ASSENZA per MALATTIA - fimverona.org

Nell’arco del triennio utile per il calcolo del periodo di comporto si assenta per malattia per un totale di 12 mesi. Tra i vari periodi di...

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ASSENZA per MALATTIA Settore industria e piccola e media industria metalmeccanica (CCNL FEDERMECCANICA E UNIONMECCANICA) Obblighi del lavoratore/lavoratrice: L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro il giorno stesso dell’inizio dell’assenza, anche telefonicamente; Il certificato medico attestante la malattia deve essere inviato entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza al datore di lavoro ed entro il secondo giorno dal rilascio all'INPS (solo per gli operai); Cambiamenti di domicilio o dimora, anche temporanei, nel corso del periodo di assenza, devono essere tempestivamente comunicati al datore di lavoro; Sono ammesse visite di controllo da parte di medici dei servizi ispettivi dell’INPS. Le visite di controllo sono effettuate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni comprese le domeniche e i festivi. Entro queste fasce orarie il/la lavoratore/lavoratrice devono essere reperibili presso il proprio domicilio. Nel caso in cui il/la lavoratore/lavoratrice risulti assente alla visita di controllo è soggetto/a a sanzioni da parte dell’azienda e anche dell’INPS. Provvedimenti INPS: prima assenza: perdita primi 10 giorni di malattia; seconda assenza: riduzione del 50% dell’indennità di malattia successiva al primo controllo; terza assenza: perdita dell’intera indennità. Provvedimenti del datore di lavoro: assenza non giustificabile riscontrata dai medici dei servizi ispettivi dell’INPS durante le fasce orarie previste per le visite di controllo, potranno comportare i provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti. N.B. L’obbligo di reperibilità non vige in caso di assenza per infortunio sul lavoro. CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E RELATIVA RETRIBUZIONE Il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo che varia in funzione della anzianità di servizio (cosiddetto PERIODO DI COMPORTO): ANZIANITÀ di SERVIZIO

Periodo massimo di assenza per malattia ai fini della CONSERVAZIONE del POSTO

Fino a 3 anni

6 mesi

TRATTAMENTO ECONOMICO 100% primi 2 mesi 50% succ. 4 mesi 100% primi 3 mesi

Da 3 a 6 anni

9 mesi 50% succ. 6 mesi 100% primi 4 mesi

Oltre 6 anni

12 mesi 50% succ. 8 mesi

Tabella n. 1 (comporto breve) Per il calcolo dei periodi di assenza per malattia, ai fini del raggiungimento dei limiti previsti per la conservazione del posto di lavoro, si devono conteggiare le assenze complessivamente verificatesi nell’arco dei 36 mesi precedenti l’inizio della malattia. Esempio: ipotizziamo che il 23 ottobre 2008 abbia inizio un periodo di assenza per malattia. Ai fini del calcolo del periodo di comporto per la conservazione del posto di lavoro devono essere conteggiate tutte le assenze per malattia verificatesi nei 36 mesi precedenti cioè nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2005 e il 23 ottobre 2008. ECCEZIONI: i periodi massimi di assenza per malattia ai fini della conservazione del posto di lavoro - indicati nella tabella n. 1 – si modificano nei seguenti casi: 1. unica malattia ininterrotta di durata superiore a 6, 9 o 12 mesi; 2. ricaduta nella stessa malattia se questo avviene entro 60 giorni dal termine della precedente malattia; 3. qualora negli ultimi 36 mesi si siano verificati almeno 2 eventi di malattia, pari o superiori a 3 mesi ciascuno; 4. se allo scadere del periodo di conservazione del posto di lavoro (comporto breve) sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi. Anzianità Aziendale Fino a 3 anni

Periodo massimo “prolungato” di assenza per malattia ai fini della Conservazione del posto Mesi 6 + 3 = 9

Da 3 a 6 anni

Mesi 9 + 4,5 = 13,5

Oltre 6 anni

Mesi 12 + 6 = 18

Trattamento Economico 100% primi 3 mesi 50% succ. 6 mesi 100% primi 4,5 mesi 50% succ. 9 mesi 100% primi 6 mesi 50% succ. 12 mesi

Tabella n. 2 (comporto prolungato)

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Superati i periodi di conservazione del posto il/la lavoratore/lavoratrice potranno richiedere per iscritto un periodo di aspettativa non retribuita di 4 mesi, prolungabili fino a massimo 24 mesi. Dal 1.1.2000, su richiesta del/la lavoratore/lavoratrice, l’azienda, per un massimo di due volte nell’anno ed entro 20 giorni dalla richiesta, fornirà un resoconto delle assenze per malattia effettuate nel triennio. TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO INPS Il trattamento economico in caso di malattia, per impiegati e intermedi, è a totale carico dell’azienda. Per gli operai il trattamento economico erogato è in parte a carico dell’azienda ed in parte a carico dell’INPS, secondo le percentuali di seguito indicate: INDUSTRIA e PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Periodo Trattamento Economico dal 1° al 3° giorno dal 4° al 20° giorno Dal 21° al 180° giorno Oltre 180° giorno

ARTIGIANI Periodo

azienda 50% azienda; 50& INPS 33,33% azienda; 66,66% INPS azienda

Trattamento Economico

dal 1° al 3° giorno azienda dal 4° giorno 50% azienda; 50& INPS NB: SE LA PROGNOSI E' INFERIORE A 7 GG. LA CARENZA NON VIENE PAGATA

N.B. Il trattamento degli apprendisti è equiparato a quello degli operai ed impiegati. N.B. Per il calcolo del trattamento economico da parte dell’INPS il periodo di riferimento è l’anno solare. TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIE BREVI Ai soli fini del trattamento economico, le assenze per malattia successive alla 7^ effettuate nel triennio precedente, di durata pari o inferiore a 5 giorni di calendario saranno conteggiate in misura doppia. Questa regola non si applica alle assenze dovute a ricoveri ospedalieri, compreso il day hospital, o a trattamenti terapeutici (emodialisi, morbo di Cooley, neoplasie, epatite B e C ovvero gravi malattie cardiocircolatorie) effettuati presso enti ospedalieri o debitamente certificati . Tabella n. 3(esempio di conteggio delle malattie brevi) Malattie brevi Calcolo giorni ai fini Ai fini trattamento per comporto economico 1° 5 5 2° 2 2 Ricovero ospedaliero 4 4 3° 3 3 4° 5 5 Malattia di 7 giorni 7 7 5° 4 4 6° 5 5 7° 5 5 Totale 7 malattie 40 giorni 40 Conteggio in misura doppia 8° 4 8 9° 3 6 Ricovero ospedaliero 5 5 10° 2 4 Totale 10 malattie 14 giorni 23 giorni Attenzione: la conservazione del posto di lavoro rimane invariata e si applicano i periodi previsti dalle tabelle 1 e 2. TRATTAMENTO ECONOMICO NEI CASI DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O MALATTIE SUPERIORI A 21 GIORNI In caso di eventi continuativi con ricovero ospedaliero e/o malattia lunga, è stata introdotta una deroga al normale trattamento economico della malattia, prevedendo ulteriori periodi al 100% della retribuzione. A seconda della propria anzianità di servizio viene corrisposto un ulteriore periodo di trattamento economico pari al 100% della retribuzione nei seguenti casi: - assenze per malattia di durata continuativa e superiori a 10 giorni con ricovero ospedaliero; - assenze per malattia di durata continuativa e superiori a 21 giorni senza ricovero ospedaliero. Anzianità aziendale Fino a 3 anni Da 3 a 6 anni Oltre i 6 anni

Ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni max. 50 giorni max. 75 giorni max. 90 giorni

Malattia di durata superiore a 21 giorni max. 60 giorni max. 75 giorni max. 90 giorni

L’ulteriore periodo di conservazione della retribuzione in misura piena non potrà in ogni modo superare il tetto massimo dei 120 giorni continuativi, comprensivi sia del ricovero ospedaliero che della malattia lunga. Attenzione: la deroga interviene solo sul trattamento economico mentre rimane invariato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Esempio: Lavoratore con oltre 6 anni di anzianità di servizio.

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Nell’arco del triennio utile per il calcolo del periodo di comporto si assenta per malattia per un totale di 12 mesi. Tra i vari periodi di assenze si riscontra un periodo di 90 giorni consecutivi e altri 90 giorni con ricovero ospedaliero. Nella tabella che segue il trattamento cui ha diritto il lavoratore Anzianità Aziendale Oltre 6 anni

Periodo massimo “prolungato” di assenza per malattia ai fini della Conservazione del posto Mesi 12 + 6 = 18

Trattamento Economico 100% primi 6 mesi 100% ulteriori 120 gg. 50% per il periodo restante

FERIE E MALATTIA La malattia interrompe il decorso delle ferie in due casi: 1. ricovero ospedaliero indipendentemente dalla durata; 2. malattia con prognosi superiore a 7 giorni, in tal caso l’interruzione parte dal 1° giorno della malattia. È necessaria la comunicazione al datore di lavoro e all’INPS. Se il/la lavoratore/lavoratrice si trova all’estero, deve: inviare tempestivamente un telegramma all’azienda informandola della malattia e luogo nel quale si rende reperibile; trasmettere via fax, entro 2 giorni, all’azienda e all’INPS certificato medico. Lo stesso dovrà essere presentato all’azienda e all’INPS, debitamente tradotto tramite l’ambasciata italiana, al rientro in Italia.

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