Risposta di Luigi Cascioli all'archiviazione disposta dal G

Chiesa di S. Bonaventura di Bagnoregio (firmato Don Enrico Righi) ed il proprio libro “La Favola di Cristo” per dimostrazione del presupposto logico d...

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Risposta di Luigi Cascioli all'archiviazione disposta dal G.I.P. dott Gaetano Mautone Avv. Cass. Mauro FONZO Corso Cavour, 84 - Tel. 0742/340038 0634 - FOLIGNO (PG). ALLAPROCURADELLAREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO Il Sig. Luigi Cascioli , residente in Roccalvecce (Viterbo), Via delle province 45/B ed elettivamente domiciliato ai fini del presente esposto-querela, in Foligno (PG), Corso Cavour n° 84, presso lo studio dell'Avv. Fonzo Mauro, difensore di fiducia, in virtù di nomina in calce al presente atto PREMETTE CHE in data 13.9.2002 il Sig. Luigi Cascioli ha presentato una denuncia-querela contro Don Enrico Righi (Parroco di Bagnoregio) per i reati di cui agli artt. 661 e 494 C.P., in quanto il Don Righi presenta come figura storica Gesù Cristo, mentre (secondo approfonditi studi filologici e di esegesi testuale condotti dal medesimo Sig. Cascioli sui Vangeli e sulla letteratura patristica e sulla storiografia del I e il II secolo d.C.) Gesù Cristo non è un personaggio storico ed anzi la sua figura è stata mutuata e modellata sulla falsariga di tal Giovanni di Gamala, a riprova di ciò, il denunciante allegava copia del bollettino parrocchiale della Chiesa di S. Bonaventura di Bagnoregio (firmato Don Enrico Righi) ed il proprio libro “La Favola di Cristo” per dimostrazione del presupposto logico dei reati (astoricità della figura di Gesù Cristo e sostituzione della figura di Giovanni di Gamala con quella di Cristo). Successivamente, il Sig. Cascioli presentava memoria integrativa, rammentando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C .P. ed allegando altro materiale a supporto. In seguito, la parte offesa chiedeva al Sig. Pubblico Ministero di procedere ad incidente probatorio, ai sensi dell'art. 394 C .P.P., demandando ad uno o più esperti il compito di accertare la storicità o meno della figura di Gesù Cristo; tuttavia, l'Accusa rimaneva inerte. Con atto notificato il 12/ 5/ 2003, il Sig Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione della notizia criminis , ritenendo il procedimento contro ignoti (!), con la motivazione “ le richieste di indagini sono inammissibili formalmente e per l'oggetto... la denuncia è palesemente infondata e non si riscontrano ipotesi di reato ”. Avverso tale richiesta, il Sig. Cascioli presentava rituale e tempestiva opposizione, deducendo: 1) che il procedimento non poteva essere rubricato “ contro ignoti ” poiché nella denuncia come negli atti successivi si era sempre additato Don Enrico Righi come responsabile dei fatti-integranti reato denunciati e che era stato prodotto agli atti il bollettino parrocchiale da questi firmato. 2) che il provvedimento era stato rubricato solo relativamente alla contravvenzione di cui art. 661 C .P. e non anche al più grave delitto di cui all'art. 494 C .P. 3) che non poteva essere dichiarata la palese infondatezza della notizia di reato, poiché -una volta dimostrato il presupposto logico (non storicità della figura di Gesù Cristo e sua modellazione sulla figura di Giovanni di Gamala)- ben sussistevano i reati esposti in denuncia, come dimostrava anche un'analisi giurisprudenziale sul punto. 4) che il rigetto della richiesta di incidente probatorio era del tutto inammissibile, poiché sostanzialmente immotivata, ed infondata poiché l'espletamento della perizia richiesta avrebbe comportato una sospensione del dibattimento superiore a 60 giorni e tanto consentiva di espletarla nella fase delle indagini, come previsto dall'art. 392 II comma del Codice di Procedura Penale . Né si poteva sostenere provata la storicità di Gesù Cristo. Il Sig. Cascioli si opponeva all'archiviazione e chiedeva che il GIP ordinasse al pubblico Ministero di formulare direttamente l'imputazione ovvero ad esperire le attività istruttorie richieste, iscrivendo Don Enrico Righi nel registro degli indagati per la supposta commissione dei reati di cui agli artt. 494 e 661 del Codice Penale . Il GIP del Tribunale di Viterbo, a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'opposizione e disponeva l'archiviazione del procedimento a carico d'ignoti ,

rilevando che: 1 ) l'opposizione sarebbe stata inammissibile “ poiché priva della specifica indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari requisiti di pertinenza e rilevanza ”; 2 ) che il problema della storicità di Gesù Cristo “ mal si presta ad essere scientificamente affrontata nelle aule di un tribunale”, 3 ) che “anche a voler considerare le imputazioni di cui agli artt. 494 e 661 C .P. ipotizzate dal Cascioli, deve riconoscersi come la prima fattispecie di reato presupponga il conseguimento di un vantaggio, mentre per integrare la seconda occorra l'elemento turbante dell'ordine pubblico, elementi tutti non rinvenibili nel caso in esame ”: Nulla veniva detto circa l'apertura del procedimento a carico di “ignoti” e non di Don Enrico Righi e neppure sulla valutazione del solo reato meno grave operata dal Pubblico Ministero. Tutto ciò premesso Luigi Cascioli come sopra rappresentato e difeso, ESPONE QUANTO SEGUE La contestazione sella storicità di Gesù Cristo non è una novità introdotta dal Sig. Cascioli (il cui studio è solo il più recente e quello in cui viene meglio descritta la ricostruzione del “personaggio Gesù Cristo” sulla base di Giovanni di Gamala), ma si inserisce nel solco di una tradizione di studi e confutazioni autorevoli che rimontano già ai primi secoli dell'era cristiana. Le tesi secondo le quali Gesù non sarebbe affatto vissuto sono state proposte in molti libri. Tra quelli noti anche in ambiente accademico cattolico si può citare G.A. Wells. Detto autore che è segnalato dai più eminenti biblisti ritiene che tutta la vicenda di Gesù, i suoi miracoli, la sua dottrina e la sua crocifissione sotto Ponzio Pilato, siano inventati dai cristiani soltanto dopo il 70 d.C. In precedenza, secondo Wells, Gesù era stato annunciato come sapienza incarnata che in circostanze ignote era stata crocifissa per i peccati degli uomini ed era risorta. Questa tesi si basa su tre linee argomentative: a ) La documentazione estracristiana sull'esistenza di Gesù è troppo tardiva perché possa vantare una forza probante indipendente dalla tradizione cristiana (riguardo a Flavio Giuseppe, Wells ritiene che nessuna delle menzioni di Gesù sia autentica ). b ) I vangeli non sono fonti in base alle quali poter ricostruire fatti storici attendibili, perché sono sorti troppo tardi: dopo l'anno 70. Il che nel caso d'eventuali tradizioni palestinesi significherebbe una frattura radicale all'interno della tradizione. Inoltre per ampi tratti i vangeli sono dipendenti l'uno dall'altro e perciò non è riscontrabile in essi un'attestazione molteplice della vicenda storica di Gesù. I vangeli sono testi in ampia misura leggendari e compenetrati dalle concezioni teologiche dei loro autori , che non erano ebrei e scrissero fuori della Palestina. c) Le lettere di S. Paolo sono in affetti testimonianze cristiane arcaiche, che però tacciono sulla vita di Gesù, in particolare sui suoi miracoli, la sua dottrina e le circostanze precise della sua morte, dal che Wells conclude che l'autore di esse non sapeva nulla a riguardo . Piuttosto, le lettere paoline designano Gesù Cristo come Redentore preesistente e incarnato, che in un periodo imprecisato è stato crocefisso come giusto sofferente per i peccati del suo popolo. Per Wells (esegeta cattolico) questo è uno sviluppo del mito della Sapienza preesistente che ha scelto di abitare in Israele (=si è incarnata), in cui asserzioni sulla sua morte vergognosa del giusto (il rappresentante della Sapienza Sap. 2,22), arricchite con passi profetici (i canti del servo di YHWH. Zc 12,10) furono interpretate in riferimento a una crocifissione. Questo mito annunciarono Pietro, Paolo e gli altri apostoli sulla base di apparizioni (I Cor. 15,2 ss), nelle quali il risorto si era fatto conoscere loro. Il bollettino parrocchiale firmato da Don Enrico Righi, che l'esponente torna ad allegare, ciò nonostante, contiene riferimenti alle macchinazioni, alle offese ed ai terribili tormenti subiti dall'uomo Gesù. I riferiti fatti sono esposti nel bollettino senza la medicina della critica storica così che inducono, sono idonei ad indurre all'estremismo religioso . Nello stesso ambito teologico contemporaneo, è fatto che Don Enrico Righi non può ignorare , si riflette in modo molto critico al problema della storicità di Gesù di Nazaret. Un esempio per tutti si trova nel lavoro del più eminente studioso biblico contemporaneo John P. Mayer che ha scritto “ Un Ebreo Marginale ” - Ripensare il Gesù storico - Le radici del problema e della persona. Questa opera è stata stampata con imprimatur di Mons. Patrick j. Sheridan , Vic.Gen. New York il 25 giugno 2001 con il titolo originale: A Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus; ed è, in Italia, pubblicato dal 2001 con ristampa del 2002 dalla casa editrice QUERINIANA di Brescia per la collana BTC ( BIBLIOTECA DI TEOLOGIA CONTEMPORANEA ) ove è reperibile all'indirizzo internet www.queriniana.it Dunque, un sacerdote, parroco di Bagnoregio ben deve sapere che esiste un non silenziabile problema riguardo alla persona del Gesù storico. Se con tutto ciò, e contrariamente a quanto sa, tace questo ed anzi enfatizza, come nell'allegato bollettino ha fatto, lo scandalo sulle sofferenze di Gesù ingenera nel lettore del fanatismo con turbamento dell'ordine pubblico . Don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) ha sostenuto,

nel bollettino della parrocchia di S. Bonaventura in Bagnoregio n° 245 marzo aprile 2002, la figura storica di Gesù affermando falsamente essere lui figlio di Giuseppe e di Maria (personaggi immaginari e storicamente inesistenti), nato a Betlemme e cresciuto a Nazaret. Che la figura di Gesù sia costruita per intero su quella di certo Giovanni di Gamala , figlio di Giuda detto il Galileo, risulta in maniera inconfutabile da una si grande quantità di prove da togliere ogni dubbio sulle falsificazioni operate dai redattori dei vangeli. Basterebbe soltanto quella riguardante la trasformazione dell'appellativo Nazireo , con cui veniva chiamato Giovanni di Gamala, in quella di Nazareno data a Gesù, quale abitante di Nazaret, per dimostrare nella maniera più assoluta la sostituzione di persona. Per questi motivi Don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio , dovrà essere iscritto nel registro degli indagati . << il nome della persona individuata come sospetto autore del reato è Don Enrico Righi e pertanto dovrà essere iscritto nel registro delle notizie di reato, come autorevolmente statuito da Cass.Sez. 119.5.1998 n° 1840, in base al disposto dell'art. 335 I comma del codice di rito penale, nel quale viene previsto che “Il pubblico ministero iscrive immediatamente , nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito ”. L'attribuzione formale del crimine ad una persona contenuta nella notizia di reato, determina, infatti, l'obbligo d'iscrizione della stessa nel relativo registro, secondo Cass. Sez.I 26.6 1996 n° 4384 e la necessità degli approfondimenti istruttori. Sul punto occorre che la questione sia approfondita in sede giuridica secondo il dettato della nostra Costituzione che impone come i giudici debbano soggiacere soltanto alla legge (art. 101) e non alle convinzioni religiose di chicchessia e che l'azione penale è obbligatoria (art. 112). Ove si ritenga la materia controversa si deve far ricorso allo strumento della perizia di cui all'art. 220 C .P.P., che serve a portare alla conoscenza del Giudice tutto quel sapere tecnico non in suo possesso. Pertanto si chiede già in questa sede l'espletamento di perizia tesa a determinare come, allo stato delle attuali risultanze della critica storica e già anche in ambito religioso, il problema di un'invenzione della persona “del Gesù storico” è attuale . La prova è da assumersi nei confronti di Don Enrico Righi ed è quella di determinare se vi sia volontà e consapevolezza di ingenerare fanatismo circa la natura storica di Gesù il Cristo. La sussistenza di una falsità di base e la consapevolezza circa essa falsità deve essere valutata anche sulla base di quanto recentemente accade nel riproporsi degli eccessi di fanatismo religioso che trovano nella truculenta sottolineatura, anche cinematografica, della passione di Cristo, risonanza e possibile turbamento alla civile convivenza . In tale situazione incombe sui ministri del culto la responsabilità di non occultare il problema della persona Gesù come da loro conosciuto ma nascosto. Tale approfondimento perviene al momento investigativo e necessita che Don Enrico Righi sia iscritto nel registro degli indagati . Successivamente all'indagine sulla colpevolezza nell'indicato ministro del culto circa l'inattendibilità della figura storica di Gesù e quindi sulla volontarietà del turbamento che si ottiene negli animi dei destinatari delle sue comunicazioni scritte ed orali con la presentazione della passione di Cristo, potrà farsi luogo ad una perizia (da affidarsi ad uno o più esperti in storia delle religioni e/o in storia romana e mediorientale relativamente al periodo I secolo a.C.- II secolo d.C., nonché in epigrafia e paleografia nelle lingue ebraica, aramaica, greca e latina) che dovrà vagliare le fonti originarie e coeve all'epoca della presunta vita di Gesù il Cristo e, ove possibile, nella loro lingua di redazione originaria e non in traduzioni che possano tradire il significato primigenio delle parole usate, verificando l'esistenza di eventuali interpolazioni ed incrociando le risultanze documentali con le fonti epigrafiche, materiali, monumentali, topografiche, paleografiche e ecc. Il vantaggio che persegue chi continui a tacere le evidenze della critica storica anche acquisita alla teologia contemporanea risiede nel maggior proselitismo determinato dall'impostura, proselitismo che determina una maggiore quantità di offerte ed una maggiore quota dell'8 per mille, quindi dei vantaggi diretti ed indiretti al costo conosciuto di turbare l'ordine pubblico che consegue l'indizione al fanatismo.. L'artifizio risiede nel presentare come storico un personaggio mitico e frutto d'invenzione (Gesù il Cristo), l'abuso della credulità popolare si ha con l'insegnamento ripetuto di tale menzogna e risiede nella perturbazione del diritto di ciascuno a credere o a non credere, mediante tale ingannevole rappresentazione dei fatti (conferire storicità ad un personaggio inventato assegna maggiore forza alle idee a costui attribuite) . Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che ci sia turbativa dell'ordine pubblico in caso di lesioni del diritto ad un'informazione corretta e responsabile atta a formare un proprio libero convincimento, posta in essere a carico di una serie indeterminata di persone (Cass. Sez. II 1/4/1966). Pertanto, si chiede che il Sig. Pubblico Ministero acconsenta di iscrivere, con ogni consequenziale effetto di legge, Don Enrico Righi nel registro degli indagati, per i reati sopra ipotizzati. Con osservanza.

Viterbo, 9 marzo 2004. Avv. Cass. Mauro FONZO Luigi Cascioli. Corso Cavour, 84 - tel: 0742 340038 06034 FOLIGNO - Perugia. PROCURA SPECIALE Nomino quale mio difensore nel presente procedimento l'Avv. Mauro Fonzo, cui conferisco ogni ampio potere di legge, ivi compreso quello di presentare il presente esposto-denuncia e di redigere memorie integrative, chiedere incidente probatorio ex art. 394 del c.p.p. e con riserva di costituzione di parte civile. Con espressa richiesta di essere avvisato ex. art. 408 c.p.p. nel caso di archiviazione della notizia criminis. Si allega copia del bollettino Marzo-Aprile 2002 a firma Don Enrico Righi. Si deposita il libro “La Favola di Cristo” e certificato anagrafico di Don Enrico Righi . Eleggo domicilio presso il suo studio di Foligno, corso Cavour n. 84. Viterbo, 9 marzo 2004 Firmato Luigi Cascioli È firma autentica Avv. Mauro Fonzo. Avv. Mauro FONZO Corso Cavour, 84 - Tel: 0742340038 06034 FOLIGNO (PG). PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE VITERBO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 09 - 03 - 04 Il Direttore di Cancelleria (Allegrini Luciano) Certificato anagrafico di don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio.

-----------------------------------------------------------La recidiva latitanza la Chiesa conferma la non esistenza di Gesù detto il Cristo.

Mai si era verificato nella storia della legislatura italiana e mondiale che venisse dichiarato ignoto un imputato perfettamente confermato in denuncia con nome, cognome, indirizzo e professione. Questo caso, unico al mondo, si è verificato nel Tribunale di Viterbo a proposito della querela portata da Luigi Cascioli contro Enrico Righi, nato a Bagnoregio (VT) il 07/ 02/ 1930 abitante in via G. Matteotti 45 ed ivi residente dalla nascita (vedi certificato sopra riportato). Questo incredibile stravolgimento della verità, operato dal pubblico Ministero Dott. Renzo Petroselli (vedi richiesta di archiviazione del ... ) e confermato dal Giudice Gaetano Mautone il ...... , non può essere che il risultato di un'imposizione esercitata dalla Chiesa (corruttrice eterna) sui due magistrati per evitare un processo che si sarebbe inesorabilmente concluso con la dimostrazione della non esistenza storica di Cristo. La Chiesa, non avendo argomentazioni valide per sostenere l'esistenza di Gesù, quell'esistenza che fino ad ora ha imposto con il plagio, il ricatto e la violenza, non potendo salvarsi attraverso un'azione di repressione diretta contro Cascioli Luigi, quali il taglio della testa, l'impiccagione o il rogo, ha cercato di escamottare il processo dietro una latitanza che i giudici hanno sostenuto dichiarandola “ Ignota ”. Questa grande potenza economica e ideologica dalle ambizioni di un dominio universale che tiene il

mondo in soggezione, ha dimostrato di essere nella realtà così debole e precaria al primo attacco ricevuto in maniera chiara e decisa, da risultare, con la sua fuga, addirittura ridicola. Se Cristo è veramente esistito, perché la Chiesa non è venuta a dimostrarlo in un tribunale? Quale migliore occasione per affermare, una volta per tutte, l'esistenza di Gesù a tutti coloro che la negano? Se i ministri della Chiesa sono veramente convinti dell'incarnazione di Cristo come dimostrano di esserlo nelle prediche e negli, si sono dichiarati ignoti quando gli è stato richiesto di sostenere in un tribunale che Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, è nato a Betlemme, è vissuto a Nazaret ed è morto in croce sotto Ponzio Pilato? Perché si sono resi latitanti davanti all'accusa di essere dei sostenitori di falso? Possibile che tra i tanti teologi che gonfiano le vostre file, di scrittori e storici cattolici, di esegeti e preti esorcisti, non ne abbiate trovato uno capace di contestare le accuse che un piccolo uomo, quale è Luigi Cascioli, vi ha rivolto con la sua denuncia-querela? Cos'altro si può dedurre da fatto che non siete riusciti a trovare una prova, una soltanto, dell'esistenza di Cristo tra gl'innumerevoli trattati dei vostri dottori, tra quei Padri della Chiesa che quotidianamente citate per sostenere le vostre verità, se non che voi siete i primi a non credere all'umanizzazione dell'eroe sul quale basate il vostro imperialismo? La fede che potreste invocare per giustificare la vostra impostura tenetevela dentro le vostre chiese, riservatela al vostro mondo divino fatto di astrattismi e di chimere, poiché in un tribunale terreno amministrato da un codice penale umano, che esclude ogni giustificazione basata sulla superstizione, la magia, i dogmi e i misteri, le verità vengono accertate soltanto dietro prove supportate dalla ragione e dal buon senso. Nella situazione in cui vi siete messi scappando davanti a un processo umano, tutta la vostra arroganza basata sul divino, si è così vanificata da essere ridotti a subire, senza possibilità di reazione, ogni insulto e accusa che venga rivolta contro di voi, dal più piccolo al più grande compreso quell'intoccabile Sommo Pontefice che nessun codice sia divini che umano, come nessuna vettura blindata antiproiettile, potrà ormai più difendere dalla bomba che gli è stata messa sotto le chiappe con la denuncia-querela presentata al Tribunale di Viterbo contro un suo ministro il 21 nov. 2002. <> saranno gli epiteti che da ora in poi si potranno liberamente gridare contro di voi che avete imposto un Cristo che voi stessi, con la vostra fuga, avete dimostrato e confermato essere storicamente iniesistenti. Ridotti come vi siete, con la vostra dichiarata latitanza, ad un branco di sciacalli fuggenti, anche i più vili e i più plagiati, presto troveranno il coraggio per scagliarvi dietro tutto l'odio e il rancore che si è accumulato in venti secoli di abusi, di violenze e di ricatti subiti dalla vostra immoralità e dal vostro oscurantismo. Fuggite, continuate pure a dichiararvi ignoti , ma non sarà ricorrendo all'anonimato che potrete salvarvi. La vostra ora è suonata, Cristo è morto e voi con lui. Non vi rimane che sparire sprofondando in quell'inferno da voi stessi costruito per sostenere la vostra vergognosa impostura. Per dimostrarvi quanto non vi temo, un appellativo particolare voglio riservarlo al vostro Santo Padre chiamandolo “ Barjiona ” ma non col significato di “ figlio di Giona ” che avete voluto dargli riferendolo al suo predecessore Pietro, ma in quello che realmente esprime nella sua lingua originaria aramaica di “ latitante". (Vedi sul dossier PROCESSO il capitolo riguardante “Gli Apostoli di Gesù ”). Luigi Cascioli. Nota: A coloro che mi hanno detto che posso essere denunciato per ciò che ho scritto, ho riposto secco e deciso: <<È quello che voglio!>>.