2010 - Attribuzione responsabilità di

Si deve, inoltre, ritenere confermato il vincolo, posto dal comma 2 del citato art. 8, secondo il quale gli incarichi spettano solo al personale della...

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Parere n. 57/2010 - Attribuzione responsabilità di servizio (posizione organizzativa) a dipendente di categoria “C”

Il Comune di (omissis), Ente con popolazione inferiore ai tremila abitanti, chiede se sia possibile attribuire la responsabilità del servizio per l’area amministrativa-tributi ad un dipendente di categoria “C” in presenza di titolari di posizioni organizzative, in altre aree, di personale di categoria “D” in convenzione con altri Comuni, e non dipendente in senso proprio dal Comune di (omissis).

Sull’argomento relativo all’attribuzione delle posizioni organizzative, il servizio di consulenza si è già espresso per casi non identici al presente ma simili (vedi pareri 120/2009 e 136 /2009). Nel caso specifico si ritiene che in presenza di personale di categoria “D” non risulta possibile attribuire la titolarità di posizioni organizzative a personale di categoria “C” in quanto il comma 3 dell' articolo 11 del nuovo ordinamento professionale prevede l' applicazione della disciplina degli articoli 8 e seguenti ai dipendenti inquadrati nelle categorie C o B, solo in assenza di personale di categoria “D”. Tale articolo stabilisce che, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell' Ente, secondo l' ordinamento organizzativo definito dal Regolamento degli uffici e servizi, è anche titolare di una posizione organizzativa, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del Ccnl 31/3/1999. La norma stabilisce che qualora l' Ente conferisca ad un dipendente la responsabilità di una struttura di vertice allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato. Il richiamo operato dal citato art. 15 agli articoli 8 e seguenti del predetto CCNL 31/3/1999, fa sì che la posizione organizzativa può essere attribuita agli apicali nel rispetto delle condizioni previste dai su richiamati articoli.

Si deve, inoltre, ritenere confermato il vincolo, posto dal comma 2 del citato art. 8, secondo il quale gli incarichi spettano solo al personale della qualifica “D”. Pertanto, gli incarichi possono essere conferiti al personale della categoria C, solo in presenza delle condizioni previste dal comma 3 del richiamato art. 11 e quindi solo nel caso che tale categoria sia apicale nell' Ente, per la totale assenza di posti di categoria D. Stante quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie in esame, poiché l' Ente è dotato di personale (in convenzione) di qualifica “D”, non risulterebbe possibile attribuire posizioni organizzative a personale di qualifica “C”. In materia lo stesso Ministero dell’Interno, con specifico parere, ha confermato quanto da sempre sostenuto da questo servizio. Infatti su specifica richiesta di un Comune sprovvisto di personale di categoria “D”, il quale chiedeva se fosse possibile assegnare la posizione organizzativa a personale della categoria “C”, pur in presenza in servizio a scavalco (avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 557 della legge 311/2004) di personale di altro Ente utilizzato in categoria “D”, il dicastero ha risposto negativamente ribadendo che: “In presenza di personale utilizzato a scavalco in categoria “D” non sarà possibile attribuire la posizione organizzativa a dipendenti di categoria “C” tenuto conto di quanto disposto dall’art 11 del ccnl 31 marzo 1999”. A maggior ragione ribadiamo che in presenza di personale convenzionato di categoria “D” (posto stabilmente a servizio dell’Ente) non sia possibile attribuire la posizione organizzativa al personale di categoria “C”.