
effeZuate
nell'anno
solare,
può
essere
faZa
sulla
base
del
tasso
di
cambio
pubblicato
dalla
Banca
centrale
europea.”.
• Possibilità
di
predisposizione
della
faGura
in
lingua
straniera:
l’arVcolo
21,
comma
3,
del
Dpr
n.
633/1972,
afferma
che:
“Le
faZure
redaZe
in
lingua
straniera
sono
tradoZe
in
lingua
nazionale,
a
fini
di
controllo,
a
richiesta
dell'amministrazione
finanziaria.”.
•
33
APPROFONDIMENTI:
FATTURAZIONE
ATTIVA
CONTENUTO
E
INDICAZIONI
DA
RIPORTARE
IN
FATTURA
corrispeUvi
in
valuta
estera
Ar7colo
21,
comma
3,
del
Dpr
n.
633/1972,
nella
stesura
in
vigore
sino
al
31
dicembre
2012:
“Le
faZure
in
lingua
straniera
devono
essere
tradoZe
in
lingua
nazionale
a
richiesta
dell'amministrazione
finanziaria
e
gli
imporV
possono
essere
espressi
in
qualsiasi
valuta
purché
l'imposta
sia
indicata
in
euro.”.
Ar7colo
21,
comma
3,
del
Dpr
n.
633/1972,
nella
stesura
in
vigore
dal
1°
gennaio
2013:
“Le
faZure
redaZe
in
lingua
straniera
sono
tradoZe
in
lingua
nazionale,
a
fini
di
controllo,
a
richiesta
dell'amministrazione
finanziaria.”.
34
APPROFONDIMENTI:
FATTURAZIONE
ATTIVA
CONTENUTO
E
INDICAZIONI
DA
RIPORTARE
IN
FATTURA
corrispeUvi
in
valuta
estera
La
Circolare
n.
12/E
del
3
maggio
2013,
capitolo
IV,
paragrafo
6.3
afferma
che:
“Circa
la
valuta
in
cui
devono
essere
indicaV
gli
imporV
di
corrispeWvi,
spese
e
altri
oneri
si
ricorda
che,
nella
precedente
formulazione
dell’arVcolo
21,
nelle
faGure
in
lingua
straniera,
tradoZe
in
lingua
nazionale
a
richiesta
dell'amministrazione
finanziaria,
deW
imporV
potevano
essere
espressi
in
qualsiasi
valuta,
purché
l'imposta
fosse
indicata
in
euro.
Per
effeGo
delle
modifiche
apportate
dalla
legge
di
stabilità,
tale
possibilità
non
è
più
prevista.
Pertanto,
anche
per
le
predeGe
faGure
vale
la
regola
generale
deGata
al
comma
2,
leGera
l),
che
dispone
l’indicazione
dell’imposta
e
dell’imponibile
con
arrotondamento
al
centesimo
di
euro.”.
35
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
•
Obbligo
di
faGurazione
degli
accon7:
Il
ricevimento
di
un
acconto‐prezzo
cosVtuisce
EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE,
relaVvamente
all’importo
incassato
e
obbliga
l’impresa
che
riceve
l’acconto
a
emeZere
faZura
immediata
entro
le
ore
24.00
del
giorno
di
ricevimento
dell’acconto
(
giorno
in
cui
giunge
la
noVzia
dell’avvenuto
pervenimento
dell’acconto:
ricevimento
della
contabile
della
banca
/
presa
visione
dell’avvenuto
accredito
tramite
remote‐ banking).
Nel
caso
di
corresponsione
di
acconV‐prezzo
da
parte
del
cliente
estero,
quesV,
riguardo
al
traZamento
Iva,
seguono
la
sorte
dell’operazione
principale.
Nell'affermare
questo
principio
il
ministero
delle
Finanze
(cfr.
Rm
n.
525446
del
18
aprile
1975)
ha
tuZavia
subordinato
la
praVca
applicazione
dell'agevolazione
all'osservanza
di
due
condizioni:
– –
al
momento
dell’incasso
di
ciascun
acconto
deve
essere
emessa,
e
successivamente
registrata,
la
relaVva
faZura,
ai
sensi
degli
arVcoli
21,
comma
6,
e
23,
comma
3,
del
decreto,
con
l'indicazione
che
si
traZa
di
operazione
non
imponibile
a
norma
dell'arVcolo
8,
del
Dpr
n.
633/1972;
al
momento
della
consegna
o
spedizione
dei
beni
cui
si
riferiscono
tali
acconV,
deve
essere
emessa
la
faZura
relaVva
alla
cessione,
anch'essa
non
assoggeZata
a
Iva,
recante
l'indicazione
del
prezzo
complessivo
faZurato,
nonché
gli
estremi,
anche
di
registrazione,
di
tuZe
le
faZure
già
emesse
in
relazione
al
pagamento
degli
acconV.
Quest'ulVma
faZura
ha
valore
riepilogaVvo
e
va
registrata
ai
sensi
dell'arVcolo
23
con
l'annotazione
del
solo
prezzo
di
cessione
eventualmente
non
compreso
negli
acconV
medesimi.
In
caso
di
faZura
a
saldo
zero,
ne
deve
essere
data
specifica
indicazione
in
sede
di
registrazione
sul
registro
Iva
delle
faZure
emesse
(ad
esempio:
mediante
l’adozione
di
un
apposito
codice)
I
sopra
rassegnaV
criteri
sono
staV
ribadiV
dalla
Rm
n.
125/E
del
7
seZembre
1998.
36
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
‐
Risoluzione
del
18/04/1975
n.
525446
Sintesi:
Ai
sensi
del
primo
comma
dell'art.
8
del
DPR
n.
633/1972
gli
acconV
relaVvi
alle
cessioni
all'esportazione
incassaV
anteriormente
alla
spedizione
all'estero
dei
beni
che
formano
oggeZo
delle
cessioni
stesse,
non
sono
soggeZe
ad
IVA
in
quanto
la
riscossione
dei
medesimi
e
del
successivo
eventuale
conguaglio
di
prezzo
(così
come
l'emissione
delle
relaVve
faZure)
sono
giuridicamente
e
direZamente
dipendenV
da
un
unico
contraZo.
Testo:
L'Unione
.....
ha
chiesto
di
conoscere
l'avviso
della
scrivente
in
ordine
al
rilievo
formulato
in
sede
ispeWva,
secondo
cui
gli
acconV
relaVvi
a
cessioni
alla
esportazione,
incassaV
anteriormente
alla
spedizione
all'estero
dei
beni
che
formano
oggeZo
delle
cessioni
stesse,
dovrebbero
essere
assoggeZaV
ad
I.V.A.,
in
quanto
non
direZamente
ed
immediatamente
collegaV
con
l'operazione
di
esportazione.
Al
riguardo
si
fa
presente
che
i
suddeW
acconV
non
sono
soggeW
ad
I.V.A.,
in
quanto
la
riscossione
dei
medesimi,
nonché
del
successivo
eventuale
conguaglio
di
prezzo,
e
l'emissione
delle
relaVve
faZure,
ivi
compresa
quella
riepilogaVva,
di
cui
si
dirà
appresso,
sono
da
considerare
giuridicamente
e
direZamente
dipendenV
da
un
unico
contraZo
avente
per
oggeZo
cessioni
di
beni
al'esportazione
non
imponibili
a
norma
dell'art.
8,
1
comma,
del
D.P.R.
26.10.1972,
n.
633
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni.
Ai
fini
della
praVca
applicazione
dell'agevolazione
dovrà
osservarsi
la
seguente
procedura:
1)
al
momento
dell'incasso
di
ciascun
acconto
deve
essere
emessa
e
successivamente
registrata
la
relaVva
faZura,
ai
sensi
degli
arZ.
21,
6
comma
e
23,
3
comma,
del
citato
D.P.R.
633,
indicando
che
traZasi
di
operazione
non
imponibile
a
norma
dell'art.
8,
1
comma;
2)
al
momento
della
spedizione
o
trasporto
all'estero
dei
beni
cui
si
riferiscono
tali
acconV
deve
essere
emessa
una
faZura
riepilogaVva
(senza
addebitamento
di
alcun
corrispeWvo,
qualora
il
prezzo
paZuito
sia
stato
già
integralmente
corrisposto
in
precedenza;
ovvero
con
addebitamento
del
solo
conguaglio
del
prezzo,
nel
caso
contrario),
anch'essa
non
assoggeZata
ad
I.V.A.,
recante
l'indicazione
del
prezzo
complessivamente
paZuito
nonché
degli
estremi,
anche
di
registrazione,
di
tuZe
le
faZure
già
emesse
in
relazione
all'incasso
degli
acconV
di
cui
al
punto
1).
Si
riVene
opportuno
precisare,
inoltre,
che
ai
fini
dell'applicazione
dell'art.
8,
3
comma,
del
citato
D.P.R.
633,
l'importo
di
tali
acconV
concorre
a
formare
il
volume
d'affari
dell'anno
(o
triennio)
solare
in
cui
debbono
essere
registrate
le
relaVve
faZure,
nonché
i
ricavi
delle
esportazioni
dell'anno
(o
triennio)
solare
in
cui
le
esportazioni
medesime
si
considerano
effeZuate
ai
sensi
delle
vigenV
disposizioni
in
materia
doganale
(data
di
acceZazione
della
dichiarazione
doganale
di
esportazione).
37
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
‐
Risoluzione
del
07/09/1998
n.
125
Sintesi:
Si
forniscono
chiarimenV
in
ordine
alla
emissione
di
faZura
e
relaVva
annotazione
nell'ipotesi
di
pagamento
anVcipato
di
merce
da
esportare.
Testo:
Con
nota
direZa
alla
scrivente,
lo
Studio
Associato
di
Ragioneria,
con
sede
in
________,
in
persona
del
proprio
socio
amministratore
rag.
________,
ha
chiesto
di
conoscere
se
un
esportatore
nazionale,
una
volta
emessa
nei
confronV
del
proprio
cliente
estero
una
faZura
a
fronte
del
pagamento
anVcipato
del
prezzo
(totale
o
parziale)
all'aZo
dell'ordinazione
della
merce,
debba
emeZere
una
seconda
faZura
al
momento
dell'esportazione
dei
beni.
La
quesVone
si
pone
in
quanto
la
seconda
faZura,
che
documenta
l'intero
corrispeWvo
della
merce
esportata,
deve
essere
necessariamente
emessa
per
poter
effeZuare
le
procedure
doganali
di
esportazione
presso
la
dogana
nazionale,
con
la
conseguenza
che,
ove
si
riconosca
l'obbligo
di
registrare
ai
sensi
dell'art.
23,
primo
comma,
del
D.P.R.
26
oZobre
1972,
n.
633,
anche
la
stessa
faZura,
si
duplicherebbe
il
volume
di
affari
relaVvo
alle
cessioni
all'esportazione.
Al
riguardo,
si
riVene
di
dover
far
presente
che
i
suddeW
acconV
non
sono
soggeW
ad
IVA,
in
quanto
la
riscossione
dei
medesimi,
nonché
del
successivo
eventuale
conguaglio
di
prezzo
e
l'emissione
delle
relaVve
faZure,
ivi
compresa
quella
riepilogaVva,
di
cui
si
dirà
appresso,
sono
da
considerare
giuridicamente
e
direZamente
dipendenV
da
un
unico
contraZo
avente
per
oggeZo
cessioni
di
beni
all'esportazione,
non
imponibili
ad
IVA
ai
sensi
dell'art.
8,
primo
comma,
leZ.
a),
del
citato
D.P.R.
n.
633
del
1972.
In
parVcolare,
il
cedente
nazionale
e'
tenuto
ad
osservare
la
seguente
procedura:
1)
al
momento
dell'incasso
di
ciascun
acconto
deve
essere
emessa
e
successivamente
registrata
la
relaVva
faZura,
a
norma
degli
arZ.
21,
sesto
comma
e
23,
terzo
comma,
secondo
periodo,
del
già
richiamato
D.P.R.
n.
633
del
1972,
indicando
che
traZasi
di
operazione
non
imponibile
a
norma
del
suddeZo
art.
8,
primo
comma;
2)
al
momento
della
spedizione
o
trasporto
all'estero
dei
beni
cui
si
riferiscono
tali
acconV
deve
essere
emessa
una
faZura
riepilogaVva
(senza
addebito
di
alcun
corrispeWvo,
qualora
il
prezzo
paZuito
sia
stato
già
integralmente
corrisposto
in
precedenza;
ovvero
con
addebito
del
solo
conguaglio,
in
caso
contrario),
anch'essa
non
soggeZa
ad
IVA,
recante
l'indicazione
del
prezzo
complessivamente
paZuito
nonché
degli
estremi,
anche
di
registrazione,
di
tuZe
le
faZure
già
emesse
in
relazione
all'incasso
degli
acconV
di
cui
al
punto
1).
DeZa
faZura
riepilogaVva
dovrà
essere
annotata,
comunque,
ai
sensi
del
citato
arVcolo
23,
e
concorrerà
alla
determinazione
del
volume
d'affari
limitatamente
all'eventuale
saldo
del
corrispeWvo,
mentre
non
concorrerà
alla
determinazione
dello
stesso,
trovando
annotazione
in
separata
colonna
del
registro
appositamente
contrassegnata,
nel
caso
in
cui,
essendo
stato
già
faZurato
l'intero
corrispeWvo,
la
faZura
in
parola
assolva
l'unica
funzione
di
documentazione
dell'operazione
ai
fini
dell'espletamento
delle
formalità
doganali.
Tanto
si
comunica
e
si
prega
di
portare
quanto
sopra
a
conoscenza
dell'interessato.
38
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
•
Esportazione
a
mezzo
posta
‐
procedura:
– Compilazione
da
parte
dell’operatore
della
dichiarazione
doganale
Mod.
CN
23
(in
precedenza
C2/CP3)
– Apposizione
da
parte
dell’Ufficio
postale
del
proprio
Vmbro
a
calendario
su
un
esemplare
della
dichiarazione
da
resVtuire
all’operatore
(Circ.
n.
17
del
06/04/1977).
•
Tempo
di
possibile
permanenza
dei
beni
in
Italia
una
volta
ceduta
la
proprietà
degli
stessi:
non
è
previsto
un
limite
temporale;
è
prudente
aZenersi
alla
regola
del
tempo
tecnico
necessario
per
organizzare
il
trasporto;
•
Rappor7
con
clien7
di
Paesi
Black
List:
obbligo
di
segnalazione
in
via
telemaVca
delle
operazioni
effeZuate
nei
confronV
di
operatori
economici
di
tali
Paesi
(si
traZa
dei
Paesi
indicaV
nei
decreV
del
Ministro
delle
Finanze
4
maggio
1999
e
21
novembre
2001)
se
di
importo
superiore
a
500
euro.
•
Elenchi
clien7
(cd.
“spesometro”):
le
operazioni
di
esportazione
arVcolo
8/1/a
e
8/1/b
sono
escluse
dall’elenco
clienV;
è
da
ritenere
che
il
primo
cedente
dell’operazione
triangolare
abbia
l’obbligo
di
segnalare
l’operazione.
39
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
CESSIONI
DI
BENI
CON
INVIO
NELLO
STATO
CITTA’
DEL
VATICANO
E
NELLA
REPUBBLICA
DI
SAN
MARINO
Ar7colo
71
del
Dpr
n.
633/1972
Le
disposizioni
degli
ar7coli
8
e
9
si
applicano
alle
cessioni
eseguite
mediante
trasporto
o
consegna
dei
beni
nel
territorio
dello
Stato
della
CiGà
del
Va7cano,
comprese
le
aree
in
cui
hanno
sede
le
is7tuzioni
e
gli
uffici
richiama7
nella
convenzione
doganale
italo
‐
va7cana
del
30
giugno
1930,
e
in
quello
della
Repubblica
di
San
Marino,
ed
ai
servizi
connessi,
secondo
modalità
da
stabilire
preven7vamente
con
decre7
del
Ministro
per
le
finanze
in
base
ad
accordi
con
i
deU
Sta7.
Per
l'introduzione
nel
territorio
dello
Stato
di
beni
provenienV
dallo
Stato
della
CiZà
del
VaVcano,
comprese
le
aree
di
cui
al
primo
comma,
e
dalla
Repubblica
di
San
Marino,
i
contribuenV
dai
quali
o
per
conto
dei
quali
ne
e'
effeZuata
l'introduzione
nel
territorio
dello
Stato
sono
tenuV
al
pagamento
dell'imposta
sul
valore
aggiunto
a
norma
del
secondo
comma
dell'art.
17.
Per
i
beni
di
provenienza
estera
desVnaV
alla
Repubblica
di
San
Marino,
l'imposta
sul
valore
aggiunto
sarà
assunta
in
deposito
dalla
dogana
e
rimborsata
al
deZo
Stato
successivamente
alla
introduzione
dei
beni
stessi
nel
suo
territorio,
secondo
modalità
da
stabilire
con
il
decreto
previsto
dal
primo
comma.
40
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessioni
di
beni
con
invio
a
clien7
della
Repubblica
di
San
Marino
DM
24
dicembre
1993
Procedura:
• • • • • • •
Emissione
di
DDT
in
3
esemplari
con
indicazione
della
causale
del
trasporto
(due
copie
devono
essere
esibite,
per
i
necessari
riscontri,
al
competente
Ufficio
tributario
di
San
Marino
all’aZo
dell’introduzione
dei
beni
in
deZo
territorio)
Emissione
faGura
in
4
esemplari
(3
per
il
desVnatario)
–
Operazione
non
imponibile
IVA
ai
sensi
arZ.
71
e
8
DPR
633/1972
–
indicazione
del
numero
idenVficaVvo
fiscale
del
cessionario
(SM
+
5
numeri)
‐
annotazione
sul
registro
art.
23
DPR
63371972
Ritorno
entro
quaGro
mesi
di
un
esemplare
della
faGura
con
marca
debitamente
perforata
con
indicazione
della
data
e
con
il
Vmbro
a
secco
circolare
dell’Ufficio
Tributario
di
San
Marino
Allegare
al
DDT
l’esemplare
della
faZura
vistata
ed
annotare,
a
margine
delle
corrispondenV
scriZure
effeZuate
sul
registro
vendite,
l’avvenuto
ricevimento
della
faZura
vistata
In
caso
di
mancato
arrivo
l’operatore
deve
darne
comunicazione
all’Ufficio
Tributario
di
San
Marino
e
per
conoscenza
all’Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
territorialmente
competente.
L’Ufficio
Tributario
sanmarinese
effeZua
i
dovuV
controlli
e
ne
comunica
l’esito
Redigere
il
Modello
Intra
1
bis
delle
cessioni
intracomunitarie
per
la
sola
parte
fiscale
(prime
4
colonne)
–
sono
esoneraV
i
soggeW
che
non
effeZuano
cessioni
intracomunitarie
(Ris.
n.
83/E
del
23/04/1977)
Presentare
in
via
telemaVca
la
comunicazione
per
operazioni
di
cessione
con
operatori
economici
di
Paesi
Black
List
41
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Cessioni
di
beni
con
invio
a
clien7
della
Repubblica
di
San
Marino
DM
24
dicembre
1993
Ar7colo
4
‐
RequisiV
per
l'applicazione
delle
disposizioni
di
cui
agli
arVcoli
8
e
9
del
DPR
n.
633/1972.
In
relazione
alle
cessioni
di
cui
all'art.
1,
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
agli
ar7coli
8
e
9
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633,
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
a
condizione
che
l'operatore
italiano:
a) sia
in
possesso
dell'esemplare
della
faZura
indicata
all'art.
3,
n.
3;
b) ne
abbia
preso
nota
a
margine
delle
corrispondenV
scriZure
eseguite
nel
registro
di
cui
all'art.
23
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;
c)
abbia
provveduto
a
redigere,
per
la
sola
parte
fiscale,
ed
a
presentare
l'elenco
riepilogaVvo
delle
cessioni
di
cui
all'art.
6
del
decreto‐legge
23
gennaio
1993,
n.
16,
converVto,
con
modificazioni,
dalla
legge
24
marzo
1993,
n.
75.
Sono
esentaV
da
tale
obbligo
i
cedenV
che
non
intraZengono
rapporV
commerciali
con
i
Paesi
comunitari.
42
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Esportazione
impropria
(ar7colo
8/1/b)
43
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Esportazione
impropria
(ar7colo
8/1/b)
Nella
circolare
citata
si
afferma
quanto
segue:
“Nel
caso
prospeZato
ci
si
trova
di
fronte
a
una
cessione
che
non
presenta
le
caraZerisVche
proprie
delle
operazioni
intracomunitarie,
venendo
meno
una
delle
prerogaVve
principali,
vale
a
dire
la
desVnazione
(immediata
o,
comunque,
finale)
dei
beni
in
altro
Stato
membro.
In
tale
faWspecie
l'operatore
nazionale
effeZua
una
cessione
all'esportazione
e
conseguentemente
emeZe
nei
confronV
del
proprio
cliente
cipriota
una
faZura
non
imponibile
ai
sensi
dell'arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972,
e
per
i
beni
ceduV
cura,
direZamente
o
tramite
terzi,
il
trasporto
o
la
spedizione
fuori
dell'ambito
comunitario,
nonché
le
operazioni
doganali
di
esportazione.
Peraltro,
qualora
le
merci
vengano
consegnate
in
Italia
al
cliente
cipriota,
il
quale
ne
cura
l'esportazione,
il
cedente
nazionale
emeZe
faZura
non
imponibile
ai
sensi
del
menzionato
arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
b),
sempreché
vengano
rispeZaV
i
limiV
e
le
condizioni
previste
dalla
stessa
leZera
b).
E’
appena
il
caso
di
precisare
che
la
consegna
dei
beni
in
Italia
direGamente
al
des7natario
finale
russo,
non
comporta
la
realizzazione,
neanche
in
senso
lato,
della
cessione
all'esportazione
da
parte
del
contribuente
nazionale,
il
quale
in
tale
ul7ma
ipotesi
è
tenuto
a
emeGere
faGura
soggeGa
a
Iva
nei
confron7
del
proprio
cessionario
cipriota.
I
beni
oggeZo
della
cessione
non
possono
subire
lavorazioni
e
devono
giungere
all'estero
nello
stato
originario.
Riguardo
alla
prova
dell'avvenuta
esportazione,
la
circolare
n.
35/E
afferma
che,
in
tal
caso,
la
prova
dell'avvenuta
esportazione
dei
beni
per
il
cedente
nazionale
non
può
che
essere
cosVtuita
dall'apposizione
da
parte
della
dogana
di
uscita
del
visto
sull'esemplare
della
faZura
dallo
stesso
emessa
(estremi
del
visto
uscire)
e
presentata
in
dogana
all'aZo
dell'esportazione.
Ciò
in
quanto
nel
caso
di
specie
il
documento
di
esportazione,
munito
del
visto
uscire,
resta
all'acquirente
estero.
Qualora
il
trasporto
o
la
spedizione
fuori
dal
territorio
della
Ue
non
avvenga
nel
termine
di
90
giorni
dalla
consegna,
il
cedente
è
punito
con
sanzione
amministraVva
pari
al
50%
dell'imposta
relaVva
alla
cessione.
La
sanzione
non
si
applica
se,
nei
trenta
giorni
successivi,
viene
eseguito,
previa
regolarizzazione
della
faZura,
il
versamento
dell'imposta
(arVcolo
7,
primo
comma,
Dlgs
n.
44
OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
Esportazioni
indireGe
(vendita
a
esportatori
abituali)
Adempimen7
in
capo
al
fornitore
nazionale:
• numerare
in
ordine
progressivo
di
ricevimento
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute;
• annotare
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute
su
apposito
registro
di
carico;
• comunicare
all’Agenzia
delle
entrate,
entro
il
termine
di
effeZuazione
della
prima
liquidazione
periodica
IVA,
mensile
o
trimestrale,
nella
quale
confluiscono
le
operazioni
realizzate
senza
applicazione
dell'imposta,
in
via
esclusivamente
telemaVca,
gli
estremi
delle
dichiarazioni
d’intento
ricevute;
• emeZere
faZura
senza
applicazione
di
Iva
a
carico
del
cliente,
indicando
la
locuzione:
“operazione
non
imponibile,
arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
c),
del
Dpr
n.
633/1972,
come
da
Vostra
dichiarazione
d’intento
n.
…..
del
…….,
da
noi
annotata
nell’apposito
registro
al
n.
……...
in
data
…..
”.
Imposta
di
bollo:
di
norma
le
faZure
emesse
in
base
a
dichiarazione
d’intento
devono
essere
assoggeZate
all’imposta
di
bollo
da
2
euro
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47
euro).
E’
da
ritenere
che
le
eventuali
note
credito
a
storno
integrale
o
parziale
di
tali
faZure
debbano
recare
l’imposta
di
bollo
da
2
euro
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47
euro).
Probabile
cambiamento
di
procedura
a
par7re
dal
1°
gennaio
2014.
45
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
regole
di
territorialità
In
linea
di
principio,
valgono
le
stesse
regole
delineate
in
merito
alle
cessioni
all’esportazione
(cfr.
p.
24).
In
ambito
comunitario
il
luogo
di
passaggio
della
proprietà
tende
tuZavia
a
essere
meno
importante
rispeZo
al
caso
di
rapporto
con
clienV
di
Paesi
extra
Ue.
Ad
esempio,
per
ragioni
di
monitoraggio
delle
operazioni
(con
i
modelli
Intra),
viene
considerata
in
campo
Iva
l’operazione
di
cessione
di
beni
a
cliente
di
altro
Paese
Ue
nell’ambito
di
un’operazione
di
triangolazione
comunitaria,
anche
se
tali
beni
si
muovono
fuori
del
territorio
italiano.
ConVnuando
nell’esempio:
acquisto
di
merce
presso
fornitore
francese
e
sua
cessione
a
cliente
tedesco
dando
incarico
al
fornitore
francese
di
spedire
la
merce
in
Germania.
Come
meglio
si
vedrà
nel
seguito,
la
cessione
della
merce
al
cliente
tedesco
viene
faZurata
come
operazione
IN
CAMPO
IVA,
non
imponibile
arVcolo
41/1/a,
anche
se
la
merce
viene
trasportata
direZamente
dalla
Francia
alla
Germania.
Le
stesse
considerazioni
possono
delinearsi
con
riguardo
alle
operazioni
di
consignment
stock
con
clienV
di
altro
Paese
Ue
(laddove
si
traW
di
un
Paese
che
NON
pretende
l’idenVficazione
Iva
da
parte
dell’impresa
italiana
che
aZua
il
trasferimento
dei
beni);
in
base
a
tale
contraZo
l’impresa
italiana
invia
merce
al
cliente
di
altro
Paese
Ue,
la
merce
resta
di
proprietà
dell’impresa
italiana
sino
all’aZo
del
prelievo
da
parte
del
cliente;
il
cliente
segnala
i
prelievi;
in
tale
momento
viene
emessa
la
faZura
di
cessione;
l’operazione
di
cessione
è
non
imponibile
ai
sensi
dell’arVcolo
41/1/a
del
Dl
n.
331/1993,
anche
se
la
proprietà
dei
beni
è
passata
in
un
momento
in
cui
gli
stessi
erano
fuori
dal
territorio
italiano.
46
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
Ar7colo
41
del
Dl
n.
331/1993
1. Cos7tuiscono
cessioni
non
imponibili:
a)
le
cessioni
a
7tolo
oneroso
di
beni,
trasporta7
o
spedi7
nel
territorio
di
altro
Stato
membro,
dal
cedente
o
dall'acquirente,
o
da
terzi
per
loro
conto,
nei
confron7
di
cessionari
soggeU
di
imposta
o
di
enV,
associazioni
ed
altre
organizzazioni
indicate
nell'arVcolo
4,
quarto
comma,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.633,
non
soggeW
passivi
d'imposta;
i
beni
possono
essere
soGopos7
per
conto
del
cessionario,
ad
opera
del
cedente
stesso
o
di
terzi,
a
lavorazione,
trasformazione,
assiemaggio
o
adaGamento
ad
altri
beni.
(…)
b)
le
cessioni
in
base
a
cataloghi,
per
corrispondenza
e
simili,
di
beni
diversi
da
quelli
soggeW
ad
accisa,
spediV
o
trasportaV
dal
cedente
o
per
suo
conto
nel
territorio
di
altro
Stato
membro
nei
confronV
di
cessionari
ivi
non
tenuV
ad
applicare
l'imposta
sugli
acquisV
intracomunitari
e
che
non
hanno
optato
per
l'applicazione
della
stessa.
(…)
c)
le
cessioni,
con
spedizione
o
trasporto
dal
territorio
dello
Stato,
nel
territorio
di
altro
Stato
membro
di
beni
des7na7
ad
essere
ivi
installa7,
monta7
o
assiema7
da
parte
del
fornitore
o
per
suo
conto.
47
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
2.
Sono
assimilate
alle
cessioni
di
cui
al
comma
1,
leGera
a):
c)
l'invio
di
beni
nel
territorio
di
altro
Stato
membro,
mediante
trasporto
o
spedizione
a
cura
del
soggeZo
passivo
nel
territorio
dello
Stato,
o
da
terzi
per
suo
conto,
in
base
ad
un
Vtolo
diverso
da
quelli
indicaV
nel
successivo
comma
3
di
beni
ivi
esistenV.
CASISTICA
OPERATIVA:
• Trasferimento
di
beni
a
magazzini
di
consegna
in
altro
Paese
Ue;
• Trasferimento
di
beni
in
altro
Paese
Ue
in
base
a
contraW
di
consignment
stock
(in
Paesi
nei
quali
è
obbligatoria
l’idenVficazione
ai
fini
Iva);
• TrasferimenV
di
beni
in
altro
Paese
Ue
per
locazione,
anche
finanziaria,
etc.
i
quali,
se
ivi
importaV,
NON
beneficerebbero
della
ammissione
temporanea
in
esenzione
totale
dai
dazi
doganali
(Paesi
che
pretendono
l’idenVficazione
ai
fini
Iva
da
parte
del
soggeZo
trasferente);
48
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
3.
La
disposizione
di
cui
al
comma
2,
leGera
c),
non
si
applica
per
i
beni
inviaV
in
altro
Stato
membro,
oggeZo
delle
operazioni
di
perfezionamento
o
di
manipolazioni
usuali
indicate
nell'arVcolo
38,
comma
5,
leZera
a),
o
per
essere
ivi
temporaneamente
u7lizza7
per
l'esecuzione
di
prestazioni
o
che
se
fossero
ivi
importaV
beneficerebbero
della
ammissione
temporanea
in
totale
esenzione
dai
dazi
doganali.
CASISTICA
OPERATIVA:
• Invio
in
altro
Paese
Ue
di
di
beni
per
lavorazione,
riparazione,
manipolazioni
usuali,
perizia,
etc.,
• Invio
in
altro
Paese
Ue
di
beni
da
esporre
in
fiera;
• Invio
(o
trasporto
al
seguito)
di
aZrezzi
e
altri
beni
strumentali
da
uVlizzare
per
l’esecuzione
di
prestazioni;
• Invio
in
altro
Paese
Ue
di
beni
per
locazione,
anche
finanziaria,
etc.
i
quali,
se
ivi
importaV,
beneficerebbero
della
ammissione
temporanea
in
esenzione
totale
dai
dazi
doganali
(Paesi
che
NON
pretendono
l’idenVficazione
Iva
da
parte
del
trasferente);
49
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
verifica
preven7va
Prima
di
porre
in
essere
operazioni
intracomunitarie
il
produZore
italiano
deve
verificare
l'iscrizione
del
proprio
numero
idenVficaVvo
Iva
nella
banca
daV
VIES
‐
VAT
InformaVon
Exchange
System
‐
INTRASTAT,
accedendo
al
sito
dell'Agenzia
delle
Entrate:hZp://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ vies/vies.htm
Nel
caso
in
cui
il
produZore
italiano
non
risultasse
ancora
incluso
nell’Archivio
VIES
o
fosse
stato
dal
medesimo
depennato,
egli
deve
manifestare
la
volontà
di
porre
in
essere
operazioni
intracomunitarie
mediante
apposita
istanza
(il
cui
schema
è
riportato
in
allegato
I
alla
Circolare
n.
39/E
del
1°
agosto
2011),
da
presentare
ad
un
qualsiasi
ufficio
dell’Agenzia
delle
entrate,
riportando
i
daV
relaVvi
ai
volumi
presunV
degli
acquisV
e
delle
cessioni
intracomunitarie.
L'operazione
di
cessione
intracomunitaria
potrà
essere
posta
in
essere
solo
a
parVre
dal
trentunesimo
giorno
successivo
alla
presentazione
dell'istanza.
L’istanza
può
essere
presentata
direZamente,
a
mezzo
del
servizio
postale
mediante
raccomandata
o
tramite
posta
eleZronica
cerVficata
(PEC).
Alle
istanze
presentate
a
mezzo
posta
(raccomandata
e
PEC
non
soZoscriZa
digitalmente)
per
manifestare
la
volontà
di
effeZuare
operazioni
intracomunitarie
deve
essere
allegata
copia
fotostaVca
non
autenVcata
di
un
documento
di
idenVficazione
del
dichiarante,
la
cui
mancanza
rende
irricevibile
l’istanza.
L’obbligo
di
iscrizione
nella
Banca
daV
VIES
vale:
• Sia
per
i
soggeW
che
pongono
in
essere
cessioni
e
acquisV
intracomunitari
di
beni;
• Sia
per
i
soggeW
che
eseguono
o
acquistano
servizi
generici
di
cui
all’arVcolo
7‐ter
del
Dpr
n.
633/1972.
50
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
verifica
preven7va
51
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
verifica
preven7va
La
Circolare
n.
39/E
del
1°
agosto
2011,
afferma
che:
“……l’inclusione
nell’Archivio
VIES
è
necessaria,
pertanto,
anche
per
quei
soggeb
che
effe:uano
prestazioni
di
servizi
intracomunitarie
sogge:e
ad
IVA
nel
paese
di
des#nazione
ai
sensi
dell’ar#colo
7‐ter
introdo:o
nel
decreto
IVA
dall’ar#colo
1
del
d.lgs.
11
febbraio
2010,
n.
18.
L’inclusione
nell’Archivio
VIES
è
altresì
necessaria
per
i
soggeb
che
ricevono
prestazioni
di
servizi
intracomunitarie,
tenuto
conto
di
quanto
recentemente
disposto
dall’ar#colo
18
del
Regolamento
di
esecuzione
(UE)
n.
282/2011
del
Consiglio
del
15
marzo
2011,
in
tema
di
prova
dello
status
di
sogge:o
passivo
del
commi:ente.
“.
52
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
L’ar7colo
50
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
“1.
Le
cessioni
intracomunitarie
di
cui
all'arVcolo
41,
commi
1,
leZera
a),
e
2,
leZera
c),
sono
effeZuate
senza
applicazione
dell'imposta
nei
confronV
dei
cessionari
che
abbiano
comunicato
il
numero
di
idenVficazione
agli
stessi
aZribuito
dallo
Stato
membro
di
appartenenza.
(…)”.
53
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
cessioni
intracomunitarie
‐
procedura
Nel
caso
delle
cessioni
intracomunitarie
direZe,
l’impresa
cedente
italiana
deve
osservare
i
seguenV
adempimenV:
1)
richiedere
il
numero
di
idenVficazione
Iva
al
cessionario
di
altro
Paese
Ue,
comunicandogli
il
proprio
(IT
…….);
2)
verificare
la
validità
del
numero
comunicato
dal
soggeZo
estero
o
presso
l’Ufficio
delle
Entrate
o
mediante
interrogazione
a
mezzo
internet
(accesso
al
sito
www.agenziadogane.it
‐
Controllo
parVte
Iva
comunitarie),
rispeWvamente,
richiedendo
o
stampando
l’esito
del
controllo
e
tenendolo
agli
aW
(ad
esempio
in
allegato
alla
faZura
emessa);
poiché
il
controllo
a
mezzo
internet,
riguardo
ad
alcuni
Paesi,
consente
di
verificare
solamente
l'esistenza
del
numero
idenVficaVvo
Iva
comunicato
dal
cliente
estero
e
non
la
Vtolarità
dello
stesso,
per
i
nuovi
clienV
è
opportuno
eseguire
il
controllo
mediante
accesso
all'Ufficio
delle
entrate;
3)
emeZere
la
faZura
di
vendita
sul
cliente
estero,
senza
applicazione
dell’Iva
italiana,
indicando
in
faZura
il
proprio
numero
idenVficaVvo
Iva
e
quello
del
cliente
estero;
in
faZura
viene
indicata
la
dicitura
“Operazione
non
imponibile
arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993”;
4)
inviare
i
beni
all'estero;
5)
reperire
e
tenere
agli
aW
la
documentazione
aZa
a
provare
che
i
beni
sono
usciV
dal
territorio
italiano
(ad
esempio:
leZera
di
veZura
Cmr
debitamente
compilata
e
soZoscriZa
dall’impresa
estera
desVnataria
delle
merci;
a
tale
riguardo
l’impresa
italiana
deve
accordarsi
con
l’impresa
acquirente
estera
affinché
quest’ulVma
trasmeZa
copia
di
tale
documento
(cfr.
sul
punto
la
Risoluzione
n.
345/E
del
28
novembre
2007,
la
Risoluzione
n.
477/E
del
15
dicembre
2008
e
la
Risoluzione
n.
19/E
del
25
marzo
2013);
6)
annotare
la
faZura
di
vendita
in
contabilità
generale
e
sul
registro
delle
faZure
emesse;
7)
trasmeZere
alla
stessa
in
via
telemaVca,
secondo
la
periodicità
prevista
dalla
legge,
l’elenco
delle
cessioni
intracomunitarie
di
beni
(Modelli
Intra
1
e
Intra
1‐bis);
8)
Nel
caso
di
operazioni
con
clienV
di
Paesi
Black
List
inviare
in
via
telemaVca
la
relaVva
comunicazione.
54
CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
Controllo
del
numero
iden7fica7vo
Iva
del
cliente
estero
ww1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm
55
BANCA
DATI
VIES
–
INTRASTAT
Regolamento
UE
n.
904/2010
rela7vo
alla
cooperazione
amministra7va
e
alla
loGa
contro
la
frode
in
materia
d’imposta
sul
valore
aggiunto
Ar7colo
31
1.
L’autorità
competente
di
ciascuno
Stato
membro
provvede
affinché
le
persone
avenV
interesse
a
cessioni
intracomunitarie
di
beni
o
a
prestazioni
intracomunitarie
di
servizi
e
i
soggeW
passivi
non
stabiliV
che
prestano
servizi
di
telecomunicazione,
di
teleradiodiffusione
e
per
via
eleZronica,
in
parVcolare
i
servizi
di
cui
all’allegato
II
della
direWva
2006/112/CE,
siano
autorizzaV,
per
le
esigenze
di
questo
Vpo
di
operazione,
a
oGenere
conferma
per
via
eleGronica
della
validità
del
numero
d’iden7ficazione
IVA
di
una
data
persona
nonché
del
nome
e
dell’indirizzo
corrisponden7.
….
2.
Ciascuno
Stato
membro
fornisce
con
mezzi
eleZronici
la
conferma
del
nome
e
dell’indirizzo
della
persona
alla
quale
è
stato
aZribuito
il
numero
di
idenVficazione
IVA
in
conformità
della
sua
normaVva
in
materia
di
protezione
dei
daV.
La
norma
sopra
riportata
dovrebbe
avere
effeZo
a
parVre
dal
1°
gennaio
2012
(così
dispone
l’arVcolo
62
del
Regolamento).
NOTA
BENE:
Alcuni
StaV
membri
(ad
esempio:
Austria,
Bulgaria,
Repubblica
Ceca,
Regno
Unito,
Slovenia),
al
31
dicembre
2011,
erano
già
in
linea
con
quanto
previsto
dall’arVcolo
31
sopra
citato.
L’ITALIA,
a
parVre
dal
1°
gennaio
2012,
si
è
adeguata
a
quanto
previsto
dal
Regolamento.
56
BANCA
DATI
VIES
–
INTRASTAT
Regolamento
UE
n.
904/2010
rela7vo
alla
cooperazione
amministra7va
e
alla
loGa
contro
la
frode
in
materia
d’imposta
sul
valore
aggiunto
57
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
Con
la
Risoluzione
n.
345/E
del
28
novembre
2007,
l’Agenzia
delle
Entrate
aveva
accolto
la
proposta
dal
contribuente:
“
L'istante
riVene
che
al
fine
di
dimostrare
l'avvenuta
spedizione
di
merci
in
altro
Paese
comunitario
occorra
conservare
per
il
periodo
previsto
dalle
disposizioni
vigenV:
•
la
faZura
di
vendita
all'acquirente
comunitario,
emessa
ai
sensi
del
citato
art.
41
del
D.L.
n.
331
del
1993;
• gli
elenchi
riepilogaVvi
relaVvi
alle
cessioni
intracomunitarie
effeZuate;
• un
documento
di
trasporto
"CMR"
firmato
dal
trasportatore
per
presa
in
carico
della
merce
e
dal
desVnatario
per
ricevuta;
• la
rimessa
bancaria
dell'acquirente
relaVva
al
pagamento
della
merce.”.
Con
la
successiva
Risoluzione
n.
477/E
del
15
dicembre
2008,
l’Agenzia
delle
Entrate
affermava
che:
“Ai
fini
della
prova
dell'avvenuta
cessione
intracomunitaria
e
dell'uscita
dei
beni
dal
territorio
dello
Stato,
la
risoluzione
n.
345
del
2007
ha
indicato
l'esibizione
del
documento
di
trasporto
a
Vtolo
meramente
esemplificaVvo.
Pertanto,
nei
casi
in
cui
il
cedente
nazionale
non
abbia
provveduto
direZamente
al
trasporto
delle
merci
e
non
sia
in
grado
di
esibire
il
predeZo
documento
di
trasporto,
la
prova
di
cui
sopra
potrà
essere
fornita
con
qualsiasi
altro
documento
idoneo
a
dimostrare
che
le
merci
sono
state
inviate
in
altro
Stato
membro.
“
58
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
hGp://www.fiscooggi.it/analisi‐e‐commen7/ar7colo/la‐prova‐della‐non‐imponibilita‐iva‐nelle‐cessioni‐intracomunitarie‐0
59
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
(segue
documento
pagina
precedente)
60
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
(segue
documento
pagina
precedente)
61
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Prova
dell’
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
Nella
Risoluzione
n.
19/E
del
25
marzo
2013,
l’Agenzia
delle
Entrate
afferma
che:
“….la
scrivente
riVene
che
il
CMR
eleGronico,
avente
il
medesimo
contenuto
di
quello
cartaceo,
cosVtuisca
un
mezzo
di
prova
idoneo
a
dimostrare
l’uscita
della
merce
dal
territorio
nazionale.
Analogamente,
si
concorda
con
la
tesi
dell’istante
secondo
cui
cosVtuisce
un
mezzo
di
prova
equivalente
al
CMR
cartaceo,
un
insieme
di
documenV
dal
quale
si
possano
ricavare
le
medesime
informazioni
presenV
nello
stesso
e
le
firme
dei
soggeW
coinvolV
(cedente,
veZore
e
cessionario).
Tra
quesV,
risulta
ammissibile
anche
l’u7lizzo
delle
informazioni
traGe
dal
sistema
informa7co
del
veGore,
da
cui
risulta
che
la
merce
ha
lasciato
il
territorio
dello
Stato
ed
ha
altresì
raggiunto
il
territorio
di
un
altro
Stato
membro.
…”.
62
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Prova
dell’arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
Le
difficoltà
che
l’impresa
italiana
può
incontrare
nel
reperire
la
PROVA
DI
ARRIVO
DELLA
MERCE
A
DESTINO
dipendono
dalle
condizioni
di
resa
della
merce:
• Vendita
con
trasporto
principale
pagato
dal
venditore
italiano
(clausole
Incoterms
2010
Gruppo
C
e
D):
documenV
di
trasporto
(ad
esempio:
CMR
Vmbrata
e
firmata
dal
desVnatario
estero),
faZura
del
veZore,
etc.
• Vendita
con
trasporto
principale
pagato
dal
cliente
estero
(clausole
Incoterms
2010
Gruppo
E
ed
F):
copia
documenV
di
trasporto
(ad
esempio:
CMR
Vmbrata
e
firmata
dal
desVnatario
finale),
stampa
dell’esito
di
arrivo
individuato
mediante
“tracking
number”,
dichiarazione
di
arrivo
Vmbrata
e
firmata
dal
desVnatario,
etc.
63
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Approfondimento:
PROVA
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
Prassi
tedesca
bozza
(entwurf)
della
comunicazione
prevista
dall’Amministrazione
tedesca
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Approfondimento:
PROVA
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
Prassi
tedesca
bozza
(entwurf)
della
comunicazione
prevista
dall’Amministrazione
tedesca
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Approfondimento:
PROVA
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
Prassi
polacca
66
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
• ContraGo
soGostante
all’operazione
di
cessione
intracomunitaria:
anche
nel
caso
dell’operazione
in
argomento
il
contraZo
soZostante
può
essere
di
vendita,
di
appalto
fornitura,
di
permuta
o
di
conferimento
di
beni
in
società;
• Luogo
di
passaggio
della
proprietà:
in
linea
generale,
i
beni
passano
di
proprietà
del
cliente
estero
all'aZo
della
consegna
al
veZore,
e
quindi,
in
un
momento
nel
quale
essi
sono
ancora
presenV
nell'ambito
del
territorio
dello
Stato;
contrariamente
ai
rapporV
con
Paesi
extra
Ue,
per
i
quali
l'operazione
di
cessione
è
in
campo
Iva
se
la
proprietà
dei
beni
passa
quando
quesV
sono
ancora
in
Italia
(arVcolo
7‐bis,
Dpr
n.
633/1972),
nel
caso
di
operazioni
con
altri
Paesi
Ue,
vi
sono
situazioni
nelle
quali
l'operazione
è
in
campo
Iva
anche
se
la
proprietà
dei
beni
passa
quando
quesV
sono
all'estero
(ad
esempio:
operazioni
di
triangolazione
comunitaria,
contraU
di
consignment
stock
–
call
off
stock
con
clienV
situaV
in
Paesi
nei
quali
non
è
obbligatoria
l’idenVficazione
ai
fini
dell’Iva
da
parte
dell’impresa
italiana
“consignor”,
etc.)
67
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
• Dicitura
da
indicare
in
faGura:
“Operazione
non
imponibile,
ar7colo
41,
comma
1,
leGera
a),
del
Dl
n.
331/1993”.
Occorre
inoltre:
– Indicare
il
numero
di
idenVficazione
Iva
del
cliente
estero;
tale
indicazione
non
è
prevista
nel
caso
di
vendita
a
distanza
a
favore
di
consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue;
– In
caso
di
consegna
in
Paese
diverso
rispeZo
a
quello
del
cliente
estero:
specifica
menzione;
– Nel
caso
di
cui
all’arVcolo
40,
comma
2,
del
Dl
n.
331/1993
(operazione
di
triangolazione
comunitaria):
• Indicazione
del
numero
di
parVta
Iva
del
cliente
di
altro
Paese
Ue;
• Sua
designazione
per
il
pagamento
dell’Iva:
“La
Vostra
impresa
è
designata
per
il
pagamento
dell’Iva
in
………….
in
sos7tuzione
della
nostra
impresa”;
–
Nel
caso
di
spostamento
di
beni,
a
propria
disposizione,
in
altro
Paese
Ue
(ad
esempio:
invio
di
beni
a
magazzino
di
consegna
dell’impresa
italiana
in
altro
Paese
Ue):
indicazione
del
numero
di
posizione
Iva
nell’altro
Paese
Ue;
68
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Momento
di
effeGuazione
dell’operazione
di
cessione
intracomunitaria
di
beni
L’ar7colo
39
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
“1.
Le
cessioni
intracomunitarie
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
beni
si
considerano
effeGua7
all'aGo
dell'inizio
del
trasporto
o
della
spedizione
al
cessionario
o
a
terzi
per
suo
conto,
rispeUvamente,
dal
territorio
dello
Stato
o
dal
territorio
dello
Stato
membro
di
provenienza.
TuZavia
se
gli
effeW
traslaVvi
o
cosVtuVvi
si
producono
in
un
momento
successivo
alla
consegna,
le
operazioni
si
considerano
effeZuate
nel
momento
in
cui
si
producono
tali
effeW
e
comunque
dopo
il
decorso
di
un
anno
dalla
consegna.
ParimenV
nel
caso
di
beni
trasferiV
in
dipendenza
di
contraW
esVmatori
e
simili,
l'operazione
si
considera
effeZuata
all'aZo
della
loro
rivendita
a
terzi
o
del
prelievo
da
parte
del
ricevente
ovvero,
se
i
beni
non
sono
resVtuiV
anteriormente,
alla
scadenza
del
termine
paZuito
dalle
parV
e
in
ogni
caso
dopo
il
decorso
di
un
anno
dal
ricevimento.
Le
disposizioni
di
cui
al
secondo
e
al
terzo
periodo
operano
a
condizione
che
siano
osservaV
gli
adempimenV
di
cui
all'arVcolo
50,
comma
5.
2.
Se
anteriormente
al
verificarsi
dell'evento
indicato
nel
comma
1
e'
stata
emessa
la
faZura
relaVva
ad
un'operazione
intracomunitaria
la
medesima
si
considera
effeZuata,
limitatamente
all'importo
faZurato,
alla
data
della
faZura.
3.
Le
cessioni
ed
i
trasferimen7
di
beni,
di
cui
all'ar7colo
41,
comma
1,
leGera
a),
e
comma
2,
leGere
b)
e
c),
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
cui
all'ar7colo
38,
commi
2
e
3,
se
effeGua7
in
modo
con7nua7vo
nell'arco
di
un
periodo
superiore
ad
un
mese
solare,
si
considerano
effeGua7
al
termine
di
ciascun
mese.”.
69
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Termini
di
faGurazione
e
di
registrazione
TERMINE
DI
EMISSIONE
FATTURA
DI
CESSIONE
L’ar7colo
46
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
“2.
Per
le
cessioni
intracomunitarie
di
cui
all'ar7colo
41,
e'
emessa
faGura
a
norma
dell'ar7colo
21
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633,
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo
a
quello
di
effeGuazione
dell'operazione,
con
l'indicazione,
in
luogo
dell'ammontare
dell'imposta,
che
si
traGa
di
operazione
non
imponibile
e
con
l'eventuale
specificazione
della
rela7va
norma
comunitaria
o
nazionale.
TERMINE
DI
REGISTRAZIONE
DELLA
FATTURA
DI
CESSIONE
L’arVcolo
47
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:”
“
Le
faGure
rela7ve
alle
cessioni
intracomunitarie
di
cui
all'ar7colo
46,
comma
2,
sono
annotate
dis7ntamente
nel
registro
di
cui
all'ar7colo
23
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633,
secondo
l'ordine
della
numerazione
ed
entro
il
termine
di
emissione,
con
riferimento
al
mese
di
effeGuazione
dell'operazione.”
70
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
• Esenzione
della
faGura
dall’imposta
di
bollo:
L’arVcolo
66,
comma
5,
del
Dl
n.
331/1993,
afferma
che:
“La
disciplina
prevista
agli
effeW
dell’imposta
di
bollo
per
le
faZure
e
gli
altri
documenV
relaVvi
alle
operazioni
di
importazione
ed
esportazione
si
applica
anche
alle
faZure
ed
agli
altri
documenV
relaVvi
alle
operazioni
intracomunitarie”.
• Operazioni
in
valuta
estera:
l’ar7colo
13,
comma
4,
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
“Ai
fini
della
determinazione
della
base
imponibile
i
corrispeWvi
dovuV
e
le
spese
e
gli
oneri
sostenuV
in
valuta
estera
sono
computaV
secondo
il
cambio
del
giorno
in
cui
è
stata
effeZuata
l’operazione
e,
in
mancanza,
secondo
il
cambio
del
giorno
antecedente
più
prossimo”.
In
presenza
di
contraZo
in
valuta
diversa
dall’euro,
l’impresa
italiana
ha
l’obbligo
di
indicare
in
faZura
anche
l’importo
in
euro.
• Possibilità
di
predisposizione
della
faGura
in
lingua
straniera:
l’arVcolo
21,
comma
3,
del
Dpr
n.
633/1972,
afferma
che:
“Le
faZure
redaZe
in
lingua
straniera
sono
tradoZe
in
lingua
nazionale,
a
fini
di
controllo,
a
richiesta
dell'amministrazione
finanziaria”.
71
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
NO
obbligo
di
faGurazione
degli
accon7:
a
parVre
dal
1°
gennaio
2013
viene
stabilito
che
il
pagamento
/
incasso
an7cipato
totale
o
parziale
del
prezzo
(ad
esempio:
acconto)
NON
cos7tuisce
più
momento
di
effeGuazione
dell’operazione;
di
conseguenza
NON
comporta
più
l’obbligo
emeZere
faZura;
resta,
invece,
la
possibilità
di
emissione
anVcipata
della
faZura,
in
via
volontaria.
Ove
l’impresa
italiana,
per
ragioni
gesVonali,
a
fronte
del
ricevimento
di
un
acconto
decida
comunque
di
emeZere
faZura,
viene
adoZata
la
seguente
procedura:
•
– al
momento
dell’incasso
di
ciascun
acconto
viene
emessa,
e
successivamente
registrata,
la
relaVva
faZura,
con
l'indicazione
che
si
traZa
di
operazione
non
imponibile
a
norma
dell'arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993;
– al
momento
della
consegna
o
spedizione
dei
beni
cui
si
riferiscono
tali
acconV,
deve
essere
emessa
la
faZura
relaVva
alla
cessione,
anch'essa
non
assoggeZata
a
Iva
(operazione
non
imponibile
a
norma
dell'arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993)
,
recante
l'indicazione
del
prezzo
complessivo
faZurato,
nonché
gli
estremi,
anche
di
registrazione,
di
tuZe
le
faZure
già
emesse
in
relazione
al
pagamento
degli
acconV.
Quest'ulVma
faZura
ha
valore
riepilogaVvo
e
va
registrata
ai
sensi
dell'arVcolo
23
con
l'annotazione
del
solo
prezzo
di
cessione
eventualmente
non
compreso
negli
acconV
medesimi.
In
caso
di
faZura
a
saldo
zero,
ne
deve
essere
data
specifica
indicazione
in
sede
di
registrazione
sul
registro
Iva
delle
faZure
emesse
(ad
esempio:
mediante
l’adozione
di
un
apposito
codice).
Cfr.
la
Risoluzione
del
07/09/1998
n.
125.
72
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
•
Tempo
di
possibile
permanenza
dei
beni
in
Italia
una
volta
ceduta
la
proprietà
degli
stessi:
non
è
previsto
un
limite
temporale;
è
prudente
aZenersi
alla
regola
del
tempo
tecnico
necessario
per
organizzare
il
trasporto;
Sul
punto
la
Corte
di
Gius7zia
Ue,
sentenza
18
novembre
2010,
causa
C‐84/09,
punto
33,
afferma
che:
“…
la
qualificazione
di
un’operazione
quale
cessione
o
acquisto
intracomunitario
non
può
dipendere
dall’osservanza
di
un
termine
preciso
entro
il
quale
dovrebbe
avere
inizio
o
concludersi
il
trasporto
del
bene
ceduto
o
acquisito.
TuZavia,
affinché
possa
operarsi
una
simile
qualificazione
e
possa
determinarsi
il
luogo
di
acquisto,
occorre
stabilire
un
nesso
temporale
e
sostanziale
tra
la
cessione
del
bene
di
cui
traZasi
e
il
trasporto
dello
stesso
nonché
una
conVnuità
nello
svolgimento
dell’operazione.”.
Il
problema
era
sorto
con
riguardo
al
Regno
Unito
la
cui
normaVva
“…
prevede
un
termine
preciso,
ossia
due
mesi,
entro
il
quale
il
bene
in
quesVone
deve
essere
trasportato
al
di
fuori
del
territorio
nazionale
perché
le
autorità
di
deZo
Stato
membro
si
astengano
dal
percepire
l’IVA.”.
73
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
ELENCHI
RIEPILOGATIVI
‐
INTRASTAT
Con
l’abolizione
delle
fron7ere
doganali
tra
i
singoli
Paesi
UE
e
la
creazione
del
“mercato
unico
comunitario”,
a
parVre
dal
1°
gennaio
1993,
è
comunque
conVnuato
ad
essere
necessario
da
parte
degli
StaV
dei
Paesi
membri:
• sorvegliare
il
rispeZo
delle
regole
concernenV
l’imposta
sul
valore
aggiunto;
• raccogliere
i
daV
staVsVci
del
commercio
tra
i
singoli
Paesi
membri.
Per
rispondere
alle
suddeZe
esigenze,
gli
operatori
dei
singoli
Paesi
membri
devono
informare
le
rispeWve
Autorità
circa
le
operazioni
intracomunitarie
dai
medesimi
poste
in
essere.
Gli
operatori
economici
della
gran
parte
dei
Paesi
Ue,
in
relazione
alle
operazioni
intracomunitarie,
a
differenza,
ad
esempio,
di
quelli
italiani
e
francesi,
presentano
due
disVnte
segnalazioni:
• una
segnalazione
a
valenza
fiscale:
i
"RecapitulaVve
Statements"
("ESL
‐
EC
Sales
LisVngs"),
per
comunicare
le
cessioni
intracomunitarie
di
beni
e,
in
alcuni
Paesi,
gli
acquisV
intracomunitari
di
beni
("Statements
of
acquisiVons”
o
EPL
“EC
Purchase
LisVngs”).
• una
segnalazione
a
valenza
sta7s7ca:
i
modelli
Intrastat,
per
comunicare
le
spedizioni
e
gli
arrivi
di
beni,
in
ambito
comunitario.
A
parVre
dal
1°
gennaio
2011
gli
obblighi
di
segnalazione
sono
staV
estesi
ai
servizi
generici
resi
e,
in
alcuni
Paesi
Ue,
ai
servizi
generici
acquistaV.
74
ELENCHI
CESSIONI
/
ACQUISTI
DI
BENI
(“LISTINGS”)
E
SEGNALAZIONI
STATISTICHE
(INTRASTAT)
Elaborazione
informazioni
contenute
nelle
pubblicazioni:
IBFD
‐
EU
VAT
COMPASS
2012/2013
DeloiZe
‐
Quick
reference
to
European
Vat
Compliance
‐
edizione
2012
75
ELENCHI
CESSIONI
/
ACQUISTI
DI
BENI
(“LISTINGS”)
E
SEGNALAZIONI
STATISTICHE
(INTRASTAT)
Elaborazione
informazioni
contenute
nelle
pubblicazioni:
IBFD
‐
EU
VAT
COMPASS
2012/2013
DeloiZe
‐
Quick
reference
to
European
Vat
Compliance
‐
edizione
2012
76
ELENCHI
CESSIONI
/
ACQUISTI
DI
BENI
(“LISTINGS”)
E
SEGNALAZIONI
STATISTICHE
(INTRASTAT)
Elaborazione
informazioni
contenute
nelle
pubblicazioni:
IBFD
‐
EU
VAT
COMPASS
2012/2013
DeloiZe
‐
Quick
reference
to
European
Vat
Compliance
‐
edizione
2012
77
OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
Rappor7
con
clien7
di
Paesi
Black
List:
obbligo
di
segnalazione
in
via
telemaVca
delle
operazioni
effeZuate
nei
confronV
di
operatori
economici
di
tali
Paesi
(si
traZa
dei
Paesi
indicataV
nei
decreV
del
Ministro
delle
Finanze
4
maggio
1999
e
21
novembre
2001)
di
importo
superiore
a
500
euro.
Riguardo
al
presente
adempimento,
in
tema
di
cessioni
intracomunitarie,
sono
da
segnalare:
• Le
operazioni
di
cessione
intracomunitaria
poste
in
essere
nei
confronV
di
clienV
lussemburghesi,
del
Principato
di
Monaco
e
dell’Isola
di
Man,
con
invio
dei
beni
nei
rispeWvi
Paesi
o
con
invio
dei
beni
in
altro
Paese
Ue;
• Le
operazioni
di
cessione
intracomunitaria
poste
in
essere
nei
confronV
delle
posizioni
Iva
comunitarie
di
clienV
di
Paesi
Black
List
o
di
stabili
organizzazioni
in
Paesi
non
Black
List
di
clienV
di
tali
Paesi
Black
List.
•
•
Elenchi
clien7
(cd.
“spesometro”):
le
operazioni
di
cessione
intracomunitaria
arVcolo
41
del
Dl
n.
331/1993
sono
esonerate
dalla
segnalazione;
occorre
segnalare
le
operazione
arVcolo
58
del
Dl
n.
331/1993
(primo
cedente
di
operazione
triangolare).
78
VENDERE
ALL’ESTERO
APPROFONDIMENTI
E
OPERAZIONI
SPECIFICHE
79
CESSIONI
DI
BENI
FATTURAZIONE
ATTIVA
FaGurazione
stampi
e
aGrezzature
Nel
caso
di
impresa
italiana
fornitrice,
è
possibile
trovarsi
di
fronte
ad
una
delle
seguenV
situazioni:
• L’impresa
italiana
realizza
lo
stampo
e
lo
invia
all’estero:
si
traZa
di
una
normale
operazione
di
cessione
all’esportazione
o
di
cessione
intracomunitaria;
• L’impresa
italiana
realizza
lo
stampo,
lo
faGura
al
cliente
estero
e
lo
consegna
ad
altra
impresa
italiana
la
quale
lo
uVlizzerà
per
fabbricare
i
prodoW
a
favore
del
cliente
estero:
per
l’impresa
italiana
fornitrice
dello
stampo
si
traZa
di
una
ordinaria
cessione
interna
all’Italia
da
assoggeZare
a
Iva;
• L’impresa
italiana
è
legata
al
cliente
estero
da
un
unico
contraGo
d’appalto
stampo
+
prodoU
da
realizzare
con
lo
stampo
ceduto
al
cliente
estero
e
tenuto
in
presVto
d’uso
presso
l’impresa
italiana:
in
presenza
di
unico
contraZo
anche
la
faZura
relaVva
allo
cessione
dello
stampo
può
essere
emessa
senza
applicazione
dell’Iva
(arVcolo
8/1/a
o
arVcolo
41/1/a);
• L’impresa
italiana
realizza
lo
stampo
necessario
per
fabbricare
i
prodoU
e
riceve
una
compartecipazione
al
costo
dello
stampo
restando
proprietaria
dello
stesso
(in
praVca,
il
cliente
estero,
in
base
a
specifica
previsione
contraZuale,
corrisponde
al
produZore
italiano
una
somma
di
denaro
a
fronte
del
costo
da
quest’ulVmo
sostenuto
per
realizzare
lo
stampo):
in
base
a
quanto
previsto
dalla
Circolare
n.
43/E
del
6
agosto
2010,
la
faZura
relaVva
all’addebito
della
compartecipazione
è
da
emeZere
senza
Iva
(arVcolo
7‐ter/1/a)
traZandosi
di
servizio
generico.
80
STAMPI
E
ATTREZZATURE
IMPRESA
ITALIANA
FORNITRICE
IN
PRESENZA
DI
UNICO
CONTRATTO
D’APPALTO
STAMPI
/
ATTREZZATURE
+
PRODOTTI,
CON
PASSAGGIO
DI
PROPRIETA’
DEGLI
STESSI,
DETENUTI
IN
ITALIA
IN
PRESTITO
D’USO
PER
FABBRICARE
I
PRODOTTI:
• In
ambito
Ue:
gli
stampi
/
aZrezzature
vengono
faZuraV
in
arVcolo
41/1/a
+
presentazione
Intra
fiscale
+
inserimento
del
loro
corrispeWvo
nel
valore
staVsVco
dei
prodoW,
in
unica
soluzione
o
con
“spalmatura”
+
annotazione
su
registro
arVcolo
50,
comma
5,
del
Dl
n.
331/1993;
• Nei
rappor7
con
Paesi
extra
Ue:
gli
stampi/aZrezzature
vengono
faZuraV
in
arVcolo
8/1/a,
con
inserimento
del
loro
corrispeWvo
in
bolleZa
di
esportazione,
in
unica
soluzione
o
con
“spalmatura”
+
annotazione
su
registro
di
carico
/
scarico
arVcolo
39
del
Dpr
n.
633/1972;
81
STAMPI
E
ATTREZZATURE
IMPRESA
ITALIANA
FORNITRICE
IN
PRESENZA
DI
DUE
CONTRATTI
DISTINTI:
•
UNO
PER
LA
FORNITURA
DEGLI
STAMPI
/
ATTREZZATURE
+
PRODOTTI,
CON
PASSAGGIO
DI
PROPRIETA’
DEGLI
STESSI,
DETENUTI
IN
ITALIA
IN
PRESTITO
D’USO
PER
FABBRICARE
I
PRODOTTI;
•
UNO
PER
I
PRODOTTI
DA
INVIARE
ALL’ESTERO,
si
hanno
le
seguenV
conseguenze:
•
la
faZura
relaVva
agli
stampi
/
aZrezzature
deve
essere
emessa
con
Iva;
•
le
faZure
relaVve
ai
prodoW
vengono
emesse
senza
applicazione
dell’Iva
(operazione
non
imponibile
arVcolo
8/1/a
o
41/1/a,
a
secondo
del
luogo
di
invio
dei
prodoW).
82
STAMPI
E
ATTREZZATURE
IMPRESA
ITALIANA
FORNITRICE
Implicazioni
operaMve
della
Circolare
n.
43/E
del
6
agosto
2010
NEL
CASO
DI
COMPARTECIPAZIONE
AL
COSTO
STAMPI
/
ATTREZZATURE
(“CONTRIBUTO
IN
CONTO
STAMPI
/
ATTREZZATURE”):
•
emissione
faZura
per
la
compartecipazione:
– In
ambito
Ue:
“operazione
non
soggeZa
a
Iva,
arVcolo
7‐ter,
comma
1,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972
–
inversione
contabile”
+
Intra
servizi;
– Nei
rapporV
con
Paesi
extra
Ue:
operazione
non
soggeZa,
arVcolo
7‐ ter,
comma
1,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972;
Autorevole
doGrina
(ad
esempio:
Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
1940)
conVnua
a
sostenere
la
tesi
della
prestazione
accessoria
alla
fornitura
dei
beni
(cfr.
pagina
successiva).
• le
faZure
relaVve
ai
prodoW
vengono
emesse
senza
applicazione
dell’Iva
(operazione
non
imponibile
arVcolo
8/1/a
o
41/1/a,
a
secondo
del
luogo
di
invio
dei
prodoW).
83
OPERARE
CON
L’ESTERO
Note
di
variazione
VARIAZIONI
IN
AUMENTO:
SONO
OBBLIGATORIE
L’arVcolo
26,
primo
comma,
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:“Le
disposizioni
degli
arVcoli
21
e
seguenV
devono
essere
osservate,
in
relazione
al
maggiore
ammontare,
tuZe
le
volte
che
successivamente
all'emissione
della
faZura
o
alla
registrazione
di
cui
agli
arVcoli
23
e
24
l'ammontare
imponibile
di
un'operazione
o
quello
della
rela7va
imposta
viene
ad
aumentare
per
qualsiasi
moVvo,
compresa
la
reWfica
di
inesaZezze
della
faZurazione
o
della
registrazione”.
VARIAZIONI
IN
DIMINUZIONE:
SONO
FACOLTATIVE
L’arVcolo
26,
secondo,
terzo
e
ulVmo
comma,
del
Dpr
n.
633/1972
affermano
che:
“Se
un'operazione
per
la
quale
sia
stata
emessa
faZura,
successivamente
alla
registrazione
di
cui
agli
arVcoli
23
e
24,
viene
meno
in
tuZo
o
in
parte,
o
se
ne
riduce
l'ammontare
imponibile,
in
conseguenza
di
dichiarazione
di
nullità,
annullamento,
revoca,
risoluzione,
rescissione
e
simili
….
o
in
conseguenza
dell'applicazione
di
abbuoni
o
sconV
previsV
contraZualmente,
il
cedente
del
bene
o
prestatore
del
servizio
ha
diriZo
di
portare
in
detrazione
ai
sensi
dell'art.
19
l'imposta
corrispondente
alla
variazione,
registrandola
a
norma
dell'art.
25
….
Le
disposizioni
del
comma
precedente
non
possono
essere
applicate
dopo
il
decorso
di
un
anno
dalla
effeZuazione
dell'operazione
imponibile
qualora
gli
evenV
ivi
indicaV
si
verifichino
in
dipendenza
di
sopravvenuto
accordo
fra
le
parV
….
(…)
Le
variazioni
di
cui
al
secondo
comma
….
possono
essere
effeZuate
dal
cedente
o
prestatore
del
servizio
e
dal
cessionario
o
commiZente
anche
mediante
apposite
annotazioni
in
reWfica
rispeWvamente
sui
registri
di
cui
agli
arZ.
23
e
24
e
sul
registro
di
cui
all'art.
25.”.
84
OPERARE
CON
L’ESTERO
Note
di
variazione
e
revisione
accertamento
doganale
L’arVcolo
7,
comma
5,
del
D.Lgs.
n.
471/1997,
afferma
che:
"Chi,
nelle
faGure
o
nelle
dichiarazioni
in
dogana
rela7ve
a
cessioni
all'esportazione,
indica
quan7tà,
qualità
o
corrispeUvi
diversi
da
quelli
reali,
è
punito
con
la
sanzione
amministra7va
dal
cento
al
duecento
per
cento
dell'imposta
che
sarebbe
dovuta
se
i
beni
presenta7
in
dogana
fossero
sta7
cedu7
nel
territorio
dello
Stato,
calcolata
sulle
differenze
dei
corrispeUvi
o
dei
valori
normali
dei
beni.
La
sanzione
non
si
applica
per
le
differenze
quan7ta7ve
non
superiori
al
cinque
per
cento.".
Occorre
tuZavia
tenere
presenV
le
disposizioni
dell’arVcolo
20,
comma
4,
della
legge
n.
449
del
27
dicembre
1997,
il
quale
afferma
che:
“Non
si
applicano
sanzioni
amministra7ve
in
tuU
i
casi
in
cui
il
dichiarante
ai
sensi
dell’ar7colo
4
del
regolamento
(CEE)
n.
2913/92
del
Consiglio,
del
12
oGobre
1992,
chiede
spontaneamente
la
revisione
dell’accertamento
di
cui
all’ar7colo
11
del
decreto
legisla7vo
8
novembre
1990,
n.
374..”
Si
ricorda
che
l’arVcolo
11,
comma
1,
del
D.Lgs.
n.
374/1990,
prevede
che:
“La
revisione
è
eseguita
d’ufficio,
ovvero
quando
l’operatore
interessato
ne
abbia
faGa
richiesta
con
istanza
presentata,
a
pena
di
decadenza,
entro
il
termine
di
tre
anni
dalla
data
in
cui
l’accertamento
è
divenuto
defini7vo”.
L’arVcolo
del
Regolamento
2913/1972
CDC,
al
comma
1,
prevede
che:
“Dopo
aver
concesso
lo
svincolo
delle
merci,
l’Autorità
doganale
può
procedere
alla
revisione
della
dichiarazione,
d’ufficio
o
su
richiesta
del
dichiarante”.
Alla
luce
di
quanto
sopra
è
possibile
affermare
che
le
sanzioni
di
cui
all’arVcolo
7,
comma
5,
del
D.Lgs.
n.
471/1997,
non
si
applicano
nel
caso
in
cui
l’operatore,
entro
il
termine
di
tre
anni
dall’operazione
di
esportazione,
abbia
presentato
istanza
di
revisione
dell’accertamento
doganale.
85
OPERARE
CON
L’ESTERO
Note
di
variazione
e
operazioni
intracomunitarie
Note
di
variazione
in
aumento:
Le
note
di
variazione
in
aumento
relaVve
alle
cessioni
intracomunitarie
di
beni
sono
obbligatorie
Vengono
emesse
in
regime
di
non
imponibilità
ai
sensi
dell’arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993;
Comportano
necessariamente
la
presentazione
del
modello
Intra
1‐ter.
Note
di
variazione
in
diminuzione:
Le
note
di
variazione
in
diminuzione
relaVve
alle
cessioni
intracomunitarie
di
beni
sono
facoltaVve.
Vengono
emesse
in
regime
di
non
imponibilità
ai
sensi
dell'arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
DL
n.
331/1993.
Ai
fini
Intrastat,
occorre
disVnguere
tra
due
situazioni:
• se
l'impresa
italiana
emeZe
nota
credito
rilevante
ai
fini
IVA:
allora
essa
deve
espletare
anche
gli
adempimenV
ai
fini
Intrastat;
• se
l'impresa
italiana
non
emeZe
nota
credito
rilevante
ai
fini
IVA
(e
non
modifica
comunque
le
annotazioni
eseguite
sul
registro
IVA
all'aZo
dell'annotazione
della
faZura
di
cessione):
allora
essa
non
è
tenuta
a
espletare
gli
adempimenV
Intrastat,
salvo
nel
caso
di
reso
di
merci,
nella
quale
ipotesi
occorre
comunque
presentare
il
Modello
Intrastat
ai
soli
fini
staVsVci.
86
OPERARE
CON
L’ESTERO
Cessioni
gratuite
–
norma7va
Iva
di
base
Ar7colo
13
‐
Base
imponibile
1.
La
base
imponibile
delle
cessioni
di
beni
e
delle
prestazioni
di
servizi
e'
cosVtuita
dall'ammontare
complessivo
dei
corrispeWvi
dovuV
al
cedente
o
prestatore
secondo
le
condizioni
contraZuali,
compresi
gli
oneri
e
le
spese
inerenV
all'esecuzione
e
i
debiV
o
altri
oneri
verso
terzi
accollaV
al
cessionario
o
al
commiZente,
aumentato
delle
integrazioni
direZamente
connesse
con
i
corrispeWvi
dovuV
da
altri
soggeW.
2.
Agli
effeW
del
comma
1
i
corrispeWvi
sono
cosVtuiV:
(....)
c)
per
le
cessioni
indicate
ai
numeri
4),
....
del
secondo
comma
dell'arVcolo
2,
dal
prezzo
di
acquisto
o,
in
mancanza,
dal
prezzo
di
costo
dei
beni
o
di
beni
simili,
determina7
nel
momento
in
cui
si
effeGuano
tali
operazioni;
(....)
Ar7colo
2
‐
Cessioni
di
beni
CosVtuiscono
cessioni
di
beni
gli
aW
a
Vtolo
oneroso
che
importano
trasferimento
della
proprietà
ovvero
cosVtuzione
o
trasferimento
di
diriW
reali
di
godimento
su
beni
di
ogni
genere.
CosVtuiscono
inoltre
cessioni
di
beni:
(.....)
4)
le
cessioni
gratuite
di
beni
ad
esclusione
di
quelli
la
cui
produzione
o
il
cui
commercio
non
rientra
nell'aWvità
propria
dell'impresa
se
di
costo
unitario
non
superiore
a
lire
cinquantamila
(25,82
euro)
e
di
quelli
per
i
quali
non
sia
stata
operata,
all'aZo
dell'acquisto
o
dell'importazione,
la
detrazione
dell'imposta
a
norma
dell'arVcolo
19,
anche
se
per
effeZo
dell'opzione
di
cui
all'arVcolo
36‐bis;(....)"
.
Ar7colo
19
bis
.1
‐
Esclusione
o
riduzione
della
detrazione
per
alcuni
beni
e
servizi
1.
In
deroga
alle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
19:
(....)
h)
non
e'
ammessa
in
detrazione
l'imposta
relaVva
alle
spese
di
rappresentanza,
come
definite
ai
fini
delle
imposte
sul
reddito,
tranne
quelle
sostenute
per
l'acquisto
di
beni
di
costo
unitario
non
superiore
a
lire
cinquantamila
(25,82
euro); (....)".
87
OPERARE
CON
L’ESTERO
Cessioni
gratuite
con
Paesi
extra
Ue
Occorre
disVnguere
da
tre
gruppi
di
operazioni:
1°
gruppo:
• • • •
cessione
di
campioni
gratuiV
di
modico
valore
appositamente
contrassegnaV
(arVcolo
2,
terzo
comma,
leZera
d),
Dpr
n.
633/1972
(Cfr.
Risoluzione
3
aprile
2003,
n.
83/E);
cessioni
a
Vtolo
di
sconto,
premio
o
abbuono
in
conformità
alle
originarie
condizioni
contraZuali
(arVcolo
15,
primo
comma,
n.
2,
Dpr
n.
633/1972);
cessioni
gratuite
per
obblighi
di
garanzia
(RM
n.
345753
del
27
febbraio
1984);
sosVtuzioni
gratuite
di
prodoW
non
conformi
all’ordine
del
cliente
(prodoW
difeZosi);
RelaVvamente
alle
operazioni
in
argomento
si
osserva
che:
• l’Iva
subita
sull’acquisto
dei
beni
ceduV
gratuitamente
o
sulle
spese
necessarie
per
produrli,
è
detraibile;
• l’operazione
di
cessione
gratuita
è
fuori
campo
Iva;
• ai
fini
doganali
è
sufficiente
redigere
una
lista
valorizzata
o
una
faZura
pro‐forma,
con
indicazione
del
costo
dei
beni
ceduV
(arVcolo
13,
comma
2,
leZera
c,
Dpr
n.
633/1972);
• È
comunque
consigliabile
tenere
agli
aW
la
prova
dell’avvenuta
esportazione.
88
OPERARE
CON
L’ESTERO
campioni
gratui7
Risoluzione
del
03/04/2003
n.
83
‐
Agenzia
delle
Entrate
‐
Direzione
Centrale
Norma7va
e
Contenzioso
Istanza
di
interpello
‐
ArVcolo
2,
comma
3,
leZera
d),
del
DPR
26
oZobre
1972,
n.
633
‐
Esclusione
ai
fini
Iva
delle
operazioni
di
cessione
di
campioni
gratuiV
‐
X
spa.
Sintesi:
La
risoluzione,
rispondendo
ad
un'istanza
d'interpello
formulata
ai
sensi
dell'art.11
della
legge
27
luglio
2000,
n.
212,
precisa
che
le
cessioni
di
campioni
gratuiV
cosVtuiscono
operazioni
esenV,
ai
fini
IVA,
ai
sensi
dell'art.
2,
comma
3,
leZ.
d),
del
DPR
n.
633/1972
qualora
i
prodoW
ceduV
presenVno
congiuntamente
le
seguenV
caraZerisVche:
‐
siano
gratuiV;
‐
siano
appositamente
contrassegnaV
in
modo
indelebile;
‐
siano
di
modico
valore.
L'Agenzia
chiarisce,
inoltre,
che
la
presenza
di
un
intermediario,
a
cui
sono
ceduV
gratuitamente
più
beni,
non
fa
venir
meno
la
condizione
di
esenzione
ai
fini
IVA.
89
OPERARE
CON
L’ESTERO
campioni
gratui7
Testo:
Con
istanza
di
interpello
presentata
ai
sensi
dell'art.
11
della
legge
27
luglio
2000,
n.
212,
alla
Direzione
regionale
il
18
giugno
scorso,
la
X
spa
ha
esposto
il
seguente
quesito,
volto
a
conoscere
se
alcune
cessioni
di
campioni
gratuiV
cosVtuiscono
operazioni
escluse
ai
fini
Iva.
QUESITO
La
X
spa
esercita
l'aWvità
di
distribuzione
in
Italia
di
prodoW
medicali
(ausili,
protesi,
cateteri
ed
arVcoli
simili
desVnaV
all'impiego
da
parte
di
persone
soggeZe
a
terapie
post
operatorie
o
sofferenV
di
menomazioni
funzionali
transitorie
o
permanenV).
La
società
istante
effeZua
cessioni
gratuite
dei
prodoW
commercializzaV
ad
un
cliente
distributore
all'ingrosso,
il
quale
partecipa
a
gare
bandite
da
enV
pubblici,
ospedali
ed
ASL.
Il
cliente
distributore
fornisce
all'ente
i
prodoW
della
X
per
l'esperimento
di
prove
e
verifiche
tecniche
finalizzate
all'aggiudicazione
della
relaVva
fornitura.
I
prodoU
cedu7
da
X
sono
di
valore
unitario
modesto,
mentre
il
valore
complessivo
del
loGo
intero
non
e'
marginale
e
si
aGesta
intorno
ai
10‐20
mila
euro.
Essi
sono
altresì
dotaV
di
contrassegno
che
ne
individua,
in
maniera
indelebile,
la
natura
di
campione
gratuito
non
desVnato
alla
rivendita.
Viene
chiesto
se
le
cessioni
gratuite
in
quesVone
possano
essere
annoverate
tra
le
"cessioni
di
campioni
gratuiV
di
modico
valore
appositamente
contrassegnaV"
di
cui
all'art.
2,
comma
3,
leZera
d),
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
con
la
conseguente
esclusione
ai
fini
IVA
dell'operazione.
90
OPERARE
CON
L’ESTERO
campioni
gratui7
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA
PROSPETTATA
DAL
CONTRIBUENTE
La
società
istante
riVene
che
la
cessione
gratuita
dei
propri
prodoW
al
cliente
distributore
sia
funzionale
all'espansione
delle
proprie
vendite
e
sia
effeZuata
senza
alcun
intento
di
liberalità
o
di
donazione,
ma
unicamente
a
fini
commerciali.
La
circostanza
che
il
loZo
intero
(oggeZo
di
consegna,
a
Vtolo
di
campionatura,
al
cliente
distributore)
assuma
valori
non
marginali
e'
una
conseguenza
di
quanto
richiesto
dal
bando
di
aggiudicazione
della
fornitura,
che
non
modifica,
tuZavia,
la
funzione,
la
natura
ed
il
valore
(modesto)
dei
beni
singolarmente
consideraV.
Condizione
necessaria
per
partecipare
alla
gara,
infaW,
per
espressa
previsione
contenuta
nei
bandi
di
aggiudicazione,
e'
che
i
partecipanV
forniscano
all'ente
banditore
una
determinata
quanVtà
di
campionature
dei
prodoW
oggeZo
della
gara,
senza
ricevere,
a
fronte
di
tale
consegna,
alcun
corrispeWvo.
L'uso
esclusivo
dei
prodoW
nell'ambito
della
gara
pubblica
e'
assicurato
da
un'apposita
dichiarazione
del
cliente
distributore,
dall'impossibilita'
tecnica
di
un
riuVlizzo
dell'aggiudicante
a
seguito
delle
prove
tecniche
e
dalle
prescrizioni
del
bando.
Ne
consegue
che
la
cessione
di
tali
prodoW,
appositamente
contrassegnaV,
e'
da
escludere,
a
parere
dell'istante,
dal
campo
di
applicazione
dell'Iva
ai
sensi
dell'art.
2,
comma
3,
leZera
d),
del
DPR
n.
633
del
1972.
91
OPERARE
CON
L’ESTERO
campioni
gratui7
PARERE
DELL'AGENZIA
DELLE
ENTRATE
Le
cessioni
gratuite
di
beni
la
cui
produzione
o
il
cui
commercio
rientra
nell'aWvità
propria
dell'impresa
sono
operazioni
imponibili
ai
fini
Iva,
ai
sensi
dell'art.
2,
comma
2,
n.
4,
del
DPR
n.
633
del
1972.
Il
successivo
comma
3
dello
stesso
arVcolo
prevede
una
deroga
alla
generale
regola
dell'imponibilità
per
le
"cessioni
di
campioni
gratuiV
di
modico
valore
appositamente
contrassegnaV".
Per
rientrare
in
questa
eccezione
e'
necessario,
quindi,
che
si
verifichino
le
seguen7
condizioni,
richieste
congiuntamente:
1) deve
traZarsi
di
campioni
gratuiV;
2)
i
beni
devono
essere
appositamente
contrassegnaV;
3)
i
campioni
devono
essere
di
modico
valore.
Rela7vamente
al
primo
requisito,
l'esclusione
in
quesVone
si
applica
alle
cessioni
di
prodoW
oggeZo
dell'aWvità
propria
dell'impresa,
ceduV
gratuitamente
per
promuovere
il
bene,
al
fine
di
migliorarne
la
conoscenza
e
la
diffusione
presso
gli
uVlizzatori,
aZuali
e
potenziali.
Nel
caso
di
specie,
tale
condizione
e'
soddisfaZa,
traZandosi
di
cessione
senza
corrispeWvo
di
prodoW
medicali
che
la
società
istante
isVtuzionalmente
provvede
a
distribuire
in
Italia.
92
OPERARE
CON
L’ESTERO
campioni
gratui7
Per
quanto
riguarda
il
secondo
requisito,
i
campioni
gratuiV
devono
essere
contrassegnaV
in
maniera
indelebile
(e
non,
ad
esempio,
da
una
semplice
eVcheZa
autoadesiva),
sia
per
evitare
che
i
beni
in
quesVone
possano
formare
successivamente
oggeZo
di
commercializzazione,
sia
per
impedire
che
si
possano
verificare
manovre
distorsive
della
concorrenza.
Il
contrassegno
può
essere
apposto
mediante
lacerazione,
perforazione,
marcatura
indelebile
e
visibile
o
qualsiasi
altro
procedimento
idoneo,
senza
che
tale
operazione
possa
avere
l'effeZo
di
privare
gli
arVcoli
medesimi
della
qualità
di
campioni
(cfr.
risoluzione
ministeriale
3
aprile
1973,
n.
523146,
risoluzione
ministeriale
19
novembre
1973,
n.
503097,
risoluzione
ministeriale
7
febbraio
1991,
n.
430047,
telegramma
della
Direzione
Generale
delle
Dogane
12
novembre
1991,
n.
3278/9516/IX).
Con
l'apposizione
sui
beni
ceduV
gratuitamente,
nei
modi
appena
descriW,
di
idoneo
contrassegno,
la
società
istante
soddisfa
la
seconda
condizione.
93
OPERARE
CON
L’ESTERO
campioni
gratui7
Rela7vamente
al
terzo
ed
ul7mo
requisito,
non
vi
e'
una
disposizione
normaVva
che
definisce
il
conceZo
di
"modico
valore".
Con
la
risoluzione
ministeriale
30
luglio
1991,
n.
430288,
e'
stato
precisato
che,
nella
praVca
applicazione,
deve
farsi
riferimento
agli
usi
commerciali,
restando
in
ogni
caso
esclusi
dall'agevolazione
i
beni
di
valore
significaVvo.
I
campioni
non
devono
essere
necessariamente
beni
di
dimensioni
o
di
valore
inferiori
ai
beni
commercializzaV
dall'impresa,
ma
possono
essere
anche
degli
esemplari
di
deW
beni
(cfr.
risoluzione
ministeriale
23
aprile
1980,
n.
381445,
e
risoluzione
ministeriale
20
novembre
1980,
n.
360021).
Nel
caso
di
specie
i
prodoW
ceduV
gratuitamente
dalla
società
istante
sono
di
valore
unitario
modesto.
In
ogni
gara
e'
prevista
la
presentazione
di
due
esemplari
del
bene
e
si
riVene
che
la
presenza
dell'intermediario,
cui
sono
ceduV
gratuitamente
piu'
beni,
non
faccia
venir
meno
la
condizione
di
non
imponibilità.
Conseguentemente,
appare
condivisibile
la
soluzione
interpretaVva
prospeZata
dal
contribuente
e
le
operazioni
in
quesVone
non
sono
da
considerare
cessioni
di
beni,
ai
sensi
dell'art.
2,
comma
3,
leZera
d),
del
DPR
n.
633
del
1972.
La
risposta
di
cui
alla
presente
risoluzione,
sollecitata
con
istanza
di
interpello
presentata
alla
Direzione
regionale,
viene
resa
dalla
scrivente
ai
sensi
dell'art.
4,
comma
1,
ulVmo
periodo,
del
d.m.
26
aprile
2001,
n.
209.
94
OPERARE
CON
L’ESTERO
Cessioni
gratuite
con
Paesi
extra
Ue
2°
gruppo:
cessioni
gratuita
di
beni
NON
rientranV
nell’aWvità
propria
dell’impresa:
– beni
di
costo
unitario
NON
superiore
a
25,82
euro:
Iva
detraibile
sull’acquisto
o
sulle
spese
di
fabbricazione
cessione
fuori
campo
Iva
(arVcolo
2,
secondo
comma,
n.
4),
del
Dpr
n.
633/1972)
– beni
di
costo
unitario
superiore
a
25,82
euro
(ai
fini
Iva:
SPESE
DI
RAPPRESENTANZA):
Iva
indetraibile
sull’acquisto
o
sulle
spese
di
fabbricazione
cessione
fuori
campo
Iva
(arVcolo
2,
secondo
comma,
n.
4),
del
Dpr
n.
633/1972):
e
ciò
in
quanto
in
relazione
ai
beni
in
considerazione,
l'Iva
NON
è
detraibile
.
Ai
fini
doganali
è
sufficiente
redigere
una
lista
valorizzata
o
una
faZura
pro‐ forma,
con
indicazione
del
costo
dei
beni
(arVcolo
13,
terzo
comma
2,
leZera
c,
Dpr
n.
633/1972).
È
comunque
consigliabile
tenere
agli
aW
la
prova
dell’avvenuta
esportazione.
95
OPERARE
CON
L’ESTERO
Cessioni
gratuite
con
Paesi
extra
Ue
3°
gruppo:
cessioni
gratuite
di
beni
rientranV
nell’aWvità
propria
dell’impresa:
Riguardo
alle
cessioni
in
argomento
si
osserva
che:
• esse
(ai
fini
Iva)
NON
cosVtuiscono
spese
di
rappresentanza,
in
quanto,
in
genere,
all’aZo
del
loro
acquisto
/
produzione,
non
si
conosce
l’esaZa
desVnazione
dei
beni;
• l’Iva
sostenuta
sugli
acquisV
dei
beni
in
argomento
o
sulle
spese
di
fabbricazione
degli
stessi
è
detraibile;
• la
cessione
viene
eseguita
in
regime
di
non
imponibilità
ai
sensi
dell’
arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
a),
Dpr
n.
633/1972:
emissione
di
faZura
ordinaria
o
di
autofaZura
(singola
o
globale
mensile)
o
annotazione
sul
registro
omaggi.
In
quesV
due
ulVmi
casi,
ai
fini
doganali,
deve
essere
emessa
una
lista
valorizzata
o
una
faZura
pro‐forma,
con
indicazione
del
costo
dei
beni
ceduV
(arVcolo
13,
comma
2,
leZera
c,
Dpr
n.
633/1972)
dei
beni
ceduV.
L’impresa
italiana
cedente
deve
essere
munita
della
prova
dell’avvenuta
esportazione.
96
OPERARE
CON
L’ESTERO
Cessioni
gratuite
con
altri
Paesi
Ue
1°
e
2°
gruppo:
Valgono
le
seguenV
regole:
• l’operazione
di
cessione
gratuita
è
fuori
campo
Iva;
• è
opportuno
scortare
l’invio
con
emissione
di
DDT
con
idonea
causale
aZa
a
specificare
la
gratuità
dell’operazione;
• non
sono
previsV
obblighi
ai
fini
Intrastat.
3°
gruppo:
Valgono
le
seguenV
regole:
• la
cessione
viene
eseguita
con
applicazione
dell’Iva,
da
calcolare
sul
costo
dei
beni
ceduV
(arVcolo
13,
comma
2,
leZera
c,
comma,
Dpr
n.
633/1972);
• l’operazione
può
essere
aZuata:
– o
emeZendo
faZura
ordinaria
con
Iva,
aZuando
la
rivalsa
della
stessa
(con
addebito
al
cliente
estero
solo
dell’Iva
e
non
del
valore
dei
beni):
in
tale
ipotesi
il
soggeZo
estero
ha
la
possibilità
di
chiedere
il
rimborso
dell’Iva
subita
in
Italia
adoZando
la
procedura
di
cui
all’arVcolo
38‐bis
2
del
Dpr
n.
633/1972;
– o
emeZendo
autofaZura,
singola
o
globale
mensile,
con
applicazione
dell’Iva;
– o
annotando
l’operazione
sul
registro
degli
omaggi.
• non
sono
previsV
obblighi
ai
fini
Intrastat.
97
OPERARE
CON
L’ESTER0
operazioni
di
triangolazione
interna
L’ar7colo
8,
comma
1,
leGera
a),
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
CosVtuiscono
cessioni
all'esportazione:
a) Le
cessioni,
anche
tramite
commissionari,
eseguite
mediante
trasporto
spedizione
di
beni
fuori
del
territorio
della
Comunità
economica
europea,
a
cura
o
a
nome
dei
cedenV
o
dei
commissionari,
anche
per
incarico
dei
propri
cessionari
o
commissionari
di
quesV.
I
beni
possono
essere
soZoposV
per
conto
del
cessionario,
ad
opera
del
cedente
stesso
o
di
terzi,
a
lavorazione,
trasformazione,
montaggio,
assiemaggio
o
adaZamento
ad
altri
beni.
(…);
…
L’ar7colo
58
del
Dl
n.
331/1993,
afferma
che:
“1.
Non
sono
imponibili,
anche
agli
effeW
del
secondo
comma
dell'arVcolo
8
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
le
cessioni
di
beni,
anche
tramite
commissionari,
effeZuate
nei
confronV
di
cessionari
o
commissionari
di
quesV
se
i
beni
sono
trasportaV
o
spediV
in
altro
Stato
membro
a
cura
o
a
nome
del
cedente,
anche
per
incarico
dei
propri
cessionari
o
commissionari
di
quesV.
La
disposizione
si
applica
anche
se
i
beni
sono
staV
soZoposV
per
conto
del
cessionario,
ad
opera
del
cedente
stesso
o
di
terzi,
a
lavorazione,
trasformazione,
montaggio,
assiemaggio
o
adaZamento
ad
altri
beni.
98
OPERARE
CON
L’ESTERO
operazioni
di
triangolazione
interna
99
OPERARE
CON
L’ESTERO
operazioni
di
triangolazione
interna
Condizioni:
• Il
cessionario
italiano
(promotore
dell’operazione
di
triangolazione)
deve
incaricare
il
cedente
italiano
a
inviare
i
beni
all’estero
“a
cura
o
a
nome
del
cedente”;
• Il
cedente
italiano
deve
cedere
i
beni
al
proprio
cliente
italiano
(promotore
dell’operazione
di
triangolazione),
con
una
condizione
di
resa
almeno
FOB
(nel
trasporto
mariWmo:
consegna
sulla
nave
nel
porto
di
partenza):
cfr.
sul
punto
la
Risoluzione
n.
35
del
13
maggio
2010;
• I
beni
non
devono
entrare
nel
possesso
fisico
del
cessionario
italiano
(promotore
dell’operazione
di
triangolazione);
• I
beni
devono
andare
all’estero
a
Vtolo
definiVvo
(e
non
solo
per
subire
lavorazioni,
etc.,
con
ritorno
degli
stessi
in
Italia);
Se
le
condizioni
sopra
indicate
vengono
rispeGate,
allora
entrambi
i
soggeW
italiani
pongono
in
essere
una
CESSIONE
NON
IMPONIBILE:
• Ai
sensi
dell’arVcolo
8/1/a,
nel
caso
di
invio
dei
beni
in
Paese
extra
Ue;
• Ai
sensi
dell’arVcolo
58
(per
il
cedente
italiano)
e
dell’arVcolo
41/1/a
(per
il
cessionario
italiano
–
promotore
dell’operazione
di
triangolazione),
nel
caso
di
invio
dei
beni
in
altro
Paese
Ue.
100
OPERARE
CON
L’ESTERO
operazioni
di
triangolazione
interna
Risoluzione
n.
35/E
del
13
maggio
2010
Con
nota
n.
…
del
…
2010,
codesta
Direzione
Regionale
ha
riproposto
una
richiesta
di
parere
inerente
l’applicabilità
del
regime
di
non
imponibilità
IVA
di
cui
all’arVcolo
58
del
D.L.
30
agosto
1993,
n.
331,
converVto
dalla
legge
n.
427
del
1993.
La
faWspecie
in
esame,
sulla
quale
l’Ordine
dei
DoZori
CommercialisV
di
…
ha
chiesto
un
chiarimento,
è
cosVtuita
da
un’operazione
di
triangolazione
intracomunitaria
nella
quale
una
società
italiana
(A)
cede
ad
un’altra
società
residente
(B)
beni
desVnaV
alla
successiva
rivendita
ad
una
terza
società
(C)
residente
in
altro
Paese
dell’Unione
europea.
Il
quesito
riguarda
la
correZa
interpretazione
della
disposizione
citata
nella
parte,
in
parVcolare,
nella
quale
fa
dipendere
la
non
imponibilità
delle
due
faZurazioni
(dalla
società
“A”
alla
società
“B”
e
da
quest’ulVma
alla
società
“C”)
dalla
circostanza
che
i
beni
siano
trasportaV
o
spediV
in
altro
stato
membro
“a
cura
o
a
nome
del
cedente”.
Il
moVvo
della
richiesta
risiede
nel
faZo
che
il
cessionario
B,
sVpulando
spesso
convenzioni
con
imprese
operanV
nel
seZore
dei
trasporV
intracomunitari
che
gli
consentono
di
oZenere
tariffe
ridoZe,
potrebbe
occuparsi
direZamente
del
trasporto
a
condizioni
più
vantaggiose.
In
sostanza,
si
chiede
se
sia
ammissibile
il
traZamento
di
non
imponibilità,
anche
nel
caso
in
cui
sia
il
promotore
dell’operazione
(società
“B”)
a
concludere
il
contraZo
di
trasporto,
dando
incarico
al
veZore
di
riVrare
la
merce
presso
il
fornitore
A
e
di
consegnarla
al
desVnatario
finale
C.
Il
suddeZo
traZamento
di
non
imponibilità
sarebbe
comunque
subordinato
alla
circostanza
che
fin
dall’origine
l’operazione
e
la
relaVva
documentazione
dimostrino
la
volontà
del
fornitore
italiano
(“A”)
e
dell’acquirente
italiano
(“B”)
di
trasportare
la
merce
direZamente
in
un
altro
Stato
membro.
Peraltro,
in
tale
senso
conforme
si
è
espressa
la
Suprema
Corte
di
Cassazione,
Sez.
V,
con
sentenza
del
4
aprile
2000
n.
4098.
In
proposito
si
osserva
che
la
ra#o
della
norma
sulle
triangolazioni
è
quella
di
evitare
che
una
cessione
interna
fra
due
operatori
nazionali
(nel
caso
in
esame
“A”
e
“B”)
possa
beneficiare
della
non
imponibilità.
Tale
evenienza
si
realizzerebbe
qualora
i
beni
transitassero
materialmente
dal
cedente
(“A”)
al
cessionario
(“B”)
in
quanto
quest’ulVmo
ne
acquisirebbe
la
disponibilità.
Per
quanto
sopra
esposto,
la
scrivente
precisa,
a
parziale
reWfica
della
prassi
precedente
(ris.
n.
115
del
2001
e
ris.
n.
51
del
1995)
che
l’operazione
potrà
godere
del
regime
di
non
imponibilità
anche
nel
caso
in
cui
il
cessionario
(“B”)
sVpuli
il
contraZo
su
mandato
ed
in
nome
del
cedente.
In
questo
caso,
infaW,
il
predeZo
cessionario
agirebbe
quale
mero
intermediario
del
cedente
(“A”)
senza
mai
avere
la
disponibilità
del
bene,
nel
pieno
rispeZo
della
ra#o
delle
disposizioni
in
materia.
Le
Direzioni
Regionali
vigileranno
affinché
i
principi
enunciaV
nella
presente
risoluzione
vengano
applicaV
con
uniformità.
101
OPERAZIONI
TRIANGOLARI
due
soggeU
italiani
un
cliente
estero
Giurisprudenza
della
Corte
di
Cassazione
Corte
di
Cassazione,
sentenza
n.
4098
del
4
aprile
2000
:
la
Corte,
nel
parVcolare
caso
di
una
operazione
triangolare
nella
quale
il
trasporto
non
era
stato
pagato
dal
primo
cedente
nazionale
bensı`
dal
cessionario
residente
(o
promotore
della
triangolazione),
ha
privilegiato
la
sostanza
dell’operazione,
riconoscendo
regolare
il
comportamento
delle
parV.
La
Suprema
Corte
ha
ridoZo
la
portata
dell’espressione
“a
cura
o
a
nome
del
cedente”
riferita
al
trasporto
della
merce
interpretando
che
tale
espressione
deve
essere
intesa
nel
senso
che
“l’operazione
deve,
fin
dalla
sua
origine
e
nella
sua
rappresentazione
documentale,
essere
stata
voluta
ab
origine
come
cessione
nazionale
in
vista
di
trasporto
a
cessionario
residente
in
altro
Stato
membro
dell’Unione
Europea,
nel
senso
che
tale
desVnazione
sia
riferibile
alla
comune
volontà
degli
originari
contraenV”.
Secondo
tale
giudicato,
lo
scopo
della
norma
e`
solo
quello
di
porre
un
limite
alle
operazioni
fraudolente.
Pertanto,
anche
qualora
il
trasporto
venga
eseguito
dal
promotore
della
triangolazione
con
mezzi
propri
(NB:
è
da
ritenere
che
con
tale
espressione
si
intenda
“a
proprio
carico”,
“a
proprie
spese”),
se
viene
accertata
la
consegna
finale
del
bene
in
un
altro
Stato
membro
ad
un
cliente
finale
residente
in
tale
Paese,
la
cessione
interna
non
imponibile
deve
considerarsi
regolare
se
la
comune
volontà
delle
parV
sin
dalla
origine
del
contraZo
era
intesa
a
realizzare
una
cessione
triangolare
ai
sensi
dell’arVcolo
58.
• Corte
di
Cassazione,
sentenza
n.
24964
del
10
dicembre
2010
e
la
n.
13951
del
24
giugno
2011:
hanno
ribadito
gli
stessi
principi
delineaV
nella
sentenza
sopra
indicata
(cfr.
A.I
–
Si
allarga
l’export
senza
Iva
–
Il
Sole
24
Ore
del
12
dicembre
2010,
p.
35).
Sull’argomento,
Cfr.
altresì
Paolo
Massari,
Non
imponibili
IVA
le
triangolazioni
in
caso
di
comune
volontà
originaria
di
trasferire
il
bene
al
cliente
estero,
Corriere
tributario,
n.
41/2011,
p.
3369
e
seguenV.
Il
citato
autore,
dopo
aver
evidenziato
il
contrasto
che
si
è
venuto
a
delineare
tra
la
tesi
rigorista
dell’Agenzia
delle
Entrate
(trasporto
a
cura
o
a
nome
del
primo
cedente)
e
quella
liberale
della
Cassazione
(l’importante
è
la
comune
volontà
originaria
di
trasferire
il
bene
ad
un
cliente
finale
estero),
conclude
auspicando
che
l’Agenzia
faccia
propria
l’interpretazione
della
Cassazione.
•
Nell’aGesa
è
consigliabile
essere
pruden7
e
adoGare
la
tesi
restriUva
dell’Agenzia
delle
Entrate.
102
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
103
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
In
base
ad
una
prima
stesura
della
DireUva
Ue
in
materia,
nel
1992,
IT,
in
funzione
di
chi
organizzava
il
trasporto
dei
beni
all’estero,
si
sarebbe
trovato
ad
effeZuare:
• se
il
trasporto
era
ascrivibile
al
rapporto
FR‐IT
(trasporto
effeGuato
da
o
a
spese
di
FR
o
IT):
un
acquisto
intracomunitario
nel
Paese
di
arrivo
della
merce
(Germania);
e
una
cessione
interna
alla
Germania,
da
assoggeZare
all’Iva
tedesca;
con
obbligo
di
aprire
una
posizione
Iva
in
Germania;
• se
il
trasporto
era
ascrivibile
al
rapporto
IT‐DE
(trasporto
effeGuato
da
o
a
spese
di
DE):
un
acquisto
interno
alla
Francia
e
una
cessione
intracomunitaria
nei
confronV
di
DE,
con
obbligo
di
aprire
una
posizione
Iva
in
Francia;
Prima
di
entrare
in
vigore,
deZa
direWva
è
stata
semplificata
prevedendo
che,
in
una
situazione
del
genere,
il
promotore
dell’operazione
triangolare
(nel
caso
specifico
IT)
poteva
NON
aprire
una
posizione
Iva
nel
Paese
di
arrivo
della
merce
(nel
caso
specifico:
Germania)
o
di
partenza
della
merce
(nel
caso
specifico:
Francia)
a
condizione
di
designare
il
cliente
finale
per
il
pagamento
dell’imposta
nel
suo
Paese
(nel
caso
specifico:
designare
il
cliente
DE
per
il
pagamento
dell’Iva
tedesca;
DE
deve
numerare
e
integrare
con
Iva
tedesca
la
faZura
emessa
a
suo
carico,
senza
applicazione
dell’Iva,
da
IT).
La
norma
di
semplificazione
è
aZualmente
rappresentata
dall’arVcolo
141
della
DireWva.
104
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
L’ar7colo
141
della
DireUva
2006/112/CE
afferma
che:
“Ciascuno
Stato
membro
prende
misure
parVcolari
per
non
assoggeZare
all'IVA
gli
acquisV
intracomunitari
di
beni
effeZuaV
nel
proprio
territorio,
a
norma
dell'arVcolo
40,
qualora
siano
soddisfaZe
le
condizioni
seguenV:
a)
l'acquisto
di
beni
sia
effeZuato
da
un
soggeZo
passivo
non
stabilito
nello
Stato
membro
in
quesVone,
ma
idenVficato
ai
fini
dell'IVA
in
un
altro
Stato
membro;
b)
l'acquisto
di
beni
sia
effeZuato
ai
fini
di
una
cessione
successiva
di
tali
beni,
effeZuata
nello
Stato
membro
in
quesVone
dal
soggeZo
passivo
di
cui
alla
leZera
a);
c)
i
beni
acquistaV
in
tal
modo
dal
soggeZo
passivo
di
cui
alla
leZera
a)
siano
direZamente
spediV
o
trasportaV
a
parVre
da
uno
Stato
membro
diverso
da
quello
all'interno
del
quale
egli
è
idenVficato
ai
fini
dell'IVA
e
a
desVnazione
della
persona
nei
confronV
della
quale
egli
effeZua
la
cessione
successiva;
d)
il
desVnatario
della
cessione
successiva
sia
un
altro
soggeZo
passivo
o
un
ente
non
soggeZo
passivo,
idenVficaV
ai
fini
dell'IVA
nello
Stato
membro
in
quesVone;
e)
il
desVnatario
di
cui
alla
leZera
d)
sia
stato
designato,
conformemente
all'arVcolo
197,
come
debitore
dell'imposta
dovuta
per
la
cessione
effeZuata
dal
soggeZo
passivo
che
non
è
stabilito
nello
Stato
membro
in
cui
l'imposta
è
dovuta.”.
105
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
L’operazione
triangolare
presuppone
che
il
trasporto
della
merce
venga
eseguito
a
cura
o
a
nome
del
soggeZo
che
ha
il
possesso
fisico
della
merce
all’inizio
dell’operazione
di
triangolazione
(nel
caso
specifico:
FR).
L’ar7colo
138
della
DireUva
2006/112/CE
afferma
che:
1. Gli
StaV
membri
esentano
le
cessioni
di
beni
spediV
o
trasportaV,
fuori
del
loro
rispeWvo
territorio
ma
nella
Comunità,
dal
venditore,
dall'acquirente
o
per
loro
conto,
effeZuate
nei
confronV
di
un
altro
soggeZo
passivo,
o
di
un
ente
non
soggeZo
passivo,
che
agisce
in
quanto
tale
in
uno
Stato
membro
diverso
dallo
Stato
membro
di
partenza
della
spedizione
o
del
trasporto
dei
beni.
Se
il
venditore
(FR)
dovesse
cedere
alla
condizione
EXW
e
il
suo
cliente
(nel
caso
specifico
IT)
dovesse,
anche
lui,
cedere
alla
condizione
EXW
(situazione
di
doppio
EXW)
,
il
soggeZo
possessore
della
merce
dovrebbe
applicare
l’Iva
del
proprio
Paese
(nel
caso
specifico:
FR
dovrebbe
applicare
l’Iva
francese).
In
tale
evenienza
IT
dovrebbe
idenVficarsi
ai
fini
Iva
in
Francia,
ponendo
in
essere:
– un
acquisto
interno
presso
FR,
con
applicazione
dell’Iva
francese
da
parte
di
quest’ulVmo;
– una
cessione
intracomunitaria
direZa
nei
confronV
di
DE.
106
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
Ove,
invece,
IT:
• acquistasse
la
merce
presso
FR
alla
condizione
EXW;
• e
cedesse
la
stessa
a
DE
alla
condizione
DAP
o
DAT;
l’operazione
di
triangolazione
“resterebbe
in
piedi”
(in
base
a
quanto
previsto
dall’arVcolo
138
della
direWva)
a
condizione
che
IT
fornisse
la
prova
a
FR
di
aver
organizzato
il
trasporto
della
merce
in
Germania;
tale
prova
può
essere
cosVtuita
dalla
faZura
di
trasporto
(emessa
dal
veZore
nei
confronV
di
IT).
In
entrambi
i
casi,
ponendoci
nella
posizione
del
soggeZo
che
ha
il
possesso
fisico
dei
beni
prima
della
partenza
(nel
disegno
riportato
all'inizio
della
presente
nota:
FR),
il
trasporto
deve
essere
organizzato:
• o
da
lui
stesso
(nel
nostro
caso
da
FR),
soluzione
consigliata;
• o
dal
promotore
dell'operazione
triangolare
(e
cioè
dal
cliente
di
FR:
nel
nostro
esempio
IT),
soluzione
da
verificare
caso
per
caso.
107
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
Ciò
che
NON
deve
assolutamente
accadere
è
che
il
trasporto
sia
organizzato
dall'ulVmo
soggeZo
della
catena
(nel
nostro
esempio:
DE).
Di
conseguenza
è
necessario
che
almeno
uno
dei
due
primi
anelli
della
catena
(nel
nostro
esempio:
FR
e
IT)
vendano
la
merce
con
la
condizione
DAP
o
DAT
(e
cioè
con
consegna
a
desVno).
NON
deve
accadere
che
entrambi
cedano
la
merce
EXW,
con
trasporto
organizzato
dall'ulVmo
soggeZo
della
catena
(nel
nostro
caso
DE).
Occorre
comunque
eseguire
un
esame
Paese
per
Paese.
Un
altro
aspeGo
da
considerare
è
rappresentato
dal
faZo
che
la
misura
di
semplificazione
in
alcuni
Paesi
Ue
non
trova
applicazione
ove
il
promotore
dell’operazione
(nel
caso
specifico
IT)
possieda
una
stabile
organizzazione
o
un
semplice
numero
iden7fica7vo
Iva
nel
Paese
di
partenza
della
merce
o
in
quello
di
arrivo.
108
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
Premesso
quanto
sopra,
tornando
all’operazione
come
sopra
rappresentata,
l’impresa
italiana
IT:
• effeZua
un
acquisto
intracomunitario
di
beni
e
una
cessione
intracomunitaria
di
beni;
• deve
numerare
e
integrare
senza
applicazione
di
Iva
(ai
sensi
dell’arVcolo
40,
comma
2,
del
Dl
n.
331/1993)
la
faZura
emessa
da
FR,
annotando
poi
la
stessa
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
acquisV;
• deve
emeZere
faZura
in
arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993,
designando
DE
per
il
pagamento
dell’imposta
in
Germania
(
“la
Vostra
società
è
designata,
in
nostra
sosVtuzione,
per
il
pagamento
dell’Iva
tedesca”);
• deve
presentare
il
Modello
Intra
2‐bis
e
il
Modello
Intra
1‐bis,
ai
soli
fini
fiscali,
indicando
quale
natura
dell’operazione
il
codice
alfabeVco.
109
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
110
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
111
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
SOGGETTI
EXTRA
UE
112
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
SOGGETTI
EXTRA
UE
Nella
situazione
di
cui
alla
pagina
precedente,
alla
luce
di
quanto
previsto
dall'arVcolo
17,
comma
2,
del
Dpr
n.
633/1972,
l'impresa
USA,
ove
abbia
nominato
un
rappresentante
Iva
in
Italia:
• è
abilitata
a
u7lizzarlo
in
fase
di
acquisto
:
il
rappresentante
Iva
annota
nella
contabilità
tenuta
in
nome
e
per
conto
dell'impresa
USA
la
faZura
emessa
da
IT1
nei
confronV
di
USA
‐
posizione
Iva
italiana;
• NON
può
u7lizzarlo
in
fase
di
cessione
al
fine
di
emeGere
faGura
gravata
di
Iva
italiana:
in
tale
momento,
o
la
faZura
viene
emessa
direZamente
da
USA
senza
applicazione
di
Iva
o
viene
emessa
dal
rappresentante
Iva
senza
applicazione
dell'Iva
italiana,
indicando
che
l'imposta
è
dovuta
dal
cessionario;
• il
cessionario
IT2
deve
emeZere
autofaZura
con
Iva.
113
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
SOGGETTI
EXTRA
UE
114
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
SOGGETTI
DI
ALTRO
PAESE
UE
115
OPERARE
CON
L’ESTERO
OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
SOGGETTI
DI
ALTRO
PAESE
UE
In
alternaVva
a
quanto
previsto
nella
pagina
precedente,
si
potrebbe
operare
come
segue:
• Italia
1
cede
i
beni
a
FR
alla
condizione
“Franco
deposito
Iva
di
….”
(vale
a
dire
con
introduzione
nel
deposito
Iva)
ed
emeZe
faZura
non
soggeZa
a
Iva
ai
sensi
dell’arVcolo
50‐bis,
comma
4,
leZera
c),
del
Dl
n.
331/1993;
• FR
cede
i
beni
a
Italia
2,
in
regime
di
deposito
Iva,
senza
estrazione,
ed
emeZe
faZura
senza
applicazione
dell’Iva
a
carico
di
Italia
2;
• Italia
2,
per
effeZo
dell’acquisto,
diventa
proprietaria
di
merce
giacente
in
deposito
Iva;
essa
deve
numerare
e
integrare
la
faZura
estera
senza
applicazione
di
Iva
(arVcolo
50
bis,
comma
4,
leZera
e,
del
Dl
n.
331/1993)
e
deve
annotarla
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
acquisV;
• Italia
2
estrae
la
merce;
essa
deve
integrare
con
Iva
la
faZura
di
cui
al
punto
precedente
(
cfr.
Risoluzione
n.
113/E
del
22
maggio
2003,
tenuto
conto
della
nuova
formulazione
dell’arVcolo
17,
comma
2,
del
Dpr
n.
633/1972).
116
OPERAZIONI
QUADRANGOLARI
La
Circolare
n.
145
del
10
giugno
1998
afferma
che:
"8
‐
OPERAZIONI
QUADRANGOLARI
TraZasi
delle
transazioni
c.d.
"a
catena",
a
cui
partecipano
operatori
in
numero
superiore
a
tre
e
dislocaV
in
più
StaV
comunitari.
Al
riguardo
devesi
preliminarmente
osservare
che
la
problemaVca
riguardante
tali
operazioni
ha
formato
oggeZo
di
esame
in
ambito
comunitario
ma,
a
differenza
di
quanto
avvenuto
per
le
operazioni
triangolari,
non
ha
trovato
soluzione
per
una
serie
di
moVvazioni
legate
da
un
lato
alla
territorialità
dell'imposta
sul
valore
aggiunto
alla
luce
della
VI
DireWva,
dall'altro
alle
difficoltà
di
controllo
e
alla
legiWmità
della
compilazione
degli
elenchi
riepilogaVvi
delle
operazioni
intracomunitarie
(Mod.
INTRA)
da
parte
di
tuW
i
soggeW
partecipanV
alle
transazioni
economiche
in
discorso.
Allo
stato
aZuale,
tale
Vpologia
di
operazioni
non
può
godere
delle
semplificazioni
previste
per
l'operazione
triangolare,
ma
e'
necessaria
un'interruzione
dei
rapporV
mediante
la
nomina
di
un
rappresentante
fiscale
nello
Stato
membro
di
partenza
o
in
quello
di
arrivo
dei
beni
.
Pertanto,
qualsiasi
interpretazione
diversa
da
quella
indicata
e'
da
considerare
non
legiWma.
Per
gli
aspeW
operaVvi
SI
RINVIA
alla
Circolare
sopra
citata.
117
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
Nella
praVca
degli
affari
hanno
raggiunto
un’ampia
diffusione
i
casi
di
imprese
italiane
che
inviano
beni
ai
propri
clienV
esteri
con
passaggio
della
proprietà
degli
stessi
all’aZo
del
prelievo
da
parte
dei
clienV
medesimi.
Il
contraZo
soZostante
viene
denominato
contraGo
di
consignment
stock
o
contraGo
di
call
off
stock.
In
base
a
tali
contraW,
i
beni
vengono
inviaV
al
cliente
con
effeZo
traslaVvo
sospeso
sino
all’aZo
del
prelievo
da
parte
del
cliente
stesso:
i
beni
sono
a
disposizione
del
cliente
estero
ricevente.
A
seconda
dei
Paesi
tali
beni
devono
essere
custodiV
nei
locali
del
cliente
o
anche
presso
centri
logisVci
esterni
(a
spese
del
cliente
stesso).
118
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
Nel
caso
di
invio
merce
al
cliente
con
mantenimento
della
proprietà
della
stessa
sino
all’aGo
del
prelievo,
secondo
la
terminologia
uVlizzata
dall’Agenzia
delle
Entrate
ci
si
trova
di
fronte
ad
un
contraZo
cd.
di
“consignment
stock”,
il
quale,
soZo
il
profilo
giuridico,
presenta
notevoli
affinità
con
il
contraGo
es7matorio
di
cui
all’arVcolo
1556
del
codice
civile.
Secondo
tale
norma:
“Con
il
contraZo
esVmatorio
una
parte
consegna
una
o
più
cose
mobili
all’altra
e
questa
si
obbliga
a
pagare
il
prezzo,
salvo
che
resVtuisca
le
cose
nel
termine
stabilito”.
119
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
Secondo
l’Intrastat
InformaVon
Sheet
“Call
off
stock
and
consignment
stock”
,
pubblicato
dalle
Dogane
del
Regno
Unito
(www.uktradeinfo.com):
•
Call‐off
stock
Call‐off
stock
is
the
descripVon
given
to
the
transfer
of
goods
(by
a
VAT
registered
business)
from
one
EU
Member
State
to
another
to
create
a
stock
of
goods
from
which
their
customer
can
'call‐off'
(i.e.
use
and
pay
for)
the
goods
as
and
when
they
require
them.
Call‐off
goods
delivered
to
storage
faciliVes
operated
by
the
supplier,
rather
than
the
customer,
should
be
treated
as
consignment
stocks
(see
below),
unless
the
customer
is
aware
of
the
details
of
deliveries
into
storage.
If
the
customer
is
aware
of
the
details
of
deliveries
into
storage,
the
intra‐EU
movement
can
be
treated
as
call‐off
stock.
(…)
•
Consignment
stock
Consignment
stocks
are
created
when
a
VAT
registered
business
transfers
its
own
goods
to
another
EU
Member
State
to
create
a
stock
over
which
it
has
control
and
from
which
it
makes
supplies,
or
supplies
are
made
on
its
behalf
in
that
Member
State.
Because
the
business
is
effecVvely
transferring
its
own
goods
to
itself
in
another
Member
State
it
will
be
making
an
acquisiVon
of
goods
in
the
other
Member
States.
The
business
will
be
liable
to
account
for
acquisiVon
tax
in
the
other
Member
State
and
may
be
liable
to
register
for
VAT
there.
120
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
Secondo
autorevole
doZrina
(Walter
van
der
Corput
,
Fabiola
Annacondia
–
EU
VAT
Compass
2012/2013,
IBFD,
p.
509)
la
differenza
tra
i
due
Vpi
di
contraZo,
risiede
nella
circostanza
che:
• Il
contraZo
di
call
off
stock
si
applica
alle
merci
desVnate
ad
essere
uVlizzate
dal
cliente
nell’ambito
del
proprio
processo
produWvo;
•
Il
contraZo
di
consignment
stock
si
applica
alle
merci
desVnate
ad
essere
rivendute
a
terzi
da
parte
del
cliente
(situazione
simile
al
nostro
contraZo
esVmatorio).
121
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
SUL
PIANO
PRATICO,
alla
luce
delle
evidenziate
differenze
terminologiche,
in
sede
contraZuale,
è
opportuno
descrivere
il
comportamento
concreto
(CHI
FA
COSA)
anziché
uVlizzare
locuzioni
dal
significato
potenzialmente
non
univoco
per
le
due
parV
contraZuali.
122
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
123
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
124
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
125
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
126
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
127
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
128
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
129
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
CALL
OFF
STOCK
130
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
AspeU
procedurali
–
Paesi
Ue
SENZA
obbligo
di
iden7ficazione
si
fini
Iva
La
procedura
è
così
sinteVzzabile:
• sVpulazione
di
contraZo
scriZo
aZo
a
regolare
l’operazione;
• annotazione
dei
beni
inviaV
all’estero
su
apposito
registro
di
carico
e
scarico
(arVcolo
50,
comma
5,
DL
n.
331/1993);
• man
mano
che
il
soggeZo
estero
comunica
l’avvenuto
prelievo
dei
beni,
l’impresa
italiana:
–
emeZe
faZura
nei
confronV
del
cliente
estero
in
arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
DL
n.
331/1993;
–
annota
la
faZura
sul
registro
faZure
emesse;
–
scarica
il
registro
di
carico
e
scarico;
–
presenta,
secondo
le
tempisVche
previste,
il
modello
Intra
1
bis
cessioni
131
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
AspeU
procedurali
–
Paesi
Ue
SENZA
obbligo
di
iden7ficazione
si
fini
Iva
NOTA
BENE:
• soZo
il
profilo
della
normaVva
italiana,
il
prelievo
deve
avere
luogo
entro
365
giorni
dall’invio
della
merce
(oppure
entro
il
minore
termine
fissato
in
contraZo);
• Per
l’idenVficazione
dei
prelievi
è
da
ritenere
applicabile
la
regola
FIFO.
•
Ove
la
normaVva
del
Paese
estero
preveda
un
termine
più
breve
(è,
ad
esempio,
il
caso
dell’Austria
e
della
Francia)
occorre
rispeZare
tale
minor
termine.
• Riguardo
alla
faZurazione:
– –
• • •
La
regola
generale
(arVcolo
46,
comma
2,
del
Dl
n.
331/1993)
prevede
che
la
faZura
deve
essere
emessa
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo;
si
riVene
possibile
tenere
conto
di
quanto
previsto
dall’arVcolo
39,
ulVmo
comma,
stesso
decreto;
Secondo
quanto
previsto
dall’arVcolo
47
del
Dl
n.
331/1993
la
faZura
deve
essere
registrata
con
riferimento
al
mese
di
effeZuazione
dell’operazione;
Dovrebbe
ancora
essere
applicabile
il
Dm
18
novembre
1976:
emissione
della
faZura
entro
il
mese
successivo
a
quello
in
cui
l’operazione
si
considera
effeZuata
(in
praVca,
emissione
della
faZura
entro
la
fine
del
mese
successivo
a
quello
in
cui
avviene
il
prelievo
della
merce).
Al
termine
dell’esercizio
l’impresa
italiana
prende
in
carico
nel
bilancio
la
rimanenza
di
beni
esistente
all’estero.
Tale
procedura
può
richiedere
qualche
modifica
/
adaZamento
in
funzione
della
normaVva
del
Paese
estero
di
desVno
della
merce.
132
CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
CALL
OFF
STOCK
AspeU
procedurali
–
Paesi
Ue
CON
obbligo
di
iden7ficazione
si
fini
Iva
La
procedura
è
così
sinteVzzabile:
• sVpulazione
di
contraZo
scriZo
aZo
a
regolare
l’operazione;
• spostamento
dei
beni
dalla
posizione
Iva
italiana
alla
posizione
Iva
del
Paese
estero,
con
emissione
di
faZura
non
imponibile
arVcolo
41,
comma
2,
leZera
c),
del
Dl
n.
331/1993,
nei
confronV
della
posizione
Iva
estera;
tale
spostamento
deve
essere
aZuato
in
base
al
valore
di
costo
dei
beni
(l’arVcolo
76,
della
DireWva
2006/112/Ce;
arVcolo
43,
comma
4,
del
Dl
n.
331/1993);
la
faZura
deve
essere
emessa
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo
a
quello
di
trasferimento
della
merce;
• annotazione
della
faZura
sul
registro
faZure
emesse,
con
riferimento
al
mese
di
trasferimento
della
merce;
• presentazione
del
modello
Intra
1
bis
nei
confronV
della
posizione
Iva
estera;
• espletamento
della
procedura
acquisV
intracomunitari
nel
Paese
estero
di
invio
della
merce;
• emissione
di
faZura
di
vendita
(interna
al
Paese
estero)
relaVvamente
ai
beni
prelevaV
dal
cliente
estero;
deZa
faZura
deve
essere
emessa
con
applicazione
dell’Iva
del
Paese
estero
(salvo,
ad
esempio,
Francia);
• al
termine
dell’esercizio
l’impresa
italiana
prende
in
carico
nel
bilancio
la
rimanenza
di
beni
esistente
all’estero.
NB:
Tale
procedura
può
richiedere
qualche
modifica
/
adaZamento
in
funzione
della
normaVva
del
Paese
estero
di
desVno
della
merce.
133
Invio
della
merce
in
Paese
Extra
Ue
contraGo
di
consignment
stock
–
call
off
stock:
merce
a
esclusiva
disposizione
del
cliente
estero
(presso
il
suo
stabilimento
o
presso
deposito
esterno)
Procedura
(Risoluzione
n.
58/E
del
5
maggio
2005):
• • •
• •
•
l’impresa
italiana
dichiara
i
beni
in
esportazione
definiVva
con
esibizione
in
dogana
(italiana)
di
semplice
lista
valorizzata
/
faZura
pro‐forma;
l’impresa
italiana
annota
i
beni
su
apposito
registro
di
carico
/
scarico
tenuto
ai
sensi
dell’arVcolo
39
del
DPR
n.
633/1972;
i
beni
giunV
nel
Paese
estero
vengono
dichiaraV
per
l’importazione
definiVva
a
nome
dell’impresa
estera.
La
dogana
del
Paese
estero
rilascia
bolleZa
di
importazione
definiVva
a
nome
dell’impresa
estera,
con
riscossione
dell’eventuale
dazio,
delle
imposte
statali
sui
consumi,
dei
diriW,
ecc.
previsV
dalla
normaVva
doganale
e
fiscale
del
Paese
estero;
le
merci
nazionalizzate
vengono
immagazzinate
nel
deposito
dell’impresa
estera;
nel
momento
in
cui
l’impresa
italiana
riceve
noVzia
dell’avvenuto
prelevamento
dei
beni
da
parte
dell’impresa
estera
(con
conseguente
passaggio
della
proprietà
degli
stessi),
emeZe
faZura
di
vendita
non
imponibile
all’
IVA
ai
sensi
dell’art.
8,
primo
comma,
leZera
a),
del
DPR
633/1972
e
scarica
il
registro
di
carico
/
scarico;
tale
operazione
concorre
a
formare
il
volume
d’affari
e
il
plafond;
al
termine
dell’esercizio
l’impresa
italiana
prende
in
carico
nel
bilancio
la
rimanenza
di
beni
esistente
all’estero.
134
VENDITA
A
DISTANZA
cessioni
a
consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue
L’ar7colo
41,
comma
1,
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
“1.
CosVtuiscono
cessioni
non
imponibili:
(…)
b)
le
cessioni
in
base
a
cataloghi,
per
corrispondenza
e
simili,
di
beni
diversi
da
quelli
soggeU
ad
accisa,
spedi7
o
trasporta7
dal
cedente
o
per
suo
conto
nel
territorio
di
altro
Stato
membro
nei
confronV
di
cessionari
ivi
non
tenuV
ad
applicare
l'imposta
sugli
acquisV
intracomunitari
e
che
non
hanno
optato
per
l'applicazione
della
stessa.
La
disposizione
non
si
applica
per
le
cessioni
di
mezzi
di
trasporto
nuovi
e
di
beni
da
installare,
montare
o
assiemare
ai
sensi
della
leZera
c).
La
disposizione
non
si
applica
altresì
se
l'ammontare
delle
cessioni
effeGuate
in
altro
Stato
membro
non
ha
superato
nell'anno
solare
precedente
e
non
supera
in
quello
in
corso
100.000
euro,
ovvero
l'eventuale
minore
ammontare
al
riguardo
stabilito
da
questo
Stato
a
norma
dell'ar7colo
34
della
direUva
2006/112/CE
del
Consiglio,
del
28
novembre
2006.
In
tal
caso
e'
ammessa
l'opzione
per
l'applicazione
dell'imposta
nell'altro
Stato
membro
dandone
comunicazione
all'ufficio
nella
dichiarazione,
ai
fini
dell'imposta
sul
valore
aggiunto,
relaVva
all'anno
precedente
ovvero
nella
dichiarazione
di
inizio
dell'aWvità
o
comunque
anteriormente
all'effeZuazione
della
prima
operazione
non
imponibile.
L'opzione
ha
effeZo,
se
esercitata
nella
dichiarazione
relaVva
all'anno
precedente,
dal
1
gennaio
dell'anno
in
corso
e,
negli
altri
casi,
dal
momento
in
cui
e'
esercitata,
fino
a
quando
non
sia
revocata
e,
in
ogni
caso,
fino
al
compimento
del
biennio
successivo
all'anno
solare
nel
corso
del
quale
e'
esercitata;
la
revoca
deve
essere
comunicata
all'ufficio
nella
dichiarazione
annuale
ed
ha
effeZo
dall'anno
in
corso;
135
VENDITA
A
DISTANZA
cessioni
a
consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue
L’art.
11‐quater
del
DL
35/2005,
converVto
dalla
Legge
80/2005,
riguardo
alle
vendite
a
distanza
in
ambito
comunitario,
nel
comma
1,
afferma
che
la
locuzione
“le
cessioni
in
base
a
cataloghi,
per
corrispondenza
e
simili,
di
beni
deve
intendersi
riferita
alle
cessioni
di
beni
con
trasporto
a
des7nazione
da
parte
del
cedente,
a
nulla
rilevando
le
modalità
di
effeGuazione
dell’ordine
di
acquisto”.
136
VENDITA
A
DISTANZA
Vendita
a
consumatore
finale
di
altro
Paese
Ue
ASPETTI
IVA
La
direUva
n.
2006/112/Ce
del
28
novembre
2006
disciplina
la
vendita
a
distanza
nell’arVcolo
33
e
34,
disVnguendo
tra
due
diverse
situazioni:
• cessioni
di
beni
non
soggeU
ad
accisa:
sino
ad
una
determinata
soglia
annuale
di
cessioni
del
Vpo
in
argomento
nel
Paese
considerato
(100.000
euro
o
l’eventuale
minore
ammontare
stabilito
dal
Paese
estero
interessato),
si
applica
l'Iva
del
Paese
del
cedente,
salvo
opzione
per
applicazione
dell'Iva
del
Paese
dell'acquirente;
oltre
tale
soglia,
obbligo
di
applicare
l'Iva
del
Paese
dell'acquirente;
• cessioni
di
beni
soggeU
ad
accisa:
non
sono
previste
soglie;
occorre
applicare
l'Iva
del
Paese
dell'acquirente.
137
CESSIONI
DI
BENI
NON
SOGGETTI
AD
ACCISA
cessioni
a
consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue:
SOGLIE
138
IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
ALTRO
PAESE
UE
L’ar7colo
36
della
direUva
2006/112/CE,
afferma
che:
“Quando
il
bene
spedito
o
trasportato
dal
fornitore
o
dall'acquirente
oppure
da
un
terzo
deve
essere
installato
o
montato
con
o
senza
collaudo
da
parte
del
fornitore
o
per
suo
conto,
si
considera
come
luogo
di
cessione
il
luogo
dove
avviene
l'installazione
o
il
montaggio.
Qualora
l'installazione
o
il
montaggio
siano
esegui#
in
uno
Stato
membro
diverso
da
quello
del
fornitore,
lo
Stato
membro
nel
cui
territorio
avviene
l'installazione
o
il
montaggio
ado:a
le
misure
necessarie
per
evitare
una
doppia
imposizione
al
suo
interno.”.
L’ar7colo
41,
comma
1,
leGera
c),
del
Dl
n.
331/1993,
afferma
che:
“1.
Cos#tuiscono
cessioni
non
imponibili:
(…)
c)
le
cessioni,
con
spedizione
o
trasporto
dal
territorio
dello
Stato,
nel
territorio
di
altro
Stato
membro
di
beni
des#na#
ad
essere
ivi
installa#,
monta#
o
assiema#
da
parte
del
fornitore
o
per
suo
conto.”.
139
IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
ALTRO
PAESE
UE
La
Circolare
n.
13
del
23
febbraio
1994,
paragrafo
B‐2.1,
afferma
che:
“Cos#tuiscono
inoltre
cessioni
non
imponibili:
(…)
b)
le
forniture
di
beni,
anche
in
dipendenza
di
contrab
di
appalto,
d'opera
e
simili,
invia#
in
altri
Sta#
membri
per
essere
ivi
installa#,
monta#
o
assiema#
dire:amente
dal
fornitore
italiano
o
da
terzi
per
suo
conto.
In
merito
alle
operazioni
indicate
al
precedente
punto
…
b),
si
ri#ene
opportuno
precisare
che,
per
quanto
concerne
gli
obblighi
di
compilazione
degli
elenchi
riepiloga#vi
delle
cessioni
intracomunitarie,
poiché
l'art.
41,
comma
1,
le:era
…
c),
le
qualifica
come
cessioni
intracomunitarie,
le
medesime
operazioni
devono
essere
comprese
nell'elenco
riepiloga#vo
INTRA‐ 1
bis,
sia
agli
effeb
fiscali
che
a
quelli
sta#s#ci,
rela#vo
al
periodo
nel
corso
del
quale
le
operazioni
risultano
registrate
o
sogge:e
a
registrazione
a
norma
dell'ar#colo
23
del
D.P.R.
n.
633
del
1972,
con
l'avvertenza
che
la
colonna
3
(codice
IVA
acquirente)
va
compilata
ogni
qual
volta
l'acquirente
comunitario
dei
beni
installa#,
monta#
o
assiema#
in
altro
Stato
membro
risulta
essere
un
sogge:o
iden#ficato
ai
fini
IVA
nel
proprio
Paese.
“.
140
IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
ALTRO
PAESE
UE
Aspe_
procedurali
Occorre
disVnguere
tra
due
ipotesi:
•
CommiGente
soggeGo
passivo
d’imposta
stabilito
nel
Paese
estero:
in
linea
generale
si
applica
la
procedura
del
reverse
charge
(alcuni
Paesi
prevedono
regole
parVcolari);
• CommiGente
consumatore
finale
(o
soggeGo
estero
NON
stabilito
in
tale
Paese):
l’impresa
italiana
deve
aprire
una
posizione
Iva
nel
Paese
estero
(in
via
direZa
o
a
mezzo
rappresentante
fiscale)
e
deve
emeZere
faZura
con
applicazione
dell’Iva
di
tale
Paese.
141
FORNITURA
ALL’ESTERO
DI
MACCHINARI
E
IMPIANTI
Analisi
delle
singole
operazioni
Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
2013,
p.
1930
Fornitura
macchinario
a
cliente
di
altro
Paese
Ue
142
FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE
143
FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE
144
FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE
145
FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE
146
FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE
147
FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE
148
IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
PAESE
EXTRA
UE
Riguardo
all’operazione
in
considerazione:
• Paolo
Centore,
Manuale
dell’Iva
comunitaria,
Ipsoa,
Milano,
2008,
p.
424,
nel
caso
delle
“cessioni
con
consegna
a
desVno”,
sosVene
la
tesi
del
fuori
campo
Iva
(in
base
a
quanto
previsto
dall’arVcolo
36
della
direWva
2006/112/CE
del
28
novembre
2006);
• Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
364,
al
riguardo,
sosVene
invece
la
tesi
dell’applicabilità
dell’ar7colo
8/1/a,
anche
riguardo
alle
prestazioni
di
montaggio
/
installazione.
Alla
luce
delle
considerazioni
espresse
dalla
doZrina
sopra
riportata,
tenuto
conto
che
la
norma
italiana
(arVcolo
7‐bis,
del
Dpr
n.
633/1972)
essendo
incentrata
sul
luogo
di
passaggio
della
proprietà
dei
beni,
lascia
maggiore
spazio
all’interprete,
è
possibile
affermare
che:
– ove
la
proprietà
dei
beni
passi
quando
ancora
quesV
sono
esistenV
nel
territorio
dello
Stato
italiano,
l’operazione
è
da
considerare
in
campo
di
applicazione
dell’Iva
italiana
e
quindi
non
imponibile
ai
sensi
dell’arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972,
– ove
la
proprietà
dei
beni
passi
a
installazione
/
montaggio
avvenuV
(o,
comunque,
in
un
momento
successivo
all’uscita
dei
beni
dal
territorio
dello
Stato),
sono
possibili
due
diverse
interpretazioni:
• Interpretazione
leGerale:
l’operazione
è
da
considerare
fuori
del
campo
di
applicazione
dell’Iva
italiana
(dal
1°
gennaio
2013:
operazione
non
soggeZa)
ai
sensi
dell’arVcolo
7‐bis,
comma
1,
del
Dpr
n.
633/1972;
• Interpretazione
sostanziale:
l’operazione
è
da
considerare
non
imponibile
arVcolo
8,
comma
1,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972,
per
l’intero
valore
addebitato.
Risulta
che
la
gran
parte
delle
imprese,
aZualmente,
si
aZengono
a
tale
seconda
interpretazione;
non
risultano
contestazioni
in
merito.
Tale
tesi
trova
supporto
in
autorevole
doZrina.
149
IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
PAESE
EXTRA
UE
Esempio
Impresa
italiana
si
impegna
a
fornire
un
impianto
con
installazione
/
montaggio
a
un
cliente
extra
Ue.
L’80%
del
corrispeWvo
è
cosVtuito
da
componenV
spediV
dall’Italia;
il
restante
20%
è
cosVtuito
da
componenV
acquistaV
(dall’impresa
italiana)
all’estero
e
spediV
dai
fornitori
direZamente
al
canVere
estero.
Circolare
del
03/08/1979
n.
26
‐
Min.
Finanze
‐
Tasse
e
Imposte
IndireGe
sugli
Affari
I.v.a.
RapporV
di
scambio
con
l'estero
ed
operazioni
assimilate
ESPORTAZIONI
La
nuova
formulazione
dell'art.
8
prevede
che
cosVtuiscono
cessioni
all'esportazione:
a) le
cessioni
che
hanno
per
oggeGo
beni
invia7
all'estero
o
comunque
fuori
del
territorio
doganale
a
cura
o
a
nome
del
cedente,
considerandosi
tali
le
consegne
all'estero
di
beni
anche
in
dipendenza
di
contraU
di
appalto,
limitatamente
al
corrispeUvo
dei
beni
esporta7.
Alla
luce
di
quanto
previsto
da
tale
Circolare
è
da
ritenere
correZo
disVnguere
in
faZura
tra:
• ComponenV
spediV
dall’Italia
(80%
del
prezzo):
non
imponibile
arVcolo
8/1/a;
• ComponenV
spediV
dall’estero
(20%
del
prezzo):
non
soggeZo
arVcolo
7‐bis
150
IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
PAESE
EXTRA
UE
Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
364
“Beni
prodo_
in
Italia
(in
base
a
contraSo
d’appalto)
con
materie
fornite
totalmente
o
in
parte
prevalente
o
cospicua
dallo
stesso
cedente/prestatore.
Se
i
beni
vengono
prodob
nel
territorio
nazionale
con
materie
in
tu:o
o
in
parte
prevalente
fornite
dal
prestatore/cedente
e
poi
invia#
all’estero
a
cura
o
a
nome
di
quest’ul#mo,
si
tra:a
di
una
cessione
all’esportazione
ai
sensi
dell’ar#colo
8,
comma
1,
le:era
a).
In
questo
caso
si
e`
sempre
in
presenza
di
una
cessione
realizzata
con
un
contra:o
di
appalto,
che
pur
avendo
una
classificazione
giuridica
differente
dalla
compravendita,
ha
nella
sostanza
un
effe:o
equivalente
alla
cessione,
come
riconosciuto
dallo
stesso
Ministero
delle
Finanze
nella
Circolare
n.
145/E
del
10
giugno
1998
rela#va
alle
lavorazioni
comunitarie.
Tu:a
la
fornitura
quindi
cos#tuisce
una
cessione
all’esportazione
per
l’intero
corrispebvo
pagato
dall’acquirente/commi:ente
estero
e
consente
la
creazione
e
l’u#lizzo
del
plafond
a
favore
del
cedente/ prestatore
per
tu:o
l’importo
addebitato,
compresa
l’eventuale
installazione
del
bene
all’estero,
considerata
prestazione
accessoria
ai
sensi
del
successivo
art.
12.”.
151
VENDERE
E
ACQUISTARE
ALL’ESTERO
ACQUISTARE
ALL’ESTERO
ACQUISTARE
ALL’ESTERO
Introduzione
L’introduzione
nel
territorio
dello
Stato
di
beni
provenien7
dall’estero,
per
essere
ivi
consumaV
o
uVlizzaV
nel
processo
produWvo,
comporta
l’applicazione
dell’Iva.
Per
i
beni
di
provenienza
extra
Ue
sono
dovuV
anche
eventuali
dazi
ed
altri
diriW.
L’Iva
viene
applicata
adoZando
specifiche
procedure
opera7ve.
DeGe
procedure
si
diversificano
in
funzione
del
luogo
di
provenienza
dei
beni:
•
se
i
beni
provengono
da
Paesi
extra
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
dell’importazione
defini7va
dei
beni;
deZa
procedura:
– soZo
il
profilo
doganale,
è
regolata:
• • •
–
•
dal
Regolamento
CEE
12
oZobre
1992,
n.
2913
–
IsVtuzione
del
Codice
Doganale
Comunitario
(CDC),
sosVtuito
dal
Regolamento
CE
n.
450/2008
del
23
aprile
2008
(Codice
doganale
aggiornato);
dal
Regolamento
CEE
2
luglio
1993,
n.
2454
–
Disposizioni
di
aZuazione
del
Regolamento
(CEE)
n.
2913/92
del
Consiglio
che
isVtuisce
il
Codice
Doganale
Comunitario;
e,
in
via
residuale,
dal
Dpr
n.
43
del
23
gennaio
1973
(TULD
–
Testo
Unico
delle
Disposizioni
LegislaVve
in
materia
Doganale);
soZo
il
profilo
Iva,
è
regolata
dall’arVcolo
67
e
seguenV
del
Dpr
n.
633/1972.
se
i
beni
provengono
da
altri
Paesi
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
dell’acquisto
intracomunitario
dei
beni;
deZa
procedura
è
regolata
dall’arVcolo
38
del
Dl
n.
331/1993,
converVto
dalla
legge
n.
427/1993.
153
IMPORTAZIONI,
ACQUISTI
INTRACOMUNITARI,
ACQUISTI
INTERNI
DA
FORNITORI
ESTERI
AdempimenV
in
capo
all’impresa
italiana
acquirente:
• IMPORTAZIONI:
annotazione
esemplare
n.
8
della
bolleZa
di
importazione;
• ACQUISTI
INTRACOMUNITARI:
numerazione
e
integrazione
con
Iva
della
faZura
estera
e
sua
annotazione
sul
registro
delle
faZure
emesse
e
sul
registro
degli
acquisV;
presentazione
del
modello
Intra
2‐bis;
• ACQUISTI
INTERNI
DA
FORNITORI
ESTERI:
numerazione
e
integrazione
della
faZura
estera
(fornitore
di
altro
Paese
Ue)
o
emissione
di
autofaZura
con
Iva
(fornitore
di
Paese
extra
Ue)
e
sua
annotazione
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
degli
acquisV.
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
155
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
156
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
157
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
158
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
159
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
160
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
161
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
OPERARE
CON
L’ESTERO
ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
164
ACQUISTO
DI
BENI
MOMENTO
EFFETTUAZIONE
OPERAZIONE
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
L’ar7colo
39
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
“1.
Le
cessioni
intracomunitarie
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
beni
si
considerano
effeGua7
all'aGo
dell'inizio
del
trasporto
o
della
spedizione
al
cessionario
o
a
terzi
per
suo
conto,
rispeUvamente,
dal
territorio
dello
Stato
o
dal
territorio
dello
Stato
membro
di
provenienza.
TuZavia
se
gli
effeW
traslaVvi
o
cosVtuVvi
si
producono
in
un
momento
successivo
alla
consegna,
le
operazioni
si
considerano
effeZuate
nel
momento
in
cui
si
producono
tali
effeW
e
comunque
dopo
il
decorso
di
un
anno
dalla
consegna.
ParimenV
nel
caso
di
beni
trasferiV
in
dipendenza
di
contraW
esVmatori
e
simili,
l'operazione
si
considera
effeZuata
all'aZo
della
loro
rivendita
a
terzi
o
del
prelievo
da
parte
del
ricevente
ovvero,
se
i
beni
non
sono
resVtuiV
anteriormente,
alla
scadenza
del
termine
paZuito
dalle
parV
e
in
ogni
caso
dopo
il
decorso
di
un
anno
dal
ricevimento.
Le
disposizioni
di
cui
al
secondo
e
al
terzo
periodo
operano
a
condizione
che
siano
osservaV
gli
adempimenV
di
cui
all'arVcolo
50,
comma
5.
2.
Se
anteriormente
al
verificarsi
dell'evento
indicato
nel
comma
1
e'
stata
emessa
la
faZura
relaVva
ad
un'operazione
intracomunitaria
la
medesima
si
considera
effeZuata,
limitatamente
all'importo
faZurato,
alla
data
della
faZura.
3.
Le
cessioni
ed
i
trasferimen7
di
beni,
di
cui
all'ar7colo
41,
comma
1,
leGera
a),
e
comma
2,
leGere
b)
e
c),
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
cui
all'ar7colo
38,
commi
2
e
3,
se
effeGua7
in
modo
con7nua7vo
nell'arco
di
un
periodo
superiore
ad
un
mese
solare,
si
considerano
effeGua7
al
termine
di
ciascun
mese.”.
165
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
L’ar7colo
47
del
Dl
n.
331/1993
–
Registrazione
delle
operazioni
intracomunitarie
afferma
che:
“1.
Le
faZure
relaVve
agli
acquisV
intracomunitari
di
cui
all'arVcolo
38,
commi
2
e
3,
leZera
b),
previa
integrazione
a
norma
dell'arVcolo
46,
comma
1,
sono
annotate
disVntamente,
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo
a
quello
di
ricezione
della
faZura,
e
con
riferimento
al
mese
precedente,
nel
registro
di
cui
all'arVcolo
23
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
secondo
l'ordine
della
numerazione,
con
l'indicazione
anche
del
corrispeWvo
delle
operazioni
espresso
in
valuta
estera.
Le
faZure
di
cui
all'arVcolo
46,
comma
5,
sono
annotate
entro
il
termine
di
emissione
e
con
riferimento
al
mese
precedente.
Ai
fini
dell'esercizio
del
diriZo
alla
detrazione
dell'imposta,
le
faZure
sono
annotate
disVntamente
anche
nel
registro
di
cui
all'arVcolo
25
del
predeZo
decreto.”
166
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
167
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
Mancato
pervenimento
della
faGura
di
acquisto
intracomunitario
L’ar7colo
46,
comma
5,
del
Dl
n.
331/1993,
afferma
che
• “"5.
Il
cessionario
di
un
acquisto
intracomunitario
di
cui
all'arVcolo
38,
commi
2
e
3,
leZere
b)
e
c),
che
non
ha
ricevuto
la
relaVva
faZura
entro
il
secondo
mese
successivo
a
quello
di
effeZuazione
dell'operazione,
deve
emeZere
entro
il
giorno
15
del
terzo
mese
successivo
a
quello
di
effeZuazione
dell'operazione
stessa
la
faZura
di
cui
al
comma
1,
in
unico
esemplare;
se
ha
ricevuto
una
faZura
indicante
un
corrispeWvo
inferiore
a
quello
reale
deve
emeZere
faZura
integraVva
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo
alla
registrazione
della
faZura
originaria.".
168
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
169
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
L’ar7colo
17
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
“L'imposta
e'
dovuta
dai
soggeW
che
effeZuano
le
cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
imponibili,
i
quali
devono
versarla
all'erario,
cumulaVvamente
per
tuZe
le
operazioni
effeZuate
e
al
neZo
della
detrazione
prevista
nell'art.
19,
nei
modi
e
nei
termini
stabiliV
nel
Vtolo
secondo.
Gli
obblighi
rela7vi
alle
cessioni
di
beni
e
alle
prestazioni
di
servizi
effeGuate
nel
territorio
dello
Stato
da
soggeU
non
residen7
nei
confron7
di
soggeU
passivi
stabili7
nel
territorio
dello
Stato,
compresi
i
soggeU
indica7
all'ar7colo
7‐ter,
comma
2,
leGere
b)
e
c),
sono
adempiu7
dai
cessionari
o
commiGen7.
TuGavia,
nel
caso
di
cessioni
di
beni
o
di
prestazioni
di
servizi
effeGuate
da
un
soggeGo
passivo
stabilito
in
un
altro
Stato
membro
dell'Unione
europea,
il
cessionario
o
commiGente
adempie
gli
obblighi
di
faGurazione
e
di
registrazione
secondo
le
disposizioni
degli
ar7coli
46
e
47
del
decreto‐legge
30
agosto
1993,
n.
331,
conver7to,
con
modificazioni,
dalla
legge
29
oGobre
1993,
n.
427.
Nel
caso
in
cui
gli
obblighi
o
i
diriW
derivanV
dalla
applicazione
delle
norme
in
materia
di
imposta
sul
valore
aggiunto
sono
previsV
a
carico
ovvero
a
favore
di
soggeW
non
residenV
e
senza
stabile
organizzazione
nel
territorio
dello
Stato,
i
medesimi
sono
adempiuV
od
esercitaV,
nei
modi
ordinari,
dagli
stessi
soggeW
direZamente,
se
idenVficaV
ai
sensi
dell'arVcolo
35‐ter,
ovvero
tramite
un
loro
rappresentante
residente
nel
territorio
dello
Stato
nominato
nelle
forme
previste
dall'arVcolo
1,
comma
4,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
10
novembre
1997,
n.
441.
Il
rappresentante
fiscale
risponde
in
solido
con
il
rappresentato
relaVvamente
agli
obblighi
derivanV
dall'applicazione
delle
norme
in
materia
di
imposta
sul
valore
aggiunto.
La
nomina
del
rappresentante
fiscale
e'
comunicata
all'altro
contraente
anteriormente
all'effeZuazione
dell'operazione.
Se
gli
obblighi
derivano
dall'effeZuazione
solo
di
operazioni
non
imponibili
di
trasporto
ed
accessorie
ai
trasporV,
gli
adempimenV
sono
limitaV
all'esecuzione
degli
obblighi
relaVvi
alla
faZurazione
di
cui
all'arVcolo
21.
Le
disposizioni
del
secondo
e
del
terzo
comma
non
si
applicano
per
le
operazioni
effeZuate
da
o
nei
confronV
di
soggeW
non
residenV,
qualora
le
stesse
siano
rese
o
ricevute
per
il
tramite
di
stabili
organizzazioni
nel
territorio
dello
Stato.
(…)”.
170
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
La
Circolare
n.
37/E
a
p.
47
afferma
che:
“A
parVre
dal
1°
gennaio
2010,
l’IVA
relaVva
a
tuZe
le
cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
territorialmente
rilevanV
ai
fini
dell’imposta
in
Italia
–
rese
da
soggeW
non
residenV
(ad
eccezione
di
quelle
rese
per
il
tramite
di
una
stabile
organizzazione
in
Italia)
–
deve
sempre
essere
assolta
dal
cessionario
o
commiZente,
quando
quesV
sia
un
soggeGo
passivo
stabilito
in
Italia,
mediante
l’applicazione
del
meccanismo
del
reverse
charge,
ancorché
il
cedente
o
prestatore
sia
iden#ficato
ai
fini
IVA
in
Italia,
tramite
iden#ficazione
dire:a
o
rappresentante
fiscale.
“.
Il
Legislatore
nazionale
ha
recepito
sia
l’ar#colo
196
che
l’ar#colo
194
della
Direbva
2006/112/CE.
171
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
ESEMPIO:
fornitore
di
altro
Paese
Ue
Impresa
di
altro
Paese
Ue
dotata
di
posizione
Iva
italiana
trasferisce
merce
presso
deposito
Italiano
gesVto
da
operatore
logisVco.
Tale
trasferimento
di
merce,
ai
fini
italiani,
cosVtuisce
un’operazione
assimilata
ad
un
acquisto
intracomunitario.
L’ar7colo
38,
del
Dl
n.
331/1993,
afferma,
infaW,
che:
“3.
CosVtuiscono
inoltre
acquisV
intracomunitari:
a)
(leZera
soppressa)
b)
la
introduzione
nel
territorio
dello
Stato
da
parte
o
per
conto
di
un
soggeZo
passivo
d'imposta
di
beni
provenienV
da
altro
Stato
membro.
La
disposizione
si
applica
anche
nel
caso
di
desVnazione
nel
territorio
dello
Stato,
per
finalità
rientranV
nell'esercizio
dell'impresa,
di
beni
provenienV
da
altra
impresa
esercitata
dallo
stesso
soggeZo
in
altro
Stato
membro;…”.
L’impresa
di
altro
Paese
Ue,
a
mezzo
della
posizione
Iva
italiana,
espleta
la
procedura
acquisV
intracomunitari
(numera
e
integra
con
Iva
la
faZura
di
trasferimento
di
stock
emessa
dalla
sede
centrale
della
società
e
la
annota
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
acquisV,
presenta
il
modello
Intra
2‐bis,
etc.).
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
Nel
momento
in
cui
i
clienV
italiani
ordinano
merce:
• L’impresa
estera
comunica
all’operatore
logisVco
di
curare
la
consegna
della
stessa
(l’operatore
logisVco
emeZe
DDT,
segnalando
che
la
merce
viene
consegnata
in
nome
e
per
conto
dell’impresa
estera);
• L’impresa
estera
(sede
centrale)
emeZe
faZura
senza
Iva,
segnalando
che
l’obbligo
Iva
grava
in
capo
all’acquirente,
ai
sensi
dell’arVcolo
17,
comma
2,
del
Dpr
n.
633/1972;
Il
cliente
italiano
numera
e
integra
con
Iva
la
faZura
emessa
dal
fornitore
estero.
173
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
ESEMPIO:
fornitore
di
Paese
extra
Ue
Impresa
di
Paese
extra
Ue
dotata
di
posizione
Iva
italiana
trasferisce
merce
presso
deposito
Italiano
gesVto
da
operatore
logisVco,
esportandola
dal
proprio
Paese
verso
l’Italia.
L’impresa
di
Paese
extra
Ue,
a
mezzo
della
posizione
Iva
italiana,
espleta
la
procedura
importazioni.
Nel
momento
in
cui
i
clienV
italiani
ordinano
merce:
• L’impresa
estera
comunica
all’operatore
logisVco
di
curare
la
consegna
della
stessa
(l’operatore
logisVco
emeZe
DDT,
segnalando
che
la
merce
viene
consegnata
in
nome
e
per
conto
della
società
estera);
• L’impresa
estera
(sede
centrale)
emeZe
faZura
senza
Iva,
segnalando
che
l’obbligo
Iva
grava
in
capo
all’acquirente,
ai
sensi
dell’arVcolo
17,
comma
2,
del
Dpr
n.
633/1972;
Il
cliente
italiano
emeZe
autofaZura
con
Iva
e
la
annota
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
acquisV
(esempio
nella
pagina
successiva).
ACQUISTO
DI
BENI
FATTURAZIONE
PASSIVA
ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
175
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
Ar7colo
8,
Dpr
n.
633/1972:
1.
“CosVtuiscono
cessioni
all’esportazione:
(….)
c)
le
cessioni,
anche
tramite
commissionari,
di
beni
diversi
dai
fabbricaV
e
dalle
aree
edificabili,
e
le
prestazioni
di
servizi
rese
a
soggeW
che,
avendo
effeZuato
cessioni
all’esportazione
od
operazioni
intracomunitarie,
si
avvalgono
della
facoltà
di
acquistare,
anche
tramite
commissionari,
o
importare
beni
e
servizi
senza
pagamento
dell’imposta”.
176
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
L’ar7colo
1
del
Dl
n.
746/1983
afferma
che:
“Ar7colo
1
‐
Applicabilità
delle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
8
del
D.P.R.
n
633/72
1.
Le
disposizioni
di
cui
alla
leZera
c)
del
primo
comma
e
al
secondo
comma
dell'art.
8
del
D.P.R.
26
oZobre
1972,
n.
633,
e
successive
modificazioni,
si
applicano
a
condizione:
a)
che
l'ammontare
dei
corrispeUvi
delle
cessioni
all'esportazione
di
cui
alle
leGere
a)
e
b)
dello
stesso
ar7colo
effeGuate,
registrate
nell'anno
precedente,
sia
superiore
al
10%
del
volume
d'affari
determinato
a
norma
dell'art.
20
dello
stesso
decreto
ma
senza
tenere
conto
delle
cessioni
di
beni
in
transito
o
deposita7
nei
luoghi
soggeU
a
vigilanza
doganale
e
delle
operazioni
di
cui
all'ar7colo
21,
comma
6‐bis,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633.
I
contribuenV,
ad
eccezione
di
quelli
che
hanno
iniziato
l'aWvità
da
un
periodo
inferiore
a
dodici
mesi,
hanno
facoltà
di
assumere
come
ammontare
di
riferimento,
in
ciascun
mese,
quello
dei
corrispeWvi
delle
esportazioni
faZe
nei
dodici
mesi
precedenV,
se
il
relaVvo
ammontare
superi
la
predeZa
percentuale
del
volume
di
affari,
come
sopra
determinato,
dello
stesso
periodo
di
riferimento;
177
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
Condizioni
soggeUve
per
potersi
avvalere
del
beneficio:
Status
di
esportatore
agevolato
(cessioni
all’esportazione
direZe
e
cessioni
intracomunitarie
>
10%
del
volume
d’affari,
come
sopra
rideterminato)
Beni
e
servizi
acquistabili
e
non
acquistabili
senza
Iva:
tuW
i
beni
e
i
servizi
esclusi
i
fabbricaV,
le
aree
fabbricabili
e
i
beni
e
servizi
con
Iva
non
detraibile;
Cos7tuzione
del
plafond:
faZure
emesse
relaVve
a
operazioni
effeZuate
in
un
determinato
anno
solare;
NB:
non
concorrono
a
formare
il
plafond
le
faZure
relaVve
a
operazioni
senza
corrispeUvo
(Circolare
n.
156
del
15
luglio
1999).
U7lizzazione
del
plafond:
in
base
alla
data
di
effeZuazione
delle
operazioni
(arVcolo
6
del
Dpr
n.
633/1972);
178
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
Adempimen7
per
acquistare
o
importare
senza
applicazione
dell'Iva:
•
adempimen7
in
capo
al
soggeGo
che
si
avvale
del
plafond:
– – – –
•
numerare
in
ordine
progressivo
e
presentare
/
inviare
la
dichiarazione
d’intento
ai
fornitori
(per
una
singola
operazione
o
fino
ad
un
determinato
ammontare
o
per
un
certo
periodo
o
per
tuZo
l’anno)
–
presentare
la
dichiarazione
d’intento
in
dogana,
operazione
per
operazione;
annotare
la
dichiarazione
d’intento
presentata
/
inviata
su
apposito
registro;
monitorare
gli
uVlizzi
del
plafond;
compilare
un
apposito
prospeZo
della
dichiarazione
annuale;
adempimen7
in
capo
al
fornitore
nazionale:
– – – –
numerare
in
ordine
progressivo
di
ricevimento
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute;
annotare
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute
su
apposito
registro
di
carico;
comunicare
all’Agenzia
delle
entrate,
in
via
esclusivamente
telemaVca,
entro
il
termine
di
effeGuazione
della
prima
liquidazione
periodica
IVA,
mensile
o
trimestrale,
nella
quale
confluiscono
le
operazioni
realizzate
senza
applicazione
dell'imposta,
i
da7
contenu7
nella
dichiarazione
ricevuta;
emeZere
faZura
senza
applicazione
di
Iva
a
carico
del
cliente,
indicando
la
locuzione:
“operazione
non
imponibile,
arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
c),
del
Dpr
n.
633/1972,
come
da
Vostra
dichiarazione
d’intento
n.
…..
del
…….
Da
noi
registrata
al
n.
….,
in
data
………...”.
Imposta
di
bollo:
di
norma
le
faZure
emesse
in
base
a
dichiarazione
d’intento
devono
essere
assoggeZate
all’imposta
di
bollo
da
1,81
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47
euro).
E’
da
ritenere
che
le
eventuali
note
credito
a
storno
integrale
o
parziale
di
tali
faZure
debbano
recare
l’imposta
di
bollo
da
1,81
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47
euro).
179
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
L’impresa
fornitrice
può
emeZere
faZura
senza
applicazione
dell’Iva
ai
sensi
dell’arVcolo
8,
comma
1,
leZera
c),
del
Dpr
n.
633/1972
a
condizione
che
l’operazione
di
cessione
o
di
prestazione
di
servizi
sia
effeZuata
dopo
il
ricevimento
della
dichiarazione
d’intento.
Per
l’impresa
che
si
avvale
del
plafond
è
consigliabile
inviare
la
dichiarazione
d’intento
a
mezzo
di
leGera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno.
L'Agenzia
delle
Dogane,
nella
nota
2.1.2009
prot.
68939/RU/ACGT/AD,
ha
chiarito
che
le
dichiarazioni
d'intento
possono
essere
presentate
presso
gli
Uffici
doganali
anche
a
mezzo
fax
o
con
altro
mezzo
telemaVco
(es.
e‐mail).
È
stata,
pertanto,
respinta
la
diversa
posizione,
sostenuta
da
alcuni
Uffici,
secondo
cui
gli
esportatori
abituali
dovrebbero
presentare
l'originale
cartaceo
delle
leZere
d'intento.
Secondo
l'Agenzia,
infaW,
l'invio
delle
dichiarazioni
in
oggeZo
tramite
fax
o
con
altro
mezzo
telemaVco
"soddisfa
il
requisito
della
forma
scriZa
e
il
procedimento
deve
essere
compiuto
con
tale
documentazione
senza
richiedere
né
aZendere
l'originale
in
forma
cartacea”.
180
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
181
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
182
OPERARE
CON
L’ESTERO
Plafond
Comunicazione
telema7ca
dichiarazioni
d’intento
ricevute
183
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Plafond
L’ar7colo
1
del
Dl
n.
746/1983
‐
Disposizioni
urgenV
in
materia
di
imposta
sul
valore
aggiunto,
afferma
che
Ar7colo
1
‐
Applicabilità
delle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
8
del
D.P.R.
n
633/72.
1.
Le
disposizioni
di
cui
alla
leZera
c)
del
primo
comma
e
al
secondo
comma
dell'art.
8
del
D.P.R.
26
oZobre
1972,
n.
633,
e
successive
modificazioni,
si
applicano
a
condizione:
a)
che
l'ammontare
dei
corrispeUvi
delle
cessioni
all'esportazione
di
cui
alle
leGere
a)
e
b)
dello
stesso
ar7colo
effeGuate,
registrate
nell'anno
precedente,
sia
superiore
al
10%
del
volume
d'affari
determinato
a
norma
dell'art.
20
dello
stesso
decreto
ma
senza
tenere
conto
delle
cessioni
di
beni
in
transito
o
deposita7
nei
luoghi
soggeU
a
vigilanza
doganale
e
delle
operazioni
di
cui
all'ar7colo
21,
comma
6‐bis,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633.
I
contribuenV,
ad
eccezione
di
quelli
che
hanno
iniziato
l'aWvità
da
un
periodo
inferiore
a
dodici
mesi,
hanno
facoltà
di
assumere
come
ammontare
di
riferimento,
in
ciascun
mese,
quello
dei
corrispeWvi
delle
esportazioni
faZe
nei
dodici
mesi
precedenV,
se
il
relaVvo
ammontare
superi
la
predeZa
percentuale
del
volume
di
affari,
come
sopra
determinato,
dello
stesso
periodo
di
riferimento;
b)
(leZera
soppressa);
184
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Plafond
c)
che
l'intento
di
avvalersi
della
facoltà
di
effeZuare
acquisV
o
importazioni
senza
applicazione
dell'imposta
risulV
da
apposita
dichiarazione,
redaZa
in
conformità
del
modello
approvato
con
decreto
del
Ministro
delle
finanze,
contenente
l'indicazione
del
numero
di
parVta
IVA
del
dichiarante
nonché
l'indicazione
dell'Ufficio
competente
nei
suoi
confronV,
consegnata
o
spedita
al
fornitore
o
prestatore,
ovvero
presentata
in
dogana,
trasmessa
telema7camente
all’Agenzia
delle
entrate,
che
rilascia
apposita
ricevuta
telema7ca.
La
dichiarazione,
unitamente
alla
ricevuta
di
presentazione
rilasciata
dall’Agenzia
delle
entrate,
è
consegnata
al
fornitore
o
prestatore
ovvero
in
dogana
prima
dell'effeZuazione
della
operazione;
la
dichiarazione
può
riguardare
anche
più
operazioni
tra
le
stesse
parV.
Nella
prima
ipotesi,
il
cedente
o
prestatore
riepiloga
nella
dichiarazione
Iva
annuale
i
da7
contenu7
nelle
dichiarazioni
d’intento
ricevute.
deve
comunicare
all'Agenzia
delle
entrate,
esclusivamente
per
via
telemaVca
entro
il
termine
di
effeZuazione
della
prima
liquidazione
periodica
IVA,
mensile
o
trimestrale,
nella
quale
confluiscono
le
operazioni
realizzate
senza
applicazione
dell'imposta,
i
daV
contenuV
nella
dichiarazione
ricevuta.
185
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Plafond
Decreto
legisla7vo
del
18
dicembre
1997
n.
471
‐
Riforma
delle
sanzioni
tributarie
non
penali
in
materia
di
imposte
direZe,
di
imposta
sul
valore
aggiunto
e
di
riscossione
dei
tribuV,
a
norma
dell'arVcolo
3,
comma
133,
leZera
q),
della
legge
23
dicembre
1996,
n.
662.
Ar7colo
7
‐
Violazioni
rela7ve
alle
esportazioni.
1.
Chi
effeZua
cessioni
di
beni
senza
addebito
d'imposta,
ai
sensi
dell'arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
b),
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
relaVvo
alle
cessioni
all'esportazione,
e'
punito
con
la
sanzione
amministraVva
dal
cinquanta
al
cento
per
cento
del
tributo,
qualora
il
trasporto
o
la
spedizione
fuori
del
territorio
dell'Unione
europea
non
avvenga
nel
termine
ivi
prescriZo.
La
sanzione
non
si
applica
se,
nei
trenta
giorni
successivi,
viene
eseguito,
previa
regolarizzazione
della
faZura,
il
versamento
dell'imposta.
186
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Plafond
2.
La
sanzione
prevista
nel
comma
1
si
applica
a
chi
effeZua
cessioni
a
soggeW
domiciliaV
o
residenV
fuori
della
Unione
europea
senza
addebito
d'imposta,
ai
sensi
dell'arVcolo
38‐quater,
comma
1,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
se
non
provvede
alla
regolarizzazione
dell'operazione
nel
termine
ivi
previsto.
3.
Chi
effeZua
operazioni
senza
addebito
d'imposta,
in
mancanza
della
dichiarazione
d'intento
di
cui
all'arVcolo
1,
primo
comma,
leZera
c),
del
decreto‐legge
29
dicembre
1983,
n.
746,
converVto,
con
modificazioni,
dalla
legge
27
febbraio
1984,
n.
17,
e'
punito
con
la
sanzione
amministra7va
dal
cento
al
duecento
per
cento
dell'imposta,
fermo
l'obbligo
del
pagamento
del
tributo.
Qualora
la
dichiarazione
sia
stata
rilasciata
in
mancanza
dei
presupposV
richiesV
dalla
legge,
dell'omesso
pagamento
del
tributo
rispondono
esclusivamente
i
cessionari,
i
commiZenV
e
gli
importatori
che
hanno
rilasciato
la
dichiarazione
stessa.
4.
E'
punito
con
la
sanzione
prevista
nel
comma
3
chi,
in
mancanza
dei
presupposV
richiesV
dalla
legge,
dichiara
all'altro
contraente
o
in
dogana
di
volersi
avvalere
della
facoltà
di
acquistare
o
di
importare
merci
e
servizi
senza
pagamento
dell'imposta,
ai
sensi
dell'arVcolo
2,
comma
2,
della
legge
18
febbraio
1997,
n.
28,
ovvero
ne
beneficia
oltre
il
limite
consenVto.
Se
il
superamento
del
limite
consegue
a
mancata
esportazione,
nei
casi
previsV
dalla
legge,
da
parte
del
cessionario
o
del
commissionario,
la
sanzione
e'
ridoZa
alla
metà
e
non
si
applica
se
l'imposta
viene
versata
all'ufficio
competente
entro
trenta
giorni
dalla
scadenza
del
termine
per
l'esportazione,
previa
regolarizzazione
della
faZura.
187
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Plafond
4‐bis.
E'
punito
con
la
sanzione
prevista
nel
comma
3
il
cedente
o
il
prestatore
che
omeZe
di
inviare,
nei
termini
previsV,
la
comunicazione
di
cui
all'arVcolo
1,
comma
1,
leZera
c),
ulVmo
periodo,
del
decreto‐legge
29
dicembre
1983,
n.
746,
converVto,
con
modificazioni,
dalla
legge
27
febbraio
1984,
n.
17,
o
la
invia
con
daV
incompleV
o
inesaW.
4‐bis
E’
punito
con
la
sanzione
prevista
nel
comma
3
il
cedente
o
prestatore
che
effeGua
le
cessioni
e
le
prestazioni
di
cui
all’ar7colo
8,
primo
comma,
leGera
c),
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633,
prima
di
aver
ricevuto
da
parte
del
cessionario
o
commiGente
la
dichiarazione,
corredata
della
ricevuta
di
presentazione
all’Agenzia
delle
entrate,
prevista
dall’ar7colo
1,
comma
1,
leGera
c),
del
decreto
legge
29
dicembre
1983
n.
746,
conver7to
dalla
legge
27
febbraio
1984,
n.
17”
5.
Chi,
nelle
faZure
o
nelle
dichiarazioni
in
dogana
relaVve
a
cessioni
all'esportazione,
indica
quanVtà,
qualità
o
corrispeWvi
diversi
da
quelli
reali,
e'
punito
con
la
sanzione
amministraVva
dal
cento
al
duecento
per
cento
dell'imposta
che
sarebbe
dovuta
se
i
beni
presentaV
in
dogana
fossero
staV
ceduV
nel
territorio
dello
Stato,
calcolata
sulle
differenze
dei
corrispeWvi
o
dei
valori
normali
dei
beni.
La
sanzione
non
si
applica
per
le
differenze
quanVtaVve
non
superiori
al
cinque
per
cento.
188
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Plafond
Ar7colo
22,
comma
3,
del
DDL:
“
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
1
e
2
si
applicano
alle
dichiarazioni
d’intento
rela7ve
ad
operazioni
senza
applicazione
dell’imposta
da
effeGuare
a
par7re
dal
1°
gennaio
2014”.
189
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Comunicazione
black
list
Ar7colo
1,
comma
1,
del
decreto
legge
n.
40
del
25
marzo
2010,
conver7to
dalla
legge
n.
73
del
22
maggio
2010,
come
modificato
dal
Decreto‐legge
del
2
marzo
2012
n.
16.
1.
Per
contrastare
l'evasione
fiscale
operata
nella
forma
dei
cosiddeW
«caroselli»
e
«carVere»,
anche
in
applicazione
delle
nuove
regole
europee
sulla
faZurazione
eleZronica,
i
soggeW
passivi
all'imposta
sul
valore
aggiunto
comunicano
telemaVcamente
comunicano
annualmente
per
via
telema7ca
all'Agenzia
delle
entrate,
secondo
modalità
e
termini
definiV
con
decreto
del
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze,
da
adoZare
entro
trenta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto,
tuZe
le
cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
di
importo
superiore
a
euro
500
1.000,
effeZuate
e
ricevute,
registrate
o
soggeGe
a
registrazione,
nei
confronV
di
operatori
economici
avenV
sede,
residenza
o
domicilio
in
Paesi
cosiddeW
black
list
di
cui
al
decreto
del
Ministro
delle
finanze
in
data
4
maggio
1999,
pubblicato
nella
GazzeZa
Ufficiale
della
Repubblica
italiana
n.
107
del
10
maggio
1999
e
al
decreto
del
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze
21
novembre
2001,
pubblicato
nella
GazzeZa
Ufficiale
della
Repubblica
italiana
n.
273
del
23
novembre
2001.
190
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Comunicazione
black
list
L’ar7colo
22,
comma
8,
del
DDL
afferma
che:
“Le
modificazioni
di
cui
al
comma
7
si
applicano
alle
operazioni
indicate
nell’
ar7colo
1,
comma
1,
del
decreto
legge
n.
40
del
25
marzo
2010,
conver7to
dalla
legge
n.
73
del
22
maggio
2010,
poste
in
essere
nell’anno
solare
in
corso
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge”.
191
PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
DDL
semplificazioni:
Iva
detraibile
sulle
cessioni
gratuite
L’ar7colo
19‐bis
1
(Esclusione
o
riduzione
della
detrazione
per
alcuni
beni
e
servizi)
del
Dpr
n.
633/1972,
viene
modificato
come
segue:
“1.
In
deroga
alle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
19:
(…)
h)
non
e'
ammessa
in
detrazione
l'imposta
relaVva
alle
spese
di
rappresentanza,
come
definite
ai
fini
delle
imposte
sul
reddito,
tranne
quelle
sostenute
per
l'acquisto
di
beni
di
costo
unitario
non
superiore
a
lire
cinquantamila
euro
cinquanta;
(…)”.
192