VENDERE ED ACQUISTARE NELL’UNIONE EUROPEA E NEI PAESI

VENDERE E ACQUISTARE ALL’ESTERO Vendere nell’UE ed extra‐UE: ∙ Regole di territorialità in tema di cessione...

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VENDERE
ED
ACQUISTARE
NELL’UNIONE
EUROPEA
E
NEI
PAESI
 EXTRA‐UE
 PROBLEMATICHE
FISCALI
E
DOGANALI

 CCIAA
TORINO
 Torino,
21
novembre
2013
 A
cura
di
Stefano
Garelli


VENDERE
E
ACQUISTARE
ALL’ESTERO
 Vendere
nell’UE
ed
extra‐UE:

 ∙
Regole
di
territorialità
in
tema
di
cessione
di
beni


 ∙
Operazioni‐base:
cessioni
all’esportazione;
cessioni
intracomunitarie

 ∙
Operazioni
triangolari
e
quadrangolari

 ∙
Analisi
di
singole
modalità
di
vendita
sui
mercaV
esteri


 ∙
Variazioni
dei
corrispeWvi
delle
cessioni

 ∙
Riflessi
ai
fini
della
contabilità
e
delle
imposte
sui
reddiV

 ∙
La
correZa
compilazione
dei
modelli
INTRASTAT













 Acquistare
in
UE
ed
extra‐UE:


 ∙
Regole
di
territorialità
in
tema
di
acquisto
di
beni


 ∙
Operazioni‐base:
importazioni
(definiVve
e
temporanee;
lavorazioni
soZo
controllo
doganale;
deposito
 doganale);

 acquisV
intracomunitari

 ∙
Analisi
di
singole
modalità
di
acquisto
sui
mercaV
esteri

 ∙
Variazioni
dei
corrispeWvi
degli
acquisV

 ∙
Riflessi
ai
fini
della
contabilità
e
delle
imposte
sui
reddiV


 ∙
Cenni
sulle
vendite
‐
acquisV
da
Paesi
a
bassa
fiscalità
(“Black
list”)



VENDERE
E
ACQUISTARE
ALL’ESTERO


VENDERE
ALL’ESTERO


VENDERE
ALL’ESTERO
 procedure
opera7ve
 L’Iva,
in
linea
generale,
NON
viene
applicata
sulle
cessioni
di
beni
inviaV
all’estero:
i
beni
escono
 dal
territorio
nazionale
liberi
dall’Iva
e
saranno
colpiV
dalle
imposte
sugli
scambi
(Iva
o
altre
 imposte)
nel
Paese
di
arrivo.
 L’impresa
che
cede
beni
inviaV
all’estero,
al
fine
di
NON
applicare
l’Iva,
deve
espletare
specifiche
 procedure
operaVve.
 DeZe
procedure
si
diversificano
(sopraZuZo)
in
funzione
del
luogo
di
invio
dei
beni:
 •  se
i
beni
vengono
invia7
in
Paesi
extra
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
della
cessione
 all’esportazione
dei
beni;

deZa
procedura:
 –  soZo
il
profilo
doganale,
è
regolata:
 •  •  •  • 

dal
Regolamento
CEE
12
oZobre
1992,
n.
2913
–
IsVtuzione
del
Codice
Doganale
Comunitario
(CDC)
e
successive
modifiche;
 dal
Regolamento
CEE
2
luglio
1993,
n.
2454
–
Disposizioni
di
aZuazione
del
Regolamento
(CEE)
n.
2913/92
del
Consiglio
che
isVtuisce
 il
Codice
Doganale
Comunitario
(DACC)
e
successive
modifiche;
 dal
Regolamento
n.
450/2008
del
23
aprile
2008,
che
isVtuisce
il
Codice
doganale
aggiornato;
 e,
in
via
residuale,
dal
Dpr
n.
43
del
23
gennaio
1973
(TULD
–
Testo
Unico
delle
Disposizioni
LegislaVve
in
materia
Doganale);


–  soZo
il
profilo
Iva,
è
regolata
dall’arVcolo
8
del
Dpr
n.
633/1972.
 • 

se
i
beni
vengono
invia7
in
altri
Paesi
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
della
cessione
 intracomunitaria
dei
beni;


deZa
procedura
è
regolata
dall’arVcolo
41del
Dl
n.
331/1993,
 converVto
dalla
legge
n.

427/1993.
 4


VENDERE
ALL’ESTERO
 Territorio
UE
 L’arVcolo
7‐

Territorialità
dell'imposta
‐
Definizioni

del
Dpr
n.
633/1972,
afferma
che:
 “1.
Agli
effeW
del
presente
decreto:
 a)
per
"Stato"
o
"territorio
dello
Stato"
si
intende
il
territorio
della
Repubblica
italiana,
con
esclusione
dei
comuni
di
 Livigno
e
Campione
d'Italia
e
delle
acque
italiane
del
Lago
di
Lugano;
 b)
per
"Comunità"
o
"territorio
della
Comunità'"
si
intende
il
territorio
corrispondente
al
campo
di
applicazione
del
 TraZato
sul
funzionamento
della
Comunità
europea
con
le
seguenV
esclusioni
oltre
quella
indicata
nella
leZera
a):
 1)
per
la
Repubblica
ellenica,
il
Monte
Athos;
 2)
per
la
Repubblica
federale
di
Germania,
l'isola
di
Helgoland
ed
il
territorio
di
Büsingen;
 3)
per
la
Repubblica
francese,
i
DiparVmenV
d'oltremare;
 4)
per
il
Regno
di
Spagna,
Ceuta,
Melilla
e
le
isole
Canarie;
 5)
per
la
Repubblica
di
Finlandia,
le
isole
Åland;
 6)
le
isole
Anglo‐Normanne;
 c)
il
Principato
di
Monaco,
l'isola
di
Man
e
le
zone
di
sovranità
del
Regno
Unito
di
AkroVri
e
Dhekelia
si
intendono
 compresi
nel
territorio
rispeWvamente
della
Repubblica
francese,
del
Regno
Unito
di
Gran
Bretagna
e
Irlanda
del
 Nord
e
della
Repubblica
di
Cipro;
 Nota:
Ai
sensi
dell'
arVcolo
8
della
Legge
15
dicembre
2011
n.
217,
tuW
i
richiami
alla
"Comunità"
o
alla
"Comunità
 europea"
o
alla
"Comunità
economica
europea"
ovvero
alle
"Comunità
europee"
devono
intendersi
riferiV
 all'"Unione
europea"
e
i
richiami
al
"TraZato
isVtuVvo
della
Comunità
europea"
devono
intendersi
riferiV
al
 "TraZato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea".

 Dal
1°
luglio
2013,
la
Croazia
è
entrata
a
far
parte
delI’Unione
Europea.


5


VENDERE
ALL’ESTERO


Territorio
Ue
(e
eurozona)
 hGp://www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html


6


VENDERE
ALL’ESTERO


Rappor7
con
i
territori
esclusi
dal
territorio
comunitario


7


VENDERE
ALL’ESTERO


Rappor7
con
i
territori
esclusi
dal
territorio
comunitario


8


VENDERE
ALL’ESTERO
 territori
con
regime
par7colare


9


PRESUPPOSTO
APPLICATIVO
IVA
 L’arVcolo
1
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
 “L'imposta
sul
valore
aggiunto
si
applica
sulle
 cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
 effeGuate
nel
territorio
dello
Stato
 nell'esercizio
di
imprese
o
nell'esercizio
di
ar7
 e
professioni
e
sulle
importazioni
da
chiunque
 effeZuate.”.


10


VENDERE
ALL’ESTERO
 ConceGo
di
“cessione
di
beni”
 Ar7colo
14,
DireUva
2006/112/CE:


“1.
CosVtuisce
"cessione
di
beni"
il
trasferimento
del
potere
di
disporre
di
un
 bene
materiale
come
proprietario.
(…)”.
 “La
nozione
di
cessione
di
un
bene
non
si
riferisce
al
trasferimento
di
 proprietà
nelle
forme
previste
dal
diriGo
nazionale,
bensì
comprende
 qualsiasi
operazione
di
trasferimento
di
un
bene
materiale
effeGuata
da
 una
parte
che
autorizza
l’altra
parte
a
disporre
di
faGo
di
tale
bene
come
 se
ne
fosse
il
proprietario.
La
finalità
della
sesta
direWva
potrebbe
 risultare
compromessa
qualora
la
constatazione
della
sussistenza
di
una
 cessione
di
beni
fosse
soggeZa
alla
realizzazione
di
condizioni
che
variano
 a
seconda
del
diriZo
civile
dello
Stato
membro
interessato
(sentenze
8
 febbraio
1990,
causa
C‐320/88;
4
oZobre
1995,
causa
C‐291/92;
6
febbraio
 2003,
causa
C‐185/01,
nonché
21
aprile
2005,
causa
C‐25/03)”
(Renato
 Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
11).


11


VENDERE
ALL’ESTERO
 Regola
di
territorialità
Iva
per
le
cessioni
di
beni


La
DireUva
n.
2006/112/CE
del
28
novembre
2006
dis7ngue
tra:
 Cessioni
di
beni
con
trasporto
 Ar#colo
32
 Si
considera
come
luogo
della
cessione,
se
il
bene
è
spedito
o
trasportato
dal
fornitore,
dall'acquirente
o
 da
un
terzo,
il
luogo
dove
il
bene
si
trova
al
momento
iniziale
della
spedizione
o
del
trasporto
a
 desVnazione
dell'acquirente.
 (…)
 ArVcolo
36
 Quando
il
bene
spedito
o
trasportato
dal
fornitore
o
dall'acquirente
oppure
da
un
terzo
deve
essere
 installato
o
montato
con
o
senza
collaudo
da
parte
del
fornitore
o
per
suo
conto,
si
considera
come
 luogo
di
cessione
il
luogo
dove
avviene
l'installazione
o
il
montaggio.
 L’ar7colo
7‐bis
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
 “1.
Le
cessioni
di
beni,…….,
si
considerano
effeZuate
nel
territorio
dello
Stato
se
hanno
per
oggeZo
beni
 immobili
ovvero
beni
mobili
nazionali,
comunitari
o
vincolaV
al
regime
della
temporanea
 importazione,
esistenV
nel
territorio
dello
stesso
….”.
 Nella
Risoluzione
n.
133/E
del
15
novembre
2004,
viene
affermato
che:
“…
ai
fini
della
determinazione
 del
luogo
di
effeZuazione
della
cessione
è
rilevante
dove
i
beni
si
trovano
all’aZo
della
loro
 cessione…”.
 12


VENDERE
ALL’ESTERO
 Regola
di
territorialità
Iva
per
le
cessioni
di
beni


Nel
caso
della
cessione
all’esportazione,
normalmente,
la
proprietà
dei
beni
 passa
all’aZo
della
loro

consegna
al
veZore.
Si
traZa
di
un’operazione
IN
 CAMPO
IVA,
ma
non
imponibile
in
quanto
i
beni
vengono
inviaV
fuori
dal
 territorio
Iva.
 Il
cedente
deve
essere
in
grado
di
provare
che
i
beni
sono
staV
effeWvamente
 esportaV.
 Nel
caso
in
cui
esista
in
contraZo
una
clausola
che
sposta
il
passaggio
della
 proprietà
dei
beni
ad
un
momento
successivo
a
quello
della
spedizione,
 l’impresa
italiana
esporta
la
merce
con
faZura
pro‐forma
o
con
lista
 valorizzata;
poiché
in
tale
evenienza
i
beni
passano
di
proprietà
fuori
dal
 territorio
Ue,
l’operazione,
in
base
a
quanto
previsto
dall’arVcolo
7‐bis,
 sopra
riportato,
è
da
considerare
non
soggeZa
all’Iva.
 CosVtuisce
eccezione
a
tale
regola
l’invio
di
beni
verso
Paese
extra
Ue
in
base
 a
contraZo
di
consignment
stock;
in
tale
evenienza
l’operazione
conVnua
a
 essere
qualificabile
come
operazione
IN
CAMPO
IVA

non
imponibile
 arVcolo
8/1/a
(cfr.
la
Risoluzione
n.
58/E
del
5
maggio
2005).


13


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
 Ar7colo
8,
primo
comma,
del
Dpr
n.
633/1972

 CosVtuiscono
cessioni
all'esportazione
non
imponibili:






































 a)  Le
cessioni,


anche
tramite
commissionari,

eseguite
mediante
trasporto
spedizione

 di
beni
fuori

del
territorio
della
Comunità
economica
europea,
a
cura


o

a


nome
dei

 cedenV
o

dei
commissionari,


anche
per
incarico
dei
propri

cessionari
o


 commissionari

di


quesV.

I


beni

possono


essere
soZoposV


per

conto

del
 cessionario,


ad
opera

del
cedente

stesso
o
di
terzi,



a


lavorazione,



 trasformazione,



montaggio,



assiemaggio


o
adaZamento


ad

altri

beni.
(…);







 b)  le
cessioni

con

trasporto

o

spedizione

fuori


del

territorio

della
Comunità
 economica
europea
entro


novanta

giorni


dalla
consegna,


a
cura
del
cessionario

 non

residente


o

per


suo

conto,


ad


eccezione



dei
beni
desVnaV


a

dotazione


 o

provvista


di
bordo


di

imbarcazioni


o
navi
da
diporto,

di
aeromobili
da
turismo

 o

di

qualsiasi

altro

mezzo

di
trasporto

ad
uso


privato


e


dei


beni


da

 trasportarsi


nei

bagagli
personali

fuori


del


territorio


della


Comunità


 economica


europea;


 c)  le
cessioni,
anche
tramite
commissionari,
di
beni
diversi
dai
fabbricaV
e
dalle
aree
 edificabili,
e
le
prestazioni
di
servizi
rese
a
soggeW
che,
avendo
effeZuato
cessioni
 all'esportazione
od
operazioni
intracomunitarie,
si
avvalgono
della
facoltà
di
 acquistare,
anche
tramite
commissionari,
o
importare
beni
e
servizi
senza
pagamento
 dell'imposta.
 14


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
 Ar7colo
8,
comma
1,
Dpr
n.
633/1972:
 •  LeZera
a):
ESPORTAZIONI
DIRETTA
 –  esportazioni
direZe
in
senso
proprio
 –  Operazioni
triangolari
 –  Operazioni
congiunte


•  LeZera
b):
ESPORTAZIONI
IMPROPRIE
 •  LeZera
c):
ESPORTAZIONI
INDIRETTE
 15


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 dis7nzione
tra
ar7colo
8,
1°
comma,
leGera
a)
e
leGera
b)
 In
linea
teorica:
 Ar7colo
8/1/a:
 •  Trasporto
dei
beni
all’estero
a
cura
o
a
nome
del
venditore
italiano;
 •  Dichiarazione
di
esportazione
a
nome
del
venditore
italiano
(esportatore
ai
fini
doganali);
 •  Prova
di
esportazione
per
il
venditore
italiano:
risultato
di
uscita
a
mezzo
MRN
–
Movement
Reference
Number
 •  I
beni,
prima
dell’esportazione,
possono
essere
soZoposV
a
trasformazione,
ecc.
 Ar7colo
8/1/b:
 •  Trasporto
dei
beni
all’estero
a
cura
o
a
nome
dell’acquirente
estero;
 •  Dichiarazione
di
esportazione
a
nome
dell’acquirente
estero
con
uVlizzo
del
suo
numero
EORI
(Economic
Operator
 RegistraVon
and
IdenVficaVon);
 •  Prova
di
esportazione
per
il
venditore
italiano:
faZura
vistata
dalla
Dogana
di
esportazione
(recante
indicato
anche
il
risultato
 di
uscita).
 •  I
beni
devono
andare
all’estero
“tal
quali”:
non
possono
essere
soZoposV
a
trasformazioni,
ecc.
 •  I
beni
devono
uscire
dal
territorio
UE
entro
90
giorni
dalla
consegna;
 Sul
piano
pra7co,
almeno
sino
al
2008,
anche
in
presenza
di
cessioni
all’esportazione
con
resa
EXW,
FCA
o
FAS
la
dichiarazione
di
 esportazione
veniva
presentata
a
nome
del
venditore
italiano;
fino
a
quell’anno,
per
un
operatore
estero
(non
idenVficato
ai
 fini
Iva
in
Italia)

non
era,
di
faZo,
possibile
presentare
una
dichiarazione
di
esportazione
a
suo
nome.
Da
quell’anno
è
invece
 possibile.
 A
tuZ’oggi
tale
procedura
(uVlizzo
dell’arVcolo
8/1/a,
anche
in
presenza
di
trasporto
organizzato
dall’acquirente)
è
comunque
 ancora
molto
diffusa.



16


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


Cessione
all’esportazione
–
modalità
di
svolgimento
 Procedura
AES
–
ECS
(procedura
ordinaria):
 •  Emissione
fattura
non
imponibile
articolo
8,
comma
1,
lettera
a),
del
Dpr
n.
633/1972;
 •  Invio
telematico
(da
parte
dello
spedizioniere
doganale)
della
dichiarazione
di
esportazione
alla
Dogana
di
 esportazione
con
caricamento
automatico
dei
dati
nel
sistema
informatico
AIDA

(Automazione
Integrata
Dogane
 Accise);
 •  Presentazione
della
merce
all’UfNicio
di
esportazione;
 •  •  • 

•  •  •  • 

Rilascio
da
parte
della
Dogana
di
esportazione
del

modello
DAE
SICUREZZA

–
Documento
Accompagnamento
 Esportazione
Sicurezza,
recante
indicato
(codice
a
barre)
l’MRN
–
Movement
Reference
Number;
 Invio
del

messaggio
elettronico
all’UfNicio
doganale

di
uscita
da
parte
dell’UfNicio
doganale
di
esportazione;
 Presentazione
del
modello
DAE
SICUREZZA
all’UfNicio
di
uscita
(da
parte
del
trasportatore);

in
caso
di
presentazione
 del
MMP
(Manifesto
Merci
in
Partenza)
questo
sostituisce
la
presentazione
del
DAE
(Circolare

Agenzia
Dogane,
n.
1/D
 del
2
gennaio
2012);
 Inserimento,
da
parte
dogana
di
uscita,

del
MRN
nel
sistema
informatico
(in
pratica:
lettura
codice
a
barre
indicato
sul
 DAE
sicurezza)
e
invio
“risultati
di
uscita”
all’UfNicio
doganale

di
esportazione
 Comunicazione
messaggio
IVISTO
a
utenti
Servizio
Telematico
Doganale
(nel
caso
speciNico
allo
spedizioniere
doganale
 che
ha
curato
l’esportazione).

 Interrogazione
del
sistema
informatico
delle
Dogane
tramite
MRN
(da
parte
dell’impresa
esportatrice)
e
stampa
 dell’esito
di
uscita;
 Nel
caso
di
beni
ceduti
a
operatori
economici
di
Paesi
black
list
(se
di
importo
superiore
a
500
euro)
occorre
 presentare
la
relativa
comunicazione.


17


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
–
prova
avvenuta
esportazione


 dichiarazione
doganale
di
esportazione
presentata
presso
Dogana
italiana
 hGp://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm


18


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
–
prova
avvenuta
esportazione


Alla
luce
di
quanto
in
precedenza
esposto,
per
l’impresa
esportatrice
italiana,
 è
consigliabile
operare
come
segue:
 •  chiedere
allo
spedizioniere
doganale
copia
del
modello
DAE,
con
sopra
 indicato
il
numero
MRN;
 •  eseguire
il
controllo
dell’operazione
mediante
l’uVlizzo
del
numero
MRN;
 •  stampare
l’esito
del
controllo
e
tenerlo
agli
aW.
 Tenuto
conto
delle
sanzioni
previste
in
tema
di
errori
compiu7
nella
 predisposizione
della
dichiarazione
doganale
di
esportazione:
differenze
 di
quan7tà,
qualità,
corrispeUvi
diversi
dal
reale,
è
opportuno
chiedere
 allo
spedizioniere
la
consegna,
anche
su
foglio
A4,
del
contenuto
 completo
di
quanto
dichiarato
in
Dogana
(e
ciò
in
quanto
il
DAE
non
 con7ene
tuGe
le
informazioni
previste:
ad
esempio,
non
con7ene
 l’importo
dell’operazione).
 In
pra7ca
occorre
chiedere
la
stampa
dell’esemplare
n.
3
del
DAU.


19


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


Cessione
all’esportazione
–
prova
avvenuta
esportazione
 hGp://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20090701:EN:HTML


PROVE
ALTERNATIVE
(di
esportazione)
 Ar#colo
796
quinquies
bis‐
Disposizioni
di
a:uazione
al
Codice
Doganale
Comunitario
–
Regolamento
CEE
n.
2454/1993
 1.

Se,
dopo
90
giorni
dallo
svincolo
delle
merci
per
l’esportazione,
l’ufficio
doganale
di
esportazione
non
ha
ricevuto
il
messaggio
«risultaV
di
uscita»
di
cui
 all’arVcolo
796
quinquies,
paragrafo
2,
se
necessario
l’ufficio
doganale
di
esportazione
può
chiedere
all’esportatore
o
al
dichiarante
di
indicare
a
quale
 data
e
da
quale
ufficio
doganale
le
merci
hanno
lasciato
il
territorio
doganale
della
Comunità.
 2.

L’esportatore
o
il
dichiarante
possono,
di
loro
iniziaVva
o
a
seguito
di
una
richiesta
presentata
in
conformità
del
paragrafo
1,
informare
l’ufficio
doganale
 di
esportazione
che
le
merci
hanno
lasciato
il
territorio
doganale
della
Comunità,
indicando
la
data
in
cui
e
l’ufficio
doganale
dal
quale
le
merci
hanno
 lasciato
il
territorio
doganale
della
Comunità
e
chiedere
all’ufficio
doganale
di
esportazione
che
l’uscita
sia
cerVficata.
In
tal
caso,
l’ufficio
doganale
di
 esportazione
richiede
il
messaggio
«risultaV
di
uscita»
all’ufficio
doganale
di
uscita,
che
risponde
entro
10
giorni.
 3.

Se,
nei
casi
di
cui
al
paragrafo
2,
l’ufficio
doganale
di
uscita
non
conferma
l’uscita
delle
merci
entro
il
termine
indicato
in
deZo
paragrafo,
l’ufficio
doganale
 di
esportazione
informa
l’esportatore
o
il
dichiarante.
 •  L’esportatore
e
il
dichiarante
possono
fornire
all’ufficio
doganale
di
esportazione
prova
dell’avvenuta
uscita
delle
merci
dal
territorio
doganale
della
 Comunità.


4.

La
prova
di
cui
al
paragrafo
3
può
essere
fornita
in
parVcolare
mediante
uno
dei
seguenV
elemenV
o
mediante
una
 combinazione
degli
stessi:
 a)
una
copia
della
bolla
di
consegna
firmata
o
autenVcata
dal
desVnatario
fuori
del
territorio
doganale
della
Comunità;
 b)
la
prova
del
pagamento
o
la
faZura
o
la
bolla
di
consegna
debitamente
firmata
o
autenVcata
dall’operatore
economico
che
ha
 portato
le
merci
fuori
dal
territorio
doganale
della
Comunità;
 c)
una
dichiarazione
firmata
o
autenVcata
dalla
società
che
ha
portato
le
merci
fuori
dal
territorio
doganale
della
Comunità;
 d)
un
documento
cerVficato
dalle
autorità
doganali
di
uno
Stato
membro
o
di
un
paese
al
di
fuori
del
territorio
doganale
della
 Comunità;
o
 e)
scriZure
degli
operatori
economici
relaVve
alle
merci
fornite
alle
piaZaforme
di
perforazione
e
di
produzione
del
petrolio
e
del
 gas.


20


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Prove
di
avvenuta
esportazione
 ESPORTAZIONI
DIRETTE
 •  Esportazione
direGa
in
senso
proprio:
“risultato
di
uscita”
oZenuto
a
 mezzo
MRN
(visto
telemaVco)
 •  Esportazione
tramite
corriere
espresso
(operazioni
di
“groupage”):

 –  Raggruppatore:
visto
telemaVco;

 –  singoli
esportatori:
comunicazione
inviata
dal
corriere
“…..
recante,
tra
 gli
altri
elemenV,
gli
estremi
della
relaVva
faZura
ed
il
numero
di
 riferimento
della
esportazione
(M.R.N.),
al
fine
di
consenVre
la
verifica
 sul
portale
dell’Agenzia
delle
Dogane
dello
stato
dell’operazione
di
 esportazione.
Nel
caso
in
cui
da
tale
verifica
il
M.R.N.
rela7vo
risul7
 chiuso
(uscita
conclusa),
le
faGure
ad
esso
associate
sono
da
 considerarsi
vistate
ai
fini
della
non
imponibilità
IVA.”
(Circolare
 Dogane
n.
16/D
dell’11
maggio
2011);

 .
 21


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Prove
di
avvenuta
esportazione
 CASISTICA
OPERATIVA
 •  Mancato
oGenimento
del
risultato
di
uscita
a
causa
di
disguido
 Nel
caso
in
cui
l’impresa
venditrice
italiana,
pur
avendo
presentato
la
dichiarazione
di
esportazione
 presso
una
Dogana
italiana,
per
un
disguido,
accedendo
al
sito
delle
Dogane
e
interrogando
il
 sistema
informaVvo
AIDA
mediante
MRN,
non
riesca
ad
oZenere
il
risultato
di
uscita,
essa
deve
 aWvarsi
presso
la
dogana
di
esportazione
al
fine
di
comprendere
i
moVvi
di
tale
situazione
e,
in
 caso
di
esito
negaVvo,
deve
procurarsi
le
prove
alternaVve
di
cui
all’ar#colo
796
quinquies
bis
delle
 DAC
‐

Disposizioni
di
a:uazione
al
Codice
Doganale
Comunitario
–
Regolamento
CEE
n.
2454/1993
 (ad
esempio:
bolle:a
di
importazione
nel
Paese
di
des#no,
documen#
di
trasporto,
documen#
di
 pagamento,
etc.).
 •  Operazione
doganale
presentata
(a
nome
dell’impresa
italiana)
presso
dogana
di
altro
Paese
Ue.
 Nel
caso
di
impresa
italiana
che
abbia
ceduto
la
merce
alla
condizione
di
resa
EXW,
a
cliente
EXTRA
UE
 (ad
esempio:
cliente
russo)
il
quale
decide
di
presentare
la
dichiarazione
di
esportazione
in
altro
 Paese
Ue
(ad
esempio:
Lituania
o
Le:onia),
al
fine
di
provare
l’avvenuta
esportazione
occorre
 entrare
in
possesso
del
risultato
di
uscita
o:enibile
interrogando
il
sistema
informa#vo
della
 dogana
di
esportazione
di
altro
Paese
Ue,
a
mezzo
dell’MRN
rilasciato
dalla
Dogana
stessa.
In
caso
 di
esito
nega#vo
occorre
procurarsi
le
prove
alterna#ve
sopra
descri:e.


22


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Prove
di
avvenuta
esportazione
 Operazione
doganale
presentata
(a
nome
dell’impresa
acquirente
estera)
presso
dogana
di
altro
Paese
 Ue.
 Come
caso
precedente
ma
con
dichiarazione
di
esportazione
presentata
presso
dogana
di
altro
Paese
Ue
a
 nome
dell’impresa
acquirente
estera.
L’impresa
italiana
deve
entrare
in
possesso
di
fa:ura
vistata
dalla
 dogana
di
esportazione
di
altro
Paese
Ue
(recante
indicato
anche
il
risultato
di
uscita);
in
mancanza
occorre
 reperire
le
prove
alterna#ve.
 • 

Sul
piano
praVco
occorre
osservare
che
le
due
ulVme
situazioni
operaVve,
comportano
spesso
per
l’impresa
 italiana
l’impossibilità
di
entrare
in
possesso
della
prova
di
avvenuta
esportazione;
spesso
le
prove
 alternaVve
raccolte
non
sono
sufficienV.
 In
tali
evenienze,
in
caso
di
verifica
fiscale
viene
eccepita
la
mancata
applicazione
dell’Iva.
 Si
traZa
di
una
situazione
molto
diffusa
nei
rapporV
con
clienV
della
Federazione
Russia
e
degli
altri
Paesi
CSI
–
 Comunità
degli
StaV
IndipendenV
(Paesi
ex
URSS).
 Una
soluzione
sicura
ci
sarebbe:
o
l’impresa
italiana
o
l’impresa
CSI
dovrebbe
aprire
una
posizione
Iva
nel
Paese
 Ue
di
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione
(Lituania
o
LeZonia).
 Così
operando
la
merce
verrebbe
inviata
in
cessione
intracomunitaria
nei
confronV
di
tale
posizione
Iva,
con
 esportazione
successiva
verso
il
Paese
CSI
di
desVno.
 Si
traZa
tuZavia
di
una
soluzione
riguardo
alla
quale
nessuno
dei
due
partner
prende
l’iniziaVva,
in
quanto
 nessuno
dei
due
partner
intende
sopportare
i
cosV
di
una
posizione
Iva.
 23


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 sanzioni
in
caso
di
mancata
prova
di
esportazione


Decreto
Legisla7vo
n.
471
del
18
dicembre
1997:
 Ar7colo
6
‐
Violazione
degli
obblighi
relaVvi
alla
documentazione,
registrazione
ed
individuazione
delle
 operazioni
soggeZe
all'imposta
sul
valore
aggiunto.

 1.
Chi
viola
gli
obblighi
inerenV
alla
documentazione
e
alla
registrazione
di
operazioni
imponibili
ai
fini
 dell'imposta
sul
valore
aggiunto
ovvero
all'individuazione
di
prodoW
determinaV
e'
punito
con
la
sanzione
 amministraVva
compresa
fra
il
cento
e
il
duecento
per
cento
dell'imposta
relaVva
all'imponibile
non
 correZamente
documentato
o
registrato
nel
corso
dell'esercizio.
Alla
stessa
sanzione,
commisurata
 all'imposta,
e'
soggeZo
chi
indica,
nella
documentazione
o
nei
registri,
una
imposta
inferiore
a
quella
 dovuta.
 







2.
Chi
viola
obblighi
inerenV
alla
documentazione
e
alla
registrazione
di
operazioni
non
imponibili,
esen7
o
 non
soggeGe
ad
IVA
e'
punito
con
sanzione
amministraVva
compresa
tra
il
cinque
ed
il
dieci
per
cento
dei
 corrispeWvi
non
documentaV
o
non
registraV.
TuZavia,
quando
la
violazione
non
rileva
neppure
ai
fini
 della
determinazione
del
reddito
si
applica
la
sanzione
amministraVva
da
lire
cinquecentomila
a
lire
 quaZro
milioni.

 (…)
 







4.
Nei
casi
previsV
dai
commi
1,
2,
3,
primo
e
secondo
periodo,
e
3‐bis
la
sanzione
non
puo'
essere
inferiore
 a
lire
un
milione.


24


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 sanzioni
in
caso
di
mancata
prova
di
esportazione


Ar7colo
7
‐
Violazioni
relaVve
alle
esportazioni.

 1.
Chi
effeZua
cessioni
di
beni
senza
addebito
d'imposta,
ai
 sensi
dell'ar7colo
8,
primo
comma,
leGera
b),
del
decreto
 del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
 relaVvo
alle
cessioni
all'esportazione,
e'
punito
con
la
 sanzione
amministraVva
dal
cinquanta
al
cento
per
cento
 del
tributo,
qualora
il
trasporto
o
la
spedizione
fuori
del
 territorio
dell'Unione
europea
non
avvenga
nel
termine
ivi
 prescriZo.
La
sanzione
non
si
applica
se,
nei
trenta
giorni
 successivi,
viene
eseguito,
previa
regolarizzazione
della
 faZura,
il
versamento
dell'imposta.
 Per
entrambe
le
disposizioni
sopra
riportate
è
possibile
 adoZare
la
procedura
del
ravvedimento
operoso.
 25


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
–
dogana
competente


La
merce
in
uscita
dall'Italia
dovrebbe
essere
dichiarata
presso
una
dogana
 italiana.
 L'ar7colo
161
del
Codice
Doganale
Comunitario
(Regolamento
n.
 2913/1992)
afferma,
infaU,
che:
 "
art.
161
Titolo:
Regime
dell'esportazione;
dichiarazione
d'esportazione.
 (…)
 5.  La
dichiarazione

d'esportazione
deve

essere
depositata

presso
l'ufficio
 doganale

preposto
alla
vigilanza
nel
luogo
in
cui
l'esportatore
e'
stabilito,
 ovvero

dove

le

merci
sono

imballate
o

caricate
per

essere
esportate.

 Le
deroghe
sono
stabilite
secondo
la
procedura
del
comitato.
(…)”.
 NB:
Al
fine
di
entrare
in
possesso
della
prova
di
avvenuta
esportazione,
 occorre
monitorare
l’operazione
di
esportazione.
In
caso
di
 dichiarazione
di
esportazione
presentata
presso
Dogana
di
altro
Paese
 Ue,
per
l’operatore
italiano,
è
spesso
difficile
entrare
in
possesso
della
 prova
di
avvenuta
esportazione.
 26


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


MERCE
IN
USCITA
–
Ufficio
doganale
competente
per
la
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione


La
Circolare
Agenzia
Dogane
n.
18/D
del
29
dicembre
2010
afferma
che:
 “…..,
si
coglie
l’occasione
per
ricordare
quanto
già
espresso
al
punto
5
della
nota
prot.
3028
del
 21.7.2008,
circa
le
difficoltà
a
cui
vanno
incontro
gli
operatori
economici
italiani
che
 disaZendono
il
citato
art.
161,
p.
5,
presentando
la
dichiarazione
di
esportazione
presso
uno
 Stato
Membro
diverso
da
quello
di
residenza.
Al
riguardo,
si
coglie
l’occasione
per
ricordare
 che,
come
espressamente
indicato
dalla
Commissione
Europea
nel
documento
1667/94
del
 14.11.1995,
punto
4
della
lista
B
(moMvi
non
giusMficaM
per
la
deroga
all’applicazione
 dell’art.
161,
p.5)
che
cosMtuisce
l’allegato
IV
alle
“Linee
Guida
per
l’esportazione
e
uscita
 della
merce
nel
contesto
del
Reg.
(CE)
648/2005”,
il
faSo
che
un
esportatore
venda
la


propria
merce
“ex‐work”
e
che
l’acquirente
estero
sia
il
soggeSo
responsabile
per
 il
trasporto,
non
da
diriSo
a
quest’ulMmo
di
decidere
il
luogo
ove
presentare
la
 dichiarazione
di
esportazione
il
quale
deve,
quindi,
aSenersi
alla
regola
secondo
 la
quale
la
dichiarazione
di
esportazione
deve
essere
presentata
secondo
le
 forme
e
regole
stabilite
dalla
normaMva
doganale
vigente
e
quindi
presso
l’ufficio
 doganale
preposto
alla
vigilanza
nel
luogo
in
cui
l’esportatore
è
stabilito
o
dove
 le
merci
sono
imballate
o
caricate
per
essere
esportate.



27


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


MERCE
IN
USCITA
–
Ufficio
doganale
competente
per
la
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione


Come
più
volte
precisato,
il
rispeGo
dell’art.
161,
p.5
del
Codice
doganale
 comunitario,
appare
oltre
che
doveroso,
essendo
previsto
dalla
norma7va
 comunitaria,
anche
necessario
sopraGuGo
in
conseguenza
dell’informa7zzazione
 della
procedura
di
esportazione
e
del
conseguente
rapporto
che
si
instaura
tra
 l’Autorità
doganale
e
Autorità
fiscale,
rapporto
che
viene
meno
quando
Autorità
 doganale
e
Autorità
fiscale
appartengono
a
due
Sta7
membri
diversi
(cioè
 quando
l’ufficio
di
esportazione
che
è
in
possesso
del
dato
di
“uscita”
della
merce
 è
diverso
da
quello
ove
è
situata
l’Autorità
fiscale
interessata
alla
correGa
 conclusione
dell’operazione
di
esportazione
posta
in
essere
dal
soggeGo
 residente).

 A
livello
nazionale,
invece,
la
ges7one
nel
sistema
doganale
AIDA
delle
dichiarazioni
 di
esportazione
trasmesse
telema7camente,
permeGe
di
indicare
un
qualsiasi
 ufficio
di
esportazione
nazionale
consentendo,
altresì,
di
acquisire
l’informazione
 rela7va
ai
risulta7
di
uscita
della
merce
valevole
sia
ai
fini
doganali
che
fiscali.
 Tale
ges7one
consente,
quindi,
una
applicazione
meno
stringente
del
principio
 comunitario
sopra
richiamato.



28


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


MERCE
IN
USCITA
–
Ufficio
doganale
competente
per
la
presentazione
della
dichiarazione
di
esportazione


•  A
seguito
di
quanto
sopra,
quindi,
per
le
operazioni
svolte
in
procedura
 ordinaria,
la
residenza
dell’esportatore
a
cui
fa
riferimento
l’art.
161,
p.5
 si
intende
riferito
all’intero
territorio
nazionale
di
appartenenza
e
non
 necessariamente
alla
singola
località
di
residenza
all’interno
del
 medesimo
territorio
nazionale.
In
pra7ca
l’esportatore
nazionale
che
 effeGua
operazioni
in
“ordinaria”
è
abilitato
a
presentare
la
dichiarazione
 di
esportazione
e
le
merci
in
uno
degli
uffici
doganali
situa7
nel
territorio
 nazionale;
non
è,
invece,
abilitato
a
presentare
la
dichiarazione
doganale
 in
uno
Stato
Membro
diverso
da
quello
di
residenza
a
meno
che
non
 ricorrano
le
prescriGe
condizioni
di
deroga
(luogo
competente
per
dove
 la
merce
è
caricata
o
imballata).

 •  Va
da
sé
che
per
le
esportazioni
effe:uate
in
procedura
di
domiciliazione,
 la
dichiarazione
di
esportazione
deve
essere
trasmessa
alla
dogana
di
 esportazione
competente
per
il
controllo
delle
operazioni
svolte
con
tale
 procedura
ed
espressamente
indicata
nell’autorizzazione


29


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE




Cessione
all’esportazione
–
ar7colazione
dell’operazione

30


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


Cessione
all’esportazione
–
ar7colazione
dell’operazione


31


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi


• 

ContraGo
soGostante
all’operazione
di
cessione
all’esportazione:
vendita,
appalto
–
 fornitura
(la
Circolare
n.
26
del
3
agosto
1979
afferma
che:
“ESPORTAZIONI


La


....


 formulazione



dell'art.



8



prevede



che

cosVtuiscono

cessioni
all'esportazione:

a)

le

 cessioni


che

hanno
per

oggeZo
beni

inviaV
all'estero
o
comunque

fuori

del
territorio


 doganale
a
cura

o
a
nome

del
cedente,
considerandosi

tali

le

consegne

all'estero

di
beni

 anche
in

dipendenza
di

contraU
di

appalto,


limitatamente

al


corrispeWvo

dei

beni

 esportaV.”),
permuta,
conferimento
in
società
a
Vtolo
di
capitale;


Luogo
di
passaggio
della
proprietà
dei
beni:

in
base
a
quanto
previsto
dall’arVcolo
7‐bis,
Dpr
 n.
633/1972:
“Le
cessioni
di
beni
si
considerano
effeZuate
nel
territorio
dello
Stato
se
hanno
 per
oggeZo
….
beni
mobili
…
esistenV
nel
territorio
dello
Stato”.
(Cfr.
RM
n.
391613
del
22
 dicembre
1982)
 







l’operazione
è
in
campo
Iva
(arVcolo
8/1/a)
e
concorre
a
formare
il
plafond
se
il
passaggio
 della
proprietà
interviene
mentre
i
beni
sono
presenV
nel
territorio
dello
Stato.
 







in
contrasto
con
quanto
sopra
affermato
(e
a
favore
del
contribuente),
si
pone
la
 Risoluzione
n.
58/E
del
5
maggio
2005,
concernente
l’invio
di
beni
in
Paese
extra‐Ue
in
base
a
 contraZo
di
consignment
stock
/
call
off
stock.
Tale
interpretazione
NON
può
essere
estesa
ad
 altre
faWspecie.
Deve
essere
considerata
come
un
traZamento
di
favore.
 • 

32


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi


Dicitura
da
indicare
in
faGura:
“Operazione
non
imponibile,
ar7colo
8,
comma
1,
leGera
a),
del
 Dpr
n.
633/1972”.
 •  Esenzione
della
faGura
dall’imposta
di
bollo:

l’arVcolo
15
della
Tabella
allegata
al
Dpr
n.
642/1972,
 afferma
che
sono
esenV
dall’imposta
di
bollo
in
modo
assoluto
i
seguenV
aW,
documenV
e
registri:
 “BolleZe
ed
altri
documenV
doganali
di
ogni
specie,
cerVficaV
di
origine.
 ‐  AW,
documenV
e
registri
relaVvi
al
movimento
di
valute
a
qualsiasi
Vtolo.
 ‐  FaGure
emesse
in
relazione
ad
esportazioni
di
merci,
faZure
pro‐forma
(…),
domande
di
 resVtuzione
di
tribuV
resVtuibili
all’esportazione.
 ‐  Ricevute
delle
somme
affidate
da
enV
e
imprese
ai
propri
dipendenV
e
ausiliari
o
intermediari
del
 commercio,
nonché
agli
spedizionieri,
per
spese
da
sostenere
nell’interesse
dell’impresa.
 ‐  Domande
di
autorizzazione
d’importazione
ai
sensi
dell’arVcolo
115
del
TraZato
CEE”
 •  Operazioni
in
valuta
estera:
l’arVcolo
13,
comma
4,
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
“”
4.
Ai
fini
 della
determinazione
della
base
imponibile
i
corrispeWvi
dovuV
e
le
spese
e
gli
oneri
sostenuV
in
 valuta
estera
sono
computaV
secondo
il
cambio
del
giorno
di
effeZuazione
dell'operazione
o,
in
 mancanza
di
tale
indicazione
nella
faZura,
del
giorno
di
emissione
della
faZura.
In
mancanza,
il
 computo
e'
effeZuato
sulla
base
della
quotazione
del
giorno
antecedente
più
prossimo.
La
 conversione
in
euro,
per
tuZe
le
operazioni
effeZuate
nell'anno
solare,
può
essere
faZa
sulla
base
 del
tasso
di
cambio
pubblicato
dalla
Banca
centrale
europea.”.
 •  Possibilità
di
predisposizione
della
faGura
in
lingua
straniera:
l’arVcolo
21,
comma
3,
del
Dpr
n.
 633/1972,
afferma
che:
“Le
faZure
redaZe
in
lingua
straniera
sono
tradoZe
in
lingua
nazionale,
a
 fini
di
controllo,
a
richiesta
dell'amministrazione
finanziaria.”.
 • 

33


APPROFONDIMENTI:
FATTURAZIONE
ATTIVA

 CONTENUTO
E
INDICAZIONI
DA
RIPORTARE
IN
FATTURA
 corrispeUvi
in
valuta
estera


Ar7colo
21,
comma
3,
del
Dpr
n.
633/1972,
nella
stesura
in
 vigore
sino
al
31
dicembre
2012:
 “Le
faZure
in
lingua
straniera
devono
essere
tradoZe
in
lingua
 nazionale
a
richiesta
dell'amministrazione
finanziaria
e
gli
 imporV
possono
essere
espressi
in
qualsiasi
valuta
purché
 l'imposta
sia
indicata
in
euro.”.
 Ar7colo
21,
comma
3,
del
Dpr
n.
633/1972,
nella
stesura
in
 vigore
dal
1°
gennaio
2013:
 “Le
faZure
redaZe
in
lingua
straniera
sono
tradoZe
in
lingua
 nazionale,
a
fini
di
controllo,
a
richiesta
 dell'amministrazione
finanziaria.”.


34


APPROFONDIMENTI:
FATTURAZIONE
ATTIVA
 CONTENUTO
E
INDICAZIONI
DA
RIPORTARE
IN
FATTURA
 corrispeUvi
in
valuta
estera


La
Circolare
n.
12/E
del
3
maggio
2013,
capitolo
IV,
paragrafo
 6.3
afferma
che:
 “Circa
la
valuta
in
cui
devono
essere
indicaV
gli
imporV
di
 corrispeWvi,
spese
e
altri
oneri
si
ricorda
che,
nella
 precedente
formulazione
dell’arVcolo
21,
nelle
faGure
in
 lingua
straniera,
tradoZe
in
lingua
nazionale
a
richiesta
 dell'amministrazione
finanziaria,
deW
imporV
potevano
 essere
espressi
in
qualsiasi
valuta,
purché
l'imposta
fosse
 indicata
in
euro.
Per
effeGo
delle
modifiche
apportate
 dalla
legge
di
stabilità,
tale
possibilità
non
è
più
prevista.
 Pertanto,
anche
per
le
predeGe
faGure
vale
la
regola
 generale
deGata
al
comma
2,
leGera
l),
che
dispone
 l’indicazione
dell’imposta
e
dell’imponibile
con
 arrotondamento
al
centesimo
di
euro.”.
 35


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi


• 

Obbligo
di
faGurazione
degli
accon7:
Il
ricevimento
di
un
acconto‐prezzo
cosVtuisce
 EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE,
relaVvamente
all’importo
incassato
e
obbliga
l’impresa
che
 riceve
l’acconto
a
emeZere
faZura
immediata
entro
le
ore
24.00
del
giorno
di
ricevimento
 dell’acconto
(
giorno
in
cui
giunge
la
noVzia
dell’avvenuto
pervenimento
dell’acconto:
 ricevimento
della
contabile
della
banca
/
presa
visione
dell’avvenuto
accredito
tramite
remote‐ banking).


Nel
caso
di
corresponsione
di
acconV‐prezzo
da
parte
del
cliente
estero,
quesV,
riguardo
al
traZamento
 Iva,
seguono
la
sorte
dell’operazione
principale.

 Nell'affermare
questo
principio
il
ministero
delle
Finanze
(cfr.
Rm
n.
525446
del
18
aprile
1975)
ha
 tuZavia
subordinato
la
praVca
applicazione
dell'agevolazione
all'osservanza
di
due
condizioni:
 –  – 

al
momento
dell’incasso
di
ciascun
acconto
deve
essere
emessa,
e
successivamente
registrata,
la
relaVva
 faZura,
ai
sensi
degli
arVcoli
21,
comma
6,
e
23,
comma
3,
del
decreto,
con
l'indicazione
che
si
traZa
di
 operazione
non
imponibile
a
norma
dell'arVcolo
8,
del
Dpr
n.
633/1972;
 al
momento
della
consegna
o
spedizione
dei
beni
cui
si
riferiscono
tali
acconV,
deve
essere
emessa
la
faZura
 relaVva
alla
cessione,
anch'essa
non
assoggeZata
a
Iva,
recante
l'indicazione
del
prezzo
complessivo
 faZurato,
nonché
gli
estremi,
anche
di
registrazione,
di
tuZe
le
faZure
già
emesse
in
relazione
al
pagamento
 degli
acconV.

Quest'ulVma
faZura
ha
valore
riepilogaVvo
e
va
registrata
ai
sensi

dell'arVcolo
23
con
 l'annotazione
del
solo
prezzo
di
cessione
eventualmente
non
compreso
negli
acconV
medesimi.

In
caso
di
 faZura
a
saldo
zero,
ne
deve
essere
data
specifica
indicazione
in
sede
di
registrazione
sul
registro
Iva
delle
 faZure
emesse
(ad
esempio:
mediante
l’adozione
di
un

apposito
codice)














I
sopra
rassegnaV
criteri
sono
staV
ribadiV
dalla
Rm
n.
125/E
del
7
seZembre
1998.


36


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
‐
Risoluzione
del
18/04/1975
n.
525446

 Sintesi:
Ai
sensi
del
primo
comma
dell'art.
8
del
DPR
n.
633/1972
gli
acconV
relaVvi
alle
cessioni
all'esportazione
incassaV
 anteriormente
alla
spedizione
all'estero
dei
beni
che
formano
oggeZo
delle
cessioni
stesse,
non
sono
soggeZe
ad
IVA
in
 quanto
la
riscossione
dei
medesimi
e
del
successivo
eventuale
conguaglio
di
prezzo
(così
come
l'emissione
delle
relaVve
 faZure)
sono
giuridicamente
e
direZamente
dipendenV
da
un
unico
contraZo.

 Testo:
 L'Unione

.....
ha

chiesto
di
conoscere
l'avviso
della
scrivente
in
ordine
al

rilievo


formulato

in


sede

ispeWva,

secondo
cui
gli
acconV
relaVvi
 a

cessioni


alla

esportazione,



incassaV

anteriormente


alla


spedizione

all'estero


dei

beni

che
formano
oggeZo
delle
cessioni
 stesse,

dovrebbero

essere

assoggeZaV
ad

I.V.A.,

in
quanto
non
direZamente
ed
immediatamente

collegaV
con
l'operazione
di
 esportazione.

Al


riguardo

si


fa

presente

che

i
suddeW
acconV
non
sono
soggeW
ad

I.V.A.,


in
quanto

la

riscossione

dei

medesimi,

 nonché

del

successivo

eventuale


conguaglio
di

prezzo,

e
l'emissione
delle
relaVve
faZure,

ivi

compresa

quella
riepilogaVva,

di
cui
 si
dirà
appresso,
sono
da
considerare

giuridicamente

e
direZamente

dipendenV
da
un
unico

contraZo

avente

per

oggeZo

cessioni
 di

beni
al'esportazione
non
imponibili
a
norma
dell'art.
8,

1


comma,

del


D.P.R.

26.10.1972,

n.

633

e

successive
modificazioni
ed

 integrazioni.

Ai

fini
della

praVca
applicazione
dell'agevolazione

dovrà

osservarsi

la

seguente
procedura:


 1)


al

momento


dell'incasso

di

ciascun

acconto

deve

essere

emessa

e

successivamente

registrata
la

relaVva
faZura,
ai
sensi
degli
arZ.

 21,

6

comma


e

23,


3

comma,

del
citato
D.P.R.

633,

indicando
che
traZasi
di

operazione
non
imponibile
a
norma
dell'art.
8,
1
 comma;


 2)

al
momento

della
spedizione

o

trasporto

all'estero

dei

beni

cui

si

riferiscono

tali
acconV

deve
essere
emessa
una
faZura
riepilogaVva
 (senza

addebitamento


di
alcun

corrispeWvo,

qualora
il
prezzo
paZuito
sia
stato

già

integralmente
corrisposto

in
precedenza;

 ovvero
con
addebitamento

del

solo

conguaglio
del

prezzo,

nel
caso
contrario),
anch'essa
non
assoggeZata

ad


I.V.A.,

recante


 l'indicazione

del

prezzo

complessivamente

paZuito

nonché


degli

estremi,


anche

di
registrazione,

di
tuZe
le
faZure
già

emesse


 in

relazione


all'incasso

degli


acconV

di

cui

al

punto

1).

Si

riVene
opportuno


precisare,

inoltre,

che

ai

fini

dell'applicazione

 dell'art.


8,

3


comma,

del
citato
D.P.R.

633,

l'importo
di
tali
acconV

concorre

a
formare

il
volume
d'affari
dell'anno
(o
triennio)
 solare

in

cui

debbono


essere

registrate


le

relaVve

faZure,

nonché

i
ricavi
delle

esportazioni

dell'anno
(o

triennio)
solare
in
cui
le

 esportazioni

medesime

si


considerano

effeZuate


ai

sensi
delle
vigenV
disposizioni
in
materia

doganale



(data


di



acceZazione


 della


dichiarazione


doganale


di

esportazione).



37


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi
‐
Risoluzione
del
07/09/1998
n.
125

 Sintesi:
Si
forniscono
chiarimenV
in
ordine
alla
emissione
di
faZura
e
relaVva
annotazione
nell'ipotesi
di
pagamento
anVcipato
di
 merce
da
esportare.

 Testo:
 
Con
nota


direZa

alla
scrivente,
lo
Studio
Associato
di
Ragioneria,

con
sede



in



________,



in



persona

del
proprio
socio
amministratore

rag.
 ________,

ha
chiesto
di
conoscere
se
un
esportatore
nazionale,
una
volta

emessa
nei


confronV


del


proprio
cliente
estero
una
faZura
a
fronte
del

 pagamento
anVcipato

del
prezzo
(totale
o
parziale)
all'aZo
dell'ordinazione

della
merce,


debba
emeZere
una
seconda
faZura
al
momento
 dell'esportazione

dei
beni.









La
quesVone


si


pone


in
quanto
la
seconda
faZura,
che
documenta

l'intero
corrispeWvo


della


merce

esportata,
 deve
essere
necessariamente

emessa
per


poter

effeZuare
le
procedure
doganali
di
esportazione
presso
la

dogana
nazionale,


con


la


 conseguenza

che,
ove
si
riconosca
l'obbligo
di

registrare
ai


sensi


dell'art.
23,
primo
comma,
del
D.P.R.
26
oZobre
1972,

n.
633,
anche
la
stessa
 faZura,
si
duplicherebbe
il
volume
di
affari
relaVvo

alle
cessioni
all'esportazione.









Al
riguardo,


si
riVene
di
dover
far
presente
che
i
suddeW
 acconV

non
sono


soggeW
ad
IVA,
in
quanto
la
riscossione
dei
medesimi,
nonché
del

successivo
eventuale



conguaglio



di


prezzo
e
l'emissione
 delle
relaVve

faZure,
ivi

compresa
quella
riepilogaVva,
di
cui
si
dirà
appresso,
sono
da

considerare
giuridicamente


e

direZamente
dipendenV

da
 un
unico
contraZo

avente
per
oggeZo
cessioni
di
beni
all'esportazione,
non
imponibili
ad
IVA
ai

sensi
dell'art.
8,
primo
comma,
leZ.
a),
del
citato
 D.P.R.
n.
633
del
1972.









In
parVcolare,


il


cedente


nazionale


e'
tenuto
ad
osservare
la

seguente
procedura:


 1)
al



momento



dell'incasso



di



ciascun
acconto
deve
essere
emessa
e




successivamente
registrata


la


relaVva
faZura,
a
norma
degli
arZ.
21,




sesto

 comma
e
23,
terzo
comma,
secondo
periodo,
del
già
richiamato
D.P.R.




n.
633


del


1972,

indicando
che
traZasi
di
operazione
non
imponibile
a




 norma
del
suddeZo
art.
8,
primo
comma;


 2)
al


momento


della


spedizione


o

trasporto
all'estero
dei
beni
cui
si




riferiscono
tali


acconV


deve


essere
emessa
una
faZura
riepilogaVva




(senza
 addebito


di


alcun

corrispeWvo,
qualora
il
prezzo
paZuito
sia




stato
già
integralmente
corrisposto
in
precedenza;
ovvero
con
addebito
del




solo
 conguaglio,
in
caso
contrario),
anch'essa
non
soggeZa
ad
IVA,
recante




l'indicazione
del


prezzo
complessivamente
paZuito
nonché
degli
estremi,




 anche
di


registrazione,


di


tuZe

le
faZure
già
emesse
in
relazione




all'incasso
degli
acconV
di
cui
al
punto
1).










 DeZa
faZura
riepilogaVva
dovrà
essere
annotata,
comunque,
ai
sensi

del
citato

arVcolo
23,
e
concorrerà
alla
determinazione
del
volume
d'affari

 limitatamente
all'eventuale


saldo

del
corrispeWvo,
mentre
non
concorrerà

alla
determinazione
dello
stesso,
trovando
annotazione
in
separata
 colonna
del

registro
appositamente


contrassegnata,


nel
caso
in
cui,
essendo
stato
già

faZurato
l'intero



corrispeWvo,



la


faZura
in
parola
 assolva
l'unica

funzione
di


documentazione


dell'operazione
ai
fini
dell'espletamento
delle

formalità
doganali.









Tanto
si


comunica


e

si
prega
 di
portare
quanto
sopra
a
conoscenza

dell'interessato.





38


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessione
all’esportazione
–
aspeU
opera7vi


• 

Esportazione
a
mezzo
posta
‐
procedura:


–  Compilazione
da
parte
dell’operatore
della
dichiarazione
doganale
Mod.

CN
23
(in
precedenza
 C2/CP3)
 –  Apposizione
da
parte
dell’Ufficio
postale
del
proprio
Vmbro
a
calendario
su
un
esemplare
della
 dichiarazione
da
resVtuire
all’operatore
(Circ.
n.
17
del
06/04/1977).


• 

Tempo
di
possibile
permanenza
dei
beni
in
Italia
una
volta
ceduta
la
proprietà
 degli
stessi:
non
è
previsto
un
limite
temporale;
è
prudente
aZenersi
alla
regola
del
 tempo
tecnico
necessario
per
organizzare
il
trasporto;


• 

Rappor7
con
clien7
di
Paesi
Black
List:
obbligo
di
segnalazione
in
via
telemaVca
 delle
operazioni
effeZuate
nei
confronV
di
operatori
economici
di
tali
Paesi
(si
 traZa
dei
Paesi
indicaV
nei
decreV
del
Ministro
delle
Finanze
4
maggio
1999
e
21
 novembre
2001)

se
di
importo
superiore
a
500
euro.


• 

Elenchi
clien7
(cd.
“spesometro”):
le
operazioni
di
esportazione
arVcolo
8/1/a
e
 8/1/b
sono
escluse
dall’elenco
clienV;
è
da
ritenere
che
il
primo
cedente
 dell’operazione
triangolare
abbia
l’obbligo
di
segnalare
l’operazione.


39


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


CESSIONI
DI
BENI
CON
INVIO
NELLO
STATO
CITTA’
DEL

VATICANO
E
NELLA
 REPUBBLICA
DI
SAN
MARINO
 Ar7colo
71
del
Dpr
n.
633/1972
 Le
disposizioni
degli
ar7coli
8
e
9
si
applicano
alle
cessioni
eseguite
 mediante
trasporto
o
consegna
dei
beni
nel
territorio
dello
Stato
 della
CiGà
del
Va7cano,
comprese
le
aree
in
cui
hanno
sede
le
 is7tuzioni
e
gli
uffici
richiama7
nella
convenzione
doganale
italo
‐
 va7cana
del
30
giugno
1930,
e
in
quello
della
Repubblica
di
San
 Marino,
ed
ai
servizi
connessi,
secondo
modalità
da
stabilire
 preven7vamente
con
decre7
del
Ministro
per
le
finanze
in
base
ad
 accordi
con
i
deU
Sta7.


Per
l'introduzione
nel
territorio
dello
Stato
di
beni
provenienV
dallo
Stato
della
CiZà
del
VaVcano,
 comprese
le
aree
di
cui
al
primo
comma,
e
dalla
Repubblica
di
San
Marino,
i
contribuenV
dai
quali
o
 per
conto
dei
quali
ne
e'
effeZuata
l'introduzione
nel
territorio
dello
Stato
sono
tenuV
al
pagamento
 dell'imposta
sul
valore
aggiunto
a
norma
del
secondo
comma
dell'art.
17.
 Per
i
beni
di
provenienza
estera
desVnaV
alla
Repubblica
di
San
Marino,
l'imposta
sul
valore
aggiunto
 sarà
assunta
in
deposito
dalla
dogana
e
rimborsata
al
deZo
Stato
successivamente
alla
introduzione
 dei
beni
stessi
nel
suo
territorio,
secondo
modalità
da
stabilire
con
il
decreto
previsto
dal
primo
 comma.


40


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Cessioni
di
beni
con
invio
a
clien7
della
Repubblica
di
San
Marino

 DM
24
dicembre
1993


Procedura:


•  •  •  •  •  •  • 

Emissione
di
DDT
in
3
esemplari
con
indicazione
della
causale
del
trasporto
(due
copie
 devono
essere
esibite,
per
i
necessari
riscontri,
al
competente
Ufficio
tributario
di
San
Marino
 all’aZo
dell’introduzione
dei
beni
in
deZo
territorio)
 Emissione
faGura
in
4
esemplari
(3
per
il
desVnatario)
–
Operazione
non
imponibile
IVA
ai
 sensi
arZ.
71
e
8
DPR
633/1972
–
indicazione
del
numero
idenVficaVvo
fiscale
del
cessionario
 (SM
+
5
numeri)
‐
annotazione
sul
registro
art.
23
DPR
63371972
 Ritorno
entro
quaGro
mesi
di
un
esemplare
della
faGura
con
marca
debitamente
perforata
 con
indicazione
della
data
e
con
il
Vmbro
a
secco
circolare
dell’Ufficio
Tributario
di
San
 Marino
 Allegare
al
DDT
l’esemplare
della
faZura
vistata
ed
annotare,
a
margine
delle
corrispondenV
 scriZure
effeZuate
sul
registro
vendite,
l’avvenuto
ricevimento
della
faZura
vistata
 In
caso
di
mancato
arrivo
l’operatore
deve
darne
comunicazione
all’Ufficio
Tributario
di
San
 Marino
e
per
conoscenza
all’Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
territorialmente
competente.
 L’Ufficio
Tributario
sanmarinese
effeZua
i
dovuV
controlli
e
ne
comunica
l’esito
 Redigere
il
Modello
Intra
1
bis
delle
cessioni
intracomunitarie
per
la
sola
parte
fiscale
(prime
 4
colonne)
–
sono
esoneraV
i
soggeW
che
non
effeZuano
cessioni
intracomunitarie
(Ris.
n.
 83/E
del
23/04/1977)
 Presentare
in
via
telemaVca
la
comunicazione
per
operazioni
di
cessione
con
operatori
 economici
di
Paesi
Black
List


41


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


Cessioni
di
beni
con
invio
a
clien7
della
Repubblica
di
San
Marino

 DM
24
dicembre
1993


Ar7colo
4
‐
RequisiV
per
l'applicazione
delle
disposizioni
di
cui
agli
arVcoli
8
e
 9
del
DPR
n.
633/1972.

 In
relazione
alle
cessioni
di
cui
all'art.
1,
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
 agli
ar7coli
8
e
9
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
 1972,
n.
633,
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
a
condizione
che
 l'operatore
italiano:

 a)  sia
in
possesso
dell'esemplare
della
faZura
indicata
all'art.
3,
n.
3;

 b)  ne
abbia
preso
nota
a
margine
delle
corrispondenV
scriZure
eseguite
nel
 registro
di
cui
all'art.
23
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
 oZobre
1972,
n.
633,
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;

 c)  
abbia
provveduto
a
redigere,
per
la
sola
parte
fiscale,
ed
a
presentare
 l'elenco
riepilogaVvo
delle
cessioni
di
cui
all'art.
6
del
decreto‐legge
23
 gennaio
1993,
n.
16,
converVto,
con
modificazioni,
dalla
legge
24
marzo
 1993,
n.
75.
Sono
esentaV
da
tale
obbligo
i
cedenV
che
non
 intraZengono
rapporV
commerciali
con
i
Paesi
comunitari.



42


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE




Esportazione
impropria
(ar7colo
8/1/b)

43


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE
 Esportazione
impropria
(ar7colo
8/1/b)
 Nella
circolare
citata
si
afferma
quanto
segue:


“Nel
caso
prospeZato
ci
si
trova
di
fronte
a
una
cessione
che
non
presenta
le
caraZerisVche
proprie
delle
 operazioni
intracomunitarie,
venendo
meno
una
delle
prerogaVve
principali,
vale
a
dire
la
desVnazione
 (immediata
o,
comunque,
finale)
dei
beni
in
altro
Stato
membro.
 In
tale
faWspecie
l'operatore
nazionale
effeZua
una
cessione
all'esportazione
e
conseguentemente
emeZe
nei
 confronV
del
proprio
cliente
cipriota
una
faZura
non
imponibile
ai
sensi
dell'arVcolo
8,
primo
comma,
 leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972,
e
per
i
beni
ceduV
cura,
direZamente
o
tramite
terzi,
il
trasporto
o
la
 spedizione
fuori
dell'ambito
comunitario,
nonché
le
operazioni
doganali
di
esportazione.
 Peraltro,
qualora
le
merci
vengano
consegnate
in
Italia
al
cliente
cipriota,
il
quale
ne
cura
l'esportazione,
il
 cedente
nazionale
emeZe
faZura
non
imponibile
ai
sensi
del
menzionato
arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
 b),
sempreché
vengano
rispeZaV
i
limiV
e
le
condizioni
previste
dalla
stessa
leZera
b).
 E’
appena
il
caso
di
precisare
che
la
consegna
dei
beni
in
Italia
direGamente
al
des7natario
finale
russo,
non
 comporta
la
realizzazione,
neanche
in
senso
lato,
della
cessione
all'esportazione
da
parte
del
 contribuente
nazionale,
il
quale
in
tale
ul7ma
ipotesi
è
tenuto
a
emeGere
faGura
soggeGa
a
Iva
nei
 confron7
del
proprio
cessionario
cipriota.
 I
beni
oggeZo
della
cessione
non
possono
subire
lavorazioni
e
devono
giungere
all'estero
nello
stato
originario.
 Riguardo
alla
prova
dell'avvenuta
esportazione,
la
circolare
n.
35/E
afferma
che,
in
tal
caso,
la
prova
 dell'avvenuta
esportazione
dei
beni
per
il
cedente
nazionale
non
può
che
essere
cosVtuita
dall'apposizione
 da
parte
della
dogana
di
uscita
del
visto
sull'esemplare
della
faZura
dallo
stesso
emessa
(estremi
del
visto
 uscire)
e
presentata
in
dogana
all'aZo
dell'esportazione.
Ciò
in
quanto
nel
caso
di
specie
il
documento
di
 esportazione,
munito
del
visto
uscire,
resta
all'acquirente
estero.
 Qualora
il
trasporto
o
la
spedizione
fuori
dal
territorio
della
Ue
non
avvenga
nel
termine
di
90
giorni
dalla
consegna,
il
cedente
è

 punito
con
sanzione
amministraVva
pari
al
50%
dell'imposta
relaVva
alla
cessione.
 La
sanzione
non
si
applica
se,
nei
trenta
giorni
successivi,
viene
eseguito,
previa
regolarizzazione
della
faZura,
il
versamento
 dell'imposta
(arVcolo
7,
primo
comma,
Dlgs
n.

 44


OPERARE
CON
PAESI
EXTRA
UE


Esportazioni
indireGe
(vendita
a
esportatori
abituali)
 Adempimen7
in
capo
al
fornitore
nazionale:
 •  numerare
in
ordine
progressivo
di
ricevimento
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute;
 •  annotare
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute
su
apposito
registro
di
carico;
 •  comunicare
all’Agenzia
delle
entrate,
entro
il
termine
di
effeZuazione
della
prima
liquidazione
 periodica
IVA,
mensile
o
trimestrale,
nella
quale
confluiscono
le
operazioni
realizzate
senza
 applicazione
dell'imposta,

in
via
esclusivamente
telemaVca,
gli
estremi
delle
dichiarazioni
 d’intento
ricevute;
 •  emeZere
faZura
senza
applicazione
di
Iva
a
carico
del
cliente,
indicando
la
locuzione:
 “operazione
non
imponibile,
arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
c),
del
Dpr
n.
633/1972,
come
 da
Vostra
dichiarazione
d’intento
n.
…..
del
…….,
da
noi
annotata
nell’apposito
registro
al
n.
 ……...
in
data
…..
”.
 Imposta
di
bollo:
di
norma
le
faZure
emesse
in
base
a
dichiarazione
d’intento
devono
essere
 assoggeZate
all’imposta
di
bollo
da
2
euro
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47

euro).
 E’
da
ritenere
che
le
eventuali
note
credito
a
storno
integrale
o
parziale
di
tali
faZure
debbano
 recare
l’imposta
di
bollo
da
2
euro
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47
euro).
 Probabile
cambiamento
di
procedura
a
par7re
dal
1°
gennaio
2014.
 45


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 regole
di
territorialità
 In
linea
di
principio,
valgono
le
stesse
regole
delineate
in
merito
alle
cessioni
all’esportazione
(cfr.
p.
24).
 In
ambito
comunitario
il
luogo
di
passaggio
della
proprietà
tende
tuZavia
a
essere
meno
importante
rispeZo
al
 caso
di
rapporto
con
clienV
di
Paesi
extra
Ue.
 Ad
esempio,
per
ragioni
di
monitoraggio
delle
operazioni
(con
i
modelli
Intra),
viene
considerata
in
campo
Iva
 l’operazione
di
cessione
di
beni
a
cliente
di
altro
Paese
Ue
nell’ambito
di
un’operazione
di
triangolazione
 comunitaria,
anche
se
tali
beni
si
muovono
fuori
del
territorio
italiano.
 ConVnuando
nell’esempio:
acquisto
di
merce
presso
fornitore
francese
e
sua
cessione
a
cliente
tedesco
dando
 incarico
al
fornitore
francese
di
spedire
la
merce
in
Germania.
 Come
meglio
si
vedrà
nel
seguito,
la
cessione
della
merce
al
cliente
tedesco
viene
faZurata
come
operazione
IN
 CAMPO
IVA,
non
imponibile
arVcolo
41/1/a,
anche
se
la
merce
viene

trasportata
direZamente
dalla
 Francia
alla
Germania.
 Le
stesse
considerazioni
possono
delinearsi
con
riguardo
alle
operazioni
di
consignment
stock
con
clienV
di
altro
 Paese
Ue
(laddove
si
traW
di
un
Paese
che
NON
pretende
l’idenVficazione
Iva
da
parte
dell’impresa
italiana
 che
aZua
il
trasferimento
dei
beni);
in
base
a
tale
contraZo
l’impresa
italiana
invia
merce
al
cliente
di
altro
 Paese
Ue,
la
merce
resta
di
proprietà
dell’impresa
italiana
sino
all’aZo
del
prelievo
da
parte
del
cliente;
il
 cliente
segnala
i
prelievi;
in
tale
momento
viene
emessa
la
faZura
di
cessione;
l’operazione
di
cessione
è
 non
imponibile
ai
sensi
dell’arVcolo
41/1/a
del
Dl
n.
331/1993,
anche
se
la
proprietà
dei
beni
è
passata
in
 un
momento
in
cui
gli
stessi
erano
fuori
dal
territorio
italiano.


46


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie


Ar7colo
41
del
Dl
n.
331/1993
 1.  Cos7tuiscono
cessioni
non
imponibili:






































 
a)
le
cessioni
a
7tolo
oneroso
di

beni,


trasporta7


o


spedi7

nel
territorio
di
altro
 Stato
membro,
dal
cedente
o
dall'acquirente,

o

da

terzi
per
loro
conto,
nei
 confron7
di

cessionari


soggeU


di

imposta


o


di
enV,

associazioni

ed
altre
 organizzazioni
indicate
nell'arVcolo
4,

quarto
comma,

del

decreto

del

 Presidente

della
Repubblica
26

oZobre

1972,

n.633,
non
soggeW
passivi
 d'imposta;
i
beni

possono

essere


soGopos7

per
conto
del
cessionario,
ad

 opera

del


cedente


stesso


o


di


terzi,


a
lavorazione,

trasformazione,
 assiemaggio

o

adaGamento


ad


altri


beni.
(…)
 b)
le
cessioni
in
base
a
cataloghi,
per
corrispondenza
e
simili,
di
beni
diversi
da
quelli
 soggeW
ad
accisa,
spediV
o
trasportaV
dal
cedente
o
per
suo
conto
nel
territorio
 di
altro
Stato
membro
nei
confronV
di
cessionari
ivi
non
tenuV
ad
applicare
 l'imposta
sugli
acquisV
intracomunitari
e
che
non
hanno
optato
per
l'applicazione
 della
stessa.
(…)
 c)
le
cessioni,
con
spedizione
o
trasporto
dal
territorio
dello
Stato,
nel
territorio
di
 altro
Stato
membro
di
beni
des7na7
ad
essere
ivi
installa7,
monta7
o
assiema7
 da
parte
del
fornitore
o
per
suo
conto.


47


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie
 2.
Sono
assimilate
alle
cessioni
di
cui
al
comma
1,
leGera
a):
 c)
l'invio
di
beni
nel
territorio
di
altro
Stato
membro,
mediante
trasporto
o
 spedizione
a
cura
del
soggeZo
passivo
nel
territorio
dello
Stato,
o
da
terzi
 per
suo
conto,
in
base
ad
un
Vtolo
diverso
da
quelli
indicaV
nel
successivo
 comma
3
di
beni
ivi
esistenV.
 CASISTICA
OPERATIVA:
 •  Trasferimento
di
beni
a
magazzini
di
consegna
in
altro
Paese
Ue;
 •  Trasferimento
di
beni
in
altro
Paese
Ue
in
base
a
contraW
di
consignment
 stock
(in
Paesi
nei
quali
è
obbligatoria
l’idenVficazione
ai
fini
Iva);
 •  TrasferimenV
di
beni
in
altro
Paese
Ue
per
locazione,
anche
finanziaria,
 etc.
i
quali,
se
ivi
importaV,
NON
beneficerebbero
della
ammissione
 temporanea
in
esenzione
totale
dai
dazi
doganali
(Paesi
che
pretendono
 l’idenVficazione
ai
fini
Iva
da
parte
del
soggeZo
trasferente);


48


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie
 3.
La
disposizione
di
cui
al
comma
2,
leGera
c),
non
si
applica
per
i
beni
inviaV
in
altro
 Stato
membro,
oggeZo
delle
operazioni
di
perfezionamento
o
di
manipolazioni
 usuali
indicate
nell'arVcolo
38,
comma
5,
leZera
a),
o
per
essere
ivi
 temporaneamente
u7lizza7
per
l'esecuzione
di
prestazioni
o
che
se
fossero
ivi
 importaV
beneficerebbero
della
ammissione
temporanea
in
totale
esenzione
dai
 dazi
doganali.
 CASISTICA
OPERATIVA:
 •  Invio
in
altro
Paese
Ue
di
di
beni
per
lavorazione,
riparazione,
manipolazioni
usuali,
 perizia,
etc.,

 •  Invio
in
altro
Paese
Ue
di
beni
da
esporre
in
fiera;
 •  Invio
(o
trasporto
al
seguito)
di
aZrezzi
e
altri
beni
strumentali
da
uVlizzare
per
 l’esecuzione
di
prestazioni;
 •  Invio
in
altro
Paese
Ue
di
beni
per
locazione,
anche
finanziaria,
etc.
i
quali,
se
ivi
 importaV,
beneficerebbero
della
ammissione
temporanea
in
esenzione
totale
dai
 dazi
doganali
(Paesi
che
NON
pretendono
l’idenVficazione
Iva
da
parte
del
 trasferente);


49


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie

 verifica
preven7va


Prima
di
porre
in
essere
operazioni
intracomunitarie
il
produZore
italiano
deve
verificare
l'iscrizione
del
 proprio
numero
idenVficaVvo
Iva
nella
banca
daV
VIES
‐
VAT
InformaVon
Exchange
System
‐
 INTRASTAT,
accedendo
al
sito
dell'Agenzia
delle
Entrate:hZp://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ vies/vies.htm
 Nel
caso
in
cui
il
produZore
italiano
non
risultasse
ancora
incluso

nell’Archivio
VIES
o
fosse
stato
dal
 medesimo
depennato,
egli
deve
manifestare
la
volontà
di
porre
in
essere
operazioni
 intracomunitarie
mediante
apposita
istanza
(il
cui
schema
è
riportato
in
allegato
I
alla
Circolare
n.
 39/E
del
1°
agosto
2011),
da
presentare
ad
un
qualsiasi
ufficio
dell’Agenzia
delle
entrate,
riportando
 i
daV
relaVvi
ai
volumi
presunV
degli
acquisV
e
delle
cessioni
intracomunitarie.

 L'operazione
di
cessione
intracomunitaria
potrà
essere
posta
in
essere
solo
a
parVre
dal
trentunesimo
 giorno
successivo
alla
presentazione
dell'istanza.
 L’istanza
può
essere
presentata
direZamente,
a
mezzo
del
servizio
postale
mediante
raccomandata
o
 tramite
posta
eleZronica
cerVficata
(PEC).

 Alle
istanze
presentate
a
mezzo
posta
(raccomandata
e
PEC
non
soZoscriZa
digitalmente)
per
 manifestare
la
volontà
di
effeZuare
operazioni
intracomunitarie
deve
essere
allegata
copia
 fotostaVca
non
autenVcata
di
un
documento
di
idenVficazione
del
dichiarante,
la
cui
mancanza
 rende
irricevibile
l’istanza.

 L’obbligo
di
iscrizione
nella
Banca
daV
VIES
vale:
 •  Sia
per
i
soggeW
che
pongono
in
essere
cessioni
e
acquisV
intracomunitari
di
beni;
 •  Sia
per
i
soggeW
che
eseguono
o
acquistano
servizi
generici
di
cui
all’arVcolo
7‐ter
del
Dpr
n.
 633/1972.


50


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie

 verifica
preven7va


51


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie

 verifica
preven7va


La
Circolare
n.
39/E
del
1°
agosto
2011,
afferma
che:
 “……l’inclusione
nell’Archivio
VIES
è
necessaria,
pertanto,
 anche
per
quei
soggeb
che
effe:uano
prestazioni
di
servizi
 intracomunitarie
sogge:e
ad
IVA
nel
paese
di
des#nazione
 ai
sensi
dell’ar#colo
7‐ter
introdo:o
nel
decreto
IVA
 dall’ar#colo
1
del
d.lgs.
11
febbraio
2010,
n.
18.

 L’inclusione
nell’Archivio
VIES
è
altresì
necessaria
per
i
soggeb
 che
ricevono
prestazioni
di
servizi
intracomunitarie,
tenuto
 conto
di
quanto
recentemente
disposto
dall’ar#colo
18
del
 Regolamento
di
esecuzione
(UE)
n.
282/2011
del
Consiglio
 del
15
marzo
2011,
in
tema
di
prova
dello
status
di
sogge:o
 passivo
del
commi:ente.
“.


52


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie

 L’ar7colo
50
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
 “1.
Le
cessioni
intracomunitarie
di
cui
all'arVcolo
 41,
commi
1,
leZera
a),
e
2,
leZera
c),
sono
 effeZuate
senza
applicazione
dell'imposta
nei
 confronV
dei
cessionari
che
abbiano
 comunicato
il
numero
di
idenVficazione
agli
 stessi
aZribuito
dallo
Stato
membro
di
 appartenenza.
(…)”.
 53


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 cessioni
intracomunitarie
‐
procedura
 Nel
caso
delle
cessioni
intracomunitarie
direZe,
l’impresa
cedente
italiana
deve
osservare
i
seguenV
adempimenV:
 1)
richiedere
il
numero
di
idenVficazione
Iva
al
cessionario
di
altro
Paese
Ue,
comunicandogli
il
proprio
(IT
…….);
 2)
verificare
la
validità
del
numero
comunicato
dal
soggeZo
estero
o
presso
l’Ufficio
delle
Entrate
o
mediante
 interrogazione
a
mezzo
internet
(accesso
al
sito
www.agenziadogane.it
‐
Controllo
parVte
Iva
comunitarie),
 rispeWvamente,
richiedendo
o
stampando
l’esito
del
controllo
e
tenendolo
agli
aW
(ad
esempio
in
allegato
alla
 faZura
emessa);
poiché
il
controllo
a
mezzo
internet,
riguardo
ad
alcuni
Paesi,

consente
di
verificare
solamente
 l'esistenza
del
numero
idenVficaVvo
Iva
comunicato
dal
cliente
estero
e
non
la
Vtolarità
dello
stesso,
per
i
nuovi
 clienV
è
opportuno
eseguire
il
controllo
mediante
accesso
all'Ufficio
delle
entrate;
 3)
emeZere
la
faZura
di
vendita
sul
cliente
estero,
senza
applicazione
dell’Iva
italiana,
indicando
in
faZura
il
proprio
 numero
idenVficaVvo
Iva
e
quello
del
cliente
estero;
in
faZura
viene
indicata
la
dicitura
“Operazione
non
 imponibile
arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993”;
 4)
inviare
i
beni
all'estero;

 5)
reperire
e
tenere
agli
aW
la
documentazione
aZa
a
provare
che
i
beni
sono
usciV
dal
territorio
italiano
(ad
esempio:
 leZera
di
veZura
Cmr
debitamente
compilata
e
soZoscriZa
dall’impresa
estera
desVnataria
delle
merci;
a
tale
 riguardo
l’impresa
italiana
deve
accordarsi
con
l’impresa
acquirente
estera
affinché
quest’ulVma
trasmeZa
copia
di
 tale
documento
(cfr.
sul
punto
la
Risoluzione
n.
345/E
del
28
novembre
2007,
la
Risoluzione
n.
477/E
del
15
 dicembre
2008
e
la
Risoluzione
n.
19/E
del
25
marzo
2013);
 6)
annotare
la
faZura
di
vendita
in
contabilità
generale
e
sul
registro
delle
faZure
emesse;
 7)
trasmeZere
alla
stessa
in
via
telemaVca,
secondo
la
periodicità
prevista
dalla
legge,
l’elenco
delle
cessioni
 intracomunitarie
di
beni

(Modelli
Intra
1
e
Intra
1‐bis);
 8)
Nel
caso
di
operazioni
con
clienV
di
Paesi
Black
List
inviare
in
via
telemaVca
la
relaVva
comunicazione.


54


CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
 Controllo
del
numero
iden7fica7vo
Iva
del
cliente
estero
 ww1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm


55


BANCA
DATI
VIES
–
INTRASTAT
 Regolamento
UE
n.
904/2010


rela7vo
alla
cooperazione
amministra7va
e
alla
loGa
contro
la
frode
in
materia
d’imposta
sul
valore
aggiunto



Ar7colo
31
 1.
L’autorità
competente
di
ciascuno
Stato
membro
provvede
affinché
le
persone
 avenV
interesse
a
cessioni
intracomunitarie
di
beni
o
a
prestazioni
intracomunitarie
 di
servizi
e
i
soggeW
passivi
non
stabiliV
che
prestano
servizi
di
telecomunicazione,
 di
teleradiodiffusione
e
per
via
eleZronica,
in
parVcolare
i
servizi
di
cui
all’allegato
II
 della
direWva
2006/112/CE,
siano
autorizzaV,
per
le
esigenze
di
questo
Vpo
di
 operazione,
a
oGenere
conferma
per
via
eleGronica
della
validità
del
numero
 d’iden7ficazione
IVA
di
una
data
persona
nonché
del
nome
e
dell’indirizzo
 corrisponden7.
….
 2.
Ciascuno
Stato
membro
fornisce
con
mezzi
eleZronici
la
conferma
del
nome
e
 dell’indirizzo
della
persona
alla
quale
è
stato
aZribuito
il
numero
di
idenVficazione
 IVA
in
conformità
della
sua
normaVva
in
materia
di
protezione
dei
daV.
 La
norma
sopra
riportata
dovrebbe
avere
effeZo
a
parVre
dal
1°
gennaio
2012
(così
dispone
l’arVcolo
62
del
Regolamento).
 NOTA
BENE:
Alcuni
StaV
membri
(ad
esempio:
Austria,
Bulgaria,
Repubblica
Ceca,
Regno
Unito,
Slovenia),
al
31
dicembre
2011,
 erano
già
in
linea
con
quanto
previsto
dall’arVcolo
31
sopra
citato.
 L’ITALIA,
a
parVre
dal
1°
gennaio
2012,

si
è
adeguata
a
quanto
previsto
dal
Regolamento.



56


BANCA
DATI
VIES
–
INTRASTAT
 Regolamento
UE
n.
904/2010


rela7vo
alla
cooperazione
amministra7va
e
alla
loGa
contro
la
frode
in
materia
d’imposta
sul
valore
aggiunto



57


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero


Con
la
Risoluzione

n.
345/E
del
28
novembre
2007,
l’Agenzia
delle
Entrate
aveva
accolto
la
proposta
dal
 contribuente:
 
“
L'istante
riVene

che

al

fine

di
dimostrare
l'avvenuta
spedizione
di
merci
in

altro

Paese

comunitario
 occorra
conservare
per
il
periodo
previsto
dalle
disposizioni
vigenV:



















































 •  
la

faZura

di

vendita

all'acquirente

comunitario,
emessa
ai
sensi
del
citato
art.
41
del
D.L.
n.
331
 del
1993;




























 •  gli

elenchi

riepilogaVvi

relaVvi

alle

cessioni
intracomunitarie

effeZuate;





























































 •  un

documento

di

trasporto
"CMR"
firmato
dal
trasportatore
per
presa


in
carico
della
merce
e
dal
 desVnatario
per
ricevuta;

















 •  la
rimessa
bancaria
dell'acquirente
relaVva
al
pagamento
della
merce.”.
 Con
la
successiva
Risoluzione
n.
477/E
del
15
dicembre
2008,
l’Agenzia
delle
Entrate
affermava
che:
 “Ai
fini


della


prova


dell'avvenuta


cessione


intracomunitaria

e
dell'uscita
dei

beni

dal

territorio

 dello
Stato,
la
risoluzione
n.
345
del
2007
ha

indicato

l'esibizione

del
documento
di
trasporto
a
 Vtolo
meramente
esemplificaVvo.






























































 Pertanto,
nei

casi

in

cui

il

cedente
nazionale
non
abbia
provveduto
direZamente
al

trasporto

delle

 merci

e

non

sia

in

grado
di
esibire
il
predeZo
documento

di

trasporto,
la
prova
di
cui
sopra
 potrà
essere
fornita
con
qualsiasi

altro

documento

idoneo

a

dimostrare
che
le
merci
sono
state
 inviate
in
altro
Stato
membro.
“


58


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero


hGp://www.fiscooggi.it/analisi‐e‐commen7/ar7colo/la‐prova‐della‐non‐imponibilita‐iva‐nelle‐cessioni‐intracomunitarie‐0


59


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
 (segue
documento
pagina
precedente)


60


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Prova
dell’avvenuto
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
 (segue
documento
pagina
precedente)


61


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Prova
dell’
arrivo
della
merce
nel
Paese
estero


Nella
Risoluzione
n.
19/E
del
25
marzo
2013,
l’Agenzia
delle
Entrate
 afferma
che:
 “….la
scrivente
riVene
che
il
CMR
eleGronico,
avente
il
medesimo
 contenuto
di
quello
cartaceo,
cosVtuisca
un
mezzo
di
prova
idoneo
 a
dimostrare
l’uscita
della
merce
dal
territorio
nazionale.
 Analogamente,
si
concorda
con
la
tesi
dell’istante
secondo
cui
 cosVtuisce
un
mezzo
di
prova
equivalente
al
CMR
cartaceo,
un
 insieme
di
documenV
dal
quale
si
possano
ricavare
le
medesime
 informazioni
presenV
nello
stesso
e
le
firme
dei
soggeW
coinvolV
 (cedente,
veZore
e
cessionario).
 Tra
quesV,
risulta
ammissibile
anche
l’u7lizzo
delle
informazioni
traGe
 dal
sistema
informa7co
del
veGore,
da
cui
risulta
che
la
merce
ha
 lasciato
il
territorio
dello
Stato
ed
ha
altresì
raggiunto
il
territorio
di
 un
altro
Stato
membro.
…”.


62


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Prova
dell’arrivo
della
merce
nel
Paese
estero
 Le
difficoltà
che
l’impresa
italiana
può
incontrare
nel
reperire
 la
PROVA
DI
ARRIVO
DELLA
MERCE
A
DESTINO
dipendono
 dalle
condizioni
di
resa
della
merce:
 •  Vendita
con
trasporto
principale
pagato
dal
venditore
 italiano
(clausole
Incoterms
2010
Gruppo
C
e
D):
 documenV
di
trasporto
(ad
esempio:
CMR
Vmbrata
e
 firmata
dal
desVnatario
estero),
faZura
del
veZore,
etc.
 •  Vendita
con
trasporto
principale
pagato
dal
cliente
estero
 (clausole
Incoterms
2010
Gruppo
E
ed
F):
copia
documenV
 di
trasporto
(ad
esempio:
CMR
Vmbrata
e
firmata
dal
 desVnatario
finale),
stampa
dell’esito
di
arrivo
individuato
 mediante
“tracking
number”,
dichiarazione
di
arrivo
 Vmbrata
e
firmata
dal
desVnatario,
etc.
 63


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Approfondimento:
PROVA
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
 Prassi
tedesca


bozza
(entwurf)
della
comunicazione
prevista
dall’Amministrazione
tedesca


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Approfondimento:
PROVA
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
 Prassi
tedesca
 bozza
(entwurf)
della
comunicazione
prevista
dall’Amministrazione
tedesca


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Approfondimento:
PROVA
CESSIONE
INTRACOMUNITARIA
 Prassi
polacca


66


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi


•  ContraGo
soGostante
all’operazione
di
cessione
intracomunitaria:
anche
 nel
caso
dell’operazione
in
argomento
il
contraZo
soZostante
può
essere
 di
vendita,
di
appalto
fornitura,
di
permuta
o
di
conferimento
di
beni
in
 società;
 •  Luogo
di
passaggio
della
proprietà:
in
linea
generale,
i
beni
passano
di
 proprietà
del
cliente
estero
all'aZo
della
consegna
al
veZore,
e
quindi,
in
 un
momento
nel
quale
essi
sono
ancora
presenV
nell'ambito
del
territorio
 dello
Stato;


contrariamente
ai
rapporV
con
Paesi
extra
Ue,
per
i
quali
 l'operazione
di
cessione
è
in
campo
Iva
se
la
proprietà
dei
beni
passa
 quando
quesV
sono
ancora
in
Italia
(arVcolo
7‐bis,
Dpr
n.
633/1972),
nel
 caso
di
operazioni
con
altri
Paesi
Ue,
vi
sono
situazioni
nelle
quali
 l'operazione
è
in
campo
Iva
anche
se
la
proprietà
dei
beni
passa
quando
 quesV
sono
all'estero

(ad
esempio:
operazioni
di
triangolazione
 comunitaria,
contraU
di
consignment
stock
–
call
off
stock
con
clienV
 situaV
in
Paesi
nei
quali
non
è
obbligatoria
l’idenVficazione
ai
fini
dell’Iva
 da
parte
dell’impresa
italiana
“consignor”,
etc.)


67


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi


•  Dicitura
da
indicare
in
faGura:
“Operazione
non
imponibile,
ar7colo
41,
 comma
1,
leGera
a),
del
Dl
n.
331/1993”.
Occorre
inoltre:


–  Indicare
il
numero
di
idenVficazione
Iva
del
cliente
estero;
tale
 indicazione
non
è
prevista
nel
caso
di
vendita
a
distanza
a
favore
di
 consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue;
 –  In
caso
di
consegna
in
Paese
diverso
rispeZo
a
quello
del
cliente
estero:
specifica


menzione;
 –  Nel
caso
di
cui
all’arVcolo
40,
comma
2,
del
Dl
n.
331/1993
(operazione
di
 triangolazione
comunitaria):

 •  Indicazione
del
numero
di
parVta
Iva
del
cliente
di
altro
Paese
Ue;
 •  Sua
designazione
per
il
pagamento
dell’Iva:
“La
Vostra
impresa
è
designata
per
il
pagamento
dell’Iva
in
 ………….

in
sos7tuzione
della
nostra
impresa”;


–  
Nel
caso
di
spostamento
di
beni,
a
propria
disposizione,
in
 altro
Paese
Ue
(ad
esempio:
invio
di
beni
a
magazzino
di
consegna
 dell’impresa
italiana
in
altro
Paese
Ue):
indicazione
del
numero
di
posizione
 Iva
nell’altro
Paese
Ue;


68


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE


Momento
di
effeGuazione
dell’operazione
di
cessione
intracomunitaria
di
beni


L’ar7colo
39
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
 “1.
Le
cessioni
intracomunitarie
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
beni
si
considerano
 effeGua7
all'aGo
dell'inizio
del
trasporto
o
della
spedizione
al
cessionario
o
a
terzi
per
 suo
conto,
rispeUvamente,
dal
territorio
dello
Stato
o
dal
territorio
dello
Stato
 membro
di
provenienza.
TuZavia
se
gli
effeW
traslaVvi
o
cosVtuVvi
si
producono
in
un
 momento
successivo
alla
consegna,
le
operazioni
si
considerano
effeZuate
nel
 momento
in
cui
si
producono
tali
effeW
e
comunque
dopo
il
decorso
di
un
anno
dalla
 consegna.
ParimenV
nel
caso
di
beni
trasferiV
in
dipendenza
di
contraW
esVmatori
e
 simili,
l'operazione
si
considera
effeZuata
all'aZo
della
loro
rivendita
a
terzi
o
del
 prelievo
da
parte
del
ricevente
ovvero,
se
i
beni
non
sono
resVtuiV
anteriormente,
alla
 scadenza
del
termine
paZuito
dalle
parV
e
in
ogni
caso
dopo
il
decorso
di
un
anno
dal
 ricevimento.
Le
disposizioni
di
cui
al
secondo
e
al
terzo
periodo
operano
a
condizione
 che
siano
osservaV
gli
adempimenV
di
cui
all'arVcolo
50,
comma
5.

 2.
Se
anteriormente
al
verificarsi
dell'evento
indicato
nel
comma
1
e'
stata
emessa
la
 faZura
relaVva
ad
un'operazione
intracomunitaria
la
medesima
si
considera
effeZuata,
 limitatamente
all'importo
faZurato,
alla
data
della
faZura.

 3.
Le
cessioni
ed
i
trasferimen7
di
beni,
di
cui
all'ar7colo
41,
comma
1,
leGera
a),
e
comma
 2,
leGere
b)
e
c),
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
cui
all'ar7colo
38,
commi
2
e
3,
se
 effeGua7
in
modo
con7nua7vo
nell'arco
di
un
periodo
superiore
ad
un
mese
solare,
si
 considerano
effeGua7
al
termine
di
ciascun
mese.”.
 69


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Termini
di
faGurazione
e
di
registrazione
 TERMINE
DI
EMISSIONE
FATTURA
DI
CESSIONE
 L’ar7colo
46
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
 “2.
Per
le
cessioni
intracomunitarie
di
cui
all'ar7colo
41,
e'
emessa
faGura
a
 norma
dell'ar7colo
21
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
 oGobre
1972,
n.
633,
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo
a
quello
di
 effeGuazione
dell'operazione,
con
l'indicazione,
in
luogo
dell'ammontare
 dell'imposta,
che
si
traGa
di
operazione
non
imponibile
e
con
l'eventuale
 specificazione
della
rela7va
norma
comunitaria
o
nazionale.

 TERMINE
DI
REGISTRAZIONE
DELLA
FATTURA
DI
CESSIONE
 L’arVcolo
47
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:”
 “
Le
faGure
rela7ve
alle
cessioni
intracomunitarie
di
cui
all'ar7colo
46,
 comma
2,
sono
annotate
dis7ntamente
nel
registro
di
cui
all'ar7colo
23
 del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633,
 secondo
l'ordine
della
numerazione
ed
entro
il
termine
di
emissione,
con
 riferimento
al
mese
di
effeGuazione
dell'operazione.”
 70


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi


•  Esenzione
della
faGura
dall’imposta
di
bollo:
L’arVcolo
66,
comma
5,
del
 Dl
n.
331/1993,
afferma
che:
“La
disciplina
prevista
agli
effeW
dell’imposta
 di
bollo
per
le
faZure
e
gli
altri

documenV
relaVvi
alle
operazioni
di
 importazione
ed
esportazione
si
applica

anche
alle
faZure
ed
agli
altri
 documenV
relaVvi
alle
operazioni


intracomunitarie”.
 •  Operazioni
in
valuta
estera:
l’ar7colo
13,
comma
4,
del
Dpr
n.
633/1972
 afferma
che:
“Ai
fini
della
determinazione
della
base
imponibile
i
 corrispeWvi
dovuV
e
le
spese
e
gli
oneri
sostenuV
in
valuta
estera
sono
 computaV
secondo
il
cambio
del
giorno
in
cui
è
stata
effeZuata
 l’operazione
e,
in
mancanza,
secondo
il
cambio
del
giorno
antecedente
più
 prossimo”.
In
presenza
di
contraZo
in
valuta
diversa
dall’euro,
l’impresa
 italiana
ha
l’obbligo
di
indicare
in
faZura
anche
l’importo
in
euro.
 •  Possibilità
di
predisposizione
della
faGura
in
lingua
straniera:
l’arVcolo
 21,
comma
3,
del
Dpr
n.
633/1972,
afferma
che:
“Le
faZure
redaZe
in
 lingua
straniera
sono
tradoZe
in
lingua
nazionale,
a
fini
di
controllo,
a
 richiesta
dell'amministrazione
finanziaria”.



71


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi


NO
obbligo
di
faGurazione
degli
accon7:
a
parVre
dal
1°
gennaio
2013
viene
 stabilito
che
il
pagamento
/
incasso
an7cipato
totale
o
parziale
del
prezzo
(ad
 esempio:
acconto)
NON
cos7tuisce
più
momento
di
effeGuazione
dell’operazione;
 di
conseguenza
NON
comporta
più
l’obbligo
emeZere
faZura;
resta,
invece,
la
 possibilità
di
emissione
anVcipata
della
faZura,
in
via
volontaria.
 
Ove
l’impresa
italiana,
per
ragioni
gesVonali,
a
fronte
del
ricevimento
di
un
acconto
 decida
comunque
di
emeZere
faZura,
viene
adoZata
la
seguente
procedura:
 • 

–  al
momento
dell’incasso
di
ciascun
acconto
viene
emessa,
e
successivamente
registrata,
la
 relaVva
faZura,
con
l'indicazione
che
si
traZa
di
operazione
non
imponibile
a
norma
 dell'arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993;
 –  al
momento
della
consegna
o
spedizione
dei
beni
cui
si
riferiscono
tali
acconV,
deve
essere
 emessa
la
faZura
relaVva
alla
cessione,
anch'essa
non
assoggeZata
a
Iva
(operazione
non
 imponibile
a
norma
dell'arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
331/1993)
,
recante
 l'indicazione
del
prezzo
complessivo
faZurato,
nonché
gli
estremi,
anche
di
registrazione,
di
 tuZe
le
faZure
già
emesse
in
relazione
al
pagamento
degli
acconV.

Quest'ulVma
faZura
ha
 valore
riepilogaVvo
e
va
registrata
ai
sensi

dell'arVcolo
23
con
l'annotazione
del
solo
prezzo
di
 cessione
eventualmente
non
compreso
negli
acconV
medesimi.

In
caso
di
faZura
a
saldo
zero,
 ne
deve
essere
data
specifica
indicazione
in
sede
di
registrazione
sul
registro
Iva
delle
faZure
 emesse
(ad
esempio:
mediante
l’adozione
di
un

apposito
codice).
Cfr.
la
Risoluzione
del
 07/09/1998
n.
125.


72


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
 • 

Tempo
di
possibile
permanenza
dei
beni
in
Italia
una
volta
ceduta
la
proprietà
 degli
stessi:
non
è
previsto
un
limite
temporale;
è
prudente
aZenersi
alla
regola
del
 tempo
tecnico
necessario
per
organizzare
il
trasporto;


Sul
punto
la
Corte
di
Gius7zia
Ue,
sentenza
18
novembre
2010,
causa
C‐84/09,
punto
 33,
afferma
che:
 “…
la
qualificazione
di
un’operazione
quale
cessione
o
acquisto
intracomunitario
non
 può
dipendere
dall’osservanza
di
un
termine
preciso
entro
il
quale
dovrebbe
avere
 inizio
o
concludersi
il
trasporto
del
bene
ceduto
o
acquisito.
TuZavia,
affinché
 possa
operarsi
una
simile
qualificazione
e
possa
determinarsi
il
luogo
di
acquisto,
 occorre
stabilire
un
nesso
temporale
e
sostanziale
tra
la
cessione
del
bene
di
cui
 traZasi
e
il
trasporto
dello
stesso
nonché
una
conVnuità
nello
svolgimento
 dell’operazione.”.
 Il
problema
era
sorto
con
riguardo
al
Regno
Unito
la
cui
normaVva
“…
prevede
un
 termine
preciso,
ossia
due
mesi,
entro
il
quale
il
bene
in
quesVone
deve
essere
 trasportato
al
di
fuori
del
territorio
nazionale
perché
le
autorità
di
deZo
Stato
 membro
si
astengano
dal
percepire
l’IVA.”.


 73


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi
 ELENCHI
RIEPILOGATIVI
‐
INTRASTAT
 Con
l’abolizione
delle
fron7ere
doganali
tra
i
singoli
Paesi
UE
e
la
creazione
del
“mercato
unico
 comunitario”,
a
parVre
dal
1°
gennaio
1993,
è
comunque
conVnuato
ad
essere
necessario
da
parte
 degli
StaV
dei
Paesi
membri:
 •  sorvegliare
il
rispeZo
delle
regole
concernenV
l’imposta
sul
valore
aggiunto;
 •  raccogliere
i
daV
staVsVci
del
commercio
tra
i
singoli
Paesi
membri.
 Per
rispondere
alle
suddeZe
esigenze,
gli
operatori
dei
singoli
Paesi
membri
devono
informare
le
 rispeWve
Autorità
circa
le
operazioni
intracomunitarie

dai
medesimi
poste
in
essere.
 Gli
operatori
economici
della
gran
parte
dei
Paesi
Ue,
in
relazione

alle
operazioni
intracomunitarie,
a
 differenza,
ad
esempio,

di
quelli
italiani
e
francesi,
presentano
due
disVnte
segnalazioni:
 •  una
segnalazione
a
valenza
fiscale:
i
"RecapitulaVve
Statements"
("ESL
‐
EC
Sales
LisVngs"),
per
 comunicare
le
cessioni
intracomunitarie
di
beni
e,
in
alcuni
Paesi,
gli
acquisV
intracomunitari
di
beni
 ("Statements
of
acquisiVons”
o
EPL
“EC
Purchase
LisVngs”).
 •  una
segnalazione
a
valenza
sta7s7ca:
i
modelli
Intrastat,
per
comunicare
le
spedizioni
e
gli
arrivi
di
 beni,
in
ambito
comunitario.
 A
parVre
dal
1°
gennaio
2011
gli
obblighi
di
segnalazione
sono
staV
estesi
ai
servizi
generici
resi
e,
in
 alcuni
Paesi
Ue,
ai
servizi
generici
acquistaV.


74


ELENCHI
CESSIONI
/
ACQUISTI
DI
BENI
(“LISTINGS”)

 E
SEGNALAZIONI
STATISTICHE
(INTRASTAT)
 
Elaborazione
informazioni
contenute
nelle
pubblicazioni:

 IBFD
‐
EU
VAT
COMPASS
2012/2013
 DeloiZe
‐
Quick
reference
to
European
Vat
Compliance
‐
edizione
2012


75


ELENCHI
CESSIONI
/
ACQUISTI
DI
BENI
(“LISTINGS”)

 E
SEGNALAZIONI
STATISTICHE
(INTRASTAT)



Elaborazione
informazioni
contenute
nelle
pubblicazioni:

 IBFD
‐
EU
VAT
COMPASS
2012/2013
 DeloiZe
‐
Quick
reference
to
European
Vat
Compliance
‐
edizione
2012


76


ELENCHI
CESSIONI
/
ACQUISTI
DI
BENI
(“LISTINGS”)

 E
SEGNALAZIONI
STATISTICHE
(INTRASTAT)



Elaborazione
informazioni
contenute
nelle
pubblicazioni:

 IBFD
‐
EU
VAT
COMPASS
2012/2013
 DeloiZe
‐
Quick
reference
to
European
Vat
Compliance
‐
edizione
2012


77


OPERARE
CON
ALTRI
PAESI
UE
 Cessione
intracomunitaria
–
aspeU
opera7vi


Rappor7
con
clien7
di
Paesi
Black
List:
obbligo
di
segnalazione
in
via
telemaVca
 delle
operazioni
effeZuate
nei
confronV
di
operatori
economici
di
tali
Paesi
(si
 traZa
dei
Paesi
indicataV
nei
decreV
del
Ministro
delle
Finanze
4
maggio
1999
e
21
 novembre
2001)
di
importo
superiore
a
500
euro.
 Riguardo
al
presente
adempimento,
in
tema
di
cessioni
intracomunitarie,
sono
da
 segnalare:
 •  Le
operazioni
di
cessione
intracomunitaria
poste
in
essere
nei
confronV
di
clienV
 lussemburghesi,
del
Principato
di
Monaco
e
dell’Isola
di
Man,
con
invio
dei
beni
nei
 rispeWvi
Paesi
o
con
invio
dei
beni
in
altro
Paese
Ue;
 •  Le
operazioni
di
cessione
intracomunitaria
poste
in
essere
nei
confronV
delle
 posizioni
Iva
comunitarie
di
clienV
di
Paesi
Black
List
o
di
stabili
organizzazioni
in
 Paesi
non
Black
List
di
clienV
di
tali
Paesi
Black
List.
 • 

• 

Elenchi
clien7
(cd.
“spesometro”):
le
operazioni
di
cessione
intracomunitaria
 arVcolo
41
del
Dl
n.
331/1993
sono
esonerate
dalla
segnalazione;
occorre
 segnalare
le
operazione
arVcolo
58
del
Dl
n.
331/1993
(primo
cedente
di
 operazione
triangolare).


78


VENDERE
ALL’ESTERO


APPROFONDIMENTI
E
 OPERAZIONI
SPECIFICHE


79


CESSIONI
DI
BENI
 FATTURAZIONE
ATTIVA
 FaGurazione
stampi
e
aGrezzature
 Nel
 caso
 di
 impresa
 italiana
 fornitrice,
 è
 possibile
 trovarsi
 di
 fronte
 ad
 una
 delle
 seguenV
situazioni:
 • L’impresa
 italiana
 realizza
 lo
 stampo
 e
 lo
 invia
 all’estero:
 si
 traZa
 di
 una
 normale
 operazione
di
cessione
all’esportazione
o
di
cessione
intracomunitaria;
 • L’impresa
 italiana
 realizza
 lo
 stampo,
 lo
 faGura
 al
 cliente
 estero
 e
 lo
 consegna
 ad
 altra
impresa
italiana
la
quale
lo
uVlizzerà
per
fabbricare
i
prodoW
a
favore
del
cliente
 estero:
per
l’impresa
italiana
fornitrice
dello
stampo
si
traZa
di
una
ordinaria
cessione
 interna
all’Italia
da
assoggeZare
a
Iva;
 • L’impresa
italiana
è
legata
al
cliente
estero
da
un
unico
contraGo
d’appalto
stampo
+
 prodoU
da
realizzare
con
lo
stampo
ceduto
al
cliente
estero
e
tenuto
in
presVto
d’uso
 presso
 l’impresa
 italiana:
 in
 presenza
 di
 unico
 contraZo
 anche
 la
 faZura
 relaVva
 allo
 cessione
dello
stampo
può
essere
emessa
senza
applicazione
dell’Iva
(arVcolo
8/1/a
o
 arVcolo
41/1/a);
 • L’impresa
 italiana
 realizza
 lo
 stampo
 necessario
 per
 fabbricare
 i
 prodoU
 e
 riceve
 una
 compartecipazione
 al
 costo
 dello
 stampo
 restando
 proprietaria
 dello
 stesso
 (in
 praVca,
 il
 cliente
 estero,
 in
 base
 a
 specifica
 previsione
 contraZuale,
 corrisponde
 al
 produZore
italiano
una
somma
di
denaro
a
fronte
del
costo
da
quest’ulVmo
sostenuto
 per
realizzare
lo
stampo):
in
base
a
quanto
previsto
dalla
Circolare
n.
43/E
del
6
agosto
 2010,
la
faZura
relaVva
all’addebito
della
compartecipazione
è
da
emeZere
senza
Iva
 (arVcolo
7‐ter/1/a)
traZandosi
di
servizio
generico.
 80


STAMPI
E
ATTREZZATURE
 IMPRESA
ITALIANA
FORNITRICE


IN
 PRESENZA
 DI
 UNICO
 CONTRATTO
 D’APPALTO
 STAMPI
 /
 ATTREZZATURE
 +
 PRODOTTI,
 CON
 PASSAGGIO
 DI
 PROPRIETA’
 DEGLI
 STESSI,
 DETENUTI
 IN
 ITALIA
 IN
 PRESTITO
 D’USO
 PER
 FABBRICARE
I
PRODOTTI:
 • In
 ambito
 Ue:
 gli
 stampi
 /
 aZrezzature
 vengono
 faZuraV
 in
 arVcolo
 41/1/a
 +
 presentazione
 Intra
 fiscale
 +
 inserimento
 del
 loro
 corrispeWvo
 nel
 valore
 staVsVco
 dei
 prodoW,
 in
 unica
 soluzione
o
con
“spalmatura”
+
annotazione
su
registro
arVcolo
 50,
comma
5,
del
Dl
n.
331/1993;
 • Nei
 rappor7
 con
 Paesi
 extra
 Ue:
 gli
 stampi/aZrezzature

 vengono
 faZuraV
 in
 arVcolo
 8/1/a,
 con
 inserimento
 del
 loro
 corrispeWvo
in
bolleZa
di
esportazione,
in
unica
soluzione
o
con
 “spalmatura”
+
annotazione
su
registro
di
carico
/
scarico
arVcolo
 39
del
Dpr
n.
633/1972;
 81


STAMPI
E
ATTREZZATURE
 IMPRESA
ITALIANA
FORNITRICE


IN
PRESENZA
DI
DUE
CONTRATTI
DISTINTI:
 • 
 UNO
 PER
 LA
 FORNITURA
 DEGLI
 STAMPI
 /
 ATTREZZATURE
 +
 PRODOTTI,
 CON
 PASSAGGIO
 DI
 PROPRIETA’
 DEGLI
 STESSI,
 DETENUTI
 IN
 ITALIA
 IN
 PRESTITO
 D’USO
 PER
 FABBRICARE
 I
 PRODOTTI;
 • 
UNO
PER
I
PRODOTTI
DA
INVIARE
ALL’ESTERO,
 si
hanno
le
seguenV
conseguenze:
 • 
la
faZura
relaVva
agli
stampi
/
aZrezzature
deve
essere
emessa
 con
Iva;
 •  
 le
 faZure
 relaVve
 ai
 prodoW
 vengono
 emesse
 senza
 applicazione
dell’Iva
(operazione
non
imponibile
arVcolo
8/1/a
o
 41/1/a,
a
secondo
del
luogo
di
invio
dei
prodoW).


82


STAMPI
E
ATTREZZATURE
 IMPRESA
ITALIANA
FORNITRICE
 Implicazioni
operaMve
della
Circolare
n.
43/E
del
6
agosto
2010

 NEL
 CASO
 DI
 COMPARTECIPAZIONE
 AL
 COSTO
 STAMPI
 /
 ATTREZZATURE
(“CONTRIBUTO
IN
CONTO
STAMPI
/
ATTREZZATURE”):
 • 
emissione
faZura
per
la
compartecipazione:


–  In
ambito
Ue:
“operazione
non
soggeZa
a
Iva,
arVcolo
7‐ter,
comma
1,
 leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972
–
inversione
contabile”
+
Intra
servizi;
 –  Nei
 rapporV
 con
 Paesi
 extra
 Ue:
 operazione
 non
 soggeZa,
 arVcolo
 7‐ ter,
comma
1,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972;
 Autorevole
 doGrina
 (ad
 esempio:
 Renato
 Portale,
 Imposta
 sul
 valore
 aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
1940)
conVnua
a
sostenere
la
 tesi
 della
 prestazione
 accessoria
 alla
 fornitura
 dei
 beni
 (cfr.
 pagina
 successiva).


• le
 faZure
 relaVve
 ai
 prodoW
 vengono
 emesse
 senza
 applicazione
dell’Iva
(operazione
non
imponibile
arVcolo
8/1/a
o
 41/1/a,
a
secondo
del
luogo
di
invio
dei
prodoW).
 83


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Note
di
variazione
 VARIAZIONI
IN
AUMENTO:
SONO
OBBLIGATORIE
 L’arVcolo
26,
primo
comma,
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:“Le

disposizioni
degli

arVcoli
21
e
 seguenV

devono

essere

osservate,
in
relazione


al


maggiore


ammontare,


tuZe
le
volte
che
 successivamente
all'emissione
della

faZura
o
alla
registrazione
di
cui
agli
arVcoli
23
e
24
 l'ammontare
imponibile

di
un'operazione
o
quello
della
rela7va
imposta
viene
ad
aumentare

 per
qualsiasi
moVvo,
compresa
la
reWfica
di
inesaZezze
della
faZurazione
o
della
registrazione”.

 VARIAZIONI
IN
DIMINUZIONE:
SONO
FACOLTATIVE
 L’arVcolo
26,
secondo,
terzo
e
ulVmo
comma,
del
Dpr
n.
633/1972
affermano
che:
 “Se
un'operazione
per
la
quale
sia
stata
emessa
faZura,
successivamente
alla
registrazione
di
cui
agli
 arVcoli
23
e
24,
viene
meno
in
tuZo
o
in
parte,
o
se
ne
riduce
l'ammontare
imponibile,
in
 conseguenza
di
dichiarazione
di
nullità,
annullamento,
revoca,
risoluzione,
rescissione
e
simili
….
o
 in
conseguenza
dell'applicazione
di
abbuoni
o
sconV
previsV
contraZualmente,
il
cedente
del
bene
 o
prestatore
del
servizio
ha
diriZo
di
portare
in
detrazione
ai
sensi
dell'art.
19
l'imposta
 corrispondente
alla
variazione,
registrandola
a
norma
dell'art.
25
….
 Le
disposizioni
del
comma
precedente
non
possono
essere
applicate
dopo
il
decorso
di
un
anno
dalla
 effeZuazione
dell'operazione
imponibile
qualora
gli
evenV
ivi
indicaV
si
verifichino
in
dipendenza
di
 sopravvenuto
accordo
fra
le
parV
….
 (…)
 Le
variazioni
di
cui
al
secondo
comma
….
possono
essere
effeZuate
dal
cedente
o
prestatore
del
servizio
 e
dal
cessionario
o
commiZente
anche
mediante
apposite
annotazioni
in
reWfica
rispeWvamente
 sui
registri
di
cui
agli
arZ.
23
e
24
e
sul
registro
di
cui
all'art.
25.”.
 84


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Note
di
variazione
e
revisione
accertamento
doganale


L’arVcolo
7,
comma
5,
del
D.Lgs.
n.
471/1997,

afferma
che:
 
"Chi,
nelle
faGure
o
nelle
dichiarazioni
in
dogana
rela7ve
a
cessioni
all'esportazione,
indica


quan7tà,
qualità
o
corrispeUvi
diversi
da
quelli
reali,
è
punito
con
la
sanzione
 amministra7va
dal
cento
al
duecento
per
cento
dell'imposta
che
sarebbe
dovuta
se
i
beni
 presenta7
in
dogana
fossero
sta7
cedu7
nel
territorio
dello
Stato,
calcolata
sulle
differenze
 dei
corrispeUvi
o
dei
valori
normali
dei
beni.
La
sanzione
non
si
applica
per
le
differenze
 quan7ta7ve
non
superiori
al
cinque
per
cento.".



Occorre
tuZavia
tenere
presenV
le
disposizioni
dell’arVcolo
20,
comma
4,
della
legge
n.
449
del
27
dicembre
1997,
il
quale
afferma
 che: 
 

 “Non
si
applicano
sanzioni
amministra7ve
in
tuU
i
casi
in
cui
il
dichiarante
ai
sensi
dell’ar7colo
4
del
regolamento
(CEE)
n.
 2913/92
del
Consiglio,
del
12
oGobre
1992,
chiede
spontaneamente
la
revisione
dell’accertamento
di
cui
all’ar7colo
11
del
 decreto
legisla7vo
8
novembre
1990,
n.
374..”
 Si
ricorda
che
l’arVcolo
11,
comma
1,
del
D.Lgs.
n.
374/1990,
prevede
che:
 “La
revisione
è
eseguita
d’ufficio,
ovvero
quando
l’operatore
interessato
ne
abbia
faGa
richiesta
con
istanza
presentata,
a
pena
 di
decadenza,
entro
il
termine
di
tre
anni
dalla
data
in
cui
l’accertamento
è
divenuto
defini7vo”.
 L’arVcolo
del
Regolamento
2913/1972
CDC,
al
comma
1,
prevede
che:
 “Dopo
aver
concesso
lo
svincolo
delle
merci,
l’Autorità
doganale
può
procedere
alla
revisione
della
dichiarazione,
d’ufficio
o
su
 richiesta
del
dichiarante”.
 Alla
luce
di
quanto
sopra
è
possibile
affermare
che
le
sanzioni
di
cui
all’arVcolo
7,
comma
5,
del
D.Lgs.
n.
471/1997,
non
si
 applicano
nel
caso
in
cui
l’operatore,
entro
il
termine
di
tre
anni
dall’operazione
di
esportazione,
abbia
presentato
istanza
di
 revisione
dell’accertamento
doganale.


85


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Note
di
variazione
e
operazioni
intracomunitarie


Note
di
variazione
in
aumento:
 Le
note
di
variazione
in
aumento
relaVve
alle
cessioni
intracomunitarie
di
beni
sono
obbligatorie

 Vengono
emesse
in
regime
di
non
imponibilità
ai
sensi
dell’arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
 331/1993;
 Comportano
necessariamente
la
presentazione
del
modello
Intra
1‐ter.
 Note
di
variazione
in
diminuzione:
 Le
note
di
variazione
in
diminuzione

relaVve
alle
cessioni
intracomunitarie
di
beni
sono
facoltaVve.
 Vengono
emesse
in
regime
di
non
imponibilità
ai
sensi
dell'arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
DL
n.
 331/1993.
 Ai
fini
Intrastat,
occorre
disVnguere
tra
due
situazioni:
 •  se
l'impresa
italiana
emeZe
nota
credito
rilevante
ai
fini
IVA:

allora
essa
deve
espletare
anche
gli
 adempimenV
ai
fini
Intrastat;
 •  se
l'impresa
italiana
non
emeZe
nota
credito
rilevante
ai
fini
IVA
(e
non
modifica
comunque
le
 annotazioni
eseguite
sul
registro
IVA
all'aZo
dell'annotazione
della
faZura
di
cessione):
allora
essa
 non
è
tenuta
a
espletare
gli
adempimenV
Intrastat,
salvo
nel
caso
di
reso
di
merci,
nella
quale
 ipotesi
occorre
comunque
presentare
il
Modello
Intrastat
ai
soli
fini
staVsVci.


86


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Cessioni
gratuite
–
norma7va
Iva
di
base


Ar7colo
13
‐
Base
imponibile





 
1.
La
base
imponibile
delle
cessioni
di
beni
e
delle
prestazioni
di
servizi
e'
cosVtuita
dall'ammontare
complessivo
dei
corrispeWvi
 dovuV
al
cedente
o
prestatore
secondo
le
condizioni
contraZuali,
compresi
gli
oneri
e
le
spese
inerenV
all'esecuzione
e
i
 debiV
o
altri
oneri
verso
terzi
accollaV
al
cessionario
o
al
commiZente,
aumentato
delle
integrazioni
direZamente
connesse
 con
i
corrispeWvi
dovuV
da
altri
soggeW.
 2.
Agli
effeW
del
comma
1
i
corrispeWvi
sono
cosVtuiV:
 (....)
 c)
per
le
cessioni
indicate
ai
numeri
4),
....
del
secondo
comma
dell'arVcolo
2,
dal
prezzo
di
acquisto
o,
in
mancanza,
dal
prezzo
di
 costo
dei
beni
o
di
beni
simili,
determina7
nel
momento
in
cui
si
effeGuano
tali
operazioni;

(....)
 Ar7colo
2
‐
Cessioni
di
beni
 CosVtuiscono
cessioni
di
beni
gli

aW

a

Vtolo

oneroso

che

importano

trasferimento


della

proprietà


ovvero

cosVtuzione

o

 trasferimento

di

diriW
reali
di
godimento
su
beni
di
ogni
genere.




 CosVtuiscono
inoltre
cessioni
di
beni:



 (.....)
 4)
le


cessioni
gratuite
di
beni
ad
esclusione
di
quelli
la
cui
produzione
o

il
cui


commercio
non
rientra
nell'aWvità
propria
 dell'impresa
se
di
costo

unitario
non


superiore

a
lire
cinquantamila
(25,82
euro)
e
di
quelli
per
i
quali
non
sia

stata
 operata,


all'aZo


dell'acquisto


o
dell'importazione,
la
detrazione

dell'imposta
a


norma

dell'arVcolo
19,
anche
se
per
 effeZo
dell'opzione
di

cui
all'arVcolo
36‐bis;(....)"
.
 Ar7colo
19
bis
.1
‐
Esclusione
o
riduzione
della
detrazione
per
alcuni
beni
e
servizi
 1.
In
deroga
alle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
19:
 (....)
 h)
non


e'


ammessa

in

detrazione

l'imposta

relaVva

alle

spese

di

rappresentanza,
come

definite

ai

fini

delle

imposte

sul

 reddito,
tranne

quelle
sostenute

per

l'acquisto

di

beni

di
costo
unitario
non
superiore
a

lire
cinquantamila
(25,82
euro); (....)".



87


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Cessioni
gratuite
con
Paesi
extra
Ue
 Occorre
disVnguere
da
tre
gruppi

di
operazioni:


1°
gruppo:
 •  •  •  • 

cessione
di
campioni
gratuiV
di
modico
valore
appositamente
contrassegnaV
(arVcolo
2,
terzo
 comma,
leZera
d),
Dpr
n.
633/1972
(Cfr.
Risoluzione
3
aprile
2003,
n.
83/E);
 cessioni
a
Vtolo
di
sconto,
premio
o
abbuono
in
conformità
alle
originarie
condizioni
contraZuali
 (arVcolo
15,
primo
comma,
n.
2,
Dpr
n.
633/1972);
 cessioni
gratuite
per
obblighi
di
garanzia
(RM
n.
345753
del
27
febbraio
1984);
 sosVtuzioni
gratuite
di
prodoW
non
conformi
all’ordine
del
cliente
(prodoW
difeZosi);


RelaVvamente
alle
operazioni
in
argomento
si
osserva
che:
 •  l’Iva
subita
sull’acquisto
dei
beni
ceduV
gratuitamente
o
sulle
spese
necessarie
per
produrli,
è
 detraibile;
 •  l’operazione
di
cessione
gratuita
è
fuori
campo
Iva;
 •  ai
fini
doganali
è
sufficiente
redigere
una
lista
valorizzata
o
una
faZura
pro‐forma,
con
indicazione
 del
costo

dei
beni
ceduV
(arVcolo
13,
comma
2,
leZera
c,
Dpr
n.
633/1972);
 •  È
comunque
consigliabile
tenere
agli
aW
la
prova
dell’avvenuta
esportazione.




88


OPERARE
CON
L’ESTERO
 campioni
gratui7

 Risoluzione
del
03/04/2003
n.
83
‐
Agenzia
delle
Entrate
‐
Direzione
 Centrale
Norma7va
e
Contenzioso

 Istanza
di
interpello
‐
ArVcolo
2,
comma
3,
leZera
d),
del
DPR
26
 oZobre
1972,
n.
633
‐
Esclusione
ai
fini
Iva
delle
operazioni
di
 cessione
di
campioni
gratuiV
‐
X
spa.
 Sintesi:
La
risoluzione,
rispondendo
ad
un'istanza
d'interpello
 formulata
ai
sensi
dell'art.11
della
legge
27
luglio
2000,
n.
212,
 precisa
che
le
cessioni
di
campioni
gratuiV
cosVtuiscono
operazioni
 esenV,
ai
fini
IVA,
ai
sensi
dell'art.
2,
comma
3,
leZ.
d),
del
DPR
n.
 633/1972
qualora
i
prodoW
ceduV
presenVno
congiuntamente
le
 seguenV
caraZerisVche:
‐
siano
gratuiV;
‐
siano
appositamente
 contrassegnaV
in
modo
indelebile;
‐
siano
di
modico
valore.
 L'Agenzia
chiarisce,
inoltre,
che
la
presenza
di
un
intermediario,
a
 cui
sono
ceduV
gratuitamente
più
beni,
non
fa
venir
meno
la
 condizione
di
esenzione
ai
fini
IVA.

 89


OPERARE
CON
L’ESTERO
 campioni
gratui7

 Testo:
 Con
istanza
di
interpello
presentata
ai
sensi
dell'art.
11
della
legge
27
luglio
2000,
n.
212,
 alla
Direzione
regionale
il
18
giugno
scorso,
la
X
spa
ha
esposto
il
seguente
quesito,
 volto
a
conoscere
se
alcune
cessioni
di
campioni
gratuiV
cosVtuiscono
operazioni
 escluse
ai
fini
Iva.

 QUESITO



La
X
spa
esercita
l'aWvità
di
distribuzione
in
Italia
di
prodoW
medicali
(ausili,
protesi,
cateteri
ed
 arVcoli
simili
desVnaV
all'impiego
da
parte
di
persone
soggeZe
a
terapie
post
operatorie
o
 sofferenV
di
menomazioni
funzionali
transitorie
o
permanenV).
La
società
istante
effeZua
 cessioni
gratuite
dei
prodoW
commercializzaV
ad
un
cliente
distributore
all'ingrosso,
il
quale
 partecipa
a
gare
bandite
da
enV
pubblici,
ospedali
ed
ASL.
Il
cliente
distributore
fornisce
 all'ente
i
prodoW
della
X
per
l'esperimento
di
prove
e
verifiche
tecniche
finalizzate
 all'aggiudicazione
della
relaVva
fornitura.

 I
prodoU
cedu7
da
X
sono
di
valore
unitario
modesto,
mentre
il
valore
complessivo
del
loGo
 intero
non
e'
marginale
e
si
aGesta
intorno
ai
10‐20
mila
euro.

 Essi
sono
altresì
dotaV
di
contrassegno
che
ne
individua,
in
maniera
indelebile,
la
natura
di
 campione
gratuito
non
desVnato
alla
rivendita.
Viene
chiesto
se
le
cessioni
gratuite
in
 quesVone
possano
essere
annoverate
tra
le
"cessioni
di
campioni
gratuiV
di
modico
valore
 appositamente
contrassegnaV"
di
cui
all'art.
2,
comma
3,
leZera
d),
del
decreto
del
 Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
con
la
conseguente
esclusione
ai
fini
IVA
 dell'operazione.
 90


OPERARE
CON
L’ESTERO
 campioni
gratui7

 SOLUZIONE
INTERPRETATIVA
PROSPETTATA
DAL
CONTRIBUENTE

 La
società
istante
riVene
che
la
cessione
gratuita
dei
propri
prodoW
al
cliente
 distributore
sia
funzionale
all'espansione
delle
proprie
vendite
e
sia
effeZuata
 senza
alcun
intento
di
liberalità
o
di
donazione,
ma
unicamente
a
fini
commerciali.
 La
circostanza
che
il
loZo
intero
(oggeZo
di
consegna,
a
Vtolo
di
campionatura,
al
 cliente
distributore)
assuma
valori
non
marginali
e'
una
conseguenza
di
quanto
 richiesto
dal
bando
di
aggiudicazione
della
fornitura,
che
non
modifica,
tuZavia,
la
 funzione,
la
natura
ed
il
valore
(modesto)
dei
beni
singolarmente
consideraV.
 Condizione
necessaria
per
partecipare
alla
gara,
infaW,
per
espressa
previsione
 contenuta
nei
bandi
di
aggiudicazione,
e'
che
i
partecipanV
forniscano
all'ente
 banditore
una
determinata
quanVtà
di
campionature
dei
prodoW
oggeZo
della
 gara,
senza
ricevere,
a
fronte
di
tale
consegna,
alcun
corrispeWvo.
L'uso
esclusivo
 dei
prodoW
nell'ambito
della
gara
pubblica
e'
assicurato
da
un'apposita
 dichiarazione
del
cliente
distributore,
dall'impossibilita'
tecnica
di
un
riuVlizzo
 dell'aggiudicante
a
seguito
delle
prove
tecniche
e
dalle
prescrizioni
del
bando.
Ne
 consegue
che
la
cessione
di
tali
prodoW,
appositamente
contrassegnaV,
e'
da
 escludere,
a
parere
dell'istante,
dal
campo
di
applicazione
dell'Iva
ai
sensi
dell'art.
 2,
comma
3,
leZera
d),
del
DPR
n.
633
del
1972.


91


OPERARE
CON
L’ESTERO
 campioni
gratui7

 PARERE
DELL'AGENZIA
DELLE
ENTRATE

 Le
cessioni
gratuite
di
beni
la
cui
produzione
o
il
cui
commercio
rientra
nell'aWvità
 propria
dell'impresa
sono
operazioni
imponibili
ai
fini
Iva,
ai
sensi
dell'art.
2,
 comma
2,
n.
4,
del
DPR
n.
633
del
1972.
Il
successivo
comma
3
dello
stesso
arVcolo
 prevede
una
deroga
alla
generale
regola
dell'imponibilità
per
le
"cessioni
di
 campioni
gratuiV
di
modico
valore
appositamente
contrassegnaV".

 Per
rientrare
in
questa
eccezione
e'
necessario,
quindi,
che
si
verifichino
le
seguen7
 condizioni,
richieste
congiuntamente:

 1)  deve
traZarsi
di
campioni
gratuiV;

 2)  
i
beni
devono
essere
appositamente
contrassegnaV;

 3)  
i
campioni
devono
essere
di
modico
valore.

 Rela7vamente
al
primo
requisito,
l'esclusione
in
quesVone
si
applica
alle
cessioni
di
 prodoW
oggeZo
dell'aWvità
propria
dell'impresa,
ceduV
gratuitamente
per
 promuovere
il
bene,
al
fine
di
migliorarne
la
conoscenza
e
la
diffusione
presso
gli
 uVlizzatori,
aZuali
e
potenziali.
Nel
caso
di
specie,
tale
condizione
e'
soddisfaZa,
 traZandosi
di
cessione
senza
corrispeWvo
di
prodoW
medicali
che
la
società
 istante
isVtuzionalmente
provvede
a
distribuire
in
Italia.


92


OPERARE
CON
L’ESTERO
 campioni
gratui7

 Per
quanto
riguarda
il
secondo
requisito,
i
campioni
gratuiV
devono
essere
 contrassegnaV
in
maniera
indelebile
(e
non,
ad
esempio,
da
una
semplice
 eVcheZa
autoadesiva),
sia
per
evitare
che
i
beni
in
quesVone
possano
 formare
successivamente
oggeZo
di
commercializzazione,
sia
per
impedire
 che
si
possano
verificare
manovre
distorsive
della
concorrenza.

 Il
contrassegno
può
essere
apposto
mediante
lacerazione,
perforazione,
 marcatura
indelebile
e
visibile
o
qualsiasi
altro
procedimento
idoneo,
 senza
che
tale
operazione
possa
avere
l'effeZo
di
privare
gli
arVcoli
 medesimi
della
qualità
di
campioni
(cfr.
risoluzione
ministeriale
3
aprile
 1973,
n.
523146,
risoluzione
ministeriale
19
novembre
1973,
n.
503097,
 risoluzione
ministeriale
7
febbraio
1991,
n.
430047,
telegramma
della
 Direzione
Generale
delle
Dogane
12
novembre
1991,
n.
3278/9516/IX).
 Con
l'apposizione
sui
beni
ceduV
gratuitamente,
nei
modi
appena
descriW,
 di
idoneo
contrassegno,
la
società
istante
soddisfa
la
seconda
condizione.
 93


OPERARE
CON
L’ESTERO
 campioni
gratui7

 Rela7vamente
al
terzo
ed
ul7mo
requisito,
non
vi
e'
una
disposizione
normaVva
che
 definisce
il
conceZo
di
"modico
valore".
Con
la
risoluzione
ministeriale
30
luglio
 1991,
n.
430288,
e'
stato
precisato
che,
nella
praVca
applicazione,
deve
farsi
 riferimento
agli
usi
commerciali,
restando
in
ogni
caso
esclusi
dall'agevolazione
i
 beni
di
valore
significaVvo.
I
campioni
non
devono
essere
necessariamente
beni
di
 dimensioni
o
di
valore
inferiori
ai
beni
commercializzaV
dall'impresa,
ma
possono
 essere
anche
degli
esemplari
di
deW
beni
(cfr.
risoluzione
ministeriale
23
aprile
 1980,
n.
381445,
e
risoluzione
ministeriale
20
novembre
1980,
n.
360021).
Nel
 caso
di
specie
i
prodoW
ceduV
gratuitamente
dalla
società
istante
sono
di
valore
 unitario
modesto.
In
ogni
gara
e'
prevista
la
presentazione
di
due
esemplari
del
 bene
e
si
riVene
che
la
presenza
dell'intermediario,
cui
sono
ceduV
gratuitamente
 piu'
beni,
non
faccia
venir
meno
la
condizione
di
non
imponibilità.
 Conseguentemente,
appare
condivisibile
la
soluzione
interpretaVva
prospeZata
dal
 contribuente
e
le
operazioni
in
quesVone
non
sono
da
considerare
cessioni
di
beni,
 ai
sensi
dell'art.
2,
comma
3,
leZera
d),
del
DPR
n.
633
del
1972.
La
risposta
di
cui
 alla
presente
risoluzione,
sollecitata
con
istanza
di
interpello
presentata
alla
 Direzione
regionale,
viene
resa
dalla
scrivente
ai
sensi
dell'art.
4,
comma
1,
ulVmo
 periodo,
del
d.m.
26
aprile
2001,
n.
209.


94


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Cessioni
gratuite
con
Paesi
extra
Ue
 2°
gruppo:
cessioni
gratuita
di
beni
NON
rientranV
nell’aWvità
propria
 dell’impresa:
 –  beni
di
costo
unitario
NON
superiore
a
25,82
euro:





















Iva
detraibile
sull’acquisto
o
sulle
spese
di
fabbricazione
 


















cessione
fuori
campo
Iva
(arVcolo
2,
secondo
comma,
n.
4),
del
Dpr
n.
633/1972)


–  beni
di
costo
unitario
superiore
a
25,82
euro
(ai
fini
Iva:
SPESE
DI
 RAPPRESENTANZA):
 





Iva
indetraibile
sull’acquisto
o
sulle
spese
di

fabbricazione
 





















cessione
fuori
campo
Iva
(arVcolo
2,
secondo
comma,
n.
4),
del
Dpr
n.
633/1972):
e
ciò
in
quanto
in
relazione
ai



 beni
in
considerazione,
l'Iva
NON
è
detraibile

.


Ai
fini
doganali
è
sufficiente
redigere
una
lista
valorizzata
o
una
faZura
pro‐ forma,
con
indicazione
del
costo
dei
beni

(arVcolo
13,
terzo
comma
2,
 leZera
c,
Dpr
n.
633/1972).
 È
comunque
consigliabile
tenere
agli
aW
la
prova
dell’avvenuta
esportazione.




95


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Cessioni
gratuite
con
Paesi
extra
Ue
 3°
gruppo:
cessioni
gratuite
di
beni
rientranV
nell’aWvità
propria
dell’impresa:
 Riguardo
alle
cessioni
in
argomento
si
osserva
che:
 •  esse
(ai
fini
Iva)
NON
cosVtuiscono
spese
di
rappresentanza,
in
quanto,
in
genere,
 all’aZo
del
loro
acquisto
/
produzione,
non
si
conosce
l’esaZa
desVnazione
dei
 beni;
 •  l’Iva
sostenuta
sugli
acquisV
dei
beni
in
argomento
o
sulle
spese
di
fabbricazione
 degli
stessi
è
detraibile;
 •  la
cessione
viene
eseguita
in
regime
di
non
imponibilità
ai
sensi
dell’
arVcolo
8,
 primo
comma,
leZera
a),
Dpr
n.
633/1972:
emissione
di
faZura
ordinaria
o
di
 autofaZura
(singola
o
globale
mensile)
o
annotazione
sul
registro
omaggi.

In
 quesV
due
ulVmi
casi,
ai
fini
doganali,
deve
essere
emessa
una
lista
valorizzata

o
 una
faZura
pro‐forma,
con
indicazione
del
costo
dei
beni
ceduV
(arVcolo

13,
 comma
2,
leZera
c,
Dpr
n.
633/1972)
dei
beni
ceduV.

 L’impresa
italiana
cedente
deve
essere
munita
della
prova
dell’avvenuta
esportazione.


96


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Cessioni
gratuite
con
altri
Paesi
Ue
 1°
e
2°
gruppo:
 Valgono
le
seguenV
regole:
 •  l’operazione
di
cessione
gratuita
è
fuori
campo
Iva;
 •  è
opportuno
scortare
l’invio
con
emissione
di
DDT
con
idonea
causale
aZa
a
specificare
la
 gratuità

dell’operazione;
 •  non
sono
previsV
obblighi
ai
fini
Intrastat.
 3°
gruppo:
 Valgono
le
seguenV
regole:
 •  la
cessione
viene
eseguita
con
applicazione
dell’Iva,
da
calcolare
sul
costo
dei
beni
ceduV
 (arVcolo
13,
comma
2,
leZera
c,
comma,
Dpr
n.
633/1972);
 •  l’operazione
può
essere
aZuata:
 –  o
emeZendo
faZura
ordinaria
con
Iva,
aZuando
la
rivalsa
della
stessa
(con
addebito
al
 cliente
estero
solo
dell’Iva
e
non
del
valore
dei
beni):
in
tale
ipotesi
il
soggeZo
estero
ha
la
 possibilità
di
chiedere
il
rimborso
dell’Iva
subita
in
Italia
adoZando
la
procedura
di
cui
 all’arVcolo
38‐bis
2
del
Dpr
n.
633/1972;
 –  o
emeZendo
autofaZura,
singola
o
globale
mensile,
con
applicazione
dell’Iva;
 –  o
annotando
l’operazione
sul
registro
degli
omaggi.
 •  non
sono
previsV
obblighi
ai
fini
Intrastat.
 97


OPERARE
CON
L’ESTER0
 operazioni
di
triangolazione
interna


L’ar7colo
8,
comma
1,
leGera
a),
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:
 CosVtuiscono
cessioni
all'esportazione:






































 a)  Le
cessioni,


anche
tramite
commissionari,

eseguite
mediante
trasporto
 spedizione

di
beni
fuori

del
territorio
della
Comunità
economica
europea,
a
cura


 o

a


nome
dei

cedenV
o

dei
commissionari,


anche
per
incarico
dei
propri

 cessionari
o


commissionari

di


quesV.
I


beni

possono


essere
soZoposV


per

 conto

del
cessionario,


ad
opera

del
cedente

stesso
o
di
terzi,



a


lavorazione,



 trasformazione,



montaggio,



assiemaggio


o
adaZamento


ad

altri

beni.
(…);
 …
 L’ar7colo
58
del
Dl
n.
331/1993,
afferma
che:
 “1.
Non
sono
imponibili,
anche
agli
effeW
del
secondo
comma
dell'arVcolo
8
del
 decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
le
cessioni
di
 beni,
anche
tramite
commissionari,
effeZuate
nei
confronV
di
cessionari
o
 commissionari
di
quesV
se
i
beni
sono
trasportaV
o
spediV
in
altro
Stato
membro
 a
cura
o
a
nome
del
cedente,
anche
per
incarico
dei
propri
cessionari
o
 commissionari
di
quesV.
La
disposizione
si
applica
anche
se
i
beni
sono
staV
 soZoposV
per
conto
del
cessionario,
ad
opera
del
cedente
stesso
o
di
terzi,
a
 lavorazione,
trasformazione,
montaggio,
assiemaggio
o
adaZamento
ad
altri
 beni.

 98


OPERARE
CON
L’ESTERO
 operazioni
di
triangolazione
interna


99


OPERARE
CON
L’ESTERO
 operazioni
di
triangolazione
interna
 Condizioni:
 •  Il
cessionario
italiano
(promotore
dell’operazione
di
triangolazione)
deve
incaricare
 il
cedente
italiano
a
inviare
i
beni
all’estero
“a
cura
o
a
nome
del
cedente”;
 •  Il
cedente
italiano
deve
cedere
i
beni
al
proprio
cliente
italiano
(promotore
 dell’operazione
di
triangolazione),
con
una
condizione
di
resa
almeno
FOB
(nel
 trasporto
mariWmo:
consegna
sulla
nave
nel
porto
di
partenza):
cfr.
sul
punto
la
 Risoluzione
n.
35
del
13
maggio
2010;
 •  I
beni
non
devono
entrare
nel
possesso
fisico
del
cessionario
italiano
(promotore
 dell’operazione
di
triangolazione);
 •  I
beni
devono
andare
all’estero
a
Vtolo
definiVvo
(e
non
solo
per
subire
lavorazioni,
 etc.,
con
ritorno
degli
stessi
in
Italia);
 Se
le
condizioni
sopra
indicate
vengono
rispeGate,
allora
entrambi
i
soggeW
italiani
 pongono
in
essere
una
CESSIONE
NON
IMPONIBILE:
 •  Ai
sensi
dell’arVcolo
8/1/a,
nel
caso
di
invio
dei
beni
in
Paese
extra
Ue;
 •  Ai
sensi
dell’arVcolo
58
(per
il
cedente
italiano)
e
dell’arVcolo
41/1/a
(per
il
 cessionario
italiano
–
promotore
dell’operazione
di
triangolazione),
nel
caso
di
 invio
dei
beni
in
altro
Paese
Ue.


100


OPERARE
CON
L’ESTERO
 operazioni
di
triangolazione
interna
 Risoluzione
n.
35/E
del
13
maggio
2010


Con
nota
n.
…
del
…
2010,
codesta
Direzione
Regionale
ha
riproposto
una
richiesta
di
parere
inerente
l’applicabilità
del
regime
di
 non
imponibilità
IVA
di
cui
all’arVcolo
58
del
D.L.
30
agosto
1993,
n.
331,
converVto
dalla
legge
n.
427
del
1993.
 La
faWspecie
in
esame,
sulla
quale
l’Ordine
dei
DoZori
CommercialisV
di
…
ha
chiesto
un
chiarimento,
è
cosVtuita
da
 un’operazione
di
triangolazione
intracomunitaria
nella
quale
una
società
italiana
(A)
cede
ad
un’altra
società
residente
(B)
 beni
desVnaV
alla
successiva
rivendita
ad
una
terza
società
(C)
residente
in
altro
Paese
dell’Unione
europea.
 Il
quesito
riguarda
la
correZa
interpretazione
della
disposizione
citata
nella
parte,
in
parVcolare,
nella
quale
fa
dipendere
la
non
 imponibilità
delle
due
faZurazioni
(dalla
società
“A”
alla
società
“B”
e
da
quest’ulVma
alla
società
“C”)
dalla
circostanza
che
i
 beni
siano
trasportaV
o
spediV
in
altro
stato
membro
“a
cura
o
a
nome
del
cedente”.

 Il
moVvo
della
richiesta
risiede
nel
faZo
che
il
cessionario
B,
sVpulando
spesso
convenzioni
con
imprese
operanV
nel
seZore
dei
 trasporV
intracomunitari
che
gli
consentono
di
oZenere
tariffe
ridoZe,
potrebbe
occuparsi
direZamente
del
trasporto
a
 condizioni
più
vantaggiose.
 In
sostanza,
si
chiede
se
sia
ammissibile
il
traZamento
di
non
imponibilità,
anche
nel
caso
in
cui
sia
il
promotore
dell’operazione
 (società
“B”)
a
concludere
il
contraZo
di
trasporto,
dando
incarico
al
veZore
di
riVrare
la
merce
presso
il
fornitore
A
e
di
 consegnarla
al
desVnatario
finale
C.
 Il
suddeZo
traZamento
di
non
imponibilità
sarebbe
comunque
subordinato
alla
circostanza
che
fin
dall’origine
l’operazione
e
la
 relaVva
documentazione
dimostrino
la
volontà
del
fornitore
italiano
(“A”)
e
dell’acquirente
italiano
(“B”)
di
trasportare
la
 merce
direZamente
in
un
altro
Stato
membro.
Peraltro,
in
tale
senso
conforme
si
è
espressa
la
Suprema
Corte
di
Cassazione,
 Sez.
V,
con
sentenza
del
4
aprile
2000
n.
4098.
 In
proposito
si
osserva
che
la
ra#o
della
norma
sulle
triangolazioni
è
quella
di
evitare
che
una
cessione
interna
fra
due
operatori
 nazionali
(nel
caso
in
esame
“A”
e
“B”)
possa
beneficiare
della
non
imponibilità.
Tale
evenienza
si
realizzerebbe
qualora
i
beni
 transitassero
materialmente
dal
cedente
(“A”)
al
cessionario
(“B”)
in
quanto
quest’ulVmo
ne
acquisirebbe
la
disponibilità.
 Per
quanto
sopra
esposto,
la
scrivente
precisa,
a
parziale
reWfica
della
prassi
precedente
(ris.
n.
115
del
2001
e
ris.
n.
51
del
1995)
 che
l’operazione
potrà
godere
del
regime
di
non
imponibilità
anche
nel
caso
in
cui
il
cessionario
(“B”)
sVpuli
il
contraZo
su
 mandato
ed
in
nome
del
cedente.
In
questo
caso,
infaW,
il
predeZo
cessionario
agirebbe
quale
mero
intermediario
del
 cedente
(“A”)
senza
mai
avere
la
disponibilità
del
bene,
nel
pieno
rispeZo
della
ra#o
delle
disposizioni
in
materia.
 Le
Direzioni
Regionali
vigileranno
affinché
i
principi
enunciaV
nella
presente
risoluzione
vengano
applicaV
con
uniformità.


101


OPERAZIONI
TRIANGOLARI
 due
soggeU
italiani
un
cliente
estero
 Giurisprudenza
della
Corte
di
Cassazione


Corte
di
Cassazione,
sentenza
n.
4098
del
4
aprile
2000
:
la
Corte,
nel
parVcolare
caso
di
una
operazione
triangolare
nella
 quale
il
trasporto
non
era
stato
pagato
dal
primo
cedente
nazionale
bensı`
dal
cessionario
residente
(o
promotore
della
 triangolazione),
ha
privilegiato
la
sostanza
dell’operazione,
riconoscendo
regolare
il
comportamento
delle
parV.
La
Suprema
 Corte
ha
ridoZo
la
portata
dell’espressione
“a
cura
o
a
nome
del
cedente”
riferita
al
trasporto
della
merce
interpretando
che
 tale
espressione
deve
essere
intesa
nel
senso
che
“l’operazione
deve,
fin
dalla
sua
origine
e
nella
sua
rappresentazione
 documentale,
essere
stata
voluta
ab
origine
come
cessione
nazionale
in
vista
di
trasporto
a
cessionario
residente
in
altro
 Stato
membro
dell’Unione
Europea,
nel
senso
che
tale
desVnazione
sia
riferibile
alla
comune
volontà
degli
originari
 contraenV”.
Secondo
tale
giudicato,
lo
scopo
della
norma
e`
solo
quello
di
porre
un
limite
alle
operazioni
fraudolente.
 Pertanto,
anche
qualora
il
trasporto
venga
eseguito
dal
promotore
della
triangolazione
con
mezzi
propri
(NB:
è
da
ritenere
 che
con
tale
espressione
si
intenda
“a
proprio
carico”,
“a
proprie
spese”),
se
viene
accertata
la
consegna
finale
del
bene
in
un
 altro
Stato
membro
ad
un
cliente
finale
residente
in
tale
Paese,
la
cessione
interna
non
imponibile
deve
considerarsi
regolare
 se
la
comune
volontà
delle
parV
sin
dalla
origine
del

contraZo
era
intesa
a
realizzare
una
cessione
triangolare
ai
sensi
 dell’arVcolo
58.
 •  Corte
di
Cassazione,
sentenza
n.
24964
del
10
dicembre
2010
e
la
n.
13951
del
24
giugno
2011:
hanno
ribadito
gli
stessi
 principi
delineaV
nella
sentenza
sopra
indicata
(cfr.
A.I
–
Si
allarga
l’export
senza
Iva
–
Il
Sole
24
Ore
del
12
dicembre
2010,
p.
 35).
 Sull’argomento,
Cfr.
altresì
Paolo
Massari,
Non
imponibili
IVA
le
triangolazioni
in
caso
di
comune
volontà
originaria
di
trasferire
il
 bene
al
cliente
estero,
Corriere
tributario,
n.
41/2011,
p.
3369
e
seguenV.
 
Il
citato
autore,
dopo
aver
evidenziato
il
contrasto
che
si
è
venuto
a
delineare
tra
la
tesi
rigorista
dell’Agenzia
delle
Entrate
 (trasporto
a
cura
o
a
nome
del
primo
cedente)
e
quella
liberale
della
Cassazione
(l’importante
è
la
comune
volontà
originaria
 di
trasferire
il
bene
ad
un
cliente
finale
estero),
conclude
auspicando
che
l’Agenzia
faccia
propria
l’interpretazione
della
 Cassazione.
 • 

Nell’aGesa
è
consigliabile
essere
pruden7
e
adoGare
la
tesi
restriUva
dell’Agenzia
delle
Entrate.
 102


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA


103


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
 In
base
ad
una
prima
stesura
della
DireUva
Ue
in
materia,
nel
1992,

IT,
in
funzione
di
chi
 organizzava
il
trasporto
dei
beni
all’estero,

si
sarebbe
trovato
ad
effeZuare:

 •  se
il
trasporto
era
ascrivibile
al
rapporto
FR‐IT
(trasporto
effeGuato
da
o
a
spese
di
FR
 o
IT):
un
acquisto
intracomunitario
nel
Paese
di
arrivo
della
merce
(Germania);
e
una
 cessione
interna
alla
Germania,
da
assoggeZare
all’Iva
tedesca;
con
obbligo
di
aprire
 una
posizione
Iva
in
Germania;
 •  se
il
trasporto
era
ascrivibile
al
rapporto
IT‐DE
(trasporto
effeGuato
da
o
a
spese
di
 DE):
un
acquisto
interno
alla
Francia
e
una
cessione
intracomunitaria
nei
confronV
di
 DE,
con
obbligo
di
aprire
una
posizione
Iva
in
Francia;
 Prima
di
entrare
in
vigore,
deZa
direWva
è
stata
semplificata
prevedendo
che,
in
una
 situazione
del
genere,
il
promotore
dell’operazione
triangolare
(nel
caso
specifico
IT)
 poteva
NON
aprire
una
posizione
Iva
nel
Paese
di
arrivo
della
merce
(nel
caso
specifico:
 Germania)
o
di
partenza
della
merce
(nel
caso
specifico:
Francia)
a
condizione
di
 designare
il
cliente
finale
per
il
pagamento
dell’imposta
nel
suo
Paese
(nel
caso
 specifico:
designare

il
cliente
DE
per
il
pagamento
dell’Iva
tedesca;
DE
deve
numerare
e
 integrare
con
Iva
tedesca
la
faZura

emessa
a
suo
carico,
senza
applicazione
dell’Iva,
da
 IT).

 
La
norma
di
semplificazione
è
aZualmente
rappresentata
dall’arVcolo
141
della
DireWva.


104


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
 L’ar7colo
141
della
DireUva
2006/112/CE
afferma
che:
 “Ciascuno
Stato
membro
prende
misure
parVcolari
per
non
assoggeZare
all'IVA
gli
 acquisV
intracomunitari
di
beni
effeZuaV
nel
proprio
territorio,
a
norma
 dell'arVcolo
40,
qualora
siano
soddisfaZe
le
condizioni
seguenV:
 a)
l'acquisto
di
beni
sia
effeZuato
da
un
soggeZo
passivo
non
stabilito
nello
Stato
 membro
in
quesVone,
ma
idenVficato
ai
fini
dell'IVA
in
un
altro
Stato
membro;
 b)
l'acquisto
di
beni
sia
effeZuato
ai
fini
di
una
cessione
successiva
di
tali
beni,
 effeZuata
nello
Stato
membro
in
quesVone
dal
soggeZo
passivo
di
cui
alla
leZera
 a);
 c)
i
beni
acquistaV
in
tal
modo
dal
soggeZo
passivo
di
cui
alla
leZera
a)
siano
 direZamente
spediV
o
trasportaV
a
parVre
da
uno
Stato
membro
diverso
da
quello
 all'interno
del
quale
egli
è
idenVficato
ai
fini
dell'IVA
e
a
desVnazione
della
persona
 nei
confronV
della
quale
egli
effeZua
la
cessione
successiva;
 d)
il
desVnatario
della
cessione
successiva
sia
un
altro
soggeZo
passivo
o
un
ente
non
 soggeZo
passivo,
idenVficaV
ai
fini
dell'IVA
nello
Stato
membro
in
quesVone;
 e)
il
desVnatario
di
cui
alla
leZera
d)
sia
stato
designato,
conformemente
all'arVcolo
 197,
come
debitore
dell'imposta
dovuta
per
la
cessione
effeZuata
dal
soggeZo
 passivo
che
non
è
stabilito
nello
Stato
membro
in
cui
l'imposta
è
dovuta.”.
 105


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
 L’operazione
triangolare
presuppone
che
il
trasporto
della
merce
venga
eseguito
a
cura
o
a
nome
 del
soggeZo
che
ha
il
possesso
fisico
della
merce
all’inizio
dell’operazione
di
triangolazione
 (nel
caso
specifico:
FR).
 L’ar7colo
138
della
DireUva
2006/112/CE
afferma
che:
 1.  Gli
StaV
membri
esentano
le
cessioni
di
beni
spediV
o
trasportaV,
fuori
del
loro
rispeWvo
 territorio
ma
nella
Comunità,
dal
venditore,
dall'acquirente
o
per
loro
conto,
effeZuate
nei
 confronV
di
un
altro
soggeZo
passivo,
o
di
un
ente
non
soggeZo
passivo,
che
agisce
in
 quanto
tale
in
uno
Stato
membro
diverso
dallo
Stato
membro
di
partenza
della
spedizione
 o
del
trasporto
dei
beni.
 Se
il
venditore
(FR)
dovesse
cedere
alla
condizione
EXW
e
il
suo
cliente
(nel
caso
specifico
IT)
 dovesse,
anche
lui,
cedere
alla
condizione
EXW
(situazione
di
doppio
EXW)
,
il
soggeZo
 possessore
della
merce
dovrebbe
applicare
l’Iva
del
proprio
Paese
(nel
caso
specifico:
FR
 dovrebbe
applicare
l’Iva
francese).
In
tale
evenienza
IT
dovrebbe
idenVficarsi
ai
fini
Iva
in
 Francia,
ponendo
in
essere:
 –  un
acquisto
interno
presso
FR,
con
applicazione
dell’Iva
francese
da
parte
di
 quest’ulVmo;
 –  una
cessione
intracomunitaria
direZa
nei
confronV
di
DE.


106


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
 Ove,
invece,
IT:
 •  acquistasse
la
merce
presso
FR
alla
condizione
EXW;
 •  e
cedesse
la
stessa
a
DE
alla
condizione
DAP
o
DAT;
 l’operazione
di
triangolazione
“resterebbe
in
piedi”
(in
base
a
quanto
 previsto
dall’arVcolo
138
della
direWva)
a
condizione
che
IT
fornisse
la
 prova
a
FR
di
aver
organizzato
il
trasporto
della
merce
in
Germania;
 tale
prova
può
essere
cosVtuita
dalla
faZura
di
trasporto
(emessa
dal
 veZore
nei
confronV
di
IT).
 In
entrambi
i
casi,
ponendoci
nella
posizione
del
soggeZo
che
ha
il
 possesso
fisico
dei
beni
prima
della
partenza
(nel
disegno
riportato
 all'inizio
della
presente
nota:
FR),
il
trasporto
deve
essere
organizzato:
 •  o
da
lui
stesso
(nel
nostro
caso
da
FR),
soluzione
consigliata;
 •  o
dal
promotore
dell'operazione
triangolare
(e
cioè
dal
cliente
di
FR:
 nel
nostro
esempio
IT),
soluzione
da
verificare
caso
per
caso.
 107


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
 Ciò
che
NON
deve
assolutamente
accadere
è
che
il
trasporto
sia
 organizzato
dall'ulVmo
soggeZo
della
catena
(nel
nostro
esempio:
 DE).
 Di
conseguenza
è
necessario
che
almeno
uno
dei
due
primi
anelli
della
 catena
(nel
nostro
esempio:
FR
e
IT)
vendano
la
merce
con
la
 condizione
DAP
o
DAT
(e
cioè
con
consegna
a
desVno).
 NON
deve
accadere
che
entrambi
cedano
la
merce
EXW,
con
trasporto
 organizzato
dall'ulVmo
soggeZo
della
catena
(nel
nostro
caso
DE).
 Occorre
comunque
eseguire
un
esame
Paese
per
Paese.
 Un
altro
aspeGo
da
considerare
è
rappresentato
dal
faZo
che
la
 misura
di
semplificazione
in
alcuni
Paesi
Ue
non
trova
applicazione
 ove
il
promotore
dell’operazione
(nel
caso
specifico
IT)
possieda
una
 stabile
organizzazione
o
un
semplice
numero
iden7fica7vo
Iva
nel
 Paese
di
partenza
della
merce
o
in
quello
di
arrivo.
 108


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA
 Premesso
quanto
sopra,
tornando
all’operazione
come
sopra
rappresentata,
l’impresa
 italiana
IT:


•  effeZua
un

acquisto
intracomunitario
di
beni
e
una
cessione
 intracomunitaria
di
beni;
 •  deve
numerare
e
integrare
senza
applicazione
di
Iva
(ai
sensi
dell’arVcolo
 40,
comma
2,
del
Dl
n.
331/1993)
la
faZura
emessa
da
FR,
annotando
poi
 la
stessa
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
acquisV;
 •  deve
emeZere
faZura
in
arVcolo
41,
comma
1,
leZera
a),
del
Dl
n.
 331/1993,
designando
DE
per
il
pagamento
dell’imposta
in
Germania
(
 “la
Vostra
società
è
designata,
in
nostra
sosVtuzione,
per
il
pagamento
 dell’Iva
tedesca”);
 •  deve
presentare
il
Modello
Intra
2‐bis
e
il
Modello
Intra
1‐bis,
ai
soli
fini
 fiscali,
indicando
quale
natura
dell’operazione
il
codice
alfabeVco.


109


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA


110


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
COMUNITARIA


111


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
 SOGGETTI
EXTRA
UE


112


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
 SOGGETTI
EXTRA
UE
 Nella
situazione
di
cui
alla
pagina
precedente,
alla
luce
di
quanto
 previsto
dall'arVcolo
17,
comma
2,
del
Dpr
n.
633/1972,
l'impresa
 USA,
ove
abbia
nominato
un
rappresentante
Iva
in
Italia:
 •  è
abilitata
a
u7lizzarlo
in
fase
di
acquisto
:
il
rappresentante
Iva
 annota
nella
contabilità
tenuta
in
nome
e
per
conto
dell'impresa
 USA
la
faZura
emessa
da
IT1
nei
confronV
di
USA
‐
posizione
Iva
 italiana;
 •  NON
può
u7lizzarlo
in
fase
di
cessione
al
fine
di
emeGere
faGura
 gravata
di
Iva
italiana:
in
tale
momento,

o
la
faZura
viene
emessa
 direZamente
da
USA
senza
applicazione
di
Iva
o
viene
emessa
dal
 rappresentante
Iva
senza
applicazione
dell'Iva
italiana,
indicando
 che
l'imposta
è
dovuta
dal
cessionario;
 •  il
cessionario
IT2
deve
emeZere
autofaZura
con
Iva.


113


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
 SOGGETTI
EXTRA
UE


114


OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
 SOGGETTI
DI
ALTRO
PAESE
UE


115


OPERARE
CON
L’ESTERO
 OPERAZIONI
DI
TRIANGOLAZIONE
CON
INTERVENTO
DI
 SOGGETTI
DI
ALTRO
PAESE
UE
 In
alternaVva
a
quanto
previsto
nella
pagina
precedente,
si
potrebbe
operare
 come
segue:
 •  Italia
1
cede
i
beni
a
FR
alla
condizione
“Franco
deposito
Iva
di
….”
(vale
a
 dire
con
introduzione
nel
deposito
Iva)
ed
emeZe
faZura
non
soggeZa
a
 Iva
ai
sensi
dell’arVcolo
50‐bis,
comma
4,
leZera
c),
del
Dl
n.
331/1993;
 •  FR
cede
i
beni
a
Italia
2,
in
regime
di
deposito
Iva,
senza
estrazione,
ed
 emeZe
faZura
senza
applicazione
dell’Iva
a
carico
di
Italia
2;
 •  Italia
2,
per
effeZo
dell’acquisto,
diventa
proprietaria
di
merce
giacente
in
 deposito
Iva;
essa
deve
numerare
e
integrare
la
faZura
estera
senza
 applicazione
di
Iva
(arVcolo
50
bis,
comma
4,
leZera
e,
del
Dl
n.
331/1993)
 e
deve
annotarla
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
acquisV;
 •  Italia
2
estrae
la
merce;
essa
deve
integrare
con
Iva
la
faZura
di
cui
al
 punto
precedente
(
cfr.
Risoluzione
n.
113/E
del
22
maggio
2003,
tenuto
 conto
della
nuova
formulazione
dell’arVcolo
17,
comma
2,
del
Dpr
n.
 633/1972).


116


OPERAZIONI
QUADRANGOLARI


La
Circolare
n.
145
del
10
giugno
1998
afferma
che:
 "8
‐
OPERAZIONI
QUADRANGOLARI


















































 TraZasi

delle

transazioni

c.d.

"a

catena",

a

cui


partecipano
operatori
in
numero
superiore
a
tre
e
 dislocaV
in
più
StaV
comunitari.





 

Al
riguardo

devesi

preliminarmente

osservare

che

la

problemaVca
riguardante
tali
operazioni
ha
 formato
oggeZo
di
esame
in
ambito

comunitario
ma,
a
differenza
di
quanto
avvenuto
per

le

 operazioni

triangolari,

non

ha
trovato
soluzione
per

una

serie

di

moVvazioni

legate

da

un

lato

 alla
territorialità
dell'imposta
sul
valore
aggiunto
alla
luce
della
VI
DireWva,
dall'altro

alle

difficoltà

 di

controllo


e


alla


legiWmità


della
compilazione
degli
elenchi

riepilogaVvi

delle

operazioni

 intracomunitarie
(Mod.
INTRA)
da
parte

di

tuW

i

soggeW

partecipanV

alle

transazioni

 economiche
in
discorso.























































 
Allo
stato
aZuale,
tale
Vpologia
di
operazioni
non
può
godere
delle
semplificazioni

previste

per

 l'operazione

triangolare,

ma

e'

necessaria
un'interruzione
dei
rapporV
mediante
la
nomina
di
un

 rappresentante

fiscale
nello
Stato
membro
di
partenza
o
in
quello
di
arrivo
dei
beni
.















 Pertanto,
qualsiasi
interpretazione
diversa
da
quella
indicata

e'

da
considerare
non
legiWma.













































 Per
gli
aspeW
operaVvi
SI
RINVIA
alla
Circolare
sopra
citata.


117


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
 CALL
OFF
STOCK
 Nella
praVca
degli
affari
hanno
raggiunto
un’ampia
diffusione
i
 casi
di
imprese
italiane
che
inviano
beni
ai
propri
clienV
 esteri
con
passaggio
della
proprietà
degli
stessi
all’aZo
del
 prelievo
da
parte
dei
clienV
medesimi.
 Il
contraZo
soZostante
viene
denominato
contraGo
di
 consignment
stock
o
contraGo
di
call
off
stock.
 In
base
a
tali
contraW,
i
beni
vengono
inviaV
al
cliente
con
 effeZo
traslaVvo
sospeso
sino
all’aZo
del
prelievo
da
parte
 del
cliente
stesso:
i
beni
sono
a
disposizione
del
cliente
 estero
ricevente.
 A
seconda
dei
Paesi
tali
beni
devono
essere
custodiV
nei
locali
 del
cliente
o
anche
presso
centri
logisVci
esterni
(a
spese
 del
cliente
stesso).
 118


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
 CALL
OFF
STOCK
 Nel
caso
di
invio
merce
al
cliente
con
mantenimento
 della
proprietà
della
stessa
sino
all’aGo
del
prelievo,
 secondo
la
terminologia
uVlizzata
dall’Agenzia
delle
 Entrate
ci
si
trova
di
fronte
ad
un
contraZo
cd.
di
 “consignment
stock”,
il
quale,
soZo
il
profilo
giuridico,
 presenta
notevoli
affinità
con
il
contraGo
es7matorio
 di
cui
all’arVcolo
1556
del
codice
civile.
 Secondo
tale
norma:
“Con
il
contraZo
esVmatorio
una
 parte
consegna
una
o
più
cose
mobili
all’altra
e
questa
 si
obbliga
a
pagare
il
prezzo,
salvo
che
resVtuisca
le
 cose
nel
termine
stabilito”.
 119


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
 CALL
OFF
STOCK
 Secondo
l’Intrastat
InformaVon
Sheet
“Call
off
stock
and
consignment
stock”
,
pubblicato
dalle
Dogane
 del
Regno
Unito
(www.uktradeinfo.com):
 •
Call‐off
stock
 Call‐off
stock
is
the
descripVon
given
to
the
transfer
of
goods
(by
a
VAT
registered
business)
from
one
EU
 Member
State
to
another
to
create
a
stock
of
goods
from
which
their
customer
can
'call‐off'
(i.e.
 use
and
pay
for)
the
goods
as
and
when
they
require
them.
 Call‐off
goods
delivered
to
storage
faciliVes
operated
by
the
supplier,
rather
than
the
customer,
should
 be
treated
as
consignment
stocks
(see
below),
unless
the
customer
is
aware
of
the
details
of
 deliveries
into
storage.
If
the
customer
is
aware
of
the
details
of
deliveries
into
storage,
the
intra‐EU
 movement
can
be
treated
as
call‐off
stock.
(…)
 •
Consignment
stock
 Consignment
stocks
are
created
when
a
VAT
registered
business
transfers
its
own
goods
to
another
EU
 Member
State
to
create
a
stock
over
which
it
has
control
and
from
which
it
makes
supplies,
or
 supplies
are
made
on
its
behalf
in
that
Member
State.
 Because
the
business
is
effecVvely
transferring
its
own
goods
to
itself
in
another
Member
State
it
will
be
 making
an
acquisiVon
of
goods
in
the
other
Member
States.
The
business
will
be
liable
to
account
 for
acquisiVon
tax
in
the
other
Member
State
and
may
be
liable
to
register
for
VAT
there.


120


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
 CALL
OFF
STOCK
 Secondo
autorevole
doZrina
(Walter
van
der
 Corput
,
Fabiola
Annacondia
–
EU
VAT
Compass
 2012/2013,
IBFD,
p.
509)
la
differenza
tra
i
due
 Vpi
di
contraZo,
risiede
nella
circostanza
che:
 •  Il
contraZo
di
call
off
stock
si
applica
alle
merci
 desVnate
ad
essere
uVlizzate
dal
cliente
 nell’ambito
del
proprio
processo
produWvo;
 •  
Il
contraZo
di
consignment
stock
si
applica
alle
 merci
desVnate
ad
essere
rivendute
a
terzi
da
 parte
del
cliente
(situazione
simile
al
nostro
 contraZo
esVmatorio).
 121


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK

 CALL
OFF
STOCK
 SUL
PIANO
PRATICO,

 alla
luce
delle
evidenziate
differenze
 terminologiche,
in
sede
contraZuale,
è
 opportuno
descrivere
il
comportamento
 concreto
(CHI
FA
COSA)
anziché
uVlizzare
 locuzioni
dal
significato
potenzialmente
non
 univoco
per
le
due
parV
contraZuali.


122


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


123


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


124


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


125


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


126


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


127


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


128


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


129


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
–
 CALL
OFF
STOCK


130


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
 CALL
OFF
STOCK
 AspeU
procedurali
–
Paesi
Ue
SENZA
obbligo
di
iden7ficazione
si
fini
Iva


La
procedura
è
così
sinteVzzabile:
 •  sVpulazione
di
contraZo
scriZo
aZo
a
regolare
l’operazione;
 •  annotazione
dei
beni
inviaV
all’estero
su
apposito
registro
di
 carico
e
scarico
(arVcolo
50,
comma
5,
DL
n.
331/1993);
 •  man
mano
che
il
soggeZo
estero
comunica
l’avvenuto
prelievo
 dei
beni,
l’impresa
italiana:
 –  

emeZe
faZura
nei
confronV
del
cliente
estero
in
arVcolo
 41,
comma
1,
leZera
a),
DL
n.
331/1993;
 –






annota
la
faZura
sul
registro
faZure
emesse;
 –






scarica
il
registro
di
carico
e
scarico;
 –





presenta,
secondo
le
tempisVche
previste,
il
modello
 Intra
1
bis
cessioni
 131


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
 CALL
OFF
STOCK
 AspeU
procedurali
–
Paesi
Ue
SENZA
obbligo
di
iden7ficazione
si
fini
Iva


NOTA
BENE:
 •  soZo
il
profilo
della
normaVva
italiana,
il
prelievo
deve
avere
luogo
entro
365
giorni
dall’invio
della
 merce
(oppure
entro
il
minore
termine
fissato
in
contraZo);
 •  Per
l’idenVficazione
dei
prelievi
è
da
ritenere
applicabile
la
regola
FIFO.
 •  
Ove
la
normaVva
del
Paese
estero
preveda
un
termine
più
breve
(è,
ad
esempio,
il
caso
dell’Austria
 e
della
Francia)
occorre
rispeZare
tale
minor
termine.
 •  Riguardo
alla
faZurazione:
 –  – 

•  •  • 

La
regola
generale
(arVcolo
46,
comma
2,
del
Dl
n.
331/1993)
prevede
che
la
faZura
deve
essere
emessa
 entro
il
giorno
15
del
mese
successivo;
si
riVene
possibile
tenere
conto
di
quanto
previsto
dall’arVcolo
39,
 ulVmo
comma,
stesso
decreto;
 Secondo
quanto
previsto
dall’arVcolo
47
del
Dl
n.
331/1993
la
faZura
deve
essere
registrata
con
riferimento
 al
mese
di
effeZuazione
dell’operazione;


Dovrebbe
ancora
essere
applicabile
il
Dm
18
novembre
1976:
emissione
della
faZura
entro
il
mese
 successivo
a
quello
in
cui
l’operazione
si
considera
effeZuata
(in
praVca,
emissione
della
faZura
 entro
la
fine
del
mese
successivo
a
quello
in
cui
avviene
il
prelievo
della
merce).
 Al
termine
dell’esercizio
l’impresa
italiana
prende
in
carico
nel
bilancio
la
rimanenza
di
beni
 esistente
all’estero.
 Tale
procedura
può
richiedere
qualche
modifica
/
adaZamento
in
funzione
della
normaVva
del
 Paese
estero
di
desVno
della
merce.


132


CONTRATTI
DI
CONSIGNMENT
STOCK
 CALL
OFF
STOCK
 AspeU
procedurali
–
Paesi
Ue
CON
obbligo
di
iden7ficazione
si
fini
Iva
 La
procedura
è
così
sinteVzzabile:
 •  sVpulazione
di
contraZo
scriZo
aZo
a
regolare
l’operazione;
 •  spostamento
dei
beni
dalla
posizione
Iva
italiana
alla
posizione
Iva
del
Paese
estero,
con
emissione
 di
faZura
non
imponibile
arVcolo
41,
comma
2,
leZera
c),
del
Dl
n.
331/1993,
nei
confronV
della
 posizione
Iva
estera;
tale
spostamento
deve
essere
aZuato
in
base
al
valore
di
costo
dei
beni
 (l’arVcolo
76,
della
DireWva
2006/112/Ce;
arVcolo
43,
comma
4,
del
Dl
n.
331/1993);
la
faZura
deve
 essere
emessa
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo
a
quello
di
trasferimento
della
merce;
 •  annotazione
della
faZura
sul
registro
faZure
emesse,
con
riferimento
al
mese
di
trasferimento
della
 merce;
 •  presentazione
del
modello
Intra
1
bis
nei
confronV
della
posizione
Iva
estera;
 •  espletamento
della
procedura
acquisV
intracomunitari
nel
Paese
estero
di
invio
della
merce;
 •  emissione
di
faZura
di
vendita
(interna
al
Paese
estero)
relaVvamente
ai
beni
prelevaV
dal
cliente
 estero;
deZa
faZura
deve
essere
emessa
con
applicazione
dell’Iva
del
Paese
estero
(salvo,
ad
 esempio,
Francia);
 •  al
termine
dell’esercizio
l’impresa
italiana
prende
in
carico
nel
bilancio
la
rimanenza
di
beni
 esistente
all’estero.
 NB:
Tale
procedura
può
richiedere
qualche
modifica
/
adaZamento
in
funzione
della
normaVva
del
 Paese
estero
di
desVno
della
merce.
 133


Invio
della
merce
in
Paese
Extra
Ue
 contraGo
di
consignment
stock
–
call
off
stock:
merce
a
esclusiva
disposizione
 del
cliente
estero
(presso
il
suo
stabilimento
o
presso
deposito
esterno)

 Procedura
(Risoluzione
n.
58/E
del
5
maggio
2005):
 •  •  • 

•  • 

• 

l’impresa
italiana
dichiara
i
beni
in
esportazione
definiVva
con
esibizione
in
dogana
 (italiana)
di
semplice
lista
valorizzata
/
faZura
pro‐forma;
 l’impresa
italiana
annota
i
beni
su
apposito
registro
di
carico
/
scarico
tenuto
ai
sensi
 dell’arVcolo
39
del
DPR
n.
633/1972;
 i
beni
giunV
nel
Paese
estero
vengono
dichiaraV
per
l’importazione
definiVva
a
nome
 dell’impresa
estera.
La
dogana
del
Paese
estero
rilascia
bolleZa
di
importazione
 definiVva
a
nome
dell’impresa
estera,
con
riscossione
dell’eventuale
dazio,
delle
 imposte
statali
sui
consumi,
dei
diriW,
ecc.
previsV
dalla
normaVva
doganale
e
fiscale
 del
Paese
estero;
 le
merci
nazionalizzate
vengono
immagazzinate
nel
deposito
dell’impresa
estera;
 nel
momento
in
cui
l’impresa
italiana
riceve
noVzia
dell’avvenuto
prelevamento
dei
beni
 da
parte
dell’impresa
estera
(con
conseguente
passaggio
della
proprietà
degli
stessi),

 emeZe
faZura
di
vendita
non
imponibile
all’
IVA
ai
sensi
dell’art.
8,
primo
comma,
 leZera
a),
del
DPR
633/1972
e
scarica
il
registro
di
carico
/
scarico;
tale
operazione
 concorre
a
formare
il
volume
d’affari
e
il
plafond;
 al
termine
dell’esercizio
l’impresa
italiana
prende
in
carico
nel
bilancio

la
rimanenza
di
 beni
esistente
all’estero.


134


VENDITA
A
DISTANZA


cessioni
a
consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue
 L’ar7colo
41,
comma
1,
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
 “1.
CosVtuiscono
cessioni
non
imponibili:
 (…)
 b)
le
cessioni
in
base
a
cataloghi,
per
corrispondenza
e
simili,
di
beni
diversi
da
quelli
soggeU
ad
accisa,
 spedi7
o
trasporta7
dal
cedente
o
per
suo
conto
nel
territorio
di
altro
Stato
membro
nei
confronV
 di
cessionari
ivi
non
tenuV
ad
applicare
l'imposta
sugli
acquisV
intracomunitari
e
che
non
hanno
 optato
per
l'applicazione
della
stessa.
La
disposizione
non
si
applica
per
le
cessioni
di
mezzi
di
 trasporto
nuovi
e
di
beni
da
installare,
montare
o
assiemare
ai
sensi
della
leZera
c).
La
disposizione
 non
si
applica
altresì
se
l'ammontare
delle
cessioni
effeGuate
in
altro
Stato
membro
non
ha
 superato
nell'anno
solare
precedente
e
non
supera
in
quello
in
corso
100.000
euro,
ovvero
 l'eventuale
minore
ammontare
al
riguardo
stabilito
da
questo
Stato
a
norma
dell'ar7colo
34
della
 direUva
2006/112/CE
del
Consiglio,
del
28
novembre
2006.
In
tal
caso
e'
ammessa
l'opzione
per
 l'applicazione
dell'imposta
nell'altro
Stato
membro
dandone
comunicazione
all'ufficio
nella
 dichiarazione,
ai
fini
dell'imposta
sul
valore
aggiunto,
relaVva
all'anno
precedente
ovvero
nella
 dichiarazione
di
inizio
dell'aWvità
o
comunque
anteriormente
all'effeZuazione
della
prima
 operazione
non
imponibile.
L'opzione
ha
effeZo,
se
esercitata
nella
dichiarazione
relaVva
all'anno
 precedente,
dal
1
gennaio
dell'anno
in
corso
e,
negli
altri
casi,
dal
momento
in
cui
e'
esercitata,
fino
 a
quando
non
sia
revocata
e,
in
ogni
caso,
fino
al
compimento
del
biennio
successivo
all'anno
solare
 nel
corso
del
quale
e'
esercitata;
la
revoca
deve
essere
comunicata
all'ufficio
nella
dichiarazione
 annuale
ed
ha
effeZo
dall'anno
in
corso;


135


VENDITA
A
DISTANZA
 cessioni
a
consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue


L’art.
11‐quater
del
DL
35/2005,
converVto
dalla
 Legge
80/2005,
riguardo
alle
vendite
a
 distanza
in
ambito
comunitario,
nel
comma
1,
 afferma
che
la
locuzione
“le
cessioni
in
base
a
 cataloghi,
per
corrispondenza
e
simili,
di
beni
 deve
intendersi
riferita
alle
cessioni
di
beni
 con
trasporto
a
des7nazione
da
parte
del
 cedente,
a
nulla
rilevando
le
modalità
di
 effeGuazione
dell’ordine
di
acquisto”.
 136


VENDITA
A
DISTANZA



Vendita
a
consumatore
finale
di
altro
Paese
Ue


ASPETTI
IVA


La
direUva
n.
2006/112/Ce
del
28
novembre
2006
disciplina
la
 vendita
a
distanza
nell’arVcolo
33
e
34,
disVnguendo
tra
due
 diverse
situazioni:
 •  cessioni
di
beni
non
soggeU
ad
accisa:
sino
ad
una
 determinata
soglia
annuale
di
cessioni
del
Vpo
in
argomento
 nel
Paese
considerato
(100.000
euro
o
l’eventuale
minore
 ammontare
stabilito
dal
Paese
estero
interessato),
si
applica
 l'Iva
del
Paese
del
cedente,
salvo
opzione
per
applicazione
 dell'Iva
del
Paese
dell'acquirente;
oltre
tale
soglia,
obbligo
di
 applicare
l'Iva
del
Paese
dell'acquirente;
 •  cessioni
di
beni
soggeU
ad
accisa:
non
sono
previste
soglie;
 occorre
applicare
l'Iva
del
Paese
dell'acquirente.
 137


CESSIONI
DI
BENI
NON
SOGGETTI
AD
ACCISA
 cessioni
a
consumatori
finali
di
altro
Paese
Ue:
SOGLIE


138


IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
 INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
 CLIENTE
DI
ALTRO
PAESE
UE
 L’ar7colo
36
della
direUva
2006/112/CE,
afferma
che:
 “Quando
 il
 bene
 spedito
 o
 trasportato
 dal
 fornitore
 o
 dall'acquirente
 oppure
 da
un
terzo
deve
essere
installato
o
montato
con
o
senza
collaudo
da
parte
del
 fornitore
 o
 per
 suo
 conto,
 si
 considera
 come
 luogo
 di
 cessione
 il
 luogo
 dove
 avviene
l'installazione
o
il
montaggio.
 Qualora
 l'installazione
 o
 il
 montaggio
 siano
 esegui#
 in
 uno
 Stato
 membro
 diverso
 da
 quello
 del
 fornitore,
 lo
 Stato
 membro
 nel
 cui
 territorio
 avviene
 l'installazione
 o
 il
 montaggio
 ado:a
 le
 misure
 necessarie
 per
 evitare
 una
 doppia
imposizione
al
suo
interno.”.
 L’ar7colo
41,
comma
1,
leGera
c),
del
Dl
n.
331/1993,
afferma
che:
 “1.
Cos#tuiscono
cessioni
non
imponibili:
 (…)
 c)
le
cessioni,
con
spedizione
o
trasporto
dal
territorio
dello
Stato,
nel
territorio
 di
 altro
 Stato
 membro
 di
 beni
 des#na#
 ad
 essere
 ivi
 installa#,
 monta#
 o
 assiema#
da
parte
del
fornitore
o
per
suo
conto.”.
 139


IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
 INSTALLAZIONE
E
MONTAGGIO
A
 CLIENTE
DI
ALTRO
PAESE
UE
 La
Circolare
n.
13
del
23
febbraio
1994,
paragrafo
B‐2.1,
afferma
che:
 “Cos#tuiscono
inoltre
cessioni
non
imponibili:
 (…)
 b)
le
forniture
di
beni,
anche
in
dipendenza
di
contrab
di
appalto,
d'opera
e
 simili,
invia#
in
altri
Sta#
membri
per
essere
ivi
installa#,
monta#
o
assiema#
 dire:amente
dal
fornitore
italiano
o
da
terzi
per
suo
conto.
 In
 merito
 alle
 operazioni
 indicate
 al
 precedente
 punto
 …
 b),
 si
 ri#ene
 opportuno
 precisare
 che,
 per
 quanto
 concerne
 gli
 obblighi
 di
 compilazione
 degli
 elenchi
 riepiloga#vi
 delle
 cessioni
 intracomunitarie,
 poiché
 l'art.
 41,
 comma
 1,
 le:era
 …
 c),
 le
 qualifica
 come
 cessioni
 intracomunitarie,
 le
 medesime
operazioni
devono
essere
comprese
nell'elenco
riepiloga#vo
INTRA‐ 1
bis,
sia
agli
effeb
fiscali
che
a
quelli
sta#s#ci,
rela#vo
al
periodo
nel
corso
 del
quale
le
operazioni
risultano
registrate
o
sogge:e
a
registrazione
a
norma
 dell'ar#colo
 23
 del
 D.P.R.
 n.
 633
 del
 1972,
 con
 l'avvertenza
 che
 la
 colonna
 3
 (codice
IVA
acquirente)
va
compilata
ogni
qual
volta
l'acquirente
comunitario
 dei
beni
installa#,
monta#
o
assiema#
in
altro
Stato
membro
risulta
essere
un
 sogge:o
iden#ficato
ai
fini
IVA
nel
proprio
Paese.
“.
 140


IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
 MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
ALTRO
PAESE
UE
 Aspe_
procedurali


Occorre
disVnguere
tra
due
ipotesi:
 •  
CommiGente
soggeGo
passivo
d’imposta
stabilito
nel
Paese
 estero:
 in
 linea
 generale
 si
 applica
 la
 procedura
 del
 reverse
 charge
(alcuni
Paesi
prevedono
regole
parVcolari);
 •  CommiGente
 consumatore
 finale
 (o
 soggeGo
 estero
 NON
 stabilito
 in
 tale
 Paese):
 l’impresa
 italiana
 deve
 aprire
 una
 posizione
 Iva
 nel
 Paese
 estero
 (in
 via
 direZa
 o
 a
 mezzo
 rappresentante
 fiscale)
 e
 deve
 emeZere
 faZura
 con
 applicazione
dell’Iva
di
tale
Paese.
 141


FORNITURA
ALL’ESTERO
DI
MACCHINARI
E
IMPIANTI
 Analisi
delle
singole
operazioni
 Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
2013,
p.
1930
 Fornitura
macchinario
a
cliente
di
altro
Paese
Ue


142


FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
 CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE


143


FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
 CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE


144


FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
 CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE


145


FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
 CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE


146


FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
 CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE


147


FORNITURE
DI
BENI
CON
INSTALLAZIONE
A
 CURA
O
A
SPESE
DEL
FORNITORE


148


IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
 E
MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
PAESE
EXTRA
UE

 Riguardo
all’operazione
in
considerazione:
 •  Paolo
Centore,
Manuale
dell’Iva
comunitaria,
Ipsoa,
Milano,
2008,
p.
424,
nel
caso
delle
 “cessioni
con
consegna
a
desVno”,
sosVene
la
tesi
del
fuori
campo
Iva
(in
base
a
quanto
 previsto
dall’arVcolo
36
della
direWva
2006/112/CE
del
28
novembre
2006);
 •  Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
364,
al
riguardo,
 sosVene
invece
la
tesi
dell’applicabilità
dell’ar7colo
8/1/a,
anche
riguardo
alle
prestazioni
di
 montaggio
/
installazione.
 Alla
luce
delle
considerazioni
espresse
dalla
doZrina
sopra
riportata,
tenuto
conto
che
la
norma
italiana
 (arVcolo
7‐bis,
del
Dpr
n.
633/1972)
essendo
incentrata
sul
luogo
di
passaggio
della
proprietà
dei
beni,
 lascia
maggiore
spazio
all’interprete,

è
possibile
affermare
che:
 –  ove
la
proprietà
dei
beni
passi
quando
ancora
quesV
sono
esistenV
nel
territorio
dello
Stato
italiano,
 l’operazione
è
da
considerare
in
campo
di
applicazione
dell’Iva
italiana
e
quindi
non
imponibile
ai
 sensi
dell’arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972,

 –  ove
la
proprietà
dei
beni
passi
a
installazione
/
montaggio
avvenuV
(o,
comunque,
in
un
momento
 successivo
all’uscita
dei
beni
dal
territorio
dello
Stato),

sono
possibili
due
diverse
interpretazioni:
 •  Interpretazione
leGerale:
l’operazione
è
da
considerare
fuori
del
campo
di
applicazione
dell’Iva
 italiana
(dal
1°
gennaio
2013:
operazione
non
soggeZa)
ai
sensi
dell’arVcolo
7‐bis,
comma
1,
del
 Dpr
n.
633/1972;
 •  Interpretazione
sostanziale:

l’operazione

è
da
considerare
non
imponibile
arVcolo
8,
comma
 1,
leZera
a),
del
Dpr
n.
633/1972,
per
l’intero
valore
addebitato.


Risulta
che
la
gran
parte
delle
imprese,
aZualmente,
si
aZengono
a
tale
seconda
interpretazione;
 non
risultano
contestazioni
in
merito.
Tale
tesi
trova
supporto
in
autorevole
doZrina.


149


IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
 MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
PAESE
EXTRA
UE

 Esempio
 Impresa
italiana
si
impegna
a
fornire
un
impianto
con
installazione
/
montaggio
a
un
cliente
extra
Ue.
 L’80%
del
corrispeWvo
è
cosVtuito
da
componenV
spediV
dall’Italia;
il
restante
20%
è
cosVtuito
da
 componenV
acquistaV
(dall’impresa
italiana)
all’estero
e
spediV
dai
fornitori
direZamente
al
 canVere
estero.
 Circolare
del
03/08/1979
n.
26
‐
Min.
Finanze
‐
Tasse
e
Imposte
IndireGe
sugli
Affari

 I.v.a.
RapporV
di
scambio
con
l'estero
ed
operazioni
assimilate
 ESPORTAZIONI


La



nuova



formulazione



dell'art.



8



prevede



che

cosVtuiscono

cessioni
 all'esportazione:


 a)  le

cessioni


che

hanno
per

oggeGo
beni

invia7
all'estero
o
comunque

fuori

del
territorio


 doganale
a
cura

o
a
nome

del
cedente,
considerandosi

tali

le

consegne

all'estero

di
beni

 anche
in

dipendenza
di

contraU
di

appalto,


limitatamente

al


corrispeUvo

dei

beni

 esporta7.


 Alla
luce
di
quanto
previsto
da
tale
Circolare
è
da
ritenere
correZo
disVnguere
in
faZura
tra:
 •  ComponenV
spediV
dall’Italia
(80%
del
prezzo):
non
imponibile
arVcolo
8/1/a;
 •  ComponenV
spediV
dall’estero
(20%
del
prezzo):
non
soggeZo
arVcolo
7‐bis


150


IMPRESA
ITALIANA
FORNISCE
BENI
CON
INSTALLAZIONE
E
 MONTAGGIO
A
CLIENTE
DI
PAESE
EXTRA
UE

 Renato
Portale,
Imposta
sul
valore
aggiunto,
Il
Sole
24
Ore,
Milano,
2013,
p.
364


“Beni
 prodo_
 in
 Italia
 (in
 base
 a
 contraSo
 d’appalto)
 con
 materie
 fornite
 totalmente
o
in
parte
prevalente
o
cospicua
dallo
stesso
cedente/prestatore.
 Se
 i
 beni
 vengono
 prodob
 nel
 territorio
 nazionale
 con
 materie
 in
 tu:o
 o
 in
 parte
prevalente
fornite
dal
prestatore/cedente
e
poi
invia#
all’estero
a
cura
o
 a
 nome
 di
 quest’ul#mo,
 si
 tra:a
 di
 una
 cessione
 all’esportazione
 ai
 sensi
 dell’ar#colo
8,
comma
1,
le:era
a).
In
questo
caso
si
e`
sempre
in
presenza
di
 una
 cessione
 realizzata
 con
 un
 contra:o
 di
 appalto,
 che
 pur
 avendo
 una
 classificazione
 giuridica
 differente
 dalla
 compravendita,
 ha
 nella
 sostanza
 un
 effe:o
 equivalente
 alla
 cessione,
 come
 riconosciuto
 dallo
 stesso
 Ministero
 delle
 Finanze
 nella
 Circolare
 n.
 145/E
 del
 10
 giugno
 1998
 rela#va
 alle
 lavorazioni
 comunitarie.
 Tu:a
 la
 fornitura
 quindi
 cos#tuisce
 una
 cessione
 all’esportazione
 per
 l’intero
 corrispebvo
 pagato
 dall’acquirente/commi:ente
 estero
 e
 consente
 la
 creazione
 e
 l’u#lizzo
 del
 plafond
 a
 favore
 del
 cedente/ prestatore
 per
 tu:o
 l’importo
 addebitato,
 compresa
 l’eventuale
 installazione
 del
bene
all’estero,
considerata
prestazione
accessoria
ai
sensi
del
successivo
 art.
12.”.
 151


VENDERE
E
ACQUISTARE
ALL’ESTERO


ACQUISTARE
ALL’ESTERO


ACQUISTARE
ALL’ESTERO
 Introduzione
 L’introduzione
nel
territorio
dello
Stato
di
beni
provenien7
dall’estero,
per
essere
ivi
consumaV
 o
uVlizzaV
nel
processo
produWvo,
comporta
l’applicazione
dell’Iva.
 Per
i
beni
di
provenienza
extra
Ue
sono
dovuV
anche
eventuali
dazi
ed
altri
diriW.
 L’Iva
viene
applicata
adoZando
specifiche
procedure
opera7ve.

 DeGe
procedure
si
diversificano
in
funzione
del
luogo
di
provenienza
dei
beni:



• 

se
i
beni
provengono
da
Paesi
extra
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
dell’importazione
defini7va
dei
beni;







deZa
procedura:
 –  soZo
il
profilo
doganale,
è
regolata:
 •  •  • 

– 

• 

dal
Regolamento
CEE
12
oZobre
1992,
n.
2913
–
IsVtuzione
del
Codice
Doganale
Comunitario
(CDC),
sosVtuito
dal
 Regolamento
CE
n.
450/2008
del
23
aprile
2008
(Codice
doganale
aggiornato);
 dal
Regolamento
CEE
2
luglio
1993,
n.
2454
–
Disposizioni
di
aZuazione
del
Regolamento
(CEE)
n.
2913/92
del
Consiglio
 che
isVtuisce
il
Codice
Doganale
Comunitario;
 e,
in
via
residuale,
dal
Dpr
n.
43
del
23
gennaio
1973
(TULD
–
Testo
Unico
delle
Disposizioni
LegislaVve
in
materia
 Doganale);


soZo
il
profilo
Iva,
è
regolata
dall’arVcolo
67
e
seguenV
del
Dpr
n.
633/1972.


se
i
beni
provengono
da
altri
Paesi
Ue:
occorre
espletare
la
procedura
dell’acquisto

intracomunitario
dei
beni;




  deZa
procedura
è
regolata
dall’arVcolo
38
del
Dl
n.
331/1993,
converVto
dalla
legge
n.

427/1993.


153


IMPORTAZIONI,
ACQUISTI
INTRACOMUNITARI,
 ACQUISTI
INTERNI
DA
FORNITORI
ESTERI

 AdempimenV
in
capo
all’impresa
italiana
acquirente:
 •  IMPORTAZIONI:
annotazione
esemplare
n.
8
della
bolleZa
 di
importazione;
 •  ACQUISTI
INTRACOMUNITARI:
numerazione
e
integrazione
 con
Iva
della
faZura
estera
e
sua
annotazione
sul
registro
 delle
faZure
emesse
e
sul
registro
degli
acquisV;
 presentazione
del
modello
Intra
2‐bis;
 •  ACQUISTI
INTERNI
DA
FORNITORI
ESTERI:
numerazione
e
 integrazione
della
faZura
estera

(fornitore
di
altro
Paese
 Ue)
o
emissione
di
autofaZura
con
Iva
(fornitore
di
Paese
 extra
Ue)
e
sua
annotazione
sul
registro
faZure
emesse
e
 sul
registro
degli
acquisV.


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


155


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


156


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


157


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


158


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


159


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


160


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


161


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


OPERARE
CON
L’ESTERO

 ACQUISTI
DA
PAESI
EXTRA
UE


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO


164


ACQUISTO
DI
BENI
 MOMENTO
EFFETTUAZIONE
OPERAZIONE
 ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
 L’ar7colo
39
del
Dl
n.
331/1993
afferma
che:
 “1.
Le
cessioni
intracomunitarie
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
beni
si
considerano
 effeGua7
all'aGo
dell'inizio
del
trasporto
o
della
spedizione
al
cessionario
o
a
terzi
per
 suo
conto,
rispeUvamente,
dal
territorio
dello
Stato
o
dal
territorio
dello
Stato
 membro
di
provenienza.
TuZavia
se
gli
effeW
traslaVvi
o
cosVtuVvi
si
producono
in
un
 momento
successivo
alla
consegna,
le
operazioni
si
considerano
effeZuate
nel
 momento
in
cui
si
producono
tali
effeW
e
comunque
dopo
il
decorso
di
un
anno
dalla
 consegna.
ParimenV
nel
caso
di
beni
trasferiV
in
dipendenza
di
contraW
esVmatori
e
 simili,
l'operazione
si
considera
effeZuata
all'aZo
della
loro
rivendita
a
terzi
o
del
 prelievo
da
parte
del
ricevente
ovvero,
se
i
beni
non
sono
resVtuiV
anteriormente,
alla
 scadenza
del
termine
paZuito
dalle
parV
e
in
ogni
caso
dopo
il
decorso
di
un
anno
dal
 ricevimento.
Le
disposizioni
di
cui
al
secondo
e
al
terzo
periodo
operano
a
condizione
 che
siano
osservaV
gli
adempimenV
di
cui
all'arVcolo
50,
comma
5.

 2.
Se
anteriormente
al
verificarsi
dell'evento
indicato
nel
comma
1
e'
stata
emessa
la
 faZura
relaVva
ad
un'operazione
intracomunitaria
la
medesima
si
considera
effeZuata,
 limitatamente
all'importo
faZurato,
alla
data
della
faZura.

 3.
Le
cessioni
ed
i
trasferimen7
di
beni,
di
cui
all'ar7colo
41,
comma
1,
leGera
a),
e
comma
 2,
leGere
b)
e
c),
e
gli
acquis7
intracomunitari
di
cui
all'ar7colo
38,
commi
2
e
3,
se
 effeGua7
in
modo
con7nua7vo
nell'arco
di
un
periodo
superiore
ad
un
mese
solare,
si
 considerano
effeGua7
al
termine
di
ciascun
mese.”.
 165


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
 L’ar7colo
47
del
Dl
n.
331/1993
–
Registrazione
delle
operazioni
 intracomunitarie
afferma
che:
 “1.
Le
faZure
relaVve
agli
acquisV
intracomunitari
di
cui
all'arVcolo
38,
 commi
2
e
3,
leZera
b),
previa
integrazione
a
norma
dell'arVcolo
46,
 comma
1,
sono
annotate
disVntamente,
entro
il
giorno
15
del
mese
 successivo
a
quello
di
ricezione
della
faZura,
e
con
riferimento
al
 mese
precedente,
nel
registro
di
cui
all'arVcolo
23
del
decreto
del
 Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
secondo
 l'ordine
della
numerazione,
con
l'indicazione
anche
del
corrispeWvo
 delle
operazioni
espresso
in
valuta
estera.
Le
faZure
di
cui
 all'arVcolo
46,
comma
5,
sono
annotate
entro
il
termine
di
 emissione
e
con
riferimento
al
mese
precedente.
Ai
fini
 dell'esercizio
del
diriZo
alla
detrazione
dell'imposta,
le
faZure
sono
 annotate
disVntamente
anche
nel
registro
di
cui
all'arVcolo
25
del
 predeZo
decreto.”
 166


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO


167


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
 Mancato
pervenimento
della
faGura
di
acquisto
intracomunitario
 L’ar7colo
46,
comma
5,
del
Dl
n.
331/1993,
afferma
che
 •  “"5.
Il
cessionario
di
un
acquisto
intracomunitario
di
cui
all'arVcolo
 38,
commi
2
e
3,
leZere
b)
e
c),
che
non
ha
ricevuto
la
relaVva
 faZura
entro
il
secondo
mese
successivo
a
quello
di
effeZuazione
 dell'operazione,
deve
emeZere
entro
il
giorno
15
del
terzo
mese
 successivo
a
quello
di
effeZuazione
dell'operazione
stessa
la
faZura
 di
cui
al
comma
1,
in
unico
esemplare;
se
ha
ricevuto
una
faZura
 indicante
un
corrispeWvo
inferiore
a
quello
reale
deve
emeZere
 faZura
integraVva
entro
il
giorno
15
del
mese
successivo
alla
 registrazione
della
faZura
originaria.".


168


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO


169


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
 L’ar7colo
17
del
Dpr
n.
633/1972
afferma
che:



“L'imposta
e'
dovuta
dai
soggeW
che
effeZuano
le
cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
imponibili,
i
quali
 devono
versarla
all'erario,
cumulaVvamente
per
tuZe
le
operazioni
effeZuate
e
al
neZo
della
detrazione
 prevista
nell'art.
19,
nei
modi
e
nei
termini
stabiliV
nel
Vtolo
secondo.


Gli
obblighi
rela7vi
alle
cessioni
di
beni
e
alle
prestazioni
di
servizi
effeGuate
nel
territorio
dello
 Stato
da
soggeU
non
residen7
nei
confron7
di
soggeU
passivi
stabili7
nel
territorio
dello
 Stato,
compresi
i
soggeU
indica7
all'ar7colo
7‐ter,
comma
2,
leGere
b)
e
c),
sono
adempiu7
 dai
cessionari
o
commiGen7.
TuGavia,
nel
caso
di
cessioni
di
beni
o
di
prestazioni
di
servizi
 effeGuate
da
un
soggeGo
passivo
stabilito
in
un
altro
Stato
membro
dell'Unione
europea,
il
 cessionario
o
commiGente
adempie
gli
obblighi
di
faGurazione
e
di
registrazione
secondo
le
 disposizioni
degli
ar7coli
46
e
47
del
decreto‐legge
30
agosto
1993,
n.
331,
conver7to,
con
 modificazioni,
dalla
legge
29
oGobre
1993,
n.
427.

 Nel
caso
in
cui
gli
obblighi
o
i
diriW
derivanV
dalla
applicazione
delle
norme
in
materia
di
imposta
sul
valore
aggiunto
sono
previsV
 a
carico
ovvero
a
favore
di
soggeW
non
residenV
e
senza
stabile
organizzazione
nel
territorio
dello
Stato,
i
medesimi
sono
 adempiuV
od
esercitaV,
nei
modi
ordinari,
dagli
stessi
soggeW
direZamente,
se
idenVficaV
ai
sensi
dell'arVcolo
35‐ter,
 ovvero
tramite
un
loro
rappresentante
residente
nel
territorio
dello
Stato
nominato
nelle
forme
previste
dall'arVcolo
1,
 comma
4,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
10
novembre
1997,
n.
441.
Il
rappresentante
fiscale
risponde
in
solido
 con
il
rappresentato
relaVvamente
agli
obblighi
derivanV
dall'applicazione
delle
norme
in
materia
di
imposta
sul
valore
 aggiunto.
La
nomina
del
rappresentante
fiscale
e'
comunicata
all'altro
contraente
anteriormente
all'effeZuazione
 dell'operazione.
Se
gli
obblighi
derivano
dall'effeZuazione
solo
di
operazioni
non
imponibili
di
trasporto
ed
accessorie
ai
 trasporV,
gli
adempimenV
sono
limitaV
all'esecuzione
degli
obblighi
relaVvi
alla
faZurazione
di
cui
all'arVcolo
21.

 Le
disposizioni
del
secondo
e
del
terzo
comma
non
si
applicano
per
le
operazioni
effeZuate
da
o
nei
confronV
di
soggeW
non
 residenV,
qualora
le
stesse
siano
rese
o
ricevute
per
il
tramite
di
stabili
organizzazioni
nel
territorio
dello
Stato.
 (…)”.


170


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO


La
Circolare
n.
37/E
a
p.
47
afferma
che:
 “A
parVre
dal
1°
gennaio
2010,
l’IVA
relaVva
a
tuZe
le
 cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
territorialmente
 rilevanV
ai
fini
dell’imposta
in
Italia
–
rese
da
soggeW
non
 residenV
(ad
eccezione
di
quelle
rese
per
il
tramite
di
una
 stabile
organizzazione
in
Italia)
–
deve
sempre
essere
 assolta
dal
cessionario
o
commiZente,
quando
quesV
sia
un
 soggeGo
passivo
stabilito
in
Italia,
mediante
l’applicazione
 del
meccanismo
del
reverse
charge,
ancorché
il
cedente
o
 prestatore
sia
iden#ficato
ai
fini
IVA
in
Italia,
tramite
 iden#ficazione
dire:a
o
rappresentante
fiscale.
“.
 Il
Legislatore
nazionale
ha
recepito
sia
l’ar#colo
196
che
 l’ar#colo
194
della
Direbva
2006/112/CE.
 171


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
 ESEMPIO:
fornitore
di
altro
Paese
Ue
 Impresa
di
altro
Paese
Ue
dotata
di
posizione
Iva
italiana
trasferisce
merce
presso
deposito
 Italiano
gesVto
da
operatore
logisVco.
 Tale
trasferimento
di
merce,
ai
fini
italiani,
cosVtuisce
un’operazione
assimilata
ad
un

acquisto
 intracomunitario.
 L’ar7colo
38,
del
Dl
n.
331/1993,
afferma,
infaW,
che:

 “3.
CosVtuiscono
inoltre
acquisV
intracomunitari:
 a)
(leZera
soppressa)
 b)
la
introduzione
nel
territorio
dello
Stato
da
parte
o
per
conto
di
un
soggeZo
passivo
d'imposta
 di
beni
provenienV
da
altro
Stato
membro.
La
disposizione
si
applica
anche
nel
caso
di
 desVnazione
nel
territorio
dello
Stato,
per
finalità
rientranV
nell'esercizio
dell'impresa,
di
beni
 provenienV
da
altra
impresa
esercitata
dallo
stesso
soggeZo
in
altro
Stato
membro;…”.
 L’impresa
di
altro
Paese
Ue,
a
mezzo
della
posizione
Iva
italiana,
espleta
la
procedura
acquisV
 intracomunitari
(numera
e
integra
con
Iva
la
faZura
di
trasferimento
di
stock
emessa
dalla
 sede
centrale
della
società
e
la
annota
sul
registro
faZure
emesse
e
sul
registro
acquisV,
 presenta
il
modello
Intra
2‐bis,
etc.).


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO


Nel
momento
in
cui
i
clienV
italiani
ordinano
merce:
 •  L’impresa
estera
comunica
all’operatore
logisVco
di
 curare
la
consegna
della
stessa
(l’operatore
logisVco
 emeZe
DDT,
segnalando
che
la
merce
viene
 consegnata
in
nome
e
per
conto
dell’impresa
estera);
 •  L’impresa
estera
(sede
centrale)
emeZe
faZura
senza
 Iva,
segnalando
che
l’obbligo
Iva
grava
in
capo
 all’acquirente,
ai
sensi
dell’arVcolo
17,
comma
2,
del
 Dpr
n.
633/1972;
 Il
cliente
italiano
numera
e
integra
con
Iva
la
faZura
 emessa
dal
fornitore
estero.
 173


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO
 ESEMPIO:
fornitore
di
Paese
extra
Ue


Impresa
di
Paese
extra
Ue
dotata
di
posizione
Iva
italiana
trasferisce
merce
presso
 deposito
Italiano
gesVto
da
operatore
logisVco,
esportandola
dal
proprio
 Paese
verso
l’Italia.
 L’impresa
di
Paese
extra
Ue,
a
mezzo
della
posizione
Iva
italiana,
espleta
la
 procedura
importazioni.
 Nel
momento
in
cui
i
clienV
italiani
ordinano
merce:
 •  L’impresa
estera
comunica
all’operatore
logisVco
di
curare
la
consegna
della
 stessa
(l’operatore
logisVco
emeZe
DDT,
segnalando
che
la
merce
viene
 consegnata
in
nome
e
per
conto
della
società
estera);
 •  L’impresa
estera
(sede
centrale)
emeZe
faZura
senza
Iva,
segnalando
che
 l’obbligo
Iva
grava
in
capo
all’acquirente,
ai
sensi
dell’arVcolo
17,
comma
2,
del
 Dpr
n.
633/1972;
 Il
cliente
italiano
emeZe
autofaZura
con
Iva
e
la
annota
sul
registro
faZure
 emesse
e
sul
registro
acquisV
(esempio
nella
pagina
successiva).


ACQUISTO
DI
BENI
 FATTURAZIONE
PASSIVA
 ACQUISTO
INTERNO
PRESSO
FORNITORE
ESTERO


175


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond
 Ar7colo
8,
Dpr
n.
633/1972:
 1.
“CosVtuiscono
cessioni
all’esportazione:
 (….)
 c)
le
cessioni,
anche
tramite
commissionari,
di
beni
 diversi
dai
fabbricaV
e
dalle
aree
edificabili,
e
le
 prestazioni
di
servizi
rese
a
soggeW
che,
avendo
 effeZuato
cessioni
all’esportazione
od
operazioni
 intracomunitarie,
si
avvalgono
della
facoltà
di
 acquistare,
anche
tramite
commissionari,

o
 importare
beni
e
servizi
senza
pagamento
 dell’imposta”.
 176


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond
 L’ar7colo
1
del
Dl
n.
746/1983
afferma
che:
 “Ar7colo
1
‐
Applicabilità
delle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
8
del
D.P.R.
n
633/72
 1.
Le
disposizioni
di
cui
alla
leZera
c)
del
primo
comma
e
al
secondo
comma
dell'art.
8
 del
D.P.R.
26
oZobre
1972,
n.
633,
e
successive
modificazioni,
si
applicano
a
 condizione:
 a)
che
l'ammontare
dei
corrispeUvi
delle
cessioni
all'esportazione
di
cui
alle
leGere
 a)
e
b)
dello
stesso
ar7colo
effeGuate,
registrate
nell'anno
precedente,
sia
 superiore
al
10%
del
volume
d'affari
determinato
a
norma
dell'art.
20
dello
 stesso
decreto
ma
senza
tenere
conto
delle
cessioni
di
beni
in
transito
o
 deposita7
nei
luoghi
soggeU
a
vigilanza
doganale
e
delle
operazioni
di
cui
 all'ar7colo
21,
comma
6‐bis,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
 oGobre
1972,
n.
633.
I
contribuenV,
ad
eccezione
di
quelli
che
hanno
iniziato
 l'aWvità
da
un
periodo
inferiore
a
dodici
mesi,
hanno
facoltà
di
assumere
come
 ammontare
di
riferimento,
in
ciascun
mese,
quello
dei
corrispeWvi
delle
 esportazioni
faZe
nei
dodici
mesi
precedenV,
se
il
relaVvo
ammontare
superi
la
 predeZa
percentuale
del
volume
di
affari,
come
sopra
determinato,
dello
stesso
 periodo
di
riferimento;


177


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond
 Condizioni
soggeUve
per
potersi
avvalere
del
beneficio:
Status
di
 esportatore
agevolato
(cessioni
all’esportazione
direZe
e
cessioni
 intracomunitarie
>
10%
del
volume
d’affari,
come
sopra
 rideterminato)
 Beni
e
servizi

acquistabili
e
non
acquistabili
senza
Iva:
tuW
i
beni
e
i
 servizi
esclusi
i
fabbricaV,
le
aree
fabbricabili
e
i
beni
e
servizi
con
 Iva
non
detraibile;
 Cos7tuzione

del
plafond:
faZure
emesse
relaVve
a
operazioni
 effeZuate
in
un
determinato
anno
solare;
 NB:
non
concorrono
a
formare
il
plafond
le
faZure
relaVve
a
 operazioni
senza
corrispeUvo
(Circolare
n.
156
del
15
luglio
1999).
 U7lizzazione
del
plafond:
in
base
alla
data
di
effeZuazione
delle
 operazioni
(arVcolo
6
del
Dpr
n.
633/1972);
 178


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond
 Adempimen7
per
acquistare
o
importare
senza
applicazione
dell'Iva:
 • 

adempimen7
in
capo
al
soggeGo
che
si
avvale
del
plafond:
 –  –  –  – 

• 

numerare
in
ordine
progressivo
e
presentare
/
inviare
la
dichiarazione
d’intento
ai
fornitori

(per
una
singola
 operazione
o
fino
ad
un
determinato
ammontare
o
per
un
certo
periodo
o
per
tuZo
l’anno)
–
presentare
la
 dichiarazione
d’intento
in
dogana,
operazione
per
operazione;
 annotare
la
dichiarazione
d’intento
presentata
/
inviata
su
apposito
registro;
 monitorare
gli
uVlizzi
del
plafond;
 compilare
un
apposito
prospeZo
della
dichiarazione
annuale;


adempimen7
in
capo
al
fornitore
nazionale:
 –  –  –  – 

numerare
in
ordine
progressivo
di
ricevimento
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute;
 annotare
le
dichiarazioni
d’intento
ricevute
su
apposito
registro
di
carico;
 comunicare
all’Agenzia
delle
entrate,
in
via
esclusivamente
telemaVca,
entro
il
termine
di
effeGuazione
della
 prima
liquidazione
periodica
IVA,
mensile
o
trimestrale,
nella
quale
confluiscono
le
operazioni
realizzate
 senza
applicazione
dell'imposta,
i
da7
contenu7
nella
dichiarazione
ricevuta;
 emeZere
faZura
senza
applicazione
di
Iva
a
carico
del
cliente,
indicando
la
locuzione:
“operazione
non
 imponibile,
arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
c),
del
Dpr
n.
633/1972,
come
da
Vostra
dichiarazione
d’intento
 n.
…..
del
…….
Da
noi
registrata
al
n.
….,
in
data
………...”.


Imposta
di
bollo:
di
norma
le
faZure
emesse
in
base
a
dichiarazione
d’intento
devono
essere
 assoggeZate
all’imposta
di
bollo
da
1,81
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47

euro).
 E’
da
ritenere
che
le
eventuali
note
credito
a
storno
integrale
o
parziale
di
tali
faZure
debbano
recare
 l’imposta
di
bollo
da
1,81
euro
(se
di
importo
superiore
a
77,47
euro).


179


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond
 L’impresa
fornitrice
può
emeZere
faZura
senza
applicazione
dell’Iva
ai
sensi
 dell’arVcolo
8,
comma
1,
leZera
c),
del
Dpr
n.
633/1972
a
condizione
che
 l’operazione
di
cessione
o
di
prestazione
di
servizi
sia
effeZuata
dopo
il
 ricevimento
della
dichiarazione
d’intento.
 Per
l’impresa
che
si
avvale
del
plafond
è
consigliabile
inviare
la
dichiarazione
 d’intento
a
mezzo
di
leGera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno.
 L'Agenzia
delle
Dogane,
nella
nota
2.1.2009
prot.
68939/RU/ACGT/AD,
ha
 chiarito
che
le
dichiarazioni
d'intento
possono
essere
presentate
presso
gli
 Uffici
doganali
anche
a
mezzo
fax
o
con
altro
mezzo
telemaVco
(es.
e‐mail).
 È
stata,
pertanto,
respinta
la
diversa
posizione,
sostenuta
da
alcuni
Uffici,
 secondo
cui
gli
esportatori
abituali
dovrebbero
presentare
l'originale
 cartaceo
delle
leZere
d'intento.
Secondo
l'Agenzia,
infaW,
l'invio
delle
 dichiarazioni
in
oggeZo
tramite
fax
o
con
altro
mezzo
telemaVco
"soddisfa
 il
requisito
della
forma
scriZa
e
il
procedimento
deve
essere
compiuto
con
 tale
documentazione
senza
richiedere
né
aZendere
l'originale
in
forma
 cartacea”.
 180


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond


181


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond


182


OPERARE
CON
L’ESTERO
 Plafond
 Comunicazione
telema7ca
dichiarazioni
d’intento
ricevute


183


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Plafond
 L’ar7colo
1
del
Dl
n.
746/1983
‐
Disposizioni
urgenV
in
materia
di
imposta
sul
valore
 aggiunto,
afferma
che

 Ar7colo
1
‐
Applicabilità
delle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
8
del
D.P.R.
n
633/72.

 1.
Le
disposizioni
di
cui
alla
leZera
c)
del
primo
comma
e
al
secondo
comma
dell'art.
8
 del
D.P.R.
26
oZobre
1972,
n.
633,
e
successive
modificazioni,
si
applicano
a
 condizione:
 a)
che
l'ammontare
dei
corrispeUvi
delle
cessioni
all'esportazione
di
cui
alle
leGere
 a)
e
b)
dello
stesso
ar7colo
effeGuate,
registrate
nell'anno
precedente,
sia
 superiore
al
10%
del
volume
d'affari
determinato
a
norma
dell'art.
20
dello
 stesso
decreto
ma
senza
tenere
conto
delle
cessioni
di
beni
in
transito
o
 deposita7
nei
luoghi
soggeU
a
vigilanza
doganale
e
delle
operazioni
di
cui
 all'ar7colo
21,
comma
6‐bis,
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
 oGobre
1972,
n.
633.
I
contribuenV,
ad
eccezione
di
quelli
che
hanno
iniziato
 l'aWvità
da
un
periodo
inferiore
a
dodici
mesi,
hanno
facoltà
di
assumere
come
 ammontare
di
riferimento,
in
ciascun
mese,
quello
dei
corrispeWvi
delle
 esportazioni
faZe
nei
dodici
mesi
precedenV,
se
il
relaVvo
ammontare
superi
la
 predeZa
percentuale
del
volume
di
affari,
come
sopra
determinato,
dello
stesso
 periodo
di
riferimento;
 b)
(leZera
soppressa);
 184


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Plafond
 c)
che
l'intento
di
avvalersi
della
facoltà
di
effeZuare
acquisV
o
importazioni
senza
 applicazione
dell'imposta
risulV
da
apposita
dichiarazione,
redaZa
in
conformità
 del
modello
approvato
con
decreto
del
Ministro
delle
finanze,
contenente
 l'indicazione
del
numero
di
parVta
IVA
del
dichiarante
nonché
l'indicazione
 dell'Ufficio
competente
nei
suoi
confronV,
consegnata
o
spedita
al
fornitore
o
 prestatore,
ovvero
presentata
in
dogana,
trasmessa
telema7camente
all’Agenzia
 delle
entrate,
che
rilascia
apposita
ricevuta
telema7ca.
La
dichiarazione,
 unitamente
alla
ricevuta
di
presentazione
rilasciata
dall’Agenzia
delle
entrate,
è
 consegnata
al
fornitore
o
prestatore
ovvero
in
dogana
prima
dell'effeZuazione
 della
operazione;
la
dichiarazione
può
riguardare
anche
più
operazioni
tra
le
stesse
 parV.
Nella
prima
ipotesi,
il
cedente
o
prestatore
riepiloga
nella
dichiarazione
Iva
 annuale
i
da7
contenu7
nelle
dichiarazioni
d’intento
ricevute.
deve
comunicare
 all'Agenzia
delle
entrate,
esclusivamente
per
via
telemaVca
entro
il
termine
di
 effeZuazione
della
prima
liquidazione
periodica
IVA,
mensile
o
trimestrale,
nella
 quale
confluiscono
le
operazioni
realizzate
senza
applicazione
dell'imposta,
i
daV
 contenuV
nella
dichiarazione
ricevuta.
 185


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Plafond
 Decreto
legisla7vo
del
18
dicembre
1997
n.
471

‐
Riforma
delle
 sanzioni
tributarie
non
penali
in
materia
di
imposte
direZe,
di
 imposta
sul
valore
aggiunto
e
di
riscossione
dei
tribuV,
a
norma
 dell'arVcolo
3,
comma
133,
leZera
q),
della
legge
23
dicembre
1996,
 n.
662.

 Ar7colo
7
‐
Violazioni
rela7ve
alle
esportazioni.

 1.
Chi
effeZua
cessioni
di
beni
senza
addebito
d'imposta,
ai
sensi
 dell'arVcolo
8,
primo
comma,
leZera
b),
del
decreto
del
Presidente
 della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
relaVvo
alle
cessioni
 all'esportazione,
e'
punito
con
la
sanzione
amministraVva
dal
 cinquanta
al
cento
per
cento
del
tributo,
qualora
il
trasporto
o
la
 spedizione
fuori
del
territorio
dell'Unione
europea
non
avvenga
nel
 termine
ivi
prescriZo.
La
sanzione
non
si
applica
se,
nei
trenta
giorni
 successivi,
viene
eseguito,
previa
regolarizzazione
della
faZura,
il
 versamento
dell'imposta.
 186


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Plafond
 2.
La
sanzione
prevista
nel
comma
1
si
applica
a
chi
effeZua
cessioni
a
soggeW
domiciliaV
o
residenV
 fuori
della
Unione
europea
senza
addebito
d'imposta,
ai
sensi
dell'arVcolo
38‐quater,
comma
1,
del
 decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26
oZobre
1972,
n.
633,
se
non
provvede
alla
 regolarizzazione
dell'operazione
nel
termine
ivi
previsto.

 3.
Chi
effeZua
operazioni
senza
addebito
d'imposta,
in
mancanza
della
dichiarazione
d'intento
di
cui
 all'arVcolo
1,
primo
comma,
leZera
c),
del
decreto‐legge
29
dicembre
1983,
n.
746,
converVto,
con
 modificazioni,
dalla
legge
27
febbraio
1984,
n.
17,
e'
punito
con
la
sanzione
amministra7va
dal
 cento
al
duecento
per
cento
dell'imposta,
fermo
l'obbligo
del
pagamento
del
tributo.
Qualora
la
 dichiarazione
sia
stata
rilasciata
in
mancanza
dei
presupposV
richiesV
dalla
legge,
dell'omesso
 pagamento
del
tributo
rispondono
esclusivamente
i
cessionari,
i
commiZenV
e
gli
importatori
che
 hanno
rilasciato
la
dichiarazione
stessa.

 4.
E'
punito
con
la
sanzione
prevista
nel
comma
3
chi,
in
mancanza
dei
presupposV
richiesV
dalla
legge,
 dichiara
all'altro
contraente
o
in
dogana
di
volersi
avvalere
della
facoltà
di
acquistare
o
di
importare
 merci
e
servizi
senza
pagamento
dell'imposta,
ai
sensi
dell'arVcolo
2,
comma
2,
della
legge
18
 febbraio
1997,
n.
28,
ovvero
ne
beneficia
oltre
il
limite
consenVto.
Se
il
superamento
del
limite
 consegue
a
mancata
esportazione,
nei
casi
previsV
dalla
legge,
da
parte
del
cessionario
o
del
 commissionario,
la
sanzione
e'
ridoZa
alla
metà
e
non
si
applica
se
l'imposta
viene
versata
all'ufficio
 competente
entro
trenta
giorni
dalla
scadenza
del
termine
per
l'esportazione,
previa
 regolarizzazione
della
faZura.


187


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Plafond
 4‐bis.
E'
punito
con
la
sanzione
prevista
nel
comma
3
il
cedente
o
il
prestatore
che
omeZe
di
inviare,
nei
termini
 previsV,
la
comunicazione
di
cui
all'arVcolo
1,
comma
1,
leZera
c),
ulVmo
periodo,
del
decreto‐legge
29
 dicembre
1983,
n.
746,
converVto,
con
modificazioni,
dalla
legge
27
febbraio
1984,
n.
17,
o
la
invia
con
daV
 incompleV
o
inesaW.



4‐bis
E’
punito
con
la
sanzione
prevista
nel
comma
3
il
cedente
o
prestatore
che
effeGua
le
 cessioni
e
le
prestazioni
di
cui
all’ar7colo
8,
primo
comma,
leGera
c),
del
decreto
del
 Presidente
della
Repubblica
26
oGobre
1972,
n.
633,
prima
di
aver
ricevuto
da
parte
del
 cessionario
o
commiGente
la
dichiarazione,
corredata
della
ricevuta
di
presentazione
 all’Agenzia
delle
entrate,
prevista
dall’ar7colo
1,
comma
1,
leGera
c),
del
decreto
legge
29
 dicembre
1983
n.
746,
conver7to
dalla
legge
27
febbraio
1984,
n.
17”
 5.
Chi,
nelle
faZure
o
nelle
dichiarazioni
in
dogana
relaVve
a
cessioni
all'esportazione,
indica
 quanVtà,
qualità
o
corrispeWvi
diversi
da
quelli
reali,
e'
punito
con
la
sanzione
amministraVva
 dal
cento
al
duecento
per
cento
dell'imposta
che
sarebbe
dovuta
se
i
beni
presentaV
in
 dogana
fossero
staV
ceduV
nel
territorio
dello
Stato,
calcolata
sulle
differenze
dei
corrispeWvi
 o
dei
valori
normali
dei
beni.
La
sanzione
non
si
applica
per
le
differenze
quanVtaVve
non
 superiori
al
cinque
per
cento.


188


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Plafond
 Ar7colo
22,
comma
3,
del
DDL:
 “
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
1
e
 2
si
applicano
alle
dichiarazioni
 d’intento
rela7ve
ad
operazioni
 senza
applicazione
dell’imposta
da
 effeGuare
a
par7re
dal
1°
gennaio
 2014”.
 189


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Comunicazione
black
list
 Ar7colo
1,
comma
1,
del
decreto
legge
n.
40
del
25
marzo
2010,
 conver7to
dalla
legge
n.
73
del
22
maggio
2010,
come
 modificato
dal
Decreto‐legge
del
2
marzo
2012
n.
16.
 1.
Per
contrastare
l'evasione
fiscale
operata
nella
forma
dei
cosiddeW
«caroselli»
e
 «carVere»,
anche
in
applicazione
delle
nuove
regole
europee
sulla
faZurazione
 eleZronica,
i
soggeW
passivi
all'imposta
sul
valore
aggiunto
comunicano
 telemaVcamente

comunicano
annualmente
per
via
telema7ca
all'Agenzia
delle
 entrate,
secondo
modalità
e
termini
definiV
con
decreto
del
Ministro
 dell'economia
e
delle
finanze,
da
adoZare
entro
trenta
giorni
dalla
data
di
entrata
 in
vigore
del
presente
decreto,
tuZe
le
cessioni
di
beni
e
le
prestazioni
di
servizi
di
 importo
superiore
a
euro
500

1.000,
effeZuate
e
ricevute,
registrate
 o
soggeGe
a
registrazione,
nei
confronV
di
operatori
economici
avenV
sede,
 residenza
o
domicilio
in
Paesi
cosiddeW
black
list
di
cui
al
decreto
del
Ministro
 delle
finanze
in
data
4
maggio
1999,
pubblicato
nella
GazzeZa
Ufficiale
della
 Repubblica
italiana
n.
107
del
10
maggio
1999
e
al
decreto
del
Ministro
 dell'economia
e
delle
finanze
21
novembre
2001,
pubblicato
nella
GazzeZa
 Ufficiale
della
Repubblica
italiana
n.
273
del
23
novembre
2001.



190


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Comunicazione
black
list


L’ar7colo
22,
comma
8,
del
DDL
afferma
che:
 “Le
modificazioni
di
cui
al
comma
7
si
 applicano
alle
operazioni
indicate
nell’
 ar7colo
1,
comma
1,
del
decreto
legge
n.
40
 del
25
marzo
2010,
conver7to
dalla
legge
n.
 73
del
22
maggio
2010,
poste
in
essere
 nell’anno
solare
in
corso
alla
data
di
entrata
 in
vigore
della
presente
legge”.
 191


PROBABILI
NOVITA’
IVA
2014
 DDL

semplificazioni:
Iva
detraibile
sulle
cessioni
gratuite


L’ar7colo
19‐bis
1
(Esclusione
o
riduzione
della
 detrazione
per
alcuni
beni
e
servizi)
del
Dpr
n.
 633/1972,
viene
modificato
come
segue:
 “1.
In
deroga
alle
disposizioni
di
cui
all'arVcolo
19:
 (…)
 h)
non
e'
ammessa
in
detrazione
l'imposta
relaVva
 alle
spese
di
rappresentanza,
come
definite
ai
fini
 delle
imposte
sul
reddito,
tranne
quelle
sostenute
 per
l'acquisto
di
beni
di
costo
unitario
non
 superiore
a
lire
cinquantamila
euro
cinquanta;
 (…)”.
 192