Direzione Regionale del Piemonte
ENTRO QUANDO SI DEVE REGISTRARE IL CONTRATTO Entro 30 giorni dalla data di firma del contratto o dalla sua decorrenza se è precedente (ad esempio: un contratto che decorre dal 1° settembre e viene firmato il 10 settembre deve essere registrato entro il 30 settembre). Se il contratto ha una durata inferiore a 30 giorni non è obbligatorio registrarlo. CHI DEVE REGISTRARE Può registrare il contratto e versare l’imposta di registro una delle parti contraenti: il locatore (proprietario dell’immobile o uno dei proprietari) o il conduttore (l’inquilino o uno degli inquilini). Le parti suddividono l’imposta da pagare tra loro in parti uguali, oppure in misura diversa in base a quanto stabiliscono nel contratto, ma soltanto una persona paga l’intero importo. DOVE REGISTRARE ONLINE sul sito www.agenziaentrate.it con il servizio “RLI web” accedendo all’Area riservata con il codice PIN personale*
OPPURE
IN UFFICIO: in un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in tutta Italia
*Sono obbligati alla registrazione telematica i possessori di almeno 10 immobili e gli agenti immobiliari.
COSA PORTARE PER REGISTRARE IN UFFICIO:
ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuata con modello “F24 Elementi identificativi” (v. di seguito “Come pagare l’imposta di registro”). Dal 1° gennaio 2015 non è più possibile utilizzare il modello F23. almeno due copie del contratto da registrare, di cui almeno una con firme in originale. i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo): una marca da 16,00 euro per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. Le marche devono avere data di emissione precedente o uguale alla data di firma; se hanno data successiva, bisogna aggiungere entro 30 giorni un’ulteriore marca da 1,60 euro, oltre 30 giorni un’ulteriore marca da 2,00 euro. la richiesta di registrazione, cioè il modello RLI compilato (che si può scaricare da internet o ritirare direttamente in ufficio).
ATTENZIONE! I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale l’inquilino dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, ad eccezione dei casi di locazione di singole unità immobiliari.
COME PAGARE L’IMPOSTA DI REGISTRO Ci sono due possibilità: 1. con il modello “F24 Elementi identificativi”. I titolari di partita Iva devono presentarlo esclusivamente in via telematica, in tre modi: direttamente sul sito www.agenziaentrate.it, mediante i servizi on-line di banche e poste tramite gli intermediari (commercialisti, CAF, ecc.). Tutti gli altri contribuenti possono presentare il modello “F24 Elementi identificativi” anche presso banche o uffici postali. Per informazioni: www.agenziaentrate.gov.it CALL CENTER dell’Agenzia delle Entrate: 848.800.444 (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo)
2.
richiedendo l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Con questa modalità è possibile pagare sia l’imposta di registro sia quella di bollo. Chi registra online può farlo direttamente mediante il servizio “RLI web”, chi si reca in Ufficio può presentare il modello per la richiesta di addebito su conto corrente.
ATTENZIONE! I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca (regime sostitutivo) non devono pagare l'imposta di registro al momento della registrazione, ma pagheranno poi soltanto l’imposta sostitutiva entro le stesse scadenze previste per l’Irpef (generalmente a giugno e novembre). QUANTO PAGARE L’importo dell’imposta di registro varia a seconda del tipo di immobile. Per le abitazioni è pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità. Il versamento - per la prima annualità - non può essere inferiore a 67 euro. Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo soggetto, estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta (pari a 0,50%). CODICI TRIBUTO da utilizzare nel modello “F24 Elementi identificativi” Imposta di registro per prima 1500 Imposta di bollo registrazione Imposta di registro per annualità 1501 Sanzione per tardiva registrazione successive Imposta di registro per cessione 1502 Interessi per tardiva registrazione Imposta di registro per risoluzione: 1503 Sanzione per tardivo versamento Imposta di registro per proroga 1504 Interessi per tardivo versamento
1505 1507 1508 1509 1510
PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della “base imponibile” sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, bisogna considerare soltanto il 70% del canone annuo e su questa somma calcolare il 2%. PER I CONTRATTI PLURIENNALI Per i contratti che durano più anni, i contribuenti possono scegliere di: pagare l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto, al momento della registrazione (=2% del canone totale pattuito per tutte le annualità); versare l’imposta anno per anno, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente (=2% del canone di ciascun anno, tenendo conto degli aumenti Istat). Chi sceglie la prima opzione (pagare per l’intera durata del contratto) ha diritto a una riduzione pari alla metà del tasso di interesse legale (0,5% dal 1° gennaio 2015) moltiplicato per gli anni di durata del contratto. In ogni caso l’imposta non può comunque essere inferiore a 67 euro. Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta. Per chi sceglie invece di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Per informazioni: www.agenziaentrate.it CALL CENTER dell’Agenzia delle Entrate: 848.800.444 (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo)