TERMINI TECNICI PER DEFINIRE LA CONDIZIONE DI PAGAMENTO

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TERMINI TECNICI PER DEFINIRE LA CONDIZIONE DI PAGAMENTO

di Antonio Di Meo

Estero >> Commercio internazionale

Una delle più grosse problematiche che gli operatori devono affrontare nelle vendite all’estero è quella concernente la scelta del “mezzo” più rassicurante per ottenere il pagamento delle proprie forniture evitando e/o riducendo i rischi connessi al mancato o ritardato pagamento. Chi vende proporrà alcune clausole che lo rassicurino circa l’incasso, del proprio credito, chi, invece, acquista, si preoccuperà di avere la liquidità per effettuare il relativo pagamento, cercando di posticiparlo rispetto alla consegna della merce o alla prestazione del servizio. In questi casi è importante che l’esportatore segua una strategia contrattuale che gli consenta di posizionarsi sui mercati individuati riducendo al minimo i rischi di mancato o ritardato pagamento che potrebbero riservargli danni economici tali da impedire, a volte, la competitività o la presenza su certi mercati. L’incontro tra queste esigenze contrapposte determinerà, comunque, la scelta della condizione di pagamento, che sarà influenzata da vari “elementi” che, negli scambi internazionali, assumono una rilevanza maggiore in relazione a quanto di seguito elencato (si veda la tavola 1): ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

il rischio commerciale (insolvenza della controparte); la situazione politica ed economica del paese della controparte (rischio paese); il rapporto e il grado di conoscenza esistente tra il venditore e il compratore; la forza contrattuale e la situazione particolare del settore d’appartenenza; il regime valutario del paese del compratore; la possibilità di attivare una copertura del rischio commerciale e/o politico; la tipologia di accordo commerciale sottostante; gli usi, le consuetudini e le normative all’import esistenti nei singoli paesi; la prassi bancaria internazionale; il settore merceologico e il mercato di riferimento; il volume delle singole forniture; la distanza.

Se diversi sono gli elementi da considerare nella scelta del mezzo di pagamento più sicuro, occorre sottolineare l’importanza per l’esportatore di considerare sempre che nelle transazioni commerciali con soggetti residenti in paesi esteri, i rapporti economici assumono una ben diversa portata nei loro contenuti a rischio in quanto caratterizzati dalla “diversità” e dalla “mancanza”, spesse volte, di un quadro di riferimento certo ed uniforme. L’incertezza ed il rischio diventano, quindi, elementi che influenzano il comportamento dei rispettivi operatori economici (venditore e compratore), tanto che l’identificazione e la valutazione di questi elementi diventa necessaria per definire il pagamento del prezzo di una fornitura di beni e/o di servizi. Non ci addentreremo, comunque, in questo contesto, nell’esame degli strumenti che possono essere adottati dalle imprese esportatrici per superare e/o ridurre il rischio di mancato pagamento. Ci limiteremo ad offrire un contributo all’uso appropriato dei termini tecnici per definire la forma di pagamento fornendo alcuni suggerimenti su come la condizione di pagamento dovrà essere formulata in un contratto di compravendita internazionale (proforma invoice, order confirmation, altro). Prima, comunque, di analizzare la terminologia tecnica con cui formulare la condizione di pagamento, è importante sottolineare come l’esportatore non possa e non debba trascurare di definire in un accordo commerciale con l’estero, i seguenti punti: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

il momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura (quando pagare); il modo in cui sarà trasferito l’importo (come pagare); il luogo di pagamento (dove pagare); la moneta di pagamento (in che moneta pagare); le banche che interverranno nell’operazione; la forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata.

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PAGAMENTO ANTICIPATO O POSTICIPATO Riguardo a quando pagare, cioè al momento in cui dovrà avvenire il pagamento, le parti potranno concordare che il pagamento della fornitura sia effettuato prima (pagamento anticipato), dopo (pagamento posticipato) o contestualmente alla consegna della merce (pagamento contestuale). Pagamento anticipato Per il venditore/esportatore è certamente la condizione da preferire, in quanto il compratore trasferisce l’importo relativo alla compravendita prima di ricevere la merce. Il venditore spedirà la merce ordinata dal compratore soltanto quando l’importo relativo alla fornitura gli sarà stato accreditato sul conto corrente. Il rischio, così, è totalmente a carico del compratore in quanto non ha la certezza che il venditore gli spedirà la merce, nella data e nel luogo pattuito e se la riceverà conforme agli standard tecnici e alle caratteristiche stabilite nel contratto. Il compratore che si trovi in questa situazione può, comunque, cautelarsi dal suddetto rischio chiedendo al venditore di far aprire a suo favore, da una primaria banca, una garanzia a tutela dell’esborso effettuato. In altri termini, si tratta di una garanzia di corretto adempimento del contratto denominata Advance payment bond con la quale una banca, su istruzioni dell’esportatore, si impegna a riconoscere all’importatore l’importo pagato anticipatamente dallo stesso nel caso di mancata spedizione della merce. Pagamento posticipato È la situazione che preferisce il compratore, in quanto riceve la merce ordinata prima di eseguire il trasferimento del prezzo a favore del venditore. In questo caso è il venditore che si accolla tutti i rischi: deve produrre la merce, metterla a disposizione del compratore nel luogo e nei termini concordati e spedirla fino a destinazione. Con il pagamento posticipato rispetto alla spedizione della merce, il venditore è esposto al rischio di mancato pagamento a causa di inadempienza del compratore (che potrebbe non pagare o pagare in ritardo) oppure a causa di inadempienza del paese in cui risiede il compratore (rischio politico). È senz’altro la forma più diffusa e, proprio per i rischi cui è esposto il venditore, richiede che la definizione della condizione di pagamento sia effettuata con attenzione per ridurre o superare i predetti rischi adottando, a seconda dei casi, strumenti di cautela che possono essere di tipo assicurativo oppure di tipo bancario. Tavola 1 – Come fissare il prezzo

La forma tecnica di pagamento

La data di pagamento

Il modo in cui sarà trasferito l’importo (Swift)

Elementi da definire nella fissazione del prezzo nelle vendite all’estero

Il luogo di pagamento

La moneta di pagamento (Eur, Esd, ecc.)

Le banche che interverranno nel pagamento

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TERMINI TECNICI PER DEFINIRE LA CONDIZIONE DI PAGAMENTO NELLE VENDITE OLTRE CONFINE Come già sottolineato più sopra in questa trattazione tralasciamo volutamente di analizzare i singoli mezzi di pagamento nella loro articolazione, nelle loro caratteristiche tecniche e nella valutazione dei rischi che gli stessi presentano per le parti, limitandoci ad offrire ai lettori alcuni suggerimenti circa la loro formulazione e la terminologia tecnica da utilizzare nella definizione del pagamento del prezzo nelle vendite con l’estero. Prima, però, di suggerire qual è la terminologia tecnica da adottare, caso per caso, ci preme fare alcune considerazioni di carattere generale che ci auguriamo possano rivelarsi utili per l’operatore economico. In particolare si vuole sottolineare quanto sia di fondamentale importanza evitare l’uso di espressioni e termini generici quali, ad esempio, pagamento a mezzo “rimessa diretta” o, anche, nella terminologia consuetudinariamente adottata nelle transazioni commerciali domestiche “rimessa diretta a xx giorni data fattura fine mese”. Termini, questi, molto spesso abbreviati con le sigle “RD” o anche, “RD a xx GG DFFM” per indicare un pagamento a mezzo bonifico bancario o, anche, specificando il momento esatto in cui matura l’impegno al pagamento, a mezzo bonifico bancario a xx giorni dalla data della fattura fine mese. L’utilizzo, infatti, di queste espressioni, che nel nostro paese assumono un preciso significato, generato dagli usi commerciali, nelle transazioni commerciali con l’estero, possono dare origine a malintesi e/o ad interpretazioni diverse da quanto si voleva formulare. Potrebbero, pertanto, non essere considerate necessariamente come sinonimo di “bonifico bancario”, provocando ritardi nel pagamento e/o addirittura, mancati pagamenti. Altro aspetto da non sottovalutare è la ripartizione delle spese e commissioni che le banche (quella del compratore e quella del venditore) addebitano per l’esecuzione del pagamento. È opportuno concordare, quindi, che le spese e le commissioni della banca del compratore saranno a carico del medesimo, mentre le spese e le commissioni della banca del venditore saranno, invece, a carico di quest’ultimo. In inglese: “charges and commission of buyer’s bank on account of buyer and charges and commission of seller’s bank on account of seller”. In gergo tecnico/bancario la ripartizione delle spese e commissioni tra ordinante e beneficiario viene denominata con il termine “Share”. Fatte queste dovute considerazioni soffermiamoci, ora, sull’esame dei termini tecnici per definire il pagamento del prezzo a seconda che il mezzo di pagamento concordato sia rappresentato da un (si veda la tavola 3): ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

bonifico bancario; assegno bancario e lock box system; incasso documentario; incasso documentario semplice; incasso elettronico; bonifico bancario assistito da garanzia bancaria; bonifico bancario assistito da una Stand by Letter of credit; credito documentario irrevocabile; cambiale internazionale a scadenza.

Bonifico bancario Nel caso in cui il pagamento a favore dell’impresa esportatrice debba avvenire per bonifico bancario, si dovrà specificare:

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“pagamento a mezzo bonifico bancario via swift al … (indicando la data in cui il bonifico bancario dovrà essere effettuato oppure indicando la data a decorrere dalla quale lo stesso sarà effettuato, vale a dire bonifico bancario da effettuare ad XX giorni a decorrere dalla data (ad esempio) della fattura o del documento di trasporto/spedizione. Dovranno, poi, essere precisati gli estremi della banca presso cui l’importo dovrà pervenire)”.

“banker’s swift transfer or transmission” in sigla S.T. at … or at … days from invoice date or transport documents date (international consignment note oppure Air way bill AWB oppure Bill of Lading - B/L, oppure Forwarding certificate of receipt o altro).

È importante, inoltre, non trascurare l’indicazione dell’indirizzo Swift (Society for world wide interbank financial telecomunication) della banca su cui si richiede l’accredito, vale a dire il codice identificativo della propria banca (BIC Code - Bank identification code). Al riguardo occorre segnalare che molte banche hanno predisposto dei talloncini adesivi (di solito fosforescenti) con l’indicazione esatta delle coordinate bancarie da apporre sulle fatture commerciali e/o sulle fatture proforma. Nei rapporti con controparti UEM, inoltre, il numero del conto corrente su cui disporre l’accredito dell’importo deve essere in formato IBAN - Intrenational Bank Account Number, cosa questa che permetterà, di assimilare le spese che la banca italiana tratterrà dall’importo ricevuto, alle spese domestiche, con notevole risparmio, quindi, di oneri per l’impresa venditrice. È possibile, anche se non viene molto usato concordare che il pagamento avvenga con bonifico bancario a mezzo assegno denominato “swift check”. Tale possibilità va formulata come segue: “payment by swift check at …” oppure “ … at … days from …”.

Sigle usate come sinonimo di bonifico P.O.= payment order M.T.= mail transfer S.T.= swift transfer or transmission

Assegno bancario e Lock box system Nel caso in cui si concordi un pagamento a mezzo assegno bancario, occorre precisare se è sufficiente un assegno di conto corrente bancario emesso direttamente dal cliente sulla banca presso cui intrattiene il rapporto di conto oppure se l’assegno bancario dovrà essere emesso da una banca all’ordine dell’impresa esportatrice. Nel primo caso avremo un pagamento a mezzo assegno bancario che verrà denominato: “payment by check” oppure “payment by cheque”. Nel secondo caso avremo un pagamento a mezzo assegno bancario che, in Italia, viene denominato, anche se impropriamente, «assegno circolare», intendendo definire con questo termine un assegno emesso da una banca e, quindi, equiparato ai “contanti”. Il termine inglese per definire questo sarà: “payment by International money order” oppure, anche “cashier’s check” issued by a first bank o anche by first class bank. In ambedue i casi bisognerà sempre precisare, poi, la data entro cui si vuol ricevere tale assegno a pagamento della fornitura. Esiste, poi, un’ulteriore possibilità che permette agli esportatori di dare indicazione alla clientela che paga a mezzo assegno bancario che lo stesso venga inviato, anziché all’indirizzo dell’esportatore (in Italia), all’indirizzo di una banca nel paese dell’importatore stesso presso la quale l’esportatore ha attivato un conto a suo nome oppure con la quale una banca italiana ha instaurato un rapporto di corrispondenza in base al quale si autorizza la banca estera a curare, per conto dell’esportatore, l’incasso dell’assegno delegandola, nel contempo, ad apporre sullo Pagina 5 di 11

stesso la firma di girata. Stiamo parlando del “lock box system”. Questo incarico, può essere formulato come segue: payment of our invoices n. … dated … by cheque (or check) to address to our bank’s corrispondent … (indicando la banca estera del paese dell’importatore), to the following address … (indicare l’indirizzo della stessa). Incasso documentario Nel caso in cui si dovesse optare per un pagamento a mezzo incasso documentario, cioè incasso di documenti commerciali come, ad esempio, le fatture, i documenti di trasporto, le liste di imballo, (packing list), i certificati e quant’altro, il cui pagamento degli stessi sarà ovviamente «a vista», bisognerà precisare quanto segue: “documents against payment” in sigla D/P oppure “cashs against documents” in sigla Cad precisando la banca d’appoggio dei documenti, cioè la banca presentatrice (presenting bank) a cui dovranno essere inviati i documenti per la consegna all’importatore soltanto contro pagamento dell’importo. Nel caso in cui venisse concessa una dilazione di pagamento rispetto alla consegna dei documenti, avremo un pagamento contro accettazione che dovrà essere formulato come segue: “documents against acceptance”, in sigla D/A, di una tratta (Draft e/o bill of exchange) oppure contro firma di un pagherò cambiario (promissory note), scadenti ambedue ad una data certa, da non confondersi con la “promissory letter” (in uso in Grecia), oppure contro firma di un qualsiasi ulteriore impegno al pagamento (sempre a data certa) sottoscritto dall’importatore. Quest’ultima forma di pagamento, che prevede la consegna dei documenti commerciali contro accettazione di un impegno a pagare l’importo ad una certa data, può essere vincolato all’avallo di una banca e/o al rilascio di una garanzia bancaria. In tal senso occorrerà precisare, a titolo di esempio, Documents against acceptance of a promissory note at … (indicare la data di scadenza del pagamento), guaranted by first bank (o, meglio, specificando quali le banche gradite per l’apposizione dell’avallo e/o il rilascio della garanzia). Incasso documentario semplice In alcuni casi gli operatori inoltrano tutti i documenti commerciali direttamente alla controparte, concordando, poi, che il pagamento avvenga con un incasso semplice ad una certa scadenza di una cambiale tratta accettata o meno dal compratore, di un pagherò cambiario, o di una ricevuta bancaria o di un altro documento finanziario analogo. In tali casi la forma di pagamento viene definita “clean collection”. Quindi: “clean collection by bill of exchange” (or promissory note or receipt) at … (indicare la data si scadenza). Incasso elettronico Nelle vendite verso la Francia e la Spagna il pagamento a mezzo incasso semplice di documenti finanziari (cambiali pagherò, cambiali tratte con o senza accettazione, ricevute bancarie e/o altro), visto al punto precedente, può essere veicolato a mezzo sistemi di incasso elettronico analoghi a quanto avviene in Italia con il RIBA. In Francia tale sistema è conosciuto con la denominazione di “Lettre de change relevé (LCR)” e va definito come segue: “payment par Lettre de change releve (LCR) aceptè (or non aceptè) par l’acheteur, tire a l’order de … (indicare il nome del venditore) echeance a … avec livraison a le vendeur de cette Lettre de change dans … jours par la livraison de la merchandise”.

“pagamento a mezzo Lettre de change releve (LCR) accettata (o non accettata) dal compratore emessa all’ordine del … (indicare il nome del venditore) scadente a … con consegna al venditore di questa Lettre de change relevè entro … giorni dalla consegna della merce”.

Nel caso trattasi di cambiali pagherò occorrerà sostituire il termine “Lettre de change relevè” con il termine: “Billet a ordre relevé (BOR)”. In Spagna, invece, l’incasso elettronico riguarda delle semplici cambiali tratte prive di accettazione che vengono denominate “Incasso electronico de efecto” o, più comunemente, “Receibos”. Pagina 6 di 11

In ambedue i casi si raccomanda al venditore di farsi inviare dal compratore tutte le coordinate bancarie per l’immissione nel circuito di incasso elettronico. Bonifico bancario assistito da garanzia bancaria Nei casi in cui, invece, a fronte di un pagamento a mezzo bonifico bancario (esaminato al primo punto, l’esportatore si accordi con la controparte estera per il rilascio di una garanzia bancaria a tutela del pagamento concordato, si dovrà stabilire, in fase contrattuale, quanto segue: “bonifico bancario via swift al … (oppure) a … giorni dalla data … assistito da garanzia bancaria a prima domanda da ricevere entro … dalla data … rilasciata da primaria banca … (indicare la banca sulla quale si intende far giungere la predetta garanzia)”.

“S.T. - swift transfer or transmission at … (oppure) at … days from invoice date or transport document date guaranted by irrevocable payment guarantee” at first demand to receive not last of … from date of … issued by first bank on …”.

In tali casi diventa opportune indicare al proprio cliente l’articolazione che dovrà avere tale garanzia di pagamento e, in particolare, a fronte di quale documento sarà possibile ottenere il pagamento a prima richiesta dalla propria banca. Bonifico bancario assistito da stand by letter of credit Se, invece, il bonifico bancario o, come più spesso avviene, i bonifici bancari a fronte di un ordine “aperto”, che prevede spedizioni ripartite nel tempo, sono assistiti da una stand by letter of credit, bisognerà indicare tale soluzione nel modo seguente: “S.T. - swift transfer or transmission at … (oppure) at … days from … date, guaranted by irrevocable stand by letter of credit” to receive not last … of or … from date of …, subject to UCP - Uniform customs and practice for documentary credits, 1993 revision, ICC publication n. 500 (soggetto, cioè, alle NUU - Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, revisione del 1993, pubbl. 500 della Camera di Commercio Internazionale)”. Anche in tal caso vale quanto detto sopra e, cioè, che bisognerà istruire il proprio cliente circa l’articolazione che la stand by letter of credit dovrà assumere, (quale il luogo e la data di utilizzo, quale la banca designata, se dovrà essere o meno confermata, quali i documenti da esibire alla banca per ottenere il pagamento e/o eventuali altre condizioni aggiuntive). La presentazione dei documenti sopra richiesti riguarderà una semplice dichiarazione sottoscritta dall’esportatore attestante di aver ottemperato al contratto di fornitura inviando la merce ordinata in conformità a tale contratto, ma di non aver ottenuto il pagamento alla scadenza concordata. In inglese la frase può essere formulata come segue: “we state that we have delivered the merchandise in conformity with the contract and that we have not received payment at maturity for the amount claimed under this guarantee (or under this irrevocable stand by letter of credit)”. In aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, l’esportatore può accettare che sia richiesta una copia della fattura contrassegnata “Non pagata”. In inglese: copy (es) of invoice (s) marked “unpaid”. Occorre, inoltre, precisare, sempre in fase contrattuale, che la “Stand by Letter of credit” dovrà essere trasmessa via swift da primaria banca. In inglese: Stand by Letter of credit to be issued by first class bank by swift for the amount of … and available with … (indicare la propria banca) by … with confirm oppure, se non necessaria, without confirm. Credito documentario irrevocabile Se il pagamento è, invece, un credito documentario irrevocabile, (denominato, anche, per brevità con la sigla LCI Irrevocable Letter of Credit), soprattutto quando le esportazioni sono rivolte a paesi considerati “a rischio”, non è sufficiente concordare con il proprio cliente tale strumento come mezzo di pagamento, ma occorre definire gli elementi essenziali che saranno oggetto della richiesta di emissione della LCI da parte del compratore ed entro quale data il credito documentario dovrà essere notificato al venditore/beneficiario. Bisognerà, pertanto, definire quanto segue: Pagina 7 di 11

pagamento a mezzo credito documentario irrevocabile con (o senza) conferma da emettere via swift da primaria banca, utilizzabile con … (indicare quale sarà la banca presso cui si vuole rendere utilizzabile il credito). Se viene richiesto un credito documentario “con conferma”, l’utilizzo sarà, necessariamente, presso la banca chiamata a confermare il credito documentario. Bisognerà, inoltre, indicare, la modalità di utilizzo (available with/by ...), se, cioè, il credito utilizzabile per pagamento a vista o differito, per negoziazione o per accettazione a vista o a scadenza con validità al … in … indicando il (luogo di scadenza che sarà sempre presso le casse della banca confermante, nel caso di conferma, ma che è sempre, comunque, opportuno che sia presso le casse di una banca designata nella piazza del beneficiario), per l’importo di … . (date and place of expiry ... to the amount of ...). Dovranno, poi, essere indicati tutti i punti essenziali che rappresentano il contenuto del credito documentario e, cioè, l’ultima data di spedizione, le spedizioni parziali e i trasbordi specificando se sono ammessi o non ammessi, ecc.) e, in particolare, i documenti che dovranno essere presentati alla banca su cui è reso utilizzabile il credito entro la data di validità al fine di ottenere la prestazione promessa. La formulazione inglese potrà essere le seguente: “payment by irrevecable documentary credit with confirm (or without confirm), to trasmit by swift, available with … by payment at sight (or deffered payment at …), by negotation or by acceptance at …, Expiry date … careof … to the amount of … to issue by first class bank as per details herennder indicated: advising/confirming/nominated bank (banca avvisante/confermante/designata); partial shipment ... (parziali spedizioni ...); transhipment ... (trasbordi ... ); loading on board/dispatch at/from ... for transportation to ... (luogo di caricamento a bordo/spedizione a/da ... per trasporto a ...); last date of shipment … (ultima data di spedizione …); description of goods … (descrizione della merce); documents required … (documenti richiesti); additional conditions … (condizione aggiuntive …); charges and commission … (spese e commissioni …).

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Cambiale internazionale Nei casi di vendita con pagamento dell’importo dilazionato (in tutto o in parte), rispetto alla data di spedizione della merce, la relativa clausola potrebbe essere la seguente: “Il prezzo della fornitura pari ad … (divisa/importo), sarà pagato come segue: ƒ

(divisa/importo) … (pari al …% del prezzo della fornitura) in via anticipata con bonifico bancario via swift entro …, sulla banca … (indicare la banca);

ƒ

(divisa/importo) … (pari al …% del prezzo della fornitura), mediante n. … cambiale/i pagherò emessa/e dal compratore (eventualmente avallata/e e/o garantita/e da … (indicare banca/che avallate/i), emessa/e all’ordine del venditore, scadente/i a … giorni dalla data di spedizione. Tale/i cambiale/i, prima dell’entrata in vigore del presente contratto di fornitura,

“Payment of the total contract amount will be executed as follows: ƒ

(divisa/importo) … representing the … % (… per cent) of the total contract amount, to be paid by advance banker’s swift transfer ( or transmission) within … on bank … (indicare la banca);

ƒ

(divisa/importo) … representing the … % (… per cent) of the total contract amount, to be paid by number … promissory note/es issue by buyer, in case guaranted by first class bank (indicare la/le banca/che garanti), to the order of seller expiry at … days from shipment date. This (these) promissory note (es), before of validity of the contract, will be Pagina 8 di 11

dovrà/dovranno essere depositata/e dal compratore, presso la filiale della banca … (indicare la banca del venditore) per il tramite di primaria banca del paese del compratore con istruzioni di renderle di libera disponibilità del venditore solo contro presentazione dei seguenti documenti: 1. fattura commerciale relativa alla fornitura di cui al presente contratto; 2. documenti di trasporto;

deposited from buyer careof bank … (indicare la banca del venditore), through first bank in contro of buyer with order to present to the seller by free payment only against presentation of the following documents: 1. commercial invoice regarding goods of the contract;

the

2. transport documents; 3. in case another documents.

3. attestazione doganale di uscita della merce; 4.

eventuali altri documenti convenuti tra le parti.

Occorre far presente che, nel caso di dilazione di pagamento, le cambiali pagherò (promissory notes) potranno essere presentate allo sconto pro-soluto ad un Istituto finanziario (denominato forfaiter direttamente e/o per il tramite (come generalmente avviene) della propria banca che provvederà, così ad: accreditare il netto ricavo in via definitiva e liberatoria senza, cioè, rivalsa sul venditore/beneficiario. Il termine inglese è: “Without recourse” (senza rivalsa), da non confondere con “With recourse” (con rivalsa). Nel definire tale condizione di pagamento si ricorda che la stessa dovrà rispecchiare le regole internazionali del “Consensus” (si veda la tavola 2) se si vorrà accedere alle agevolazioni previste e, in particolare, avvalersi della possibilità di volturare la polizza Sace. In caso di impossibilità a rispettare tali regole di cui alla tavola rimarrà la possibilità di concedere dilazioni di pagamento, con eventuale possibilità di sconto delle cambiali, alle condizioni di mercato. Tavola 2 – Il Consensus Il Consensus è un accordo internazionale siglato tra i paesi dell’Ocse il 4 aprile 1978 (recepito in Italia con decreto ministeriale del 2 dicembre 1978) nato con l’intento di limitare la loro concorrenza nella concessione di dilazioni e facilitazioni di pagamento nei contratti di vendita o di leasing che prevedono un periodo di rimborso pari o superiore ai due anni. Le condizioni che i paesi aderenti reciprocamente si sono impegnati a rispettare riguardano i tassi d’interesse, la percentuale minima dei pagamenti anticipati, ecc., le modalità e i tempi di rimborso. La fissazione dei tassi di interesse viene definita periodicamente sulla base di diversi indicatori e con validità che, di norma, si riferisce ad un mese (dal 15 al 14 di ogni mese). Il Consensus si applica ai crediti all’esportazione di beni strumentali che comportano: una quota del prezzo da corrispondere per contanti (quota anticipata più quota contro documenti) che non potrà essere complessivamente inferiore al 15% del prezzo della fornitura; una quota dilazionata non superiore all’85% del prezzo della fornitura; un tasso di interesse che può essere liberamente concordato dalle parti purché non risulti inferiore a quello stabilito in quel momento dalle intese internazionali di “Consensus”; una dilazione minima concessa che non potrà essere inferiore ai 24 mesi per ottenere i benefici del contributo degli interessi e/o per avere accesso alla polizza Volturabile SACE; un rimborso delle rate comprensive degli interessi che dovrà avvenire in via semestrale posticipata.

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Tavola 3 – Termini tecnici per definire la condizione di pagamento nelle vendite all’estero Italiano bonifico bancario via swift bonifico bancario a mezzo assegno assegno bancario di conto corrente assegno bancario emesso da banca incasso documentario documenti contro accettazione incasso documentario semplice incasso elettronico di effetti (Francia) incasso elettronico di effetti (Spagna) bonifico bancario assistito da garanzia bancaria bonifico bancario assistito da Stand by Letter of credit credito documentario irrevocabile con conferma (o senza conferma)

Inglese banker’s swift transfer or trasmission swift check check or cheque international money order or chashier’s check documents against payment (D/P) documents against acceptance (D/A) clean collection Lettre de change relevé (LCR) Incasso electronico de efecto (IEF) or Receibos Swift transfer or transmission guaranted by irrevocabile payment guarantee Swift transfer or transmission guaranted by irrevocabile Stand by Letter of credit irrevocabile documentary credit with confirm (or without confirm)

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GLOSSARIO Compravendita internazionale Il rapporto di compravendita internazionale comporta diverse difficoltà nella determinazione della normativa che sarà applicata al contratto. La Convenzione di Vienna del 1980 equivale ad una legge nazionale sulla contrattazione internazionale, i cui principi vengono automaticamente applicati quando le controparti risiedono in Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione. Swift Acronimo di: “Society for worldwide interbank financial telecommunication”. E’ la rete interbancaria per il trattamento di operazioni finanziarie internazionali; creata e gestita da banche, la rete e' accessibile anche a numerose categorie di operatori non bancari.

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Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/

Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Commercio Internazionale Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero, Ipsoa Editore Copyright: WKI - Ipsoa Editore

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